Decreto cautelare 25 agosto 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 25/08/2022, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2022
N. 00976/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2022, proposto da
Aliserio S.r.l., Avionord S.r.l., Leader S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierfrancesco Della Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporti di Puglia S.p.A., Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), E.N.A.C. Direzione Aeroportuale Puglia e Basilicata, E.N.A.C. Ufficio Aeroportuale di DI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- in parte qua, del Regolamento di scalo degli aeroporti di AR e DI (nel testo asseritamente risultante dalle integrazioni successive al 12 ottobre 2021, di data ignota, non pubblicate, né reperibili e comunque mai comunicate prima del 15 luglio 2022);
- del Regolamento di aviazione generale dell'aeroporto di DI (di data ignota, non pubblicato, né reperibile e comunque mai comunicato prima del 15 luglio 2022);
- della procedura sperimentale di aviazione generale di assegnazione delle piazzole di sosta attivata nella stagione Summer 2021 (di data ignota, non pubblicata, né reperibile e comunque mai comunicata prima del 15 luglio 2022);
- della valutazione espressa il 12.10.2021, con cui il Comitato Utenti ha valutato positivamente la sperimentazione e, quindi, previa condivisione con E.N.A.C. e la Direzione Aeroportuale E.N.A.C. Puglia e Basilicata (anche tutti questi atti di data ignota, non pubblicati, né reperibili e comunque mai comunicati prima del 15 luglio 2022), la procedura è stata inserita definitivamente nel Regolamento di scalo degli aeroporti di AR e DI;
- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi, derivati e/o consequenziali, ivi compresi il NOTAM LIBR 12-18.5.22 A3328/22 (conosciuto il 21 giugno 2022), le note-PEC AdP-2022-0010842 del 15 luglio 2022, nonché il diniego di sosta conosciuto mediante la determinazione dell'handler del 21 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 24 Agosto 2022, alle ore 14,09;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini processuali pure presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 53 c.p.a.;
Considerato che - nel caso di specie - non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della tutela cautelare presidenziale urgente invocata dalle parti ricorrenti (Società di capitali munite di C.O.A. e di licenze di esercizio nel settore dell’aviazione commerciale non schedulata per l’attività di trasporto commerciale di passeggeri e merci) e, in particolare (prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris, che appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), - pur tenendo conto della contestata limitazione temporale delle soste sullo scalo aeroportuale di DI - del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione del 7 Settembre 2022;
Ritenuto, invece, di accogliere l’istanza di abbreviazione dei termini processuali pure avanzata dalle parti ricorrenti, ai sensi degli artt. 53 e 55 c.p.a..
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalle parti ricorrenti.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 7 Settembre 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 25 Agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO