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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17583/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17583/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MILONE FABIANA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
FOSSATI BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in NICHELINO il 09/10/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 192 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
DÀ ATTO che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo, acquistata con RO Notaio Rep. 21706 Racc. 7376 del 12/05/2008, è costituita dall'appartamento (con Persona_1 cantina) con accesso dal civico n. 12 di largo delle Alpi, Scala C, piano 7, distinto con la sigla E7 e da un locale ad uso autorimessa con accesso dal carraio di Via XXV Aprile n. 180 al piano 2 interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati di Torino, Comune di Nichelino al Foglio 4, n. 532 Sub 235- Largo delle Alpi n. 12, Piano 7 , Scala C, Categoria A/2, classe 2, vani 5,5, RC € 724,33 ( alloggio e Cantina)
e numero 532, sub 17- Via XXV aprile n. 180, piano S2- cat. C76, classe 3, mq 13, RC € 62,44
(autorimessa).
DÀ ATTO che la casa coniugale è già stata posta in vendita dai coniugi al prezzo di € 169.000,00 indicato al mediatore immobiliare scelto di comune accordo ed il cui mandato è scaduto in data 31/12/2024.
DÀ ATTO che i coniugi, infatti, reperiranno una diversa sistemazione abitativa più vicina al lavoro per entrambi e la casa coniugale resterà nella loro disponibilità, solo ove necessario, sino al 31/12/2024.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che quando le parti rilasceranno la casa coniugale, preleveranno dalla stessa oltre ad i propri effetti personali, mobilio e suppellettili secondo accordi già assunti tra loro.
DÀ ATTO che alla scadenza del mandato di vendita all'Agenzia prescelta, i coniugi valuteranno se rinnovare il mandato ovvero individuare di comune accordo una diversa Agenzia, ovvero mettere diversamente a frutto l'immobile in comproprietà
DÀ ATTO che alla data del 31/12/2024, invenduto l'immobile già casa coniugale, i coniugi si riservano altresì la facoltà di acquistare dall'altro coniuge la quota degli immobili descritti al punto 2) delle condizioni, avuto riguardo al prezzo complessivo già determinato di € 169.000,00 nel quale è inclusa la somma ancora dovuta alla per l'estinzione (anticipata) del mutuo. CP_2
DÀ ATTO che nel caso in cui la casa non venga venduta entro la data del 31/12/2024 e la stessa risulti ancora occupata da uno dei due coniugi o da entrambi, i coniugi si obbligano a regolare le spese con riferimento alle utenze e la tassa rifiuti, con attribuzione dell'intero importo in capo a chi occupa l'immobile – ovvero al 50 % se occupata da entrambi- , mentre le spese condominiali ed il mutuo rimarranno in ogni caso suddivise al 50% tra le parti. Nel caso in cui nessuno occupi la casa le utenze saranno disattivate e le parti si obbligano a corrispondere le spese relative all'immobile e il mutuo al 50%, come di legge.
DÀ ATTO che i coniugi, dato atto che alla data del 09/07/2024 sul conto corrente MPS n. 276086 sono depositati € 4718,49, concordano, altresì, di corrispondere le spese relative all'immobile sino alla data del 31/12/2024 utilizzando le somme presenti su detto conto corrente;
esaurite le provviste sul conto corrente, le parti dovranno provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese relative all'immobile, valutando se chiudere il predetto conto e regolare diversamente tra loro il pagamento della rata di mutuo.
DÀ ATTO che le parti danno atto che, su richiesta della OR , il deposito amministrato è CP_1 già stato svincolato con suddivisione del ricavato, dedotte le spese, al 50% tra coniugi.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti tra loro e quindi che non ci sono presupposti per disporre in ordine ad un assegno di mantenimento tra loro, rispetto al quale non avanzano alcuna richiesta o pretesa.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17583/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MILONE FABIANA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
FOSSATI BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in NICHELINO il 09/10/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 192 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
DÀ ATTO che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo, acquistata con RO Notaio Rep. 21706 Racc. 7376 del 12/05/2008, è costituita dall'appartamento (con Persona_1 cantina) con accesso dal civico n. 12 di largo delle Alpi, Scala C, piano 7, distinto con la sigla E7 e da un locale ad uso autorimessa con accesso dal carraio di Via XXV Aprile n. 180 al piano 2 interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati di Torino, Comune di Nichelino al Foglio 4, n. 532 Sub 235- Largo delle Alpi n. 12, Piano 7 , Scala C, Categoria A/2, classe 2, vani 5,5, RC € 724,33 ( alloggio e Cantina)
e numero 532, sub 17- Via XXV aprile n. 180, piano S2- cat. C76, classe 3, mq 13, RC € 62,44
(autorimessa).
DÀ ATTO che la casa coniugale è già stata posta in vendita dai coniugi al prezzo di € 169.000,00 indicato al mediatore immobiliare scelto di comune accordo ed il cui mandato è scaduto in data 31/12/2024.
DÀ ATTO che i coniugi, infatti, reperiranno una diversa sistemazione abitativa più vicina al lavoro per entrambi e la casa coniugale resterà nella loro disponibilità, solo ove necessario, sino al 31/12/2024.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che quando le parti rilasceranno la casa coniugale, preleveranno dalla stessa oltre ad i propri effetti personali, mobilio e suppellettili secondo accordi già assunti tra loro.
DÀ ATTO che alla scadenza del mandato di vendita all'Agenzia prescelta, i coniugi valuteranno se rinnovare il mandato ovvero individuare di comune accordo una diversa Agenzia, ovvero mettere diversamente a frutto l'immobile in comproprietà
DÀ ATTO che alla data del 31/12/2024, invenduto l'immobile già casa coniugale, i coniugi si riservano altresì la facoltà di acquistare dall'altro coniuge la quota degli immobili descritti al punto 2) delle condizioni, avuto riguardo al prezzo complessivo già determinato di € 169.000,00 nel quale è inclusa la somma ancora dovuta alla per l'estinzione (anticipata) del mutuo. CP_2
DÀ ATTO che nel caso in cui la casa non venga venduta entro la data del 31/12/2024 e la stessa risulti ancora occupata da uno dei due coniugi o da entrambi, i coniugi si obbligano a regolare le spese con riferimento alle utenze e la tassa rifiuti, con attribuzione dell'intero importo in capo a chi occupa l'immobile – ovvero al 50 % se occupata da entrambi- , mentre le spese condominiali ed il mutuo rimarranno in ogni caso suddivise al 50% tra le parti. Nel caso in cui nessuno occupi la casa le utenze saranno disattivate e le parti si obbligano a corrispondere le spese relative all'immobile e il mutuo al 50%, come di legge.
DÀ ATTO che i coniugi, dato atto che alla data del 09/07/2024 sul conto corrente MPS n. 276086 sono depositati € 4718,49, concordano, altresì, di corrispondere le spese relative all'immobile sino alla data del 31/12/2024 utilizzando le somme presenti su detto conto corrente;
esaurite le provviste sul conto corrente, le parti dovranno provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese relative all'immobile, valutando se chiudere il predetto conto e regolare diversamente tra loro il pagamento della rata di mutuo.
DÀ ATTO che le parti danno atto che, su richiesta della OR , il deposito amministrato è CP_1 già stato svincolato con suddivisione del ricavato, dedotte le spese, al 50% tra coniugi.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti tra loro e quindi che non ci sono presupposti per disporre in ordine ad un assegno di mantenimento tra loro, rispetto al quale non avanzano alcuna richiesta o pretesa.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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