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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 20541 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv.to Parte_1
Jacopo Baldi che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 ROMA, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA come da mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'esenzione parziale dalla spesa sanitaria e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104/92.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato CP_1
in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
Il ricorso va parzialmente accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che: “Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile, dell'età di anni 53, affetto da:
“Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia aortica in terapia farmacologica (classe II NYHA).
pagina 1 di 2 Spondilodiscoartrosi diffusa con discopatia multiple cervico-lombari. Esiti di intervento chirurgico di safenectomia sinistra per insufficienza venosa degli arti inferiori… la Sig.ra
invalida civile al 68%, presenta i requisiti sanitari per l'ottenimento Parte_1
dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa pubblica sanitaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19.05.2023). NON presenta, invece, i requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap grave”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
La domanda merita, pertanto, di essere accolta limitatamente al riconoscimento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per fruire dell'esenzione parziale dalla spesa sanitaria, mentre deve essere rigettato con riferimento alle restanti prestazioni richieste.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione e della fase di ATP possono essere complessivamente compensate per 1/2, atteso il parziale riconoscimento delle prestazioni richieste, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'esenzione parziale dalla spesa sanitaria dal mese successivo alla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di 1/2 CP_1
delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di €
2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 26.3.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
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