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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/09/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
All'udienza del 25/09/2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Sarah Previti, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, fino alle ore 15:21, nessuno è comparso, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 c.p.c..
Il Giudice, letto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, c.p.c., provvede con la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
N. 29/2025 R.G.
Allegato al verbale di udienza del 25/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA ex art. 348 c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 29/2025 R.G. promossa da:
(CF: ), elettivamente domiciliata in Caulonia Marina Parte_1 C.F._1
(R.C.), Via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruva, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Amantea (CS), Via Dogana n.
258/B, presso lo studio dell'Avv. Teresa Pirillo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 624/2024 emessa in data 11.06.2024 dal Giudice di
Pace di Locri;
CONCLUSIONI: come in atti depositati nell'interesse di ciascuna parte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' , Controparte_1
proponeva, innanzi a questo Tribunale, appello avverso la sentenza n. 624/2024, Parte_1 emessa in data 11.06.2024 dal Giudice di Pace di Locri.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.4.2025, Controparte_1
si costituiva in giudizio, insistendo, in via preliminare, per l'inammissibilità del
[...] gravame e, nel merito, per il suo rigetto.
All'udienza del 05.06.2025, nessuno è comparso.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la causa era rinviata all'odierna udienza per mancata comparizione dell'appellante, con ordinanza resa a verbale che veniva regolarmente comunicata alle parti.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva.
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso all'udienza di prima comparizione, né all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348, comma 2, c.p.c., con ordinanza resa a verbale che veniva regolarmente comunicata dalla Cancelleria.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello proposto da deve, quindi, essere dichiarato Parte_1 improcedibile d'ufficio.
Ed invero, l'art. 348 c.p.c. si riferisce espressamente all'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successivamente fissata, a prescindere dalla posizione assunta dall'appellato. Detta norma è coerente con le caratteristiche dell'appello, quale mezzo di impugnazione avverso un provvedimento destinato a diventare definitivo per l'inerzia dell'unica parte interessata a coltivarlo. È, pertanto, giustificato il diverso peso attribuito all'inerzia delle parti e, quindi, la rilevanza, ai fini della pronuncia di improcedibilità, della sola mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, indipendentemente dal contegno difensivo assunto dalla parte appellata (cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 1905/2025).
2 In considerazione della natura meramente processuale della decisione, dell'omessa comparizione della parte appellata alle udienze celebrate e del conseguente autonomo rilievo officioso della causa di improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 29/2025 R.G., promossa come in epigrafe, disattesa e assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 624/24 Parte_1 del Giudice di Pace di Locri;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri, il 25/09/2025.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
3
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
All'udienza del 25/09/2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Sarah Previti, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, fino alle ore 15:21, nessuno è comparso, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 c.p.c..
Il Giudice, letto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, c.p.c., provvede con la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
N. 29/2025 R.G.
Allegato al verbale di udienza del 25/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA ex art. 348 c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 29/2025 R.G. promossa da:
(CF: ), elettivamente domiciliata in Caulonia Marina Parte_1 C.F._1
(R.C.), Via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruva, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Amantea (CS), Via Dogana n.
258/B, presso lo studio dell'Avv. Teresa Pirillo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 624/2024 emessa in data 11.06.2024 dal Giudice di
Pace di Locri;
CONCLUSIONI: come in atti depositati nell'interesse di ciascuna parte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' , Controparte_1
proponeva, innanzi a questo Tribunale, appello avverso la sentenza n. 624/2024, Parte_1 emessa in data 11.06.2024 dal Giudice di Pace di Locri.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.4.2025, Controparte_1
si costituiva in giudizio, insistendo, in via preliminare, per l'inammissibilità del
[...] gravame e, nel merito, per il suo rigetto.
All'udienza del 05.06.2025, nessuno è comparso.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la causa era rinviata all'odierna udienza per mancata comparizione dell'appellante, con ordinanza resa a verbale che veniva regolarmente comunicata alle parti.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva.
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso all'udienza di prima comparizione, né all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348, comma 2, c.p.c., con ordinanza resa a verbale che veniva regolarmente comunicata dalla Cancelleria.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello proposto da deve, quindi, essere dichiarato Parte_1 improcedibile d'ufficio.
Ed invero, l'art. 348 c.p.c. si riferisce espressamente all'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successivamente fissata, a prescindere dalla posizione assunta dall'appellato. Detta norma è coerente con le caratteristiche dell'appello, quale mezzo di impugnazione avverso un provvedimento destinato a diventare definitivo per l'inerzia dell'unica parte interessata a coltivarlo. È, pertanto, giustificato il diverso peso attribuito all'inerzia delle parti e, quindi, la rilevanza, ai fini della pronuncia di improcedibilità, della sola mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, indipendentemente dal contegno difensivo assunto dalla parte appellata (cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 1905/2025).
2 In considerazione della natura meramente processuale della decisione, dell'omessa comparizione della parte appellata alle udienze celebrate e del conseguente autonomo rilievo officioso della causa di improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 29/2025 R.G., promossa come in epigrafe, disattesa e assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 624/24 Parte_1 del Giudice di Pace di Locri;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri, il 25/09/2025.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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