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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6499 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2384 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 17/07/2024, vertente TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 ed , IN PROPRIO E NELLA QUALITA' Parte_2 di AMMINISTRATORE UNICO (c.f. ) della C.F._2
(c.f. ), difesi dall'avv. BERSANI CP_1 P.IVA_1
MA (c.f. ), C.F._3
APPELLANTI
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
e (c.f. Controparte_3
), non costituiti, P.IVA_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16104/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 15/10/2021.
Conclusioni degli appellanti: “in integrale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.16104/2021, emessa all'esito del giudizio iscritto al R.g. al n. 56495/2018, pubblicata in data 15 ottobre 2021 e non notificata, ed in accoglimento dei sopraesposti motivi di appello, accogliere le conclusioni dai deducenti precisate in primo grado e di seguito riportate:
- accertare che nei confronti degli attori sono stati posti in essere nel decennio 2005/2015 atti leciti, ma comportanti diretta causazione di un r.g. n. 1 gravissimo ed ingiusto pregiudizio;
- accertare il diritto degli stessi attori ed CP_1 Parte_1
ad ottenere dichiarazione di responsabilità delle Parte_2
Amministrazioni convenute, per la riferibilità del fatto ingiusto alla struttura dell'Amministrazione Pubblica;
- accertare e sentir dichiarare che del “danno conseguente al fatto ingiusto” devono allora rispondere le Amministrazioni convenute;
- sentir, quindi, pronunziare condanna delle medesime Amministrazioni convenute al pagamento -a titolo risarcitorio e/o indennizzatorio- di quell'importo che all'esito di istruttoria risulterà corrispondente a giustizia ed equità, da calcolare individuando: a) per i LL , il valore alla data del 31.12.2005 della Pt_1 partecipazione al capitale, da raffrontare con quello alla data odierna, nonchè la personale redditività per utili o per emolumenti generabili dalla Società partecipata;
b) per la il valore dell'azienda e del patrimonio alla data del CP_1
31 dicembre 2005 rispetto a quello alla data odierna;
pronunziando ogni relativa condanna. Si rimette al prudente apprezzamento della Corte sulla necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, come sopra precisato. Con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […]Gli attori assumevano di essere stati vittime di procedimenti giudiziari conclusisi con la declaratoria di assoluta estraneità ai fatti di rilevanza penale contestati.
Chiedevano pertanto il risarcimento economico derivato dalle indagini penali \sequestri da cui erano stati attinti nella misura da determinarsi in forza di una CTU.
Si costituiva la difesa erariale ed assumeva che la legge 117.1988 prevedeva positivamente il risarcimento dei danni provocati dai magistrati, peraltro la domanda era inammissibile per intervenuta decadenza triennale. Il processo si era concluso in data 26.12.2012 e la sentenza passata in giudicato nel 2013. La citazione era stata notificata solo in data
26.7.2018 ben oltre il termine triennale. Sussisteva la decadenza.
Gli attori replicavano e chiarivano che non avevano dedotto una responsabilità “personale” dei vari organi inquirenti e/o giudicanti intervenuti nei vari procedimenti succedutisi (tanto ciò è vero e ribadito che le stesse parti attrici hanno sempre avuto pieno riconoscimento nel r.g. n. 2 merito della loro più completa estraneità ad ogni ipotesi delittuosa o di contiguità loro ascritta).
Sostenevano la perfetta liceità delle azioni penali promosse nei loro confronti. L'esito delle azioni penali avviate e perseguite dai vari Uffici del Pubblico Ministero coinvolti, in relazione all'esito detto dei procedimenti medesimi, non poteva comportare, a posteriori, una valutazione di non legittimità oggettiva delle varie ipotesi accusatorie formulate nei confronti dei medesimi attori;
sostenevano, però, che quelle stesse azioni giudiziarie
-in via diretta o come conseguenza causale efficiente ed immediata- ancorché lecite e legittime, avessero comunque cagionato rilevantissimo – ed ancora una volta in via eziologica, univocamente riconducibile- pregiudizio a quelle situazioni patrimoniali ed economiche delle stesse parti attrici, con un “prima ed un dopo” immediatamente confrontabili e già oggetto di compiuta evidenziazione nella relazione tecnica già in atti prodotta;
sostenevano essersi integrato il diritto per le parti attrici ad ottenere un corrispondente equo ristoro risarcitorio compensativo del pregiudizio patrimoniale, economico, da perdita di chance, etc, subìto in esito a quella descritta attività pubblicistica, lecita e legittima, però non fondata, però produttiva di danno. Sussisteva la prova del fatto del “nesso di causalità”, del “danno ingiusto”, nonché dell'assenza dell'elemento soggettivo.
La 'causa petendi' della domanda trovava la propria categoria di riferimento in quella dello “atto lecito dannoso”. Parti attrici ritenevano e chiarivano che non vi era alcuna attinenza con la specifica normativa della responsabilità civile dei magistrati di cui alla L. 117/1988 e successive modifiche.
Il G.I. rigettava la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 luglio 2019. Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa andava in decisione”. All'esito del giudizio il Tribunale ha: “a) Rigettato la domanda delle parti attrici;
b) Compensato le spese del presente giudizio”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «[…]La presente fattispecie esula dalla responsabilità civile dei magistrati. Nessuna condotta viene delineata dalle parti attrici, come sussumibile nella disciplina speciale riconducibile alla legge 117.1998.
Si osserva che l'articolo 2043 c.c. com' è noto, pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo.
r.g. n. 3 L'illegittimità dell'atto non può, infatti, considerarsi 'ex se' sufficiente a far sorgere la responsabilità aquiliana poiché è altresì necessario che si tratti di un atto soggettivamente rimproverabile (Corte di Cassazione,
SS.UU. civ., 22 luglio 1999 n. 500).
Nel nostro sistema il criterio generale di imputazione impinge sempre una colpevolezza (dolo o colpa) a meno che questa sia esclusa in particolari e specifiche discipline di settore. Sussistono infatti varie figure speciali di responsabilità, in cui il danneggiante risponde senza una concreta e palesata colpa (e quindi una sorta di vera e propria responsabilità oggettiva) o perlomeno a condizioni più gravose di quelle normali.
Il codice indica appunto i fatti “illeciti”: illecito può essere solo il comportamento antigiuridico, cioè quello contrario ad una norma di legge.
Per questo motivo è logico che occorra sempre la colpa del soggetto agente in quanto non vi può essere violazione di una norma se questa violazione non è compiuta con coscienza e volontà.
Affermare il ruolo indispensabile dell'elemento soggettivo almeno della colpa, nel sistema della responsabilità, comporta l'impossibilità di estendere analogicamente le fattispecie di esistente responsabilità senza colpa, per come ammesso dalla stessa parte attrice.
Questo giudice ritiene che sussista, con altissimo grado di probabilità, il nesso causale del danno economico provocato dalla azione giudiziaria lecita. L'azione giudiziaria lecita (ma 'ex post' rivelatasi infondata) costituisce evento che prescinde da ogni requisito di prevedibilità, di colpevolezza o di imputabilità ad un essere umano.
Certamente si percepisce la necessità di addossare le conseguenze dannose scaturenti a qualcuno che non sia il danneggiato. Si percepisce altresì
l'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi in gioco, nonché di tutelare i titolari di diritti soggettivi a seguito di una lesione (priva di colpevolezza), che fuoriesce dalla sfera dell'illecito. Purtuttavia non esiste, allo stato del vigente diritto positivo, una norma che consenta di attribuire la responsabilità e il conseguente risarcimento del danno a prescindere dalla colpa. Colpa che non può essere individuata nel risultato finale dell'azione giudiziaria intesa come risultato diverso da quanto prospettato dagli organi inquirenti i quali, istituzionalmente, debbono necessariamente promuovere l'azione penale e portare all'attenzione del giudice una fattispecie astratta per il suo fisiologico vaglio.
r.g. n. 4 E' ben vero che il sistema della responsabilità civile ha anche una funzione di allocazione dei danni: tuttavia la colpa si configura quale criterio di imputazione del sistema che il legislatore sceglie, di volta in volta, per distribuire i costi derivati.
Il tema d'indagine è quello della natura giuridica della responsabilità e del conseguente dovere della P.A. di riparare i danni cagionati ai privati cittadini a seguito di un'azione giudiziaria che può definirsi legittima e consentita dalla legge.
Sussiste certamente l'esigenza di definire i conflitti tra posizioni giuridiche inconciliabili, ma entrambe meritevoli di tutela;
se da un lato si consente l'atto giudiziario, poiché lecito ovvero autorizzato dalla legge, dall'altro sarebbe probabilmente “auspicabile” ammettere la riparazione del danno subito dal privato cittadino.
Allo stato l'atto lecito dannoso dà luogo – nel sistema vigente - ad un'ipotesi di responsabilità eccezionale, che sorge solo ogni qualvolta si è in presenza delle fattispecie tipizzate. Attesa la natura eccezionale della responsabilità, ne deriva l'inammissibilità di qualsiasi estensione della disciplina di tali ipotesi in via analogica.
Non appare pertanto possibile ricondurre gli atti leciti dannosi alla sfera dell'illecito aquiliano. In questa prospettiva la natura eccezionale delle fattispecie tipizzate dal
Legislatore le quali contemplano, al loro verificarsi, soltanto un'obbligazione di indennizzo, anziché un risarcimento integrale del danno non possono essere applicate analogicamente.
Com'e' noto l'Ordinamento giuridico italiano prevede certamente ipotesi di responsabilità da atto lecito;
quelle più rilevanti ad es. sono costituite dall'espropriazione per pubblica utilità, dal danno da vaccinazione e, infine, dall'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.
Le fattispecie normative esistenti, quali ipotesi di responsabilità da atto lecito tipizzate nel nostro ordinamento, rispondono all'esigenza di assicurare una maggiore tutela nei confronti del privato il cui interesse è sacrificato senza, però, limitare in alcun modo il potere discrezionale e l'esercizio della funzione pubblica da parte dell'Amministrazione.
Tuttavia non esiste come detto – allo stato – una chiara norma che indennizzi il danno sofferto, in nesso causale, da azione giudiziaria rivelatasi infondata ex post;
azione giudiziaria riconosciuta come lecita r.g. n. 5 dalla stessa parte attrice e, per tale ragione, fondata per ragioni estranee alla legge 117\1998 e s.m.i.
La domanda, per quanto sopra esposto, deve essere rigettata.
Compensa le spese del presente giudizio, sussistendo quelle ragioni gravi ed eccezionali individuate dalla Corte Costituzionale nella sentenza
19/04/2018 n° 77».
NC NT ed IN PROP. E Parte_2
N.Q. di AMMINISTRATORE UNICO della hanno CP_1 proposto appello.
e Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituite nella fase del gravame.
[...]
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 24/09/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene il seguente motivo, in relazione alle parti determinanti della motivazione, segnatamente:
- “Il tema d'indagine è quello della natura giuridica della responsabilità e del conseguente dovere della P.A. di riparare i danni cagionati ai privati cittadini a seguito di un'azione giudiziaria che può definirsi legittima e consentita dalla legge”;
- “Allo stato l'atto lecito dannoso dà luogo - nel sistema vigente – ad un'ipotesi di responsabilità eccezionale, che sorge solo ogni qualvolta si è in presenza delle fattispecie tipizzate. Attesa la natura eccezionale della responsabilità, ne deriva l'inammissibilità di qualsiasi estensione della disciplina di tali ipotesi in via analogica.”;
- “In questa prospettiva la natura eccezionale delle fattispecie tipizzate dal Legislatore le quali contemplano, al loro verificarsi, soltanto un'obbligazione di indennizzo, anziché un risarcimento integrale del danno non possono essere applicate analogicamente”;
- “Tuttavia non esiste come detto – allo stato – una chiara norma che indennizzi il danno sofferto, in nesso causale, da azione giudiziaria rivelatasi infondata ex post;
azione giudiziaria riconosciuta come lecita dalla stessa parte attrice e, per tale ragione, fondata per ragioni estranee alla legge 117/1998 e s.m.i.”. Gli appellanti chiedono, dunque, la modifica dei sopra riportati capi della sentenza impugnata, al fine di ottenere una pronuncia che, in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che nei confronti degli attori sono stati posti in essere nel decennio 2005/2015 atti leciti, ma comportanti diretta causazione di un gravissimo ed ingiusto pregiudizio, così accertando il diritto degli stessi attori CP_1 Parte_1
r.g. n. 6 ed ad ottenere una dichiarazione di responsabilità Parte_2 delle Amministrazioni convenute, per la riferibilità del fatto ingiusto alla struttura dell'Amministrazione Pubblica. Per l'effetto, si chiede quindi che, sempre in modifica della sentenza impugnata, venga dichiarato che del
“danno conseguente al fatto ingiusto” debbano rispondere le Amministrazioni convenute, con pronunzia di condanna delle medesime Amministrazioni convenute al pagamento -a titolo risarcitorio e/o indennizzatorio- di un importo corrispondente a giustizia ed equità. Formulano gli appellanti un MOTIVO UNICO, configurato come:
“Erronea negazione di riconducibilità della responsabilità da atto lecito dannoso a categoria generale contemplata dall'Ordinamento, così anche suscettibile di applicazione analogica – Sussistenza del diritto al ristoro del pregiudizio”. La sentenza impugnata non è condivisa e quindi è ritenuta erronea nella conclusione cui perviene, cioè nell'inquadramento nel sistema vigente, dello “atto lecito dannoso” come ipotesi di “responsabilità eccezionale” necessitante di tipizzazione normativa che tale qualificazione contempli, così precludendo, per le situa- zioni non tipizzate, ogni possibilità di attivazione ristorativa del pregiudizio. La tesi sostenuta dagli appellanti, per come già esposta in primo grado, era evidentemente diversa, perché si sosteneva fosse da ricondurre a categoria generale dell'Ordinamento, così applicabile in ogni fattispecie nella quale, con la ricorrenza dei necessari presupposti, venga ad evidenziarsi una lesione ad un diritto soggettivo del soggetto “pregiudicato”, anche se l'atto lecito dannoso provenga dalla P.A. Gli elementi fondanti la generale teoria della responsabilità da illecito da individuarsi nel:
- “fatto”;
- nesso di causalità;
- ingiustizia del danno;
- elemento soggettivo. Ritenuti sussistenti i primi tre elementi dal giudice di primo grado, si obiettava quanto alla necessità della ricorrenza di un elemento soggettivo caratterizzato da dolo o colpa che, del resto, per pacifico orientamento della giustizia amministrativa, la “responsabilità da atto lecito della P.A.” è assolutamente principio consolidato (vedasi Consiglio di Stato, Sezione V, 21 dicembre 2017, n. 6009) rinvenendo il presupposto della sua applicazione a prescindere da un giudizio di colpevolezza dell'operato della amministrazione e ciò senza che il ristoro da atto lecito produttivo di pregiudizio sconti alcuna tipicizzazione;
- anche in ambito civilistico –certamente in tutt'altra fattispecie, ma con affermazione di principio efficiente anche nella presente fattispecie- la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cassazione n. 23256/2016) la massima: “L'indennità di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 comma r.g. n. 7 quarto c.c. trae fondamento dalla considerazione che per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio ed intende, perciò, compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato. L'indennità predetta, pertanto, configura un debito per responsabilità da atto lecito e non per fatto illecito, ex art. 2043 c.c.”. In definitiva, dunque, si sosteneva che una corretta considerazione del principio di solidarietà sociale e di giustizia distributiva, deve portare a riconoscere la non necessarietà di norme speciali per l'ottenimento del ristoro dal pregiudizio scaturito da atto lecito dannoso, proprio per la non comprimibile tutela e parità di trattamento in favore di ciascun soggetto in parità di situazione, alternativamente ricadendosi nella violazione di fondamentale principio costituzionale, così solo da escludere il pregiudizio sofferto in ragione di atto lecito della P.A., però connotato da un giudizio di sostanziale antigiuridicità perché accertato poi da non porre in essere, non può essere ristorato solo in favore di alcuni e negato ad altri, perché l'art. 3 della Costituzione ciò non consente. L'appello non è fondato. In fatto si rileva, dalla narrazione degli appellanti.
“1.La aveva avuto costituzione nell'anno 1984, da sempre nella CP_1
“orbita” della famiglia , per poi, dal 1986 vedere come Pt_1 partecipanti totalitari al capitale sociale i tre LL , , Pt_1 Pt_1
ed quest'ultimo poi uscito dalla Società Parte_2 Persona_1 nell'anno 1997, così divenendo sottoscritto il capitale sociale al 50% tra i LL ed , con quote paritarie di Lire 210.000.000 Pt_1 Parte_2 ciascuno. L'attività caratteristica della Società ha avuto una prima fase di specializzazione nei trasporti di “vetro e fibra di vetro”, pervenendo ad un fatturato di oltre Lire 30.000.000.000 nel periodo sino al 1995 solo con il Con principale cliente presso lo stabilimento di Vasto. Dal 1995 la Società opera profonda ristrutturazione, trasferendo il proprio centro di attività tra il basso Lazio e principalmente la Campania, iniziando prima e sviluppando poi tutte quelle attività complementari allo specifico dei “trasporti”, così negli anni divenendo tra le più importanti realtà della “logistica” a servizio del centro-sud Italia. Vengono acquisiti, difatti, quali clienti i più importanti “marchi” a livello nazionale, tra i quali il Gruppo Cirio, la Carlsberg, il Gruppo Del Monte, Unieuro, Mutti, DHL, TeC Campania, ecc. La Società opera negli stabilimenti in Carinaro (Caserta), Sezze (Latina) e Ceccano (Frosinone), prima in locazione per poi acquisire in proprietà gli stabilimenti ex Indesit in Carinaro, denominati stabilimenti 13 e 14, cioè complessi industriali di mq 33.000 coperti ciascuno. Il fatturato della Società, in continua espansione, perviene a superare l'ammontare di Euro 30.000.000,00 nell'anno 2004-2005, con bilancio di r.g. n. 8 esercizio costantemente in utile. La Società gode di affidamenti bancari per liquidità, a medio e lungo termine, per un ammontare anche superiore ad Euro 20.000.000,00, a riprova della solidità aziendale e dell'apprezzamento conseguente del sistema bancario. Diviene, dunque, un'importante realtà industriale, con oltre 100 dipendenti (in via diretta od indiretta), con patrimonializzazione per apporti dei soci per svariati milioni di Euro, con un trend in continua crescita. La situazione sopra rappresentata è quella agli anni 2005/2006.
2. Dalla fine dell'anno 2004, però, il quadro suesposto inizia profondamente a mutare. I deducenti ed , difatti, Pt_1 Parte_2 venivano sottoposti ad una serie di indagini e procedimenti penali, sfociati nei provvedimenti cautelari di sequestro preventivo negli anni 2007 e 2008, di cui in modo particolare si controverte, in ordine ai suoi effetti sull'avviamento della azienda. Il primo sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. viene emesso dal Tribunale di Napoli - Sez. del Giudice per le indagini preliminari – in data 5 maggio 2008 (proc. pen. n. 52395/07 R.G. G.I.P. – 51893/07 R.G. N.R.), malgrado nel fascicolo del PM vi fossero già atti che indicavano la inesistenza di condotte penalmente rilevanti (riciclaggio, interposizione fittizia, concorso in associazione a delinquere qualificata) e di connessioni tra l'attività imprenditoriale, ovvero il patrimonio degli , ed ambienti della Pt_1 criminalità organizzata. A seguito, infatti, del primo esposto alla Procura della Repubblica di Santa
IA CA ER, presentato nel 2004 da soggetto terzo, poi condannato per calunnia –tale con sentenza Persona_2 passata in cosa giudicata, i PM dell'epoca delegarono conseguenti accertamenti, alla polizia giudiziaria, dai quali, però, non risultarono tracce dei reati ipotizzati. nel 2007 erano già acquisiti gli esiti dei procedimenti penali instaurati sulle calunnie di presso il Tribunale di Santa Persona_3
IA CA ER, che confermavano l'inesistenza di fatti penalmente rilevanti e di collegamenti con la criminalità organizzata. Estremamente significativa è, infatti, la circostanza che in data 31.01.2007 il G.I.P. presso il Tribunale di S. IA CA ER avesse disposto con ordinanza l'archiviazione del procedimento penale originato dalle denunce di , anche a seguito di approfondimento delle argomentazioni Persona_2 esposte nella richiesta di archiviazione formulata dal PM in sede in data 08.04.2005 e rigettando la infondata opposizione avverso tale richiesta proposta dal denunciante. (…) Veniva, però, disposto il sequestro del 05.05.2008, emesso sulla scorta delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia -tali Persona_4
e escussi appositamente sugli , che avevano Persona_5 Pt_1 riferito circostanze assolutamente generiche e prive di contenuto r.g. n. 9 obiettivamente indiziante (e come poi correttamente riconosciute nei successivi esiti totalmente assolutori del procedimento). Tale decreto di sequestro preventivo è stato annullato dal Tribunale del Riesame con ordinanza in data 6 giugno 2008, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.1721/08 della II Sezione Penale, pronunciata a seguito della Camera di consiglio del 19.11.2008, che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal P.M.. A seguito dell'annullamento disposto dal Tribunale del Riesame, il P.M., pure nel contempo ricorrente per Cassazione, ha richiesto un nuovo decreto di sequestro preventivo al G.I.P. – in data 7.11.2008, ovvero quando il ricorso dinanzi alla Suprema Corte avverso l'annullamento del primo sequestro era già stato fissato ma non ancora trattato – sulla base di elementi solo asseritamente nuovi, ma in realtà sostanzialmente identici a quelli su cui era basata la precedente misura annullata (e riportante, per di più, i medesimi errori di diritto nella formulazione delle contestazioni).
Ciononostante, il G.I.P. accogliendo la richiesta del P.M. emise un secondo decreto di sequestro preventivo, immediatamente dopo la pubblicazione della decisione della Corte di Cassazione, espressasi in senso totalmente favorevole per la difesa degli indagati. Anche questo (secondo) decreto di sequestro preventivo venne poi prontamente annullato dal Tribunale del Riesame di Napoli, con Ordinanza del 27.12.2008: le cui motivazioni hanno evidenziato che la misura cautelare reale, basata su pretesi elementi di novità meramente apparenti e del tutto inidonei a consentire la rivisitazione della misura cautelare annullata. Anche tale ordinanza del Tribunale del riesame venne ulteriormente impugnata dal P.M., e pure tale secondo ricorso venne ritenuto inammissibile con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. V penale, n.315/09, deliberata nella Camera di Consiglio del 6.3.2009, che ulteriormente stigmatizzò la illegittimità del provvedimento di sequestro preventivo.
3. Nel successivo giudizio penale svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli – nel quale il P.M. procedente aveva ritenuto di comunque esercitare l'azione penale per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e 12 quinquies d.l. 306/92, malgrado la difesa avesse sollecitato l'archiviazione del procedimento, attesa la totale sconfessione dell'accusa in sede cautelare – il GUP presso il Tribunale di Napoli, in sede di giudizio abbreviato richiesto dagli imputati, pronunciò sentenza di assoluzione con la formula più ampia in relazione a tutte le accuse contestate, sentenza depositata in cancelleria il 30 agosto 2010 e recante il n. 1878/10. Tale sentenza venne confermata da quella n.4517/12 della Corte di Appello di Napoli, sez. III penale, pronunciata – a fronte di appello del P.M. – in data 18.10.2012 e depositata in cancelleria il 26.10.12, evidenziando di nuovo la assoluta insussistenza delle fattispecie delittuose oggetto del r.g. n. 10 processo. Su tale sentenza si era formato il giudicato in mancanza di (ulteriore) impugnazione del P.G. nell'aprile dell'anno 2013”. Venendo alla azione esperita, generica richiesta risarcitoria da atto lecito della amministrazione interessata nell'ambito dell'attività giudiziaria, per effetto di provvedimenti giurisdizionali, rileva quanto segue: la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è accordata quando il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati (Cass. civ., Sez. Unite, 22/01/2015, n. 1162).
Ritiene anche la Corte, sul punto, che siano radicalmente carenti i presupposti di una responsabilità aquiliana dell'Amministrazione, una volta esclusa la sua responsabilità ex lege 117/88, dell'elemento soggettivo della colpa, sia sul piano allegativo, sia sul piano della prova.
Va premesso che non sussisterebbe una responsabilità aquiliana nella fattispecie, della allegazione prima ancora che della prova, si osserva.
Invero, in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, la
Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.a. al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo, dell'interesse legittimo o dell'interesse di altro tipo;
c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (…) il giudice deve, dunque, verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana”
(Cass. civ., Sez. lav., n. 2340/2022).
Non sussiste una responsabilità aquiliana da atto lecito.
r.g. n. 11 Com'è noto l'Ordinamento giuridico italiano prevede certamente ipotesi di responsabilità da atto lecito;
quelle più rilevanti, ad es., sono costituite dall'espropriazione per pubblica utilità, dal danno da vaccinazione, dall'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, etc.
Le fattispecie normative esistenti, quali ipotesi di responsabilità da atto lecito tipizzate nel nostro ordinamento, rispondono all'esigenza di assicurare una maggiore tutela nei confronti del privato, il cui interesse è sacrificato senza, però, limitare in alcun modo il potere discrezionale e l'esercizio della funzione pubblica da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, al di fuori di ipotesi tassativamente previste dal Legislatore, ed insuscettibili di interpretazione analogica od estensiva, non sussiste alcuna tutela risarcitoria od indennitaria, derivante da atto lecito.
Con l'ordinanza 30981 del 3.12.2024 la Corte di Cassazione ha infatti affermato: “Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria (nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale –che aveva condannato un'amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa- per avere accolto una pretesa giuridicamente impossibile)”. L'appello è comunque infondato anche in relazione alla statuizione del Tribunale sulla “probabilità” di prova del nesso di causalità tra asserito fatto illecito (riferibile concretamente ai soli sequestri preventivi del periodo maggio-giugno e novembre-dicembre 2008, scaturito da due decreti di sequestro, ma in vigore complessivamente, e con prosecuzione sostanziale della attività imprenditoriale in oggetto presso gli stabilimenti di Carinaro (CE), per meno di tre mesi complessivi) e danno asserito.
Per cui va per tutti i motivi sopra esposti disatteso il proposto appello, con irripetibilità delle spese di lite del grado,
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ed in proprio e n.q., nei confronti del
[...] Parte_2
e così Controparte_2 Controparte_3
r.g. n. 12 provvede: rigetta l'appello; spese del grado irripetibili.
Roma, lì 05.11.2025
IL GIUDICE (dr.E.Colognesi)
IL PRESIDENTE (dr.Diego R.A. Pinto)
r.g. n. 13