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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/07/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7707-2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 2.4.2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma
n. 17750/2021 e vertente tra
Parte_1 Rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Massi
- appellante –
E
CP_1 Rappresentata e difesa da Avv. Edoardo d'Elia e Giacomo Fortunato
- appellata -
Controparte_2 Rappresentata e difesa da Avv. Silvia Secchi
- appellata e appellante incidentale –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia, in suo pregiudizio, CP_1 dell'atto di vendita del 13.12.2018 a rogito del notaio concluso tra la società Persona_1 e la società avente ad oggetto il diritto di proprietà Controparte_2 Parte_1 e relativi diritti di edificabilità, sugli immobili siti nell'ambito del comprensorio Torrino – Mezzocammino
– sub. Comparto Z27; ha respinto la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; ha condannato le società convenute in solido tra loro, alla rifusione Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite del giudizio in favore della società attrice che ha liquidato in euro CP_1 27.804,00 per compensi, euro 518,00 per spese, oltre a spese generali (15% sul compenso totale, iva e c.p.a. come per legge) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Edoardo D'Elia, dichiaratosi antistatario;
ha posto definitivamente le spese di consulenza a carico delle società convenute in solido tra loro. Le vicende di causa possono così riassumersi: Con atto di citazione la società conveniva in giudizio le società Parte_2 Controparte_2 unipersonale e per sentir dichiarare l'inefficacia – ex articolo 2901 c.c. -
[...] Parte_1 nei suoi confronti della vendita dei diritti di proprietà sui terreni, e dei relativi diritti di edificabilità degli immobili siti nell'ambito del comprensorio – Mezzocammino, - sub comparto Z27, avvenuta con CP_2 rogito in data 13 dicembre 2018 (rep. 88710 – racc. 25489) del notaio Persona_1 Esponeva il Procuratore della società attrice:
- che, con atto del 26 giugno 2014, rep. 84314, racc. 23067, a rogito Dott. notaio Persona_1 in Roma la Società con dichiarazione a firma del Dott. falsamente CP_1 Persona_2 dichiaratosi amministratore unico, vendeva alla rappresentata CP_2 Controparte_2 dal fratello che accettava ed acquistava, il diritto di proprietà e relativi diritti di Parte_3 edificabilità, sugli immobili siti nell'ambito del comprensorio Torrino – Mezzocammino, - sub comparto Z27. Il possesso del terreno veniva trasferito contestualmente all'atto di compravendita. Il pagamento del prezzo di euro 524.000,00 oltre IVA per un totale di €. 639.280,00 veniva differito al 31 dicembre 2014, con rinuncia della venditrice all'ipoteca legale;
- che per la falsa attribuzione di poteri il , con sentenza 17204/18 del 28 novembre 2018, Persona_2 II Sezione Penale del Tribunale di Roma, è stato condannato a un anno di reclusione;
- che il prezzo non è stato mai pagato e pertanto la a dichiarato di vantare nei confronti CP_1 della un credito originario di € 639.280,00 oltre interessi Controparte_2 moratori maturati;
- che, con atto di compravendita 13 dicembre 2018 – rep. 88710 – racc. 25489, sempre a rogito dello stesso notaio, la vendeva gli stessi immobili alla Controparte_2 [...]
ma ad un prezzo di 280.000,00 euro, notevolmente inferiore a quello di acquisto, Parte_1 senza alcun riferimento alla irregolarità dell'atto di provenienza (ben noto al notaio) e al mancato pagamento del prezzo riteneva quindi la compravendita del 13 dicembre 2018 lesiva delle proprie ragioni CP_1 creditorie e quindi soggetta all'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 C.c. Si costituiva in giudizio la società terzo acquirente, deducendo che il prezzo Parte_1 di acquisto degli immobili con l'atto oggetto di impugnazione era congruo ed era stato pagato così che le domande avversarie dovevano essere respinte. Si costituiva nel giudizio di primo grado, oltre i termini per le seconde memorie ex art. 183 cpc, anche la società deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione Controparte_2 revocatoria e deducendo di aver provveduto al pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita del 26 giugno 2014, e quindi contestando la sussistenza del proprio debito nei confronti di produceva in giudizio, come prova dell'inesistenza del credito, la Scrittura di estinzione CP_1 di debito del 01.07.2014 sottoscritta dalla e dalla CP_1 Controparte_2 Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
Veniva disposta una CTU per valutare il valore degli immobili, che veniva accertato, al 2018, in Euro 648.122,46. All'udienza dell'8 luglio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc., ed il giudice di prime cure ha accolto la domanda di revocazione ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita degli immobili del 13 dicembre 2018 confronti di
CP_1 Risulta dalla sentenza di primo grado, inoltre, che la produzione documentale della convenuta CP_2
[... non veniva presa in considerazione in quanto la stessa si era costituita tardivamente, CP_2 allorchè erano già decorsi i termini per le seconde memorie ex art. 183 cpc. La società ha proposto appello, preliminarmente chiedendo di sospendere Parte_1 l'efficacia della sentenza n. 17750/2021 per il capo relativo alla condanna alle spese processuali. Preliminarmente si censura la palese violazione, ad opera di parte appellante, dei criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di cui al Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 11, emanato ad integrazione dell'art. 121 c.p.c, sia per quanto attiene ai requisiti dimensionali – ampiamente elusi con un atto di ben 72 pagine – sia per quanto attiene alla prolissità e ripetitività della narrazione. Si è costituita l'appellata chiedendo preliminarmente di rigettare la richiesta di sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
chiedendo altresì, pregiudizialmente, di accertare la carenza dei requisiti essenziali della procura dell'appellante e per l'effetto dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
chiedendo in via preliminare di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, e solo subordinatamente e nel merito, di autorizzare la querela di falso nonché rigettare un ogni sua parte l'appello come infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 Cpc.
Si è costituita la che ha preliminarmente anch'essa richiesto la sospensione Controparte_2 dell'efficacia della sentenza di primo grado e ha proposto appello incidentale riportandosi integralmente all'appello principale proposto da Parte_1
-la Corte, con ordinanza del 3.5.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione;
-la Corte, con ordinanza resa all'esito della udienza del 1.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.;
- le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ritenuto che
, a scioglimento della riserva:
- in via pregiudiziale si considera valida la procura conferita da parte appellante in quanto non vi sono elementi per ritenere contestato o revocato il mandato sottostante relativo allo svolgimento dell'incarico professionale del difensore anche per il secondo grado di giudizio;
-l'appello è comune infondato e va rigettato e infatti:
- con il primo motivo di appello l'appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di motivare il rifiuto a tener conto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta della , e della produzione CP_2 documentale allegata alla stessa comparsa, sulla base del solo assunto che la Controparte_2 si fosse costituita tardivamente, e nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'autonoma
[...] istanza di rimessione in termini proposta dalla Parte_1 Il motivo in esame deve ritenersi inammissibile e infondato, infatti la società Controparte_2
[... si costituiva tardivamente in data 17.6.2021, quando erano ormai decorsi i termini per le seconde memorie ex art. 183 C.p.c. (scadenti il 4 giugno 2020); i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. sono qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore;
e ai sensi dell'art. 153, comma
1, c.p.c. «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti». Anche l'istanza di rimessione in termini formulata da in Parte_1 primo grado, argomentata sostenendo che gli atti e documenti sopravvenuti prodotti da CP_2 non potevano essere posseduti dalla stessa perché terza, è stata correttamente Parte_1 non ammessa in quanto del tutto infondata. Risulta agli atti dimostrata la circostanza per la quale stato socio unico di e a seguire Amministratore Unico di Persona_3 CP_2 [...]
nel corso degli anni 2017 e 2018, pertanto è condivisibile la ricostruzione Parte_1 effettuata da parte appellata laddove afferma che, se il documento relativo alla prova del pagamento del prezzo ci fosse stato, la ne sarebbe stata a conoscenza e Parte_1 avrebbe potuto produrlo in giudizio nei termini di legge. Laddove il documento invece non vi Par fosse stato, ci si chiede come la Visione Investimenti potesse ritenere di acquistare senza pericolo, inconsapevolmente e senza effettuare ulteriori verifiche, immobili per i quali l'atto di provenienza evidenziava un prezzo non quietanzato.
- con il secondo motivo di appello l'appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto litigioso un credito estinto e quindi inesistente;
nella parte in cui non avendo accolto, riportandosi al primo motivo, l'istanza di rimessione in termini della non Parte_1 ha tenuto conto di circostanze e documenti decisivi e non si è avveduto del valore probante del contenuto della comparsa della che la Visione aveva chiesto di essere autorizzata a CP_2 produrre quale proprio documento sopravvenuto, e del pari del valore probante di tutta la documentazione allegata dalla alla propria comparsa di costituzione e che la Visione CP_2 aveva prodotto in sede di precisazione delle conclusioni ed aveva chiesto di essere autorizzata a produrre quale documentazione parimenti sopravvenuta. Anche il secondo motivo di appello va rigettato, in quanto basa il suo presupposto sulle stesse argomentazioni del primo motivo di appello. Chiede infatti di ritenere illegittima la mancata acquisizione, da parte del giudice di primo grado, del documento r elativo alla prova dell'avvenuto pagamento del prezzo (Scrittura di estinzione di debito del 01.07.2014 sottoscritta dalla e dalla , nonostante la tardiva costituzione della CP_1 Controparte_2
e chiede di ritenere ingiusta la mancata acquisizione del medesimo documento da CP_2 parte della (con l'istanza di rimessione in termini) rispetto alla quale si Controparte_3 sarebbe trattato di un documento sopravvenuto di cui non aveva avuto in precedenza conoscenza. La parte appellata in maniera condivisibile ha evidenziato come la questione sia strettamente legata al primo motivo di appello e ha ribadito di non aver preso i n esame il documento de quo in quanto depositato dopo la chiusura della fase istruttoria. Inoltre ha comunque richiesto, se necessario, di essere autorizzata a proporre querela di falso in caso di accoglimento di tale documento come prova.
Si ritiene di confermare che il documento, alla luce di quanto motivato nel primo motivo di appello, non sia ammissibile e non debba quindi essere tenuto in considerazione per la tardività della sua produzione;
si deve inoltre considerare che ne sarebbe co munque contestata la sua contestata veridicità ed autenticità.
- con il terzo motivo di appello la parte appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha equiparato scientia e partecipatio fraudis del terzo ritenendo sussistente la partecipatio allorquando nella fattispecie si verteva in ipotesi, per ammissione dello stesso Tribunale, di atto a titolo oneroso successivo all'insorgenza del credito per cui occorreva indagare solo la scientia; nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le presunzioni comprovanti il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria con riguardo al terzo acquirente
[...]
nella parte in cui ha fondato l'assunto della incongruità del prezzo sulla comparazione tra Parte_1 il prezzo della prima e quello della seconda compravendita aventi ad oggetto beni differenti concludendo che il prezzo fosse inferiore di oltre il 50% il valore di mercato e senza tenere in alcuna considerazione neppure la svalutazione ed il lasso di tempo intercorso tra le due compravendite;
nella parte in cui ha ritenuto come accertato dalla C.T.U. il valore del bene in € 648.122,46 ed ha deciso di porre tale valore alla base della decisione concludendo che il prezzo fosse inferiore di oltre il 50% il valore di mercato senza tenere in alcuna considerazione i vizi, difetti, illogicità e contraddittorietà della C.T.U. ; nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova del pagamento del prezzo laddove era documentato che il prezzo dichiarato nell'atto pubblico di compravendita oggetto dell'azione revocatoria fosse stato integralmente pagato;
nella parte in cui ha dato rilevanza alla circostanza che il osse stato socio Per_3 della allorquando lo stesso era decaduto dalla carica sociale al momento del compimento CP_2 dell'atto oggetto dell'azione revocatoria, ed era altrimenti provata la totale irrilevanza della detta circostanza. Quanto a questo ultimo motivo, riunendo l'esame di tutte le doglianze proposte, preliminarmente occorre evidenziale che non essendo stata fornita una prova ammissibile e fondata circa l'inesistenza del credito di ei confronti di esso deve ritenersi esistente. Infatti, la scrittura di estinzione CP_1 CP_2 del debito del 1.07.2014 non solo è stata tardivamente prodotta ed è quindi inammissibile, ma inoltre ne viene comunque contestata la veridicità ed autenticità. Occorre poi esaminare se, come affermato dal giudice di primo grado, vi siano i presupposti per la revocatoria ordinaria avverso l'atto di compravendita compiuto dal debitore. Il giudice di primo grado ha correttamente motivato sul punto, evidenziando la sussistenza del periculum damni, in quanto la non ha provato la idoneità del suo patrimonio residuo al soddisfacimento CP_2 del credito. Il giudice di primo grado ha inoltre illustrato la sussistenza degli ulteriori requisiti in particolare, trattandosi di atto oneroso successivo al sorgere del credito, ha motivato sulla esistenza della consapevolezza in capo alle parti contraenti del carattere pregiudizievole dell'atto, intesa come consapevolezza che l'atto di disposizione del debitore renda impossibile o anche solamente più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito in considerazione della incapienza patrimoniale del debitore stesso. In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Ord. n. 16221/2019). Si può legittimamente presumere che la era consapevole di compiere un atto lesivo in quanto CP_2 non ha provato la propria capacità di soddisfare comunque il credito prescindendo dall'atto dispositivo compiuto, non ha quindi provato l'inesistenza dell'eventus damni. Quanto alla società terza acquirente, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che nel caso di specie sussistesse il requisito non solo della scientia fraudis, ma anche dalla partecipatio fraudis, provata attraverso le presunzioni semplici ovvero una serie di circostanze che lasciano correttamente presumere la partecipazione nell'evento lesivo ovvero: la circostanza per cui la ha rivenduto CP_2 gli immobili ad un prezzo (Euro 280.000) molto inferiore al prezzo al quale li aveva acquistati (euro 639.280,00), e inferiore altresì al prezzo accertato dal Ctu riguardo al momento della compravendita
(Euro 648.122,46), le modalità di pagamento del suddetto prezzo (accollo di debiti verso terzi e assegno bancario di cui non è stato provato l'incasso), e ancora lo stretto legame tra società debitrice e società terza acquirente ( ra stato socio unico di ed è poi divenuto Amministratore Unico Persona_3 CP_2 di . Per queste ragioni, validamente argomentate sulla base degli atti, non può Parte_1 ritenersi che sussistesse l'estraneità e la buona fede di rispetto alla lesività, anche Parte_1 potenziale, dell'atto di compravendita oggetto di impugnazione.
- con il quarto motivo di appello, la parte appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato la
[...]
in solido con la , al pagamento delle spese di lite in favore della liquidandole Parte_1 CP_2 CP_1 in € 27.804,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre a spese generali ed oneri accessori, e posto le spese della C.T.U. definitivamente a carico della stessa in solido con la . Pt_1 CP_2 L'appellante ritiene genericamente che le spese di lite in primo grado dovevano essere compensate atteso genericamente che on doveva risultare vittoriosa in primo grado e che la domanda CP_1 di risarcimento ex art. 96 cpc non è stata accolta nella sentenza impugnata. Tuttavia la richiesta non è adeguatamente motivata e non vengono indicate le gravi ed eccezionali ragioni che consentirebbero la deroga al principio di soccombenza. Va pertanto respinto anche questo ulteriore motivo di appello. Si respinge la domanda di risarcimento ex art 96 cpc reiterata in appello dalla parte appellata, in quanto non risulta provata una condotta abusiva da imputare alla controparte soccombente, né si configura una ipotesi di abuso del processo. Con riferimento all'appello incidentale formulato da quest'ultima si è riportata integralmente CP_2 all'appello principale, essendovi un interesse del tutto coincidente. Pertanto, anche l'appello incidentale va integralmente rigettato per le motivazioni sopra esposte.
Al rigetto dell'appello, e dell'appello incidentale, segue la condanna dell'appellante e dell'appellante incidentale alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello, e l'appello incidentale, e condanna gli appellanti principale e incidentale in solido tra loro, alle spese, che liquida in favore della parte appellata, in Euro 5000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002 a carico sia dell'appellante, sia dell'appellante incidentale.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7707-2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 2.4.2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma
n. 17750/2021 e vertente tra
Parte_1 Rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Massi
- appellante –
E
CP_1 Rappresentata e difesa da Avv. Edoardo d'Elia e Giacomo Fortunato
- appellata -
Controparte_2 Rappresentata e difesa da Avv. Silvia Secchi
- appellata e appellante incidentale –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia, in suo pregiudizio, CP_1 dell'atto di vendita del 13.12.2018 a rogito del notaio concluso tra la società Persona_1 e la società avente ad oggetto il diritto di proprietà Controparte_2 Parte_1 e relativi diritti di edificabilità, sugli immobili siti nell'ambito del comprensorio Torrino – Mezzocammino
– sub. Comparto Z27; ha respinto la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; ha condannato le società convenute in solido tra loro, alla rifusione Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite del giudizio in favore della società attrice che ha liquidato in euro CP_1 27.804,00 per compensi, euro 518,00 per spese, oltre a spese generali (15% sul compenso totale, iva e c.p.a. come per legge) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Edoardo D'Elia, dichiaratosi antistatario;
ha posto definitivamente le spese di consulenza a carico delle società convenute in solido tra loro. Le vicende di causa possono così riassumersi: Con atto di citazione la società conveniva in giudizio le società Parte_2 Controparte_2 unipersonale e per sentir dichiarare l'inefficacia – ex articolo 2901 c.c. -
[...] Parte_1 nei suoi confronti della vendita dei diritti di proprietà sui terreni, e dei relativi diritti di edificabilità degli immobili siti nell'ambito del comprensorio – Mezzocammino, - sub comparto Z27, avvenuta con CP_2 rogito in data 13 dicembre 2018 (rep. 88710 – racc. 25489) del notaio Persona_1 Esponeva il Procuratore della società attrice:
- che, con atto del 26 giugno 2014, rep. 84314, racc. 23067, a rogito Dott. notaio Persona_1 in Roma la Società con dichiarazione a firma del Dott. falsamente CP_1 Persona_2 dichiaratosi amministratore unico, vendeva alla rappresentata CP_2 Controparte_2 dal fratello che accettava ed acquistava, il diritto di proprietà e relativi diritti di Parte_3 edificabilità, sugli immobili siti nell'ambito del comprensorio Torrino – Mezzocammino, - sub comparto Z27. Il possesso del terreno veniva trasferito contestualmente all'atto di compravendita. Il pagamento del prezzo di euro 524.000,00 oltre IVA per un totale di €. 639.280,00 veniva differito al 31 dicembre 2014, con rinuncia della venditrice all'ipoteca legale;
- che per la falsa attribuzione di poteri il , con sentenza 17204/18 del 28 novembre 2018, Persona_2 II Sezione Penale del Tribunale di Roma, è stato condannato a un anno di reclusione;
- che il prezzo non è stato mai pagato e pertanto la a dichiarato di vantare nei confronti CP_1 della un credito originario di € 639.280,00 oltre interessi Controparte_2 moratori maturati;
- che, con atto di compravendita 13 dicembre 2018 – rep. 88710 – racc. 25489, sempre a rogito dello stesso notaio, la vendeva gli stessi immobili alla Controparte_2 [...]
ma ad un prezzo di 280.000,00 euro, notevolmente inferiore a quello di acquisto, Parte_1 senza alcun riferimento alla irregolarità dell'atto di provenienza (ben noto al notaio) e al mancato pagamento del prezzo riteneva quindi la compravendita del 13 dicembre 2018 lesiva delle proprie ragioni CP_1 creditorie e quindi soggetta all'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 C.c. Si costituiva in giudizio la società terzo acquirente, deducendo che il prezzo Parte_1 di acquisto degli immobili con l'atto oggetto di impugnazione era congruo ed era stato pagato così che le domande avversarie dovevano essere respinte. Si costituiva nel giudizio di primo grado, oltre i termini per le seconde memorie ex art. 183 cpc, anche la società deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione Controparte_2 revocatoria e deducendo di aver provveduto al pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita del 26 giugno 2014, e quindi contestando la sussistenza del proprio debito nei confronti di produceva in giudizio, come prova dell'inesistenza del credito, la Scrittura di estinzione CP_1 di debito del 01.07.2014 sottoscritta dalla e dalla CP_1 Controparte_2 Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
Veniva disposta una CTU per valutare il valore degli immobili, che veniva accertato, al 2018, in Euro 648.122,46. All'udienza dell'8 luglio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc., ed il giudice di prime cure ha accolto la domanda di revocazione ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita degli immobili del 13 dicembre 2018 confronti di
CP_1 Risulta dalla sentenza di primo grado, inoltre, che la produzione documentale della convenuta CP_2
[... non veniva presa in considerazione in quanto la stessa si era costituita tardivamente, CP_2 allorchè erano già decorsi i termini per le seconde memorie ex art. 183 cpc. La società ha proposto appello, preliminarmente chiedendo di sospendere Parte_1 l'efficacia della sentenza n. 17750/2021 per il capo relativo alla condanna alle spese processuali. Preliminarmente si censura la palese violazione, ad opera di parte appellante, dei criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di cui al Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 11, emanato ad integrazione dell'art. 121 c.p.c, sia per quanto attiene ai requisiti dimensionali – ampiamente elusi con un atto di ben 72 pagine – sia per quanto attiene alla prolissità e ripetitività della narrazione. Si è costituita l'appellata chiedendo preliminarmente di rigettare la richiesta di sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
chiedendo altresì, pregiudizialmente, di accertare la carenza dei requisiti essenziali della procura dell'appellante e per l'effetto dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
chiedendo in via preliminare di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, e solo subordinatamente e nel merito, di autorizzare la querela di falso nonché rigettare un ogni sua parte l'appello come infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 Cpc.
Si è costituita la che ha preliminarmente anch'essa richiesto la sospensione Controparte_2 dell'efficacia della sentenza di primo grado e ha proposto appello incidentale riportandosi integralmente all'appello principale proposto da Parte_1
-la Corte, con ordinanza del 3.5.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione;
-la Corte, con ordinanza resa all'esito della udienza del 1.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.;
- le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ritenuto che
, a scioglimento della riserva:
- in via pregiudiziale si considera valida la procura conferita da parte appellante in quanto non vi sono elementi per ritenere contestato o revocato il mandato sottostante relativo allo svolgimento dell'incarico professionale del difensore anche per il secondo grado di giudizio;
-l'appello è comune infondato e va rigettato e infatti:
- con il primo motivo di appello l'appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di motivare il rifiuto a tener conto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta della , e della produzione CP_2 documentale allegata alla stessa comparsa, sulla base del solo assunto che la Controparte_2 si fosse costituita tardivamente, e nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'autonoma
[...] istanza di rimessione in termini proposta dalla Parte_1 Il motivo in esame deve ritenersi inammissibile e infondato, infatti la società Controparte_2
[... si costituiva tardivamente in data 17.6.2021, quando erano ormai decorsi i termini per le seconde memorie ex art. 183 C.p.c. (scadenti il 4 giugno 2020); i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. sono qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore;
e ai sensi dell'art. 153, comma
1, c.p.c. «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti». Anche l'istanza di rimessione in termini formulata da in Parte_1 primo grado, argomentata sostenendo che gli atti e documenti sopravvenuti prodotti da CP_2 non potevano essere posseduti dalla stessa perché terza, è stata correttamente Parte_1 non ammessa in quanto del tutto infondata. Risulta agli atti dimostrata la circostanza per la quale stato socio unico di e a seguire Amministratore Unico di Persona_3 CP_2 [...]
nel corso degli anni 2017 e 2018, pertanto è condivisibile la ricostruzione Parte_1 effettuata da parte appellata laddove afferma che, se il documento relativo alla prova del pagamento del prezzo ci fosse stato, la ne sarebbe stata a conoscenza e Parte_1 avrebbe potuto produrlo in giudizio nei termini di legge. Laddove il documento invece non vi Par fosse stato, ci si chiede come la Visione Investimenti potesse ritenere di acquistare senza pericolo, inconsapevolmente e senza effettuare ulteriori verifiche, immobili per i quali l'atto di provenienza evidenziava un prezzo non quietanzato.
- con il secondo motivo di appello l'appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto litigioso un credito estinto e quindi inesistente;
nella parte in cui non avendo accolto, riportandosi al primo motivo, l'istanza di rimessione in termini della non Parte_1 ha tenuto conto di circostanze e documenti decisivi e non si è avveduto del valore probante del contenuto della comparsa della che la Visione aveva chiesto di essere autorizzata a CP_2 produrre quale proprio documento sopravvenuto, e del pari del valore probante di tutta la documentazione allegata dalla alla propria comparsa di costituzione e che la Visione CP_2 aveva prodotto in sede di precisazione delle conclusioni ed aveva chiesto di essere autorizzata a produrre quale documentazione parimenti sopravvenuta. Anche il secondo motivo di appello va rigettato, in quanto basa il suo presupposto sulle stesse argomentazioni del primo motivo di appello. Chiede infatti di ritenere illegittima la mancata acquisizione, da parte del giudice di primo grado, del documento r elativo alla prova dell'avvenuto pagamento del prezzo (Scrittura di estinzione di debito del 01.07.2014 sottoscritta dalla e dalla , nonostante la tardiva costituzione della CP_1 Controparte_2
e chiede di ritenere ingiusta la mancata acquisizione del medesimo documento da CP_2 parte della (con l'istanza di rimessione in termini) rispetto alla quale si Controparte_3 sarebbe trattato di un documento sopravvenuto di cui non aveva avuto in precedenza conoscenza. La parte appellata in maniera condivisibile ha evidenziato come la questione sia strettamente legata al primo motivo di appello e ha ribadito di non aver preso i n esame il documento de quo in quanto depositato dopo la chiusura della fase istruttoria. Inoltre ha comunque richiesto, se necessario, di essere autorizzata a proporre querela di falso in caso di accoglimento di tale documento come prova.
Si ritiene di confermare che il documento, alla luce di quanto motivato nel primo motivo di appello, non sia ammissibile e non debba quindi essere tenuto in considerazione per la tardività della sua produzione;
si deve inoltre considerare che ne sarebbe co munque contestata la sua contestata veridicità ed autenticità.
- con il terzo motivo di appello la parte appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha equiparato scientia e partecipatio fraudis del terzo ritenendo sussistente la partecipatio allorquando nella fattispecie si verteva in ipotesi, per ammissione dello stesso Tribunale, di atto a titolo oneroso successivo all'insorgenza del credito per cui occorreva indagare solo la scientia; nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le presunzioni comprovanti il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria con riguardo al terzo acquirente
[...]
nella parte in cui ha fondato l'assunto della incongruità del prezzo sulla comparazione tra Parte_1 il prezzo della prima e quello della seconda compravendita aventi ad oggetto beni differenti concludendo che il prezzo fosse inferiore di oltre il 50% il valore di mercato e senza tenere in alcuna considerazione neppure la svalutazione ed il lasso di tempo intercorso tra le due compravendite;
nella parte in cui ha ritenuto come accertato dalla C.T.U. il valore del bene in € 648.122,46 ed ha deciso di porre tale valore alla base della decisione concludendo che il prezzo fosse inferiore di oltre il 50% il valore di mercato senza tenere in alcuna considerazione i vizi, difetti, illogicità e contraddittorietà della C.T.U. ; nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova del pagamento del prezzo laddove era documentato che il prezzo dichiarato nell'atto pubblico di compravendita oggetto dell'azione revocatoria fosse stato integralmente pagato;
nella parte in cui ha dato rilevanza alla circostanza che il osse stato socio Per_3 della allorquando lo stesso era decaduto dalla carica sociale al momento del compimento CP_2 dell'atto oggetto dell'azione revocatoria, ed era altrimenti provata la totale irrilevanza della detta circostanza. Quanto a questo ultimo motivo, riunendo l'esame di tutte le doglianze proposte, preliminarmente occorre evidenziale che non essendo stata fornita una prova ammissibile e fondata circa l'inesistenza del credito di ei confronti di esso deve ritenersi esistente. Infatti, la scrittura di estinzione CP_1 CP_2 del debito del 1.07.2014 non solo è stata tardivamente prodotta ed è quindi inammissibile, ma inoltre ne viene comunque contestata la veridicità ed autenticità. Occorre poi esaminare se, come affermato dal giudice di primo grado, vi siano i presupposti per la revocatoria ordinaria avverso l'atto di compravendita compiuto dal debitore. Il giudice di primo grado ha correttamente motivato sul punto, evidenziando la sussistenza del periculum damni, in quanto la non ha provato la idoneità del suo patrimonio residuo al soddisfacimento CP_2 del credito. Il giudice di primo grado ha inoltre illustrato la sussistenza degli ulteriori requisiti in particolare, trattandosi di atto oneroso successivo al sorgere del credito, ha motivato sulla esistenza della consapevolezza in capo alle parti contraenti del carattere pregiudizievole dell'atto, intesa come consapevolezza che l'atto di disposizione del debitore renda impossibile o anche solamente più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito in considerazione della incapienza patrimoniale del debitore stesso. In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Ord. n. 16221/2019). Si può legittimamente presumere che la era consapevole di compiere un atto lesivo in quanto CP_2 non ha provato la propria capacità di soddisfare comunque il credito prescindendo dall'atto dispositivo compiuto, non ha quindi provato l'inesistenza dell'eventus damni. Quanto alla società terza acquirente, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che nel caso di specie sussistesse il requisito non solo della scientia fraudis, ma anche dalla partecipatio fraudis, provata attraverso le presunzioni semplici ovvero una serie di circostanze che lasciano correttamente presumere la partecipazione nell'evento lesivo ovvero: la circostanza per cui la ha rivenduto CP_2 gli immobili ad un prezzo (Euro 280.000) molto inferiore al prezzo al quale li aveva acquistati (euro 639.280,00), e inferiore altresì al prezzo accertato dal Ctu riguardo al momento della compravendita
(Euro 648.122,46), le modalità di pagamento del suddetto prezzo (accollo di debiti verso terzi e assegno bancario di cui non è stato provato l'incasso), e ancora lo stretto legame tra società debitrice e società terza acquirente ( ra stato socio unico di ed è poi divenuto Amministratore Unico Persona_3 CP_2 di . Per queste ragioni, validamente argomentate sulla base degli atti, non può Parte_1 ritenersi che sussistesse l'estraneità e la buona fede di rispetto alla lesività, anche Parte_1 potenziale, dell'atto di compravendita oggetto di impugnazione.
- con il quarto motivo di appello, la parte appellante deduce la nullità, illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato la
[...]
in solido con la , al pagamento delle spese di lite in favore della liquidandole Parte_1 CP_2 CP_1 in € 27.804,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre a spese generali ed oneri accessori, e posto le spese della C.T.U. definitivamente a carico della stessa in solido con la . Pt_1 CP_2 L'appellante ritiene genericamente che le spese di lite in primo grado dovevano essere compensate atteso genericamente che on doveva risultare vittoriosa in primo grado e che la domanda CP_1 di risarcimento ex art. 96 cpc non è stata accolta nella sentenza impugnata. Tuttavia la richiesta non è adeguatamente motivata e non vengono indicate le gravi ed eccezionali ragioni che consentirebbero la deroga al principio di soccombenza. Va pertanto respinto anche questo ulteriore motivo di appello. Si respinge la domanda di risarcimento ex art 96 cpc reiterata in appello dalla parte appellata, in quanto non risulta provata una condotta abusiva da imputare alla controparte soccombente, né si configura una ipotesi di abuso del processo. Con riferimento all'appello incidentale formulato da quest'ultima si è riportata integralmente CP_2 all'appello principale, essendovi un interesse del tutto coincidente. Pertanto, anche l'appello incidentale va integralmente rigettato per le motivazioni sopra esposte.
Al rigetto dell'appello, e dell'appello incidentale, segue la condanna dell'appellante e dell'appellante incidentale alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello, e l'appello incidentale, e condanna gli appellanti principale e incidentale in solido tra loro, alle spese, che liquida in favore della parte appellata, in Euro 5000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002 a carico sia dell'appellante, sia dell'appellante incidentale.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)