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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1307/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 28.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Piazza A. Lucifero, n. 3 - 88900 Crotone C.F._1
– presso lo studio dell'avv. MARANO CATERINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
E avv. iuffrè. ), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Piazza A. Lucifero, n. 3 - 88900 Crotone C.F._3 – presso lo studio dell'avv. MARANO CATERINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
avv. iuffrè.it), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 5.12.2024, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone, il 30.05.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 50 – parte II – Serie A – anno 2009); di aver avuto una figlia, _1
, nata il [...] (minorenne);
[...]
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano altresì, contestualmente, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con facoltà di trasferire la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno rimesse al genitore presso il quale si troverà al momento della scelta. In ogni caso, entrambi i genitori, rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto ai fini della validità per l'espatrio;
3. la figlia minore, collocata presso la madre a Crotone, alla Via Argentina 4, int. 3, potrà vedere il padre e soggiornare presso di lui ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche. Per le festività natalizie e pasquali, ciascun genitore in maniera alternata, trascorrerà con la minore una settimana. Nel periodo estivo, a chiusura dell'anno scolastico, il padre avrà diritto di trascorrere con
15 giorni continuativi da concordare con la ragazza;
Persona_1
4. il sig. verserà alla signora , a titolo di mantenimento Parte_2 Pt_1
della figlia minore, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (trecento euro) e contribuirà in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi.
Con decreto dell'11.12.2024, il Presidente del. assegnava la causa, disponendo la sostituzione dell'udienza come già fissata, con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 27/01/2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso a domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 28.01.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Ritenuta la congruità ex lege delle condizioni concordate dai coniugi, va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni sopra riportate.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] a Parte_1
CROTONE (KR), cod. fisc. e nato il C.F._1 Parte_2
30/05/1983 a CROTONE (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone, il 30.05.2009, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 50 – parte II – Serie A – anno 2009 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 5 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1307/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 28.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Piazza A. Lucifero, n. 3 - 88900 Crotone C.F._1
– presso lo studio dell'avv. MARANO CATERINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
E avv. iuffrè. ), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Piazza A. Lucifero, n. 3 - 88900 Crotone C.F._3 – presso lo studio dell'avv. MARANO CATERINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
avv. iuffrè.it), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 5.12.2024, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone, il 30.05.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 50 – parte II – Serie A – anno 2009); di aver avuto una figlia, _1
, nata il [...] (minorenne);
[...]
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano altresì, contestualmente, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con facoltà di trasferire la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno rimesse al genitore presso il quale si troverà al momento della scelta. In ogni caso, entrambi i genitori, rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto ai fini della validità per l'espatrio;
3. la figlia minore, collocata presso la madre a Crotone, alla Via Argentina 4, int. 3, potrà vedere il padre e soggiornare presso di lui ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche. Per le festività natalizie e pasquali, ciascun genitore in maniera alternata, trascorrerà con la minore una settimana. Nel periodo estivo, a chiusura dell'anno scolastico, il padre avrà diritto di trascorrere con
15 giorni continuativi da concordare con la ragazza;
Persona_1
4. il sig. verserà alla signora , a titolo di mantenimento Parte_2 Pt_1
della figlia minore, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (trecento euro) e contribuirà in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi.
Con decreto dell'11.12.2024, il Presidente del. assegnava la causa, disponendo la sostituzione dell'udienza come già fissata, con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 27/01/2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso a domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 28.01.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Ritenuta la congruità ex lege delle condizioni concordate dai coniugi, va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni sopra riportate.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] a Parte_1
CROTONE (KR), cod. fisc. e nato il C.F._1 Parte_2
30/05/1983 a CROTONE (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone, il 30.05.2009, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 50 – parte II – Serie A – anno 2009 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 5 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli