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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4802/2022, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc rep. N. 3972/2022 pubblicata il 13.10.2022, resa dal tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio iscritto al RGN 1215/2022 vertente
TRA
(c.f. , in persona del Viceprefetto Vicario Parte_1 P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Cacciapuoti (c.f. Parte_2
) e Mario Perugini (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Civitanova Marche (MC), alla Via Zavatti n.
8;
Pec e fax: 0733770554; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Luca Geremia (c.f. C.F._4 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vairano C.F._5
Patenora (Ce) alla Via Volturno n. 108;
C Pec: Em_2 Email_3
APPELLATI
NONCHE'
ITL S.p.A. già (p.iva rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Stabilito Biagio Cosentino (c.f. che agisce d'intesa C.F._6 ex art. 8 D.Lgs. 96/01 con l'Avv. Mauriello Michele, e presso questi elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta, in Piazza Marconi n. 12;
Pec e fax: 0823842244 Email_4
APPELLATO
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n. 3972/2022, pubblicata 13/10/2022, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da e avverso il e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2 Parte_1
condannava quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 51.633,85 a titolo di ristoro del danno patrimoniale derivante dalle infiltrazioni all'immobile di proprietà di essi istanti riconducibili al sistema fognario comunale, oltre interessi fino al soddisfo nonché alle spese di lite per euro 7.576,50 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e spese di entrambi i gradi di giudizio e quelle spese di CTU sostenute nel procedimento di ATP RG
9936/2019 pari a euro 4.495,22 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condannava, altresì, il alle spese di lite in favore del terzo chiamato, Pt_1 Controparte_4
, per euro 4.666,50 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come
[...]
per legge.
1.1. Nello specifico, a fondamento del ricorso, gli istanti avevano chiesto l'accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via Parte_1 subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni occorsi al fabbricato di loro proprietà, alla luce delle risultanze emerse dalla CTU espletata in sede di ATP .
1.2. Il si era costituito eccependo: la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto l'eventuale responsabile dei danni lamentati era da individuarsi nel , in virtù di Convenzione per l'affidamento Controparte_4
della gestione del servizio idrico al;
l'incompetenza per materia del Tribunale CP_4 adito a vantaggio del Tribunale speciale delle Acque pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli ex art. 140, lett. E del R.D. n. 1175/1933.
1.3. A seguito di chiamata in causa ad istanza del convenuto, si era Costituito il
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_4
affermando che, in virtù della suddetta Convenzione, il era titolare della gestione CP_4 del solo pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo, quindi estraneo alla rete fognaria.
1.4. Il giudice di prime cure, affermata la competenza del tribunale ordinario, rigettava l'eccezione del di propria carenza di legittimazione passiva, osservando che gli Pt_1
impianti fognari, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientravano, come nel caso di specie, nella sfera di controllo dell'ente pubblico, che, in qualità di custode, rispondeva, ex art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito. Di conseguenza, in caso di affidamento della gestione del servizio di manutenzione dell'impianto fognario ad una società privata, permaneva il dovere di custodia e di controllo in capo all'ente proprietario, sicché viste le segnalazioni degli istanti e dei Vigili del Fuoco, il invece che restare inerte, avrebbe dovuto accertarsi del Pt_1
buon funzionamento della rete fognaria/idrica, anche se il servizio di manutenzione era stato affidato al . Controparte_4
Riteneva, sotto il profilo probatorio, che i ricorrenti avessero assolto il loro onere atteso che dalla C.T.U. dell'arch. depositata nel procedimento di ATP RG 9936/2019 Persona_1
e acquisita in giudizio- le cui risultanze faceva proprie- era emersa la sussistenza di infiltrazioni al piano interrato del fabbricato dei ricorrenti nonché la loro derivazione causale dalle tubazioni della rete fognaria, poste in corrispondenza all'esterno della strada.
In particolare, evidenziava che il Ctu aveva individuato due possibili cause delle infiltrazioni: la prima dipendente dalla non perfetta tenuta dei pozzetti di ispezione e delle caditoie e/o dalle perdite in alcuni punti delle tubazioni della rete fognante realizzata lungo il marciapiede;
la seconda dipendente dall'intervento di manutenzione non eseguito a regola d'arte, fatto dagli operai del che avevano interrotto la tubazione passante Pt_1 per via Fuccia ubicata al di sotto del marciapiede;
entrambe cause riconducibili al sistema fognario, così come confermato anche dal geologo di cui si era avvalso il CTU. Ai fini della decisione, il giudice di prime cure, tuttavia, non riteneva necessario stabilire con certezza quale delle due cause fosse effettivamente responsabile delle infiltrazioni, poiché, in ogni caso, ne rispondeva il Pertanto, affermava la responsabilità del ai sensi Pt_1 Pt_1 dell'art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni generati dal sistema fognario e condannava quest'ultimo al pagamento dell'importo € 51.633,85 in favore dei ricorrenti, corrispondente ai costi per i lavori di consolidamento delle fondazioni e del terreno, come individuati dal ctu, necessari per sopperire ai cedimenti nell'immobile derivanti dal perpetrarsi negli anni delle infiltrazioni.
Respingeva, invece, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto non provati.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il con due motivi Parte_1
di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante protesta che il giudice di prime cure non avrebbe applicato, come avrebbe dovuto, il criterio del “più probabile che non”. Infatti, dinanzi a plurime cause alternative del danno, non aveva stabilito, tra esse, quale fosse la più probabile, in concreto, in relazione alle altre, ma si era limitato a recepire le affermazioni della CTU, le quali non erano esplicitate nel loro fondamento e giustificate sul piano logico.
In ragione di ciò, lamenta l'incongruità della motivazione tale da considerarsi inesistente non essendo esplicitate le linee logico-argomentative che avrebbero indotto il tribunale “a ritenere provato il nesso eziologico tra materiale e danno per il solo fatto, secondo le conclusioni del CTU, di un terreno “un pò bagnato” riconducibile “alle tubazioni fognarie in corrispondenza all'esterno della strada” ovvero all'intervento degli operai comunali” ( cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Osserva, al riguardo, che il CTU aveva rilevato la presenza di due scavi effettuati dal ricorrente di consistente profondità (uno posto lungo il lato di corrispondenza della via
Corridoni e l'altro nel lato corrispondente a via Fuccia) e di una voragine di indimostrata natura posta all'interno del medesimo piano interrato, ma non aveva accertato nulla in ordine all'origine delle rilevate tracce di umido. Di contro, il CTP incaricato dal Pt_1
screditando l'attendibilità dei rilievi del CTU, aveva rilevato come la voragine era collocata in posizione assai distante sia dalla pubblica strada di Via Corridoni, che da quella di Via
Fuccia. Sicché, stante l'assenza di collegamenti sotterranei, difettava la correlazione causale tra le reti pubbliche di distribuzione e scarico ed il fenomeno dannoso sofferto dagli odierni ricorrenti. Assume che nel panorama delle cause più probabili, secondo l'esito degli accertamenti tecnici condotti in loco, doveva essere chiara l'esclusione di un possibile cattivo funzionamento del sistema fognario comunale, con la conseguenza che il fatto materiale, cioè il cattivo funzionamento della rete, su cui si fondava il ragionamento del giudice, non era stato provato.
2.2 Con il secondo mezzo si deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di difetto di titolarità passiva dell'appellante rispetto al rapporto dedotto in lite. Viene richiamato, a tal fine, l'art. 5 dell'accordo di Convenzione per l'affidamento della gestione del servizio idrico al Controparte_5
del 2/5/2002, già prodotto in prime cure, prevedente l'esonero da
[...]
responsabilità dell'Amministrazione Comunale per danni derivati a terzi in conseguenza di perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione della rete idrica. Pertanto, l'onere della cura manutentiva delle reti idriche e fognarie in gestione spetterebbe alla terza chiamata, con estromissione del da ogni Parte_1 addebito di causa.
3. Si sono costituiti in giudizio e instando per il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello, siccome inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado oltre al rimborso forfetario delle spese generali e degli oneri di legge da attribuirsi direttamente al difensore antistatario.
4. Ha resistito al gravame anche l' – già CP_6 Controparte_7
chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato con conferma dell'ordinanza impugnata e condanna alla refusione di spese, diritti ed onorari, del grado.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 6 marzo 2025 in esito all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza repert. n. 3972/2022, è stata pubblicata il 13/10/2022, non è stata notificata ma è stata comunicata dalla cancelleria alle parti in pari data, l'appello è stato notificato a mezzo pec in data 14/11/2022.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater cpc è stato osservato, cadendo il
13.11.2022 in giorno festivo (domenica), prorogato al successivo giorno non festivo del
14.11.2022.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Con la prima ragione l'appellante contesta la sentenza gravata sotto un duplice profilo: a) per non aver stabilito, tra le plurime cause alternative del danno individuate dal CTU, quale dovesse ritenersi quella più probabile, in concreto e in relazione alle altre, in violazione della teoria del “più probabile che non”; b) per non aver accertato le cause effettive delle lamentate infiltrazioni, limitandosi a recepire stralci della relazione consulenziale, che, a sua volta, aveva omesso di svolgere indagini accurate per stabilire l'origine delle rilevate tracce di umido presenti nel piano interrato dell'immobile degli appellati.
Entrambi i rilievi appaiono inammissibili prima ancora che infondati.
Ed invero, quanto al primo profilo, si osserva che il primo giudice ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo stabilire quale delle due cause possibili individuate dall'ausiliario quale fonte delle infiltrazioni all'immobile degli attori [vale a dire: 1) la non perfetta tenuta dei pozzetti di ispezione e delle caditoie oppure le perdite in alcuni punti delle tubazioni della rete fognaria;
2) l'intervento eseguito dagli operai comunali sulla condotta fognaria con interruzione della tubazione passante per via Fuccia sotto il marciapiede] in forza della considerazione che, in ogni caso, ne rispondeva il quale custode del sistema Pt_1
fognario.
Tale considerazione appare del tutto condivisibile in quanto solo in ipotesi di plurime cause del danno addebitabili a soggetti diversi avrebbe avuto rilievo decisorio la verifica del nesso etiologico secondo il criterio del “più probabile che non”, la cui applicazione, di contro, nel caso in esame, non sortirebbe alcuna concreta utilità per il in termini di esonero Pt_1
della sua responsabilità.
Ne consegue il difetto di interesse alla proposizione del rilievo in esame, privo di attitudine ad incidere sulla decisione impugnata in senso favorevole all'appellante.
Quanto al secondo profilo di doglianza, risulta ripetitivo delle critiche all'operato del CTU già oggetto delle osservazioni critiche alla bozza di relazione avanzate dal CTP del Comune nel corso delle operazioni peritali, alle quali l'ausiliario ha puntualmente replicato ( cfr pag.
31 relazione di ATP depositata nel fascicolo telematico di primo grado degli appellati) e che, in forza del richiamo integrale alle risultanze della relazione consulenziale contenuto nella gravata ordinanza, devono considerarsi parte integrante dell'inter motivazionale su cui
è fondata la gravata decisione. Ciò comporta che esse sono state già esaminate e disattese dal primo giudice e che l'appellante, per suscitare una diversa valutazione delle cause delle infiltrazioni, diverse da quelle individuate dall'arch. e dal geologo di cui si Persona_1
avvalso, dott. ( le cui considerazioni sono state pure recepite nella gravata Per_2 sentenza), che in modo conforme hanno stabilito la derivazione dalla rete fognaria, avrebbe dovuto prospettare puntuali argomenti critici, di natura tecnico-giuridica- tali da ingenerare il dubbio sulla correttezza e completezza dell'accertamento consulenziale e fornire elementi oggettivi, almeno indiziari, di una causa alternativa, non addebitabile al idonea ad Pt_1 interrompere il nesso causale con l'anomalia della cosa in custodia ( rete fognaria).
Sul piano deduttivo, quindi, si registra la genericità delle contestazioni mosse alla ordinanza impugnata in punto di accertamento delle cause delle infiltrazioni, la quale, diversamente da quanto opinato dall'appellante, appare adeguatamente motivata mediante recepimento delle conclusioni della relazione consulenziale, che ha accertato, quale fonte dei danni all'immobile degli appellati, le perdite derivanti dalla rete fognaria, con giudizio di probabilità che risponde, in termini giuridici, al criterio del “più probabile che non” invocato dall'appellante.
Da qui l'inammissibilità del primo mezzo in quanto non rispondente ai dettami dell'art. 342 cpc.
Il secondo mezzo è, invece, infondato.
Invero il richiamo all'art. 5 della Convenzione per l'affidamento della gestione del servizio idrico stipulato tra il e il in data 2.5.2002, che Pt_1 Controparte_4
prevede gli obblighi di manutenzione della rete e degli impianti a carico del e la CP_4 manleva del in caso di danni a terzi, afferisce all'oggetto della convenzione che è Pt_1
costituito dalla gestione della rete idrica, mentre nel caso controverso si discute di danni derivanti dalla rete fognaria, di proprietà e in custodia del motivo per il quale Pt_1 correttamente il tribunale ha affermato la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio in capo a quest'ultimo.
Il motivo, dunque, va disatteso, dovendosi solo integrare la motivazione con le ragioni che precedono, in aggiunta a quanto sostenuto dal primo giudice.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello va disatteso con integrale conferma della gravata ordinanza.
Le spese del grado vanno poste a carico del e liquidate come in dispositivo, sulla Pt_1 base parametrica degli importi minimi (considerata la ripetitività delle questioni dibattute) stabiliti dal DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato: scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Inoltre, stante il rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione, a carico del appellante, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello come sopra proposto e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 702 bis cpc repertorio n. 3972/2022 pubblicata il 13.10.2022, resa dal tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio iscritto al RGN 1215/2022;
2- Condanna il al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1 favore degli appellati e che liquida in complessivi € Controparte_1 CP_2
3473,00 per compensi di avvocato oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Geremia per dichiarato anticipo;
3- Condanna, altresì, al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado in favore dell'appellata società già , che CP_6 Controparte_7 liquida in complessivi € 3473,00 per compensi di avvocato oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Cosentino per dichiarato anticipo;
4- Dà atto che, stante il rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico del appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del Pt_1
2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4802/2022, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc rep. N. 3972/2022 pubblicata il 13.10.2022, resa dal tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio iscritto al RGN 1215/2022 vertente
TRA
(c.f. , in persona del Viceprefetto Vicario Parte_1 P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Cacciapuoti (c.f. Parte_2
) e Mario Perugini (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Civitanova Marche (MC), alla Via Zavatti n.
8;
Pec e fax: 0733770554; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Luca Geremia (c.f. C.F._4 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vairano C.F._5
Patenora (Ce) alla Via Volturno n. 108;
C Pec: Em_2 Email_3
APPELLATI
NONCHE'
ITL S.p.A. già (p.iva rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Stabilito Biagio Cosentino (c.f. che agisce d'intesa C.F._6 ex art. 8 D.Lgs. 96/01 con l'Avv. Mauriello Michele, e presso questi elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta, in Piazza Marconi n. 12;
Pec e fax: 0823842244 Email_4
APPELLATO
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n. 3972/2022, pubblicata 13/10/2022, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da e avverso il e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2 Parte_1
condannava quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 51.633,85 a titolo di ristoro del danno patrimoniale derivante dalle infiltrazioni all'immobile di proprietà di essi istanti riconducibili al sistema fognario comunale, oltre interessi fino al soddisfo nonché alle spese di lite per euro 7.576,50 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e spese di entrambi i gradi di giudizio e quelle spese di CTU sostenute nel procedimento di ATP RG
9936/2019 pari a euro 4.495,22 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condannava, altresì, il alle spese di lite in favore del terzo chiamato, Pt_1 Controparte_4
, per euro 4.666,50 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come
[...]
per legge.
1.1. Nello specifico, a fondamento del ricorso, gli istanti avevano chiesto l'accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via Parte_1 subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni occorsi al fabbricato di loro proprietà, alla luce delle risultanze emerse dalla CTU espletata in sede di ATP .
1.2. Il si era costituito eccependo: la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto l'eventuale responsabile dei danni lamentati era da individuarsi nel , in virtù di Convenzione per l'affidamento Controparte_4
della gestione del servizio idrico al;
l'incompetenza per materia del Tribunale CP_4 adito a vantaggio del Tribunale speciale delle Acque pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli ex art. 140, lett. E del R.D. n. 1175/1933.
1.3. A seguito di chiamata in causa ad istanza del convenuto, si era Costituito il
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_4
affermando che, in virtù della suddetta Convenzione, il era titolare della gestione CP_4 del solo pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo, quindi estraneo alla rete fognaria.
1.4. Il giudice di prime cure, affermata la competenza del tribunale ordinario, rigettava l'eccezione del di propria carenza di legittimazione passiva, osservando che gli Pt_1
impianti fognari, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientravano, come nel caso di specie, nella sfera di controllo dell'ente pubblico, che, in qualità di custode, rispondeva, ex art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito. Di conseguenza, in caso di affidamento della gestione del servizio di manutenzione dell'impianto fognario ad una società privata, permaneva il dovere di custodia e di controllo in capo all'ente proprietario, sicché viste le segnalazioni degli istanti e dei Vigili del Fuoco, il invece che restare inerte, avrebbe dovuto accertarsi del Pt_1
buon funzionamento della rete fognaria/idrica, anche se il servizio di manutenzione era stato affidato al . Controparte_4
Riteneva, sotto il profilo probatorio, che i ricorrenti avessero assolto il loro onere atteso che dalla C.T.U. dell'arch. depositata nel procedimento di ATP RG 9936/2019 Persona_1
e acquisita in giudizio- le cui risultanze faceva proprie- era emersa la sussistenza di infiltrazioni al piano interrato del fabbricato dei ricorrenti nonché la loro derivazione causale dalle tubazioni della rete fognaria, poste in corrispondenza all'esterno della strada.
In particolare, evidenziava che il Ctu aveva individuato due possibili cause delle infiltrazioni: la prima dipendente dalla non perfetta tenuta dei pozzetti di ispezione e delle caditoie e/o dalle perdite in alcuni punti delle tubazioni della rete fognante realizzata lungo il marciapiede;
la seconda dipendente dall'intervento di manutenzione non eseguito a regola d'arte, fatto dagli operai del che avevano interrotto la tubazione passante Pt_1 per via Fuccia ubicata al di sotto del marciapiede;
entrambe cause riconducibili al sistema fognario, così come confermato anche dal geologo di cui si era avvalso il CTU. Ai fini della decisione, il giudice di prime cure, tuttavia, non riteneva necessario stabilire con certezza quale delle due cause fosse effettivamente responsabile delle infiltrazioni, poiché, in ogni caso, ne rispondeva il Pertanto, affermava la responsabilità del ai sensi Pt_1 Pt_1 dell'art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni generati dal sistema fognario e condannava quest'ultimo al pagamento dell'importo € 51.633,85 in favore dei ricorrenti, corrispondente ai costi per i lavori di consolidamento delle fondazioni e del terreno, come individuati dal ctu, necessari per sopperire ai cedimenti nell'immobile derivanti dal perpetrarsi negli anni delle infiltrazioni.
Respingeva, invece, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto non provati.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il con due motivi Parte_1
di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante protesta che il giudice di prime cure non avrebbe applicato, come avrebbe dovuto, il criterio del “più probabile che non”. Infatti, dinanzi a plurime cause alternative del danno, non aveva stabilito, tra esse, quale fosse la più probabile, in concreto, in relazione alle altre, ma si era limitato a recepire le affermazioni della CTU, le quali non erano esplicitate nel loro fondamento e giustificate sul piano logico.
In ragione di ciò, lamenta l'incongruità della motivazione tale da considerarsi inesistente non essendo esplicitate le linee logico-argomentative che avrebbero indotto il tribunale “a ritenere provato il nesso eziologico tra materiale e danno per il solo fatto, secondo le conclusioni del CTU, di un terreno “un pò bagnato” riconducibile “alle tubazioni fognarie in corrispondenza all'esterno della strada” ovvero all'intervento degli operai comunali” ( cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Osserva, al riguardo, che il CTU aveva rilevato la presenza di due scavi effettuati dal ricorrente di consistente profondità (uno posto lungo il lato di corrispondenza della via
Corridoni e l'altro nel lato corrispondente a via Fuccia) e di una voragine di indimostrata natura posta all'interno del medesimo piano interrato, ma non aveva accertato nulla in ordine all'origine delle rilevate tracce di umido. Di contro, il CTP incaricato dal Pt_1
screditando l'attendibilità dei rilievi del CTU, aveva rilevato come la voragine era collocata in posizione assai distante sia dalla pubblica strada di Via Corridoni, che da quella di Via
Fuccia. Sicché, stante l'assenza di collegamenti sotterranei, difettava la correlazione causale tra le reti pubbliche di distribuzione e scarico ed il fenomeno dannoso sofferto dagli odierni ricorrenti. Assume che nel panorama delle cause più probabili, secondo l'esito degli accertamenti tecnici condotti in loco, doveva essere chiara l'esclusione di un possibile cattivo funzionamento del sistema fognario comunale, con la conseguenza che il fatto materiale, cioè il cattivo funzionamento della rete, su cui si fondava il ragionamento del giudice, non era stato provato.
2.2 Con il secondo mezzo si deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di difetto di titolarità passiva dell'appellante rispetto al rapporto dedotto in lite. Viene richiamato, a tal fine, l'art. 5 dell'accordo di Convenzione per l'affidamento della gestione del servizio idrico al Controparte_5
del 2/5/2002, già prodotto in prime cure, prevedente l'esonero da
[...]
responsabilità dell'Amministrazione Comunale per danni derivati a terzi in conseguenza di perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione della rete idrica. Pertanto, l'onere della cura manutentiva delle reti idriche e fognarie in gestione spetterebbe alla terza chiamata, con estromissione del da ogni Parte_1 addebito di causa.
3. Si sono costituiti in giudizio e instando per il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello, siccome inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado oltre al rimborso forfetario delle spese generali e degli oneri di legge da attribuirsi direttamente al difensore antistatario.
4. Ha resistito al gravame anche l' – già CP_6 Controparte_7
chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato con conferma dell'ordinanza impugnata e condanna alla refusione di spese, diritti ed onorari, del grado.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 6 marzo 2025 in esito all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza repert. n. 3972/2022, è stata pubblicata il 13/10/2022, non è stata notificata ma è stata comunicata dalla cancelleria alle parti in pari data, l'appello è stato notificato a mezzo pec in data 14/11/2022.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater cpc è stato osservato, cadendo il
13.11.2022 in giorno festivo (domenica), prorogato al successivo giorno non festivo del
14.11.2022.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Con la prima ragione l'appellante contesta la sentenza gravata sotto un duplice profilo: a) per non aver stabilito, tra le plurime cause alternative del danno individuate dal CTU, quale dovesse ritenersi quella più probabile, in concreto e in relazione alle altre, in violazione della teoria del “più probabile che non”; b) per non aver accertato le cause effettive delle lamentate infiltrazioni, limitandosi a recepire stralci della relazione consulenziale, che, a sua volta, aveva omesso di svolgere indagini accurate per stabilire l'origine delle rilevate tracce di umido presenti nel piano interrato dell'immobile degli appellati.
Entrambi i rilievi appaiono inammissibili prima ancora che infondati.
Ed invero, quanto al primo profilo, si osserva che il primo giudice ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo stabilire quale delle due cause possibili individuate dall'ausiliario quale fonte delle infiltrazioni all'immobile degli attori [vale a dire: 1) la non perfetta tenuta dei pozzetti di ispezione e delle caditoie oppure le perdite in alcuni punti delle tubazioni della rete fognaria;
2) l'intervento eseguito dagli operai comunali sulla condotta fognaria con interruzione della tubazione passante per via Fuccia sotto il marciapiede] in forza della considerazione che, in ogni caso, ne rispondeva il quale custode del sistema Pt_1
fognario.
Tale considerazione appare del tutto condivisibile in quanto solo in ipotesi di plurime cause del danno addebitabili a soggetti diversi avrebbe avuto rilievo decisorio la verifica del nesso etiologico secondo il criterio del “più probabile che non”, la cui applicazione, di contro, nel caso in esame, non sortirebbe alcuna concreta utilità per il in termini di esonero Pt_1
della sua responsabilità.
Ne consegue il difetto di interesse alla proposizione del rilievo in esame, privo di attitudine ad incidere sulla decisione impugnata in senso favorevole all'appellante.
Quanto al secondo profilo di doglianza, risulta ripetitivo delle critiche all'operato del CTU già oggetto delle osservazioni critiche alla bozza di relazione avanzate dal CTP del Comune nel corso delle operazioni peritali, alle quali l'ausiliario ha puntualmente replicato ( cfr pag.
31 relazione di ATP depositata nel fascicolo telematico di primo grado degli appellati) e che, in forza del richiamo integrale alle risultanze della relazione consulenziale contenuto nella gravata ordinanza, devono considerarsi parte integrante dell'inter motivazionale su cui
è fondata la gravata decisione. Ciò comporta che esse sono state già esaminate e disattese dal primo giudice e che l'appellante, per suscitare una diversa valutazione delle cause delle infiltrazioni, diverse da quelle individuate dall'arch. e dal geologo di cui si Persona_1
avvalso, dott. ( le cui considerazioni sono state pure recepite nella gravata Per_2 sentenza), che in modo conforme hanno stabilito la derivazione dalla rete fognaria, avrebbe dovuto prospettare puntuali argomenti critici, di natura tecnico-giuridica- tali da ingenerare il dubbio sulla correttezza e completezza dell'accertamento consulenziale e fornire elementi oggettivi, almeno indiziari, di una causa alternativa, non addebitabile al idonea ad Pt_1 interrompere il nesso causale con l'anomalia della cosa in custodia ( rete fognaria).
Sul piano deduttivo, quindi, si registra la genericità delle contestazioni mosse alla ordinanza impugnata in punto di accertamento delle cause delle infiltrazioni, la quale, diversamente da quanto opinato dall'appellante, appare adeguatamente motivata mediante recepimento delle conclusioni della relazione consulenziale, che ha accertato, quale fonte dei danni all'immobile degli appellati, le perdite derivanti dalla rete fognaria, con giudizio di probabilità che risponde, in termini giuridici, al criterio del “più probabile che non” invocato dall'appellante.
Da qui l'inammissibilità del primo mezzo in quanto non rispondente ai dettami dell'art. 342 cpc.
Il secondo mezzo è, invece, infondato.
Invero il richiamo all'art. 5 della Convenzione per l'affidamento della gestione del servizio idrico stipulato tra il e il in data 2.5.2002, che Pt_1 Controparte_4
prevede gli obblighi di manutenzione della rete e degli impianti a carico del e la CP_4 manleva del in caso di danni a terzi, afferisce all'oggetto della convenzione che è Pt_1
costituito dalla gestione della rete idrica, mentre nel caso controverso si discute di danni derivanti dalla rete fognaria, di proprietà e in custodia del motivo per il quale Pt_1 correttamente il tribunale ha affermato la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio in capo a quest'ultimo.
Il motivo, dunque, va disatteso, dovendosi solo integrare la motivazione con le ragioni che precedono, in aggiunta a quanto sostenuto dal primo giudice.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello va disatteso con integrale conferma della gravata ordinanza.
Le spese del grado vanno poste a carico del e liquidate come in dispositivo, sulla Pt_1 base parametrica degli importi minimi (considerata la ripetitività delle questioni dibattute) stabiliti dal DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato: scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Inoltre, stante il rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione, a carico del appellante, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello come sopra proposto e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 702 bis cpc repertorio n. 3972/2022 pubblicata il 13.10.2022, resa dal tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio iscritto al RGN 1215/2022;
2- Condanna il al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1 favore degli appellati e che liquida in complessivi € Controparte_1 CP_2
3473,00 per compensi di avvocato oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Geremia per dichiarato anticipo;
3- Condanna, altresì, al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado in favore dell'appellata società già , che CP_6 Controparte_7 liquida in complessivi € 3473,00 per compensi di avvocato oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Cosentino per dichiarato anticipo;
4- Dà atto che, stante il rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico del appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del Pt_1
2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello