Articolo 26 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 25Articolo 27
Versione
19 maggio 1981
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Versione
1 maggio 1982
Art. 26. (Prestazione di garanzie). ((Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981))
Entrata in vigore il 1 maggio 1982
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