Art. 26. (Prestazione di garanzie). ((Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981))
Versione
19 maggio 1981
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Versione
1 maggio 1982
1 maggio 1982
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- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/10/2017, n. 4932Provvedimento: Pubblicato il 23/10/2017 N. 04932/2017 REG.PROV.COLL. N. 09712/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9712 del 1994, proposto da: PE ED rappresentato e difeso dall'avvocato ED PE, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Battistello Caracciolo, 22; contro Prefettura di Napoli, Ministero del Tesoro, Bilancio, Programmazione Economica , C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per …Leggi di più...
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