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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 955 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Francesco L. de Cesare;
-Ricorrente-
e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 23.01.2024 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato, e di lavorare tutt'oggi, come operaio tornitore meccanico addetto al tornio tradizionale presso la ditta Puglia Meccanica di
[...]
; CP_2
in particolare, le mansioni svolte durante l'attività lavorativa consistevano nel sollevamento manuale di parti meccaniche e componentistica da tornire quali pompe, valvole, elettrovalvole, manicotti ed alberi motore, del peso di circa 25-30 kg cadauno, in assenza di ausili per il sollevamento meccanico, che, sotto forma di muletto, sono stati forniti solo a partire dall'anno 2018 in poi e nel posizionamento delle stesse sul piatto metallico del tornio ove venivano lavorate mediante incisione e limatura a tornio tradizionale;
la necessità di lavorare al tornio tradizionale, comportava che il ricorrente assumesse una prolungata ed incongrua postura semi-assisa, che era costretto a mantenere per l'intero turno di lavoro di 6h40',suddiviso in orario diurno e pomeridiano;
la lavorazione alla quale era addetto esponeva la colonna dorsale ed il rachide cervicale ad incessanti vibrazioni legate al funzionamento del tornio meccanico, che, per sagomare i suddetti componenti metallici, esponeva – necessariamente – l'apparato muscoloscheletrico a vibrazioni da impatto;
di aver contratto “lombalgia da sforzo in addetto alla m.m.c.”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia.
Pertanto, il spiegava il presente ricorso. Pt_1
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La prova orale svolta a mezzo dei testi Testimone_1 Tes_2
e ha dato conferma della dinamica lavorativa sopra
[...] Testimone_3 descritta.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
***
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
Nel presente giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. ha consentito di appurare che sussiste il danno biologico Persona_1 lamentato dal e che lo stesso può determinarsi nella misura Pt_1 complessiva del 6%.
In specie, il CTU ha stabilito quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “lombalgia cronica da Parte_1 sforzo con ernie discali lombari in addetto alla m.m.c.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (RMN Rachide del 23/10/2021
e 17/09/2022 e da EMG arti inferiori del 05/09/2022).
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico del rachide lombare irradiata all'arto inferiore destro di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, operaio tornitore meccanico addetto al tornio tradizionale, comportava che il ricorrente assumesse una prolungata ed incongrua postura semi-assisa, che era costretto a mantenere per
l'intero turno di lavoro, che sollevasse manualmente parti meccaniche e componentistiche da tornire quali pompe, valvole, elettrovalvole, manicotti ed alberi motore, del peso di circa 25-30 kg cadauno;
tali lavorazioni hanno logorato a lungo andare il suo stato di salute, causando
l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalle RMN e EMG eseguite.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico del rachide lombare, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
213 Ernia discale del tratto lombare Fino a 12 con disturbi trofico-sensitivi persistenti
si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico a carico del rachide lombare”.
Poiché si condividono le conclusioni medico legali, immuni da vizi logico-giuridici, la domanda deve essere accolta nei termini indicati: danno biologico permanente nella misura del 6%, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 955/2024 del R.G., ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 6%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico nella misura del 6% con ratei maturati nell'ambito prescrizionale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese del giudizio – da distrarsi in favore del procuratore anticipatario - e liquida le stesse nella misura di € 900,00, oltre RGS, IVA e CPA, nonché pone a carico di parte resistente le spese della CTU medico-legale.
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile