TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 18.7.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 3008/2025 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Massimo Di Franco domicilio eletto: Genova Largo San Giuseppe 3/23B presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2 contumace
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
parte ricorrente: come all'udienza dell'8.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la moglie ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di avere contratto matrimonio con , in Bargagli, in data Controparte_1
26.5.1991
- Che dall'unione non sono nati figli
- Che la convivenza è già in via di fatto cessata a causa delle incomprensioni caratteriali tra le parti
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione, dare atto che nessun coniuge deve provvedere al mantenimento dell'altro, che i coniugi prestano il consenso al rilascio del passaporto.
Il marito non si costituiva ma compariva all'udienza dell'8.7.2025 laddove la ricorrente si presentava con l'assistenza dell'amministratore di sostegno dott.ssa . Persona_1
All'udienza i coniugi dichiaravano di non convivere più da numerosi anni ed escludevano possibilità di riconciliazione.
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria il giudice delegato autorizzava l'immediata precisazione delle conclusioni e il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione con rinuncia a ogni altra domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta: le parti, a causa delle incomprensioni caratteriali, vivono di fatto già separate da anni e non hanno più alcun tipo di rapporto tra loro. In siffatte condizione la ripresa della convivenza sarebbe per entrambe intollerabile ( art. 151 c.c. ).
2 In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 legati da matrimonio celebrato a Bargagli il 26.5.1991 autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Bargagli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ( matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al n. 227 parte II serie B anno 1991)
SPESE irripetibili
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
3