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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 797 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6/2022
TRA
elett. dom. in Gragnano (NA) alla Via Roma n. 109 presso lo studio del- Parte_1 l'avv. Agostino Mercurio che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di appello appellante
E
elett. dom. in Gragnano (NA), Via Roma n. 85, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Maria Giovanna Donnarumma che lo rapp. e dif., giusta procura in calce alla citazione notificata in 1° grado appellato
CONCLUSIONI
Come da atti di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto Ingiuntivo n.425/2018, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ingiunse a di pagare a la somma di € 2.916,59, quale compenso Controparte_1 Parte_1 per le prestazioni professionali in suo favore (rese quale architetto).
Con atto di Opposizione notificato il 03/07/2018 promuoveva, Controparte_1 innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, il giudizio R.G. 8691/2018 chiedendo: l'annullamento del decreto ingiuntivo n.425/2018 e l'accertamento e dichiarazione di avvenuto pagamento del credito professionale;
eccepiva inoltre, ai sensi dell'art 2956 c.c., l'avvenuta prescrizione del diritto di credito e la non debenza della soma di
€ 2.916,59, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito del giudizio con sentenza n.6/2022 emessa in data 03.01.2022 il Giudice di
Pace accoglieva l'opposizione di revocando il D.I. n.425/18 e Controparte_1 condannando la parte opposta al pagamento delle competenze di giudizio.
Con atto d'Appello notificato il 02.02.2022 proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace n.6/2022 del 03.01.2022 chiedendo, in riforma della stessa: dichiararsi la fondatezza e la legittimità del credito vantato dall'appellante e del decreto ingiuntivo n.425/2018 del GdP di Torre Annunziata;
condannare l'appellato al pagamento della somma di € 2.916,59, oltre interessi legali fino al soddisfo, con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'appellante censurava la sentenza in questione: per la violazione e falsa applicazione dell'art.2956 c.c.; per omessa valutazione di fatti e atti del procedimento e del comportamento assunto dalle parti nella fase stragiudiziale. In particolare l'appellante sosteneva che, a seguito dell'invio della missiva con l'invito ad adempiere e della copia della fattura n.08/2014 (raccomandata a/r del 07-08/05/2014), il non aveva sollevato CP_1 alcuna contestazione in merito né opposto l'avvenuto pagamento.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che chiedeva Controparte_1
1 preliminarmente dichiararsi:
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per il mancato superamento del primo e del secondo filtro;
rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto, avendo CP_1 corrisposto al in più tranche, in contanti ed alla presenza di più soggetti, la
[...] Pt_1 somma complessiva di € 2.916,59 ed avendo tempestivamente eccepito la prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe questo giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si rinvengono censure degne di apprezzamento, da muovere all'impugnata sentenza, che pertanto andrà confermata in ogni sua parte.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato sul rilievo che mancherebbero l'indicazione e la motivazione delle modifiche che si richiedono alla sentenza appellata .
L'appello sul punto è estremamente chiaro ed indica esattamente la riforma che si richiede, ossia dichiarare la fondatezza e la legittimità del credito vantato dall'appellante e del decreto ingiuntivo n.425/2018 del GdP di Torre Annunziata, e per l'effetto condannare l'appellato al pagamento della somma di € 2.916,59 con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per quanto attiene ai motivi che giustificherebbero la riforma della sentenza di primo grado questi vengono espressamente individuati nella pretesa violazione di legge in cui il
GdP sarebbe incorso, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.c., e nella mancata valutazione dei fatti accaduti e del comportamento assunto dalle parti anche nella fase stragiudiziale.
Premesso ciò deve comunque evidenziarsi che il ragionamento dell'appellante non può essere seguito.
Nel corso del giudizio di primo grado, in risposta alle pretese di il Pt_1 CP_1 ha dichiarato di aver corrisposto nel periodo 2009-2014 in varie tranche ed in contanti, prima dell'emissione della fattura n. 8/2014, la somma di € 2.916,59 ed ha inoltre sollevato correttamente l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art 2956 c.c.
Sul punto, ci si deve uniformare all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11195 del
15/05/2007, Rv. 596684; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998, Rv. 511964;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 991 del 15/02/1979, Rv. 397187; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 21/12/1970, Rv. 349195). Nessuna delle due circostanze rileva dagli atti del processo di primo grado.
Non può accogliersi la censura relativa alla mancata valutazione dei fatti accaduti e del comportamento assunto dal anche nella fase stragiudiziale, che la Difesa del CP_1
Melisse ritiene dare luogo ad un riconoscimento implicito del debito, rilevante ai fini della non operatività della prescrizione presuntiva.
Il non sollevava, né direttamente né indirettamente, alcuna contestazione in CP_1 merito alla richiesta di pagamento ma si limitava unicamente ad affermare che il versamento della somma richiesta dal creditore era già avvenuto e che quindi il credito era estinto.
In definitiva si impone il totale rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2 Ricorrono tuttavia giusti motivi, a parere del giudicante, per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente grado. Ciò in considerazione dell'evidente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 citazione notificata in data 02.02.2022, avverso la sentenza n. 6/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 11.11.2024
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6/2022
TRA
elett. dom. in Gragnano (NA) alla Via Roma n. 109 presso lo studio del- Parte_1 l'avv. Agostino Mercurio che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di appello appellante
E
elett. dom. in Gragnano (NA), Via Roma n. 85, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Maria Giovanna Donnarumma che lo rapp. e dif., giusta procura in calce alla citazione notificata in 1° grado appellato
CONCLUSIONI
Come da atti di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto Ingiuntivo n.425/2018, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ingiunse a di pagare a la somma di € 2.916,59, quale compenso Controparte_1 Parte_1 per le prestazioni professionali in suo favore (rese quale architetto).
Con atto di Opposizione notificato il 03/07/2018 promuoveva, Controparte_1 innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, il giudizio R.G. 8691/2018 chiedendo: l'annullamento del decreto ingiuntivo n.425/2018 e l'accertamento e dichiarazione di avvenuto pagamento del credito professionale;
eccepiva inoltre, ai sensi dell'art 2956 c.c., l'avvenuta prescrizione del diritto di credito e la non debenza della soma di
€ 2.916,59, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito del giudizio con sentenza n.6/2022 emessa in data 03.01.2022 il Giudice di
Pace accoglieva l'opposizione di revocando il D.I. n.425/18 e Controparte_1 condannando la parte opposta al pagamento delle competenze di giudizio.
Con atto d'Appello notificato il 02.02.2022 proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace n.6/2022 del 03.01.2022 chiedendo, in riforma della stessa: dichiararsi la fondatezza e la legittimità del credito vantato dall'appellante e del decreto ingiuntivo n.425/2018 del GdP di Torre Annunziata;
condannare l'appellato al pagamento della somma di € 2.916,59, oltre interessi legali fino al soddisfo, con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'appellante censurava la sentenza in questione: per la violazione e falsa applicazione dell'art.2956 c.c.; per omessa valutazione di fatti e atti del procedimento e del comportamento assunto dalle parti nella fase stragiudiziale. In particolare l'appellante sosteneva che, a seguito dell'invio della missiva con l'invito ad adempiere e della copia della fattura n.08/2014 (raccomandata a/r del 07-08/05/2014), il non aveva sollevato CP_1 alcuna contestazione in merito né opposto l'avvenuto pagamento.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che chiedeva Controparte_1
1 preliminarmente dichiararsi:
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per il mancato superamento del primo e del secondo filtro;
rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto, avendo CP_1 corrisposto al in più tranche, in contanti ed alla presenza di più soggetti, la
[...] Pt_1 somma complessiva di € 2.916,59 ed avendo tempestivamente eccepito la prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe questo giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si rinvengono censure degne di apprezzamento, da muovere all'impugnata sentenza, che pertanto andrà confermata in ogni sua parte.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato sul rilievo che mancherebbero l'indicazione e la motivazione delle modifiche che si richiedono alla sentenza appellata .
L'appello sul punto è estremamente chiaro ed indica esattamente la riforma che si richiede, ossia dichiarare la fondatezza e la legittimità del credito vantato dall'appellante e del decreto ingiuntivo n.425/2018 del GdP di Torre Annunziata, e per l'effetto condannare l'appellato al pagamento della somma di € 2.916,59 con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per quanto attiene ai motivi che giustificherebbero la riforma della sentenza di primo grado questi vengono espressamente individuati nella pretesa violazione di legge in cui il
GdP sarebbe incorso, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.c., e nella mancata valutazione dei fatti accaduti e del comportamento assunto dalle parti anche nella fase stragiudiziale.
Premesso ciò deve comunque evidenziarsi che il ragionamento dell'appellante non può essere seguito.
Nel corso del giudizio di primo grado, in risposta alle pretese di il Pt_1 CP_1 ha dichiarato di aver corrisposto nel periodo 2009-2014 in varie tranche ed in contanti, prima dell'emissione della fattura n. 8/2014, la somma di € 2.916,59 ed ha inoltre sollevato correttamente l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art 2956 c.c.
Sul punto, ci si deve uniformare all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11195 del
15/05/2007, Rv. 596684; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998, Rv. 511964;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 991 del 15/02/1979, Rv. 397187; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 21/12/1970, Rv. 349195). Nessuna delle due circostanze rileva dagli atti del processo di primo grado.
Non può accogliersi la censura relativa alla mancata valutazione dei fatti accaduti e del comportamento assunto dal anche nella fase stragiudiziale, che la Difesa del CP_1
Melisse ritiene dare luogo ad un riconoscimento implicito del debito, rilevante ai fini della non operatività della prescrizione presuntiva.
Il non sollevava, né direttamente né indirettamente, alcuna contestazione in CP_1 merito alla richiesta di pagamento ma si limitava unicamente ad affermare che il versamento della somma richiesta dal creditore era già avvenuto e che quindi il credito era estinto.
In definitiva si impone il totale rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2 Ricorrono tuttavia giusti motivi, a parere del giudicante, per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente grado. Ciò in considerazione dell'evidente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 citazione notificata in data 02.02.2022, avverso la sentenza n. 6/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 11.11.2024
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