Articolo 1 della Legge 24 marzo 1959, n. 129
Articolo 2
Versione
28 aprile 1959
Art. 1.
Per l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non piu' idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
Detta cessione avverra' entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 28 aprile 1959