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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7661 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11180\2025 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
G. De Ruvo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 7.9.2023 aveva accolto la domanda CP_1 del ricorrente confermando l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 18.7.2023, che nel mese di agosto 2024 era scaduta l'indennità naspi già fruita dal ricorrente, che quest'ultimo aveva chiesto la liquidazione della prestazione a.o.i., che l' CP_1 provvedeva solo dal mese di novembre 2024, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a titolo di ratei CP_1 scaduti relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che la prestazione era stata CP_1 liquidata e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto come riconosciuto da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso e sono liquidate tenuto conto del valore della prestazione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.900,00, con attribuzione.
Roma 30.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11180\2025 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
G. De Ruvo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 7.9.2023 aveva accolto la domanda CP_1 del ricorrente confermando l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 18.7.2023, che nel mese di agosto 2024 era scaduta l'indennità naspi già fruita dal ricorrente, che quest'ultimo aveva chiesto la liquidazione della prestazione a.o.i., che l' CP_1 provvedeva solo dal mese di novembre 2024, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a titolo di ratei CP_1 scaduti relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che la prestazione era stata CP_1 liquidata e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto come riconosciuto da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso e sono liquidate tenuto conto del valore della prestazione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.900,00, con attribuzione.
Roma 30.6.2025 Il Giudice