TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7860/2018
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 7860/2018, avente ad oggetto
"Divorzio contenzioso1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario"
promossa da:
nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1 nata a [...], il [...], con l'avv.to
GIURGOLA ALESSANDRA
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 3 aprile
2025.
MOTIVAZIONE
All'esito della pronuncia, in corso di causa, della sentenza parziale sullo status, n. 173/2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, deliberata dal Tribunale di Lecce, in data 15 gennaio 2021, e, quindi, pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 22 gennaio 2021, il giudizio proseguiva in ordine alle restanti domande accessorie.
La causa veniva istruita, pertanto, con l'assunzione delle prove orali, in ossequio al relativo provvedimento ammissivo, medio tempore depositato in data 02.12.2021.
Sennonché, all'udienza del 03.04.2025, i procuratori delle parti rappresentavano la circostanza che queste ultime avevano raggiunto un accordo, relativamente alle condizioni del divorzio, come da convenzione transattiva, depositata in data 26.03.2024.
Alla medesima udienza, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del
Giudice istruttore, precisavano le conclusioni, così chiedendo, congiuntamente, emettersi sentenza definitiva, che, ferma restando la sentenza parziale sullo status, già emessa e ormai passata in cosa giudicata, recepisse, integralmente, le previsioni pattizie, quali le stesse erano contenute nella convenzione divorzile, depositata in atti nelle more dell'udienza, con espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti, personali e patrimoniali, tra gli ex coniugi, Parte_1 e Controparte_1 appare senz'altro
meritevole di accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del divorzio, di cui alla convenzione denominata "ATTO DI
TRANSAZIONE", versata in atti, in data 26.03.2024.
Nulla osta, infatti, alla omologazione dei patti divorzili de quibus. Si consideri, al riguardo, la circostanza del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età, da parte delle figlie della coppia (Per_1 nata il [...], e Per_2 nata il [...]), di cui le stesse parti, peraltro, hanno dato atto nella suindicata convenzione.
La rilevata sopravvenienza ha, infatti, determinato l'automatica estinzione della responsabilità genitoriale, nei confronti di entrambe le figlie della coppia, talché le stesse parti hanno correttamente omesso di riportare, nella suindicata convenzione, le disposizioni concernenti l'affidamento delle figlie, il loro collocamento abitativo, nonché, infine, l'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, nei confronti delle stesse, diversamente da quanto statuito, in occasione della pronuncia dei provvedimenti presidenziali, provvisori e urgenti, di cui all'ordinanza ex art. 4 1. 898/1970, depositata il 29 maggio
2019.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio, conformemente, del resto, a quanto dalle stesse espressamente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 7860/2018 R.G., introdotto nato a [...], il con domanda proposta da Parte_1
nata a [...], il [...],
contro
Controparte_1
,
30/05/1964, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale sullo status, ormai passata in giudicato, n. 173/2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, pubblicata il 22 gennaio
2021, così provvede:
1) DICHIARA valide ed efficaci tra le parti le condizioni del divorzio, quali le stesse sono state medio tempore concordate, e, quindi, enumerate nel dell'apposita corpo convenzione, denominata "ATTO DI
TRANSAZIONE", depositata in data 23.06.2024 (scrittura che si allega alla presente sentenza);
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore ATTO DI TRANSAZIONE
La dr.ssa MA CARACOGLIA, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.:
[...], assistita dall'avv. Alessandra Giurgola, da una parte, ed il dott. LI GI MIGLIETTA, nato il [...] a [...] ed ivi domiciliato alla via Liborio Romano 4/b, [...], assistito dall'avv
Galluccio Mezio Francesco, dall'altra,
premesso
- che con ricorso, iscritto al n 7860/2018 RG il dott. IE ha chiesto al
Tribunale di Lecce la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso con la dr.ssa CA MA, nonché la regolamentazione dei rapporti riguardanti il contributo al mantenimento delle figlie, l'affidamento delle stesse (all'epoca minori), l'assegnazione della casa coniugale, la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, il tutto come meglio specificato in detto atto;
- che in detto giudizio si è costituita la sig.ra CA MA, la quale ha aderito alla domanda di divorzio, ha contestato le pretese del dott. IE
e in via riconvenzionale ha chiesto un aumento del contributo a carico del dott. IE già previsto in sede di separazione per il mantenimento delle by figlie, il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e la conferma dell'assegnazione della casa coniugale con spese per la relativa manutenzione a carico del ricorrente;
- che con ordinanza del 27.05.20219 il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori;
- che successivamente il Tribunale di Lecce con sentenza n. 173/2021, passata in cosa giudicata, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio già contratto dai sigg.ri LI GI IE e MA
CA;
Me - che successivamente il giudizio è proseguito ed è tuttora pendente solo ed esclusivamente per le statuizioni correlative agli aspetti economici correlativi sia al contributo per il mantenimento delle figlie, sia in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie, sia per la assegnazione della casa coniugale nonché in merito alla domanda di riconoscimento in favore della dott.ssa CA di assegno divorzile;
tanto premesso, le parti, come innanzi costituite, con il presente atto intendono transigere come in effetti transigono la lite innanzi indicata ai seguenti patti e condizioni:
1) il contributo al mantenimento delle figlie, oramai entrambe maggiorenni, ma non autosufficienti, a carico del dott. IE viene stabilito nella somma di €. 2.800,00 (€ 1.400,00 per ciascuna di esse), importo soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far tempo dalla data del presente atto;
2) le spese straordinarie per il mantenimento di entrambe le figlie ricadranno per l'80% a carico del dott. IE e per il 20% a carico della dott.ssa
CA;
3) le eventuali spese mediche delle figlie saranno a carico del dott. IE, se rimborsate dalla sua assicurazione. Per la parte non rimborsata, tali spese saranno divise nelle medesime percentuali previste per le spese straordinarie
(80%-20%);
4) La dott.ssa CA continuerà ad utilizzare, esclusivamente per sé e per le figlie, la casa coniugale (villa già assegnatale in sede di separazione) come arredata, sita in Strada Provinciale Lecce -Surbo n. 46, fino alla data del pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2029 salvo che la stessa dr.ssa CA acquisisca prima del pensionamento o comunque del 31.12.2029 la piena disponibilità dell'immobile sito in Lecce alla via
Cesare Battisti, della quale ora è nuda proprietaria ed attualmente in uso alla madre, usufruttuaria. In detta ultima ipotesi dovrà liberare l'immobile, sito in
Strada Provinciale Lecce -Surbo n. 46. ле Le spese ordinarie relative alla casa coniugale (casa strada Provinciale
Lecce-Surbo n.46) saranno totalmente a carico della dr.ssa CA fino a che la predetta continuerà ad utilizzare detto immobile.
5) Tutte le pattuizioni innanzi indicate, che superano ogni altra proposta trattativa e intesa, avranno decorrenza dalla data del 1° dicembre 2023
mentre per il periodo antecedente la regolamentazione delle spese ordinarie riguardo alla casa ed alle spese straordinarie per le figlie che prevede la ripartizione tra le parti al 50%, salvo le spese mediche, sarà effettuata sulla base di quanto disposto dalla richiamata ordinanza presidenziale del
27.05.2019;
6) La dr.ssa MA CA espressamente rinuncia alla proposta domanda di assegnazione di assegno divorzile e, dal canto suo il dott. IE, rinuncia ad ogni altra domanda proposta nel richiamato giudizio;
7) Entrambe le parti, reciprocamente, si impegnano a presentare al Tribunale istanza congiunta di richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e in tale sede di precisare le stesse riportando le pattuizioni innanzi convenute con espressa rinuncia ad ogni altra e diversa contrapposta domanda.
8) Le spese rimangono interamente compensate tra le parti e gli avv.ti
Giurgola e Galluccio Mezio sottoscrivono il presenta atto per rinuncia al vincolo della solidarietà.
Lecce, li
MA CA LI GI IE
MA Co ope
པ་v ཞིང་རིག་ཚན་གྱི་ནད་avv Alessandra Giurgola avv Francesco Galluccio Mezio
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 7860/2018, avente ad oggetto
"Divorzio contenzioso1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario"
promossa da:
nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1 nata a [...], il [...], con l'avv.to
GIURGOLA ALESSANDRA
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 3 aprile
2025.
MOTIVAZIONE
All'esito della pronuncia, in corso di causa, della sentenza parziale sullo status, n. 173/2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, deliberata dal Tribunale di Lecce, in data 15 gennaio 2021, e, quindi, pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 22 gennaio 2021, il giudizio proseguiva in ordine alle restanti domande accessorie.
La causa veniva istruita, pertanto, con l'assunzione delle prove orali, in ossequio al relativo provvedimento ammissivo, medio tempore depositato in data 02.12.2021.
Sennonché, all'udienza del 03.04.2025, i procuratori delle parti rappresentavano la circostanza che queste ultime avevano raggiunto un accordo, relativamente alle condizioni del divorzio, come da convenzione transattiva, depositata in data 26.03.2024.
Alla medesima udienza, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del
Giudice istruttore, precisavano le conclusioni, così chiedendo, congiuntamente, emettersi sentenza definitiva, che, ferma restando la sentenza parziale sullo status, già emessa e ormai passata in cosa giudicata, recepisse, integralmente, le previsioni pattizie, quali le stesse erano contenute nella convenzione divorzile, depositata in atti nelle more dell'udienza, con espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti, personali e patrimoniali, tra gli ex coniugi, Parte_1 e Controparte_1 appare senz'altro
meritevole di accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del divorzio, di cui alla convenzione denominata "ATTO DI
TRANSAZIONE", versata in atti, in data 26.03.2024.
Nulla osta, infatti, alla omologazione dei patti divorzili de quibus. Si consideri, al riguardo, la circostanza del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età, da parte delle figlie della coppia (Per_1 nata il [...], e Per_2 nata il [...]), di cui le stesse parti, peraltro, hanno dato atto nella suindicata convenzione.
La rilevata sopravvenienza ha, infatti, determinato l'automatica estinzione della responsabilità genitoriale, nei confronti di entrambe le figlie della coppia, talché le stesse parti hanno correttamente omesso di riportare, nella suindicata convenzione, le disposizioni concernenti l'affidamento delle figlie, il loro collocamento abitativo, nonché, infine, l'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, nei confronti delle stesse, diversamente da quanto statuito, in occasione della pronuncia dei provvedimenti presidenziali, provvisori e urgenti, di cui all'ordinanza ex art. 4 1. 898/1970, depositata il 29 maggio
2019.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio, conformemente, del resto, a quanto dalle stesse espressamente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 7860/2018 R.G., introdotto nato a [...], il con domanda proposta da Parte_1
nata a [...], il [...],
contro
Controparte_1
,
30/05/1964, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale sullo status, ormai passata in giudicato, n. 173/2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, pubblicata il 22 gennaio
2021, così provvede:
1) DICHIARA valide ed efficaci tra le parti le condizioni del divorzio, quali le stesse sono state medio tempore concordate, e, quindi, enumerate nel dell'apposita corpo convenzione, denominata "ATTO DI
TRANSAZIONE", depositata in data 23.06.2024 (scrittura che si allega alla presente sentenza);
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore ATTO DI TRANSAZIONE
La dr.ssa MA CARACOGLIA, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.:
[...], assistita dall'avv. Alessandra Giurgola, da una parte, ed il dott. LI GI MIGLIETTA, nato il [...] a [...] ed ivi domiciliato alla via Liborio Romano 4/b, [...], assistito dall'avv
Galluccio Mezio Francesco, dall'altra,
premesso
- che con ricorso, iscritto al n 7860/2018 RG il dott. IE ha chiesto al
Tribunale di Lecce la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso con la dr.ssa CA MA, nonché la regolamentazione dei rapporti riguardanti il contributo al mantenimento delle figlie, l'affidamento delle stesse (all'epoca minori), l'assegnazione della casa coniugale, la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, il tutto come meglio specificato in detto atto;
- che in detto giudizio si è costituita la sig.ra CA MA, la quale ha aderito alla domanda di divorzio, ha contestato le pretese del dott. IE
e in via riconvenzionale ha chiesto un aumento del contributo a carico del dott. IE già previsto in sede di separazione per il mantenimento delle by figlie, il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e la conferma dell'assegnazione della casa coniugale con spese per la relativa manutenzione a carico del ricorrente;
- che con ordinanza del 27.05.20219 il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori;
- che successivamente il Tribunale di Lecce con sentenza n. 173/2021, passata in cosa giudicata, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio già contratto dai sigg.ri LI GI IE e MA
CA;
Me - che successivamente il giudizio è proseguito ed è tuttora pendente solo ed esclusivamente per le statuizioni correlative agli aspetti economici correlativi sia al contributo per il mantenimento delle figlie, sia in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie, sia per la assegnazione della casa coniugale nonché in merito alla domanda di riconoscimento in favore della dott.ssa CA di assegno divorzile;
tanto premesso, le parti, come innanzi costituite, con il presente atto intendono transigere come in effetti transigono la lite innanzi indicata ai seguenti patti e condizioni:
1) il contributo al mantenimento delle figlie, oramai entrambe maggiorenni, ma non autosufficienti, a carico del dott. IE viene stabilito nella somma di €. 2.800,00 (€ 1.400,00 per ciascuna di esse), importo soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far tempo dalla data del presente atto;
2) le spese straordinarie per il mantenimento di entrambe le figlie ricadranno per l'80% a carico del dott. IE e per il 20% a carico della dott.ssa
CA;
3) le eventuali spese mediche delle figlie saranno a carico del dott. IE, se rimborsate dalla sua assicurazione. Per la parte non rimborsata, tali spese saranno divise nelle medesime percentuali previste per le spese straordinarie
(80%-20%);
4) La dott.ssa CA continuerà ad utilizzare, esclusivamente per sé e per le figlie, la casa coniugale (villa già assegnatale in sede di separazione) come arredata, sita in Strada Provinciale Lecce -Surbo n. 46, fino alla data del pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2029 salvo che la stessa dr.ssa CA acquisisca prima del pensionamento o comunque del 31.12.2029 la piena disponibilità dell'immobile sito in Lecce alla via
Cesare Battisti, della quale ora è nuda proprietaria ed attualmente in uso alla madre, usufruttuaria. In detta ultima ipotesi dovrà liberare l'immobile, sito in
Strada Provinciale Lecce -Surbo n. 46. ле Le spese ordinarie relative alla casa coniugale (casa strada Provinciale
Lecce-Surbo n.46) saranno totalmente a carico della dr.ssa CA fino a che la predetta continuerà ad utilizzare detto immobile.
5) Tutte le pattuizioni innanzi indicate, che superano ogni altra proposta trattativa e intesa, avranno decorrenza dalla data del 1° dicembre 2023
mentre per il periodo antecedente la regolamentazione delle spese ordinarie riguardo alla casa ed alle spese straordinarie per le figlie che prevede la ripartizione tra le parti al 50%, salvo le spese mediche, sarà effettuata sulla base di quanto disposto dalla richiamata ordinanza presidenziale del
27.05.2019;
6) La dr.ssa MA CA espressamente rinuncia alla proposta domanda di assegnazione di assegno divorzile e, dal canto suo il dott. IE, rinuncia ad ogni altra domanda proposta nel richiamato giudizio;
7) Entrambe le parti, reciprocamente, si impegnano a presentare al Tribunale istanza congiunta di richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e in tale sede di precisare le stesse riportando le pattuizioni innanzi convenute con espressa rinuncia ad ogni altra e diversa contrapposta domanda.
8) Le spese rimangono interamente compensate tra le parti e gli avv.ti
Giurgola e Galluccio Mezio sottoscrivono il presenta atto per rinuncia al vincolo della solidarietà.
Lecce, li
MA CA LI GI IE
MA Co ope
པ་v ཞིང་རིག་ཚན་གྱི་ནད་avv Alessandra Giurgola avv Francesco Galluccio Mezio