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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/11/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 866/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/04/2025, da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Invorio, via Bertona Invorio, 160, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Calamari del Foro di
Asti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Carmagnola (TO) Via Valobra, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Invorio, via Bertona Invorio, 160, rappresentata e difesa dall'avv. Ortensia PAGNOTTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via Gramsci, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I figlio è affidato ad entrambi i genitori avrà residenza presso la madre Persona_1 [...]
; i ricorrenti limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, Parte_2 potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed in ogni caso e decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
La casa familiare, ivi compresi tutti gli arredi resterà assegnata alla sig.ra , Parte_2 in qualità di proprietaria e comunque in qualità di genitore collocatario del minore;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità:
1) Week end alterni a far partenza dal venerdì dopo l'asilo nido e con riaccompgnamento del minore all'asilo al Lunedì mattina;
in particolare il padre terrà inoltre con sé il minore con pernottamento notturno una volta alla settimana per 1 giorno alla settimana (nella settimana del week di competenza del signor ) e 2 gg alla settimana (nella settimana del week di Pt_1 competenza della GN , dando comunque la propria disponibilità a coprire eventuali Pt_2 turni della madre qualora la stessa fosse impossibilitata, sempre prendendo a scuola
e riportandolo il giorno dopo a scuola o presso la casa della madre nel periodo Per_1 estivo. Le vacanze Natalizie verranno trascorse in via alternata di anno in anno la notte del
24/ 25 dicembre fino alla sera alle ore 18,00 e dal 25 al 30 dicembre sera fino alle ore 20,00
e ancora dal 30/12 al 07/01 con riaccompagnamento all'asilo o a scuola o, salvo diverso accordo tra le parti. Le vacanze estive, che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio, spetteranno per ciascun genitore in 20 gg di cui almeno una settimana dovrà essere consecutiva;
”
2) Il sig si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore al versamento di un assegno mensile di € 250,00 a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN Postepay Evolution: [...] entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, nonché al pagamento delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verbania, precisando che la mensa scolastica se richiesta, oltre il pagamento di uno sport scelto dal minore, verranno comunque corrisposte al 50%;
L'Assegno Unico sarà versato interamente al 100% a favore della sig.ra ; Parte_2
3) I costi dell'asilo nido saranno a carico integrale della GN che avrà diritto a Pt_2 detenere, se dovuto, anche l'integrale bonus nido, mentre i costi generati dalla scuola materna esclusa eventualmente la mensa scolastica ove corrisposta a parte - nei successivi anni, saranno ripartiti nella misura del 50% tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 11/04/2025 Parte_1 Parte_2 e personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...], dalla Persona_1 relazione more uxorio tra gli stessi intervenuta.
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il PM, cui è stata data comunicazione del procedimento, è intervenuto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e ravvisato che esse non sono in contrasto col suo interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 madre;
i genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed in ogni caso le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) assegna la casa coniugale, ivi compresi tutti gli arredi, alla madre, proprietaria e, comunque, genitore collocatario del minore;
3) dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità: week end alterni a far partenza dal venerdì dopo l'asilo nido e con accompagnamento del minore all'asilo al Lunedì mattina;
in particolare il padre terrà inoltre con sé il minore con pernottamento notturno una volta alla settimana per 1 giorno alla settimana (nella settimana del week di competenza del signor
) e 2 gg alla settimana (nella settimana del week di competenza della GN , Pt_1 Pt_2 dando comunque la propria disponibilità a coprire eventuali turni della madre qualora la stessa fosse impossibilitata, sempre prendendo a scuola e riportandolo il giorno dopo a Per_1 scuola o presso la casa della madre nel periodo estivo.
Le vacanze Natalizie verranno trascorse in via alternata di anno in anno la notte del 24/ 25 dicembre fino alla sera alle ore 18,00 e dal 25 al 30 dicembre sera fino alle ore 20,00 e ancora dal 30/12 al 07/01 con accompagnamento all'asilo o a scuola o, salvo diverso accordo tra le parti.
Le vacanze estive, che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio, spetteranno per ciascun genitore in 20 gg di cui almeno una settimana dovrà essere consecutiva;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di € 250,00 a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN
Postepay Evolution: [...] entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
5) pone a carico di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verbania, alla mensa scolastica se richiesta, al pagamento di uno sport scelto dal minore;
l'assegno unico sarà versato interamente a favore della madre;
6) pone a carico della madre i costi dell'asilo nido, la stessa avrà diritto a detenere, se dovuto, anche l'integrale bonus nido, mentre i costi generati dalla scuola materna esclusa eventualmente la mensa scolastica ove corrisposta a parte;
7) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per i successivi anni, i costi scolastici.
Così deciso in Verbania, il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/04/2025, da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Invorio, via Bertona Invorio, 160, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Calamari del Foro di
Asti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Carmagnola (TO) Via Valobra, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Invorio, via Bertona Invorio, 160, rappresentata e difesa dall'avv. Ortensia PAGNOTTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via Gramsci, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I figlio è affidato ad entrambi i genitori avrà residenza presso la madre Persona_1 [...]
; i ricorrenti limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, Parte_2 potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed in ogni caso e decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
La casa familiare, ivi compresi tutti gli arredi resterà assegnata alla sig.ra , Parte_2 in qualità di proprietaria e comunque in qualità di genitore collocatario del minore;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità:
1) Week end alterni a far partenza dal venerdì dopo l'asilo nido e con riaccompgnamento del minore all'asilo al Lunedì mattina;
in particolare il padre terrà inoltre con sé il minore con pernottamento notturno una volta alla settimana per 1 giorno alla settimana (nella settimana del week di competenza del signor ) e 2 gg alla settimana (nella settimana del week di Pt_1 competenza della GN , dando comunque la propria disponibilità a coprire eventuali Pt_2 turni della madre qualora la stessa fosse impossibilitata, sempre prendendo a scuola
e riportandolo il giorno dopo a scuola o presso la casa della madre nel periodo Per_1 estivo. Le vacanze Natalizie verranno trascorse in via alternata di anno in anno la notte del
24/ 25 dicembre fino alla sera alle ore 18,00 e dal 25 al 30 dicembre sera fino alle ore 20,00
e ancora dal 30/12 al 07/01 con riaccompagnamento all'asilo o a scuola o, salvo diverso accordo tra le parti. Le vacanze estive, che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio, spetteranno per ciascun genitore in 20 gg di cui almeno una settimana dovrà essere consecutiva;
”
2) Il sig si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore al versamento di un assegno mensile di € 250,00 a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN Postepay Evolution: [...] entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, nonché al pagamento delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verbania, precisando che la mensa scolastica se richiesta, oltre il pagamento di uno sport scelto dal minore, verranno comunque corrisposte al 50%;
L'Assegno Unico sarà versato interamente al 100% a favore della sig.ra ; Parte_2
3) I costi dell'asilo nido saranno a carico integrale della GN che avrà diritto a Pt_2 detenere, se dovuto, anche l'integrale bonus nido, mentre i costi generati dalla scuola materna esclusa eventualmente la mensa scolastica ove corrisposta a parte - nei successivi anni, saranno ripartiti nella misura del 50% tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 11/04/2025 Parte_1 Parte_2 e personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...], dalla Persona_1 relazione more uxorio tra gli stessi intervenuta.
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il PM, cui è stata data comunicazione del procedimento, è intervenuto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e ravvisato che esse non sono in contrasto col suo interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 madre;
i genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed in ogni caso le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) assegna la casa coniugale, ivi compresi tutti gli arredi, alla madre, proprietaria e, comunque, genitore collocatario del minore;
3) dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità: week end alterni a far partenza dal venerdì dopo l'asilo nido e con accompagnamento del minore all'asilo al Lunedì mattina;
in particolare il padre terrà inoltre con sé il minore con pernottamento notturno una volta alla settimana per 1 giorno alla settimana (nella settimana del week di competenza del signor
) e 2 gg alla settimana (nella settimana del week di competenza della GN , Pt_1 Pt_2 dando comunque la propria disponibilità a coprire eventuali turni della madre qualora la stessa fosse impossibilitata, sempre prendendo a scuola e riportandolo il giorno dopo a Per_1 scuola o presso la casa della madre nel periodo estivo.
Le vacanze Natalizie verranno trascorse in via alternata di anno in anno la notte del 24/ 25 dicembre fino alla sera alle ore 18,00 e dal 25 al 30 dicembre sera fino alle ore 20,00 e ancora dal 30/12 al 07/01 con accompagnamento all'asilo o a scuola o, salvo diverso accordo tra le parti.
Le vacanze estive, che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio, spetteranno per ciascun genitore in 20 gg di cui almeno una settimana dovrà essere consecutiva;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di € 250,00 a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN
Postepay Evolution: [...] entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
5) pone a carico di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verbania, alla mensa scolastica se richiesta, al pagamento di uno sport scelto dal minore;
l'assegno unico sarà versato interamente a favore della madre;
6) pone a carico della madre i costi dell'asilo nido, la stessa avrà diritto a detenere, se dovuto, anche l'integrale bonus nido, mentre i costi generati dalla scuola materna esclusa eventualmente la mensa scolastica ove corrisposta a parte;
7) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per i successivi anni, i costi scolastici.
Così deciso in Verbania, il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO