CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.4.2024 avverso la sentenza n. 8480/2023 emessa dal Tribunale di Milano il
30.10.2023 e pubblicata in pari data, tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Virgilio Francesco Guardamagna (C.F. ), presso il cui studio di Milano, C.F._1
Piazza San Pietro in Gessate, 2, è elettivamente domiciliata
- appellante -
e
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_2
Giuntoni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._2 difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28,
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8480/2023 emessa il 30.10.2023 dal Tribunale di Milano in materia di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI:
Per Messaggerie Libri S.p.a.:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, così giudicare, in integrale riforma della Sentenza n.8480/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Antonella Caterina Attardo, in data 30 ottobre 2023 (R.G.
n. 36146/2022):
1 - accertare il diritto di ad ottenere dalla l'integrale Parte_1 Controparte_1 rimborso delle somme indebitamente corrisposte a titolo di “addizionale provinciale” negli anni
2010 e 2011 per motivi di cui in atti, condannare la società convenuta a pagare a Parte_1 la somma di Euro 35.602,04 (o altra diversa somma così come risulterà in corso di causa)
[...] oltre interessi legali maturati dalla data della richiesta e interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali (15%), Cpa ed Iva.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito, in via principale:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, contro la Sentenza n. 8480/2023 del Tribunale di Milano,
Dott.ssa Attardo pronunciata in data 30/10/2024 e pubblicata in pari data mediante deposito in cancelleria, a definizione del giudizio RG 36146/2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e nella presente comparsa di costituzione, confermando la Sentenza relativamente alle parti oggetto di impugnazione, eventualmente anche con diversa motivazione;
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_1 pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione, ovvero non debitamente provate oppure prescritte, riducendo quanto dovuto anche in base al vantaggio fiscale ottenuto negli anni da tramite la detrazione/deduzione degli importi portati dalle fatture Parte_1 contestate e statuendo così la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con decorrenza di eventuali interessi solo dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado d'appello ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico
Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è Controparte_1 costretta a resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 8480 del 30.10.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda ex art. 2033
c.c. formulata da (da ora in poi anche solo ) avente ad oggetto Parte_1 Parte_1 la richiesta di restituzione del complessivo importo di € 35.602,04 (o altra somma determinata in corso di causa) pagato a in virtù del contratto di somministrazione di energia Controparte_1
2 elettrica con questa in essere, a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, indebitamente corrisposto da aprile 2010 a novembre 2011 sulla base di una normativa nazionale (art.6 dl n.511/88, novellato dal d. lgs. N.26/07) contrastante con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE.
Il Tribunale nel merito ha, preliminarmente, dichiarato prescritto il diritto della società Parte_1
“alla ripetizione degli importi versati alla convenuta prima del 22.7.2020, essendo la comunicazione di messa in mora dalla attrice alla convenuta stata recapitata in data 22.7.2020 (doc. 4 fasc. attoreo)
e dovendosi applicare il termine biennale di prescrizione del diritto alla ripetizione”.
Quanto all' an debeatur, ha, poi, ritenuto che fosse impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria non recepita dallo Stato nell'ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile fare applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, non essendosi la Corte di Giustizia mai occupata di una fattispecie analoga a quella dedotta nel nostro giudizio, e che le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicate nella Direttiva 2008/118/CE non potessero assurgere a principi generali del diritto comunitario (tali da prevalere sulla normativa nazionale), trattandosi di materia tributaria ed, in ogni caso, che non sussistessero le condizioni per la disapplicazione della norma interna con riguardo alla Direttiva 2008/118/Ce e alle pronunce della
CGUE. Il Tribunale ha, quindi rigettato la domanda attorea compensando integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione della presenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma, Parte_1 formulando tre ordini di motivi.
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 14, commi da 1 a 4, Testo Unico del 26/10/1995 n. 504” l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine biennale di prescrizione previsto dalla legge speciale soltanto nell'ipotesi in cui il fornitore di energia elettrica non abbia traslato sul consumatore finale il pagamento delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica (ex art. 14 TUA, comma 3), in quest'ultimo caso, invece, il termine di prescrizione rimane quello tradizionale decennale previsto per la ripetizione dell'indebito.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'unione europea”, l'appellante ha censurato l'iter argomentativo con cui il primo giudice, dopo aver passato in rassegna le pronunce che hanno riconosciuto la non debenza delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, ha finito per rilevare l'impossibilità di disapplicare una normativa interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati. L'appellante ha, in primo luogo, dedotto che la Corte di Giustizia ha notevolmente ampliato il concetto di “efficacia verticale” delle direttive, ricomprendendo nel concetto di Stato finanche i gestori privati dei servizi pubblici che operino in regime di concessione
(CGUE, Grande Sezione, 10/10/2017 n. 413).
In proposito, ha osservato come la Suprema Corte, conformemente all'orientamento tracciato dalla CGUE, abbia chiarito che la mancanza della finalità specifica delle addizionali di cui all'art. 6, D.L.
n. 511/88 rende tale imposta contraria al diritto europeo.
A sostegno della proposta impugnazione l'appellante ha, inoltre, evidenziato che la pronuncia impugnata è in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale affermato dalla Corte di
Cassazione che ha ritenuto la norma interna da disapplicare non per contrarietà con la Direttiva
Comunitaria bensì per contrasto con il diritto unionale, come interpretato dalla Corte di Giustizia
3 Europea, con pronunce vincolanti per tutte le autorità (giudiziali o amministrative) degli Stati membri.
Infine, non sarebbe condivisibile neanche l'assunto secondo cui al consumatore finale rimarrebbe la possibilità di agire in via residuale per responsabilità dello Stato per violazione del diritto unionale, in quanto nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica mancano i presupposti per proporre tale azione, dal momento che la direttiva 2008/118/CE non attribuisce un diritto a favore del singolo, ma sancisce unicamente l'incompatibilità di tali imposte con il diritto europeo (v. pag. 7 appello). Con il terzo motivo, rubricato “Manifesta illogicità della motivazione” l'appellante ha contestato e tacciato di erroneità la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto che “non sussistono i requisiti di legge, alla luce del diritto europeo unitario, oltre che del diritto interno, per tale disapplicazione” pertanto “deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito di talché non sussiste alcun diritto dell'attrice alla restituzione delle relative somme” e laddove ha affermato che
“non avendo l'attrice, su cui incombe il relativo onere, provato di aver sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa, senza traslarla su altri soggetti o compensarla con altre partite, si ritiene che non si possa in ogni caso emettere una sentenza di condanna che comporterebbe un arricchimento senza causa dell'attrice a danno della convenuta o di terzi”. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe la stessa novella del Testo Unico sulle
Accise a prevedere implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere nei confronti del fornitore l'illegittima traslazione del tributo, tanto che l'art. 14, comma 4 del TUA prende in considerazione proprio l'ipotesi della richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario, da parte del fornitore, condannato con sentenza passata in giudicato, a restituire a terzi le somme percepite indebitamente a titolo di rivalsa.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda di ripetizione, aggiungendo che gli importi dovuti sono tutti comprovati, quanto all'avvenuto pagamento, dalla documentazione prodotta (fatture/bollette, ricevute di pagamento delle ultime fatture e le fatture che non riportano alcuna indicazione di posizioni debitorie pregresse).
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto della domanda di controparte Controparte_1 con la conferma della sentenza impugnata e, in via gradata, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione totale o parziale del credito, con conseguente riduzione, in quest'ultimo caso, delle somme richieste da parte appellante.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra riportate e discussa nella camera di consiglio del 18.12.2024.
*****
3. Preliminarmente, in ordine al primo motivo d'appello, si rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il termine biennale di prescrizione del diritto, mentre deve trovare applicazione il termine ordinario di 10 anni dal pagamento dell'indebito, a meno che non intervenga un atto interruttivo. Nella fattispecie che ci occupa, con diffida del 22.7.2020 la società Parte_1
ha chiesto a il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale
[...] Controparte_1 provinciale, interrompendo così il decorso della prescrizione.
L'art. 2935 c.c., infatti, individua l'inizio del termine di prescrizione con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
tale norma va interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sulla esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del
4 diritto, i quali – ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge – non incidono sul decorso della prescrizione.
Nel caso di specie non vi era alcuna impossibilità di natura legale di far valere il diritto in epoca precedente all'abrogazione della norma interna, non rilevando le incertezze giurisprudenziali in relazione alla tardiva e/o incompleta attuazione delle direttive comunitarie bensì la circostanza che il diritto al rimborso, proprio in virtù delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della domanda, avrebbe potuto essere fatto valere anche prima della abrogazione della norma interna.
La normativa nazionale in contrasto con la legislazione europea richiamata dall'odierna appellante era infatti già direttamente disapplicabile dal giudice di merito, ricorrendone i presupposti, ed è indubitabile che i soggetti ai quali è riconosciuto un diritto dalla normativa comunitaria possono comunque farlo valere, eventualmente ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione, indipendentemente dal ritardato o mancato adeguamento alla disciplina unionale da parte del singolo
Stato.
Non si ravvisa pertanto, nella vicenda che ci occupa, alcuna causa ostativa all'esercizio del diritto di agire per la restituzione delle somme non dovute per un titolo che si pretende illegittimo e, per tale ragione, deve ritenersi che, in accordo ai principi generali in tema di prescrizione, la prescrizione nel caso in esame decorra dal giorno del pagamento dell'importo non dovuto.
Come sottolineato da quindi, il dies a quo per il decorso della prescrizione decennale del diritto CP_1 al rimborso deve individuarsi nel giorno del versamento dell'importo di cui viene chiesta la restituzione e non già nella data di abrogazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, decorrente dal 1° gennaio 2012.
Conseguentemente, essendo intervenuto quale unico atto interruttivo della prescrizione la diffida inviata dalla società appellante il 22.7.2020, deve ritenersi prescritto il diritto al rimborso di importi riferibili a versamenti eseguiti prima del 22.7.2010 (e non 2020 come erroneamente riportato da primo giudice) e, quindi, in concreto, il diritto al rimborso di importi versati in data antecedente a tale data, ovvero i pagamenti delle fatture relative ai mesi contrattuali aprile e maggio 2010 avvenuti rispettivamente in data 1.6.2010 e 30.6.2010 (la fattura n. 1053459 del mese di giugno, invece, è stata emessa il 9.7.2010, con scadenza 30.7.2010), per un importo complessivo di € 2.455,83. Dalla richiesta dell'appellante deve essere decurtata detta somma poiché inerente a pagamento che non sono più ripetibili poiché il relativo diritto è prescritto ex art. 2946 c.c.
4. Passando al merito della controversia, va premesso che è infondata la contestazione mossa dall'appellata in merito alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in ripetizione da a titolo di accise sull'energia elettrica, attesa la pacifica esistenza tra le parti Parte_1 del contratto di somministrazione di energia elettrica, la produzione delle fatture emesse da
[...] non contestate, nelle quali sono puntualmente individuati i Punti di prelievo (Pod), i consumi CP_1 periodici e sono evidenziate le somme imputate ad addizionali alle accise relative al periodo di somministrazione dall'aprile 2010 al novembre 2011, cui si aggiungono le ricevute di pagamento rilasciate dall'istituto di credito presso cui aveva disposto il pagamento con bonifici e la Parte_1 circostanza che le fatture/bollette riportavano la dicitura “Le bollette precedenti risultano regolarmente pagate”. L'insieme di tali circostanze incontestate ed incontestabili, unitamente al fatto che controparte si è limitata a sollevare un'eccezione del tutto generica, può ritenersi pacifico l'avvenuto pagamento delle somme pretese in ripetizione da Parte_1
5 5. Passando quindi all'an della pretesa creditoria, ovvero al diritto di di ottenere Parte_1 la ripetizione delle menzionate somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, attesa la ritenuta illegittimità di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva alla disciplina euro- unitaria in materia di imposizione fiscale, l'appello proposto è fondato nei termini di seguito precisati, con la premessa che il secondo e terzo motivo d'appello, stante la stretta contiguità e connessione delle argomentazioni, vengono esaminati congiuntamente.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi da in forza dell'art.6 del D.L. CP_1
n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Al riguardo il primo giudice ha rilevato, incontestatamente e condivisibilmente, che le accise sono
“tributi armonizzati”, di talché la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo
1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello
Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010), è stata recepita in Italia con il D.lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007. Pertanto, nel corso del 2011 la
Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L.
16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
In questo quadro normativo si inserisce dunque la domanda dell'appellante, diretta ad ottenere la ripetizione di quanto versato a titolo di pagamento delle accise in un periodo precedente l'abrogazione dell'addizionale, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
6. Sulla base delle argomentazioni e dei principi già affermati da questa Corte con recenti pronunce in procedimenti analoghi, il Collegio rileva che il Tribunale non ha correttamente applicato le norme ed i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria e
6 di legittimità e di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza pronunciata va riformata.
Non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 DL 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, potesse applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare: in questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n.
10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198), secondo cui “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale
e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31;
CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23). Persona_1
In particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la
Cassazione ha ricordato che per la Corte di Giustizia “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art.6 dl. N.511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-
103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali
e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in
7 quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n.
27101/19; Cass. n. 15198/19).
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni è evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice che ha rigettato la domanda di ripetizione di Messaggerie ritenendo che “in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla CGUE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme
a tale Direttiva, il giudice non è tenuto a effettuare tale disapplicazione” (cfr. pag. 10 sent. impugnata) poiché, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 si impone per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla
Corte di Giustizia UE.
Del tutto irrilevante ed inconferente è, peraltro, la motivazione operata dal primo giudice richiamando l'art. 288 del TFUE e gli obblighi giuridici che derivano dalle Direttive nei confronti dei soli Stati, in quanto, come detto e ribadito, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE. Infatti, la
Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
7. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
8 Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico
[…], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […].
In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”
(cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024).
9 8. Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno terzo chiamato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 cc, vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
9. In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione. 10. Infine, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico
10 nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo. Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo. Per quanto rilevato, non è corretto neppure l'argomento speso dal primo giudice, per il quale al divieto per il giudice interno di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la parte “danneggiata” dalla non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione può richiedere il risarcimento del danno allo Stato membro in applicazione della sentenza C-6/90 e C-
9/90 cd. ” (v. pag. 9 sent. impugnata). Per_2
È, invece, proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale. Tale diritto discende dalla separazione del rapporto tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore e giustifica l'azione diretta del cliente verso il fornitore per la ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, così come puntualmente spiegato dalla Corte di legittimità con la motivazione di seguito riportata:
“1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (cfr. Cass. n. 14200 del
24/05/2019 e da ultimo Cass. 2733 del 30.1.2024).
Dai principi così esplicitati dalla Suprema Corte, emerge che il rapporto tributario si svolge solo tra la amministrazione finanziaria e le società fornitrici e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estraneo il consumatore finale, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
Tale assunto si pone in linea con quanto precisato dalla Suprema Corte con il decreto n. 7959 del
10.5.2023, ossia che “il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto
11 nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609). 11. Nel caso di specie, quindi, una volta ritenuta la rivalsa illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa e all'addizionale, stante l'illegittimità della norma impositiva, va riconosciuto al consumatore il diritto di agire nei confronti del fornitore per l'illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, nulla rilevando che il fornitore sia “obbligato” ad anticipare tali somme senza avere la certezza di conseguire poi il rimborso da parte dell' Controparte_2
Alla luce dell'articolato quadro normativo e giurisprudenziale interno ed unionale sopra esposto, il Collegio reputa che la disposizione di cui all'art. 6 D.L. 511/1988 contrasta con il diritto dell'Unione, perché introduce un'imposta autonoma priva di finalità specifica e, dunque, nel rapporto - di natura squisitamente verticale - tra destinatario dell'imposta e soggetto impositore, deve essere disapplicata.
Di conseguenza, non sussiste un legittimo diritto di rivalsa del destinatario della pretesa impositiva verso il consumatore finale e, dunque, manca la causa solvendi del pagamento a suo tempo effettuato.
In altre parole, la disapplicazione della norma interna è valutata solo in via incidentale e nell'ambito della controversia, di natura verticale, tra il destinatario della pretesa impositiva e l'Erario ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati, avente ad oggetto la ripetizione non dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o “consumatore finale”.
12. In aggiunta, per quanto sopra detto, la norma interna deve essere disapplicata per il suo contrasto con i principi di diritto unionale come interpretato dalle sentenze della CGUE del 2015 e del 2018 in tema di disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto pretese impositive del tipo di accise prive di finalità specifica.
Non vanifica le considerazioni e conclusioni innanzi richiamate nemmeno la tesi sostenuta dal primo giudice in merito alla non vincolatività, nel caso di specie, dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018 in quanto relative a fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio. Secondo il Giudice di primo grado, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia vertevano su controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) ed avevano ad oggetto la valutazione della conformità delle specifiche norme oggetto del rinvio pregiudiziale alla
“finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE (e prima di questo, di cui all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12).
Sul punto, si rileva che i principi sopra richiamati della Corte di Giustizia sono stati espressi in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della direttiva
2008/118/CE, le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una
12 finalità che non sia puramente di bilancio, bensì di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, la previsione di accisa “armonizzata” anche per l'energia elettrica è antecedente alla
Direttiva 2008/118/CE, essendo stata disposta con la direttiva 2003/96/CE e già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era statuito che gli Stati membri della
Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché “aventi finalità specifiche”. Di fatto la Direttiva comunitaria 2008/118/CE contiene una disposizione in parte sovrapponibile al citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12 CE. Per cui la necessità che l'imposta addizionale all'accisa perseguisse finalità specifiche, è un principio di diritto comunitario preesistente alla direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Orbene, come espressamente affermato dalla Cassazione, il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 non individua una “finalità specifica” così come interpretata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, così come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22577/2012, già sopra citata.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza che la Corte di Giustizia non si sia mai pronunciata espressamente in merito all'addizionale provinciale italiana, atteso che le normative degli Stati membri dell'Unione Europea prese in considerazione dalla Corte di Giustizia con le menzionate pronunce sono del tutto sovrapponibili all'art.6 D.L. n.511/88 ed i principi di diritto ivi enunciati sono dunque idonei a costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
13. Inoltre, si impone un'ulteriore analisi sull'ulteriore eccezione di in merito alla CP_1 natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa – dedotta in comparsa– dal che deriverebbe l'irrilevanza del lamentato “difetto di finalità specifica ulteriore” atteso che -in tesi- l'“addizionale” all'accisa non rappresenterebbe un tributo autonomo ma un mero incremento quantitativo di esso, di cui condivide la stessa natura giuridica.
Deve innanzitutto osservarsi che la natura di “tributo armonizzato” delle addizionali alle accise con relativa applicazione della norma di cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 è stata riconosciuta dal primo giudice e la sentenza sul punto non è stata oggetto di impugnazione da parte della con CP_1 conseguente passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Ad ogni modo l'eccezione è destituita di fondamento come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato anche tale questione, rilevando da un lato che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, dall'altro che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di predeterminate condizioni (Cass.
27101/2019).
Si rileva, altresì, che, a riprova della natura autonoma del tributo e alla necessità della sua
“armonizzazione” -contrariamente da quanto affermato da depone il fatto che nel CP_1 corso del 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n.
511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale
13 procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni
a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
14. In conclusione, l'appello di va accolto con riconoscimento del diritto dell'appellante Parte_1
a vedersi restituito quanto indebitamente pagato. Pur tuttavia, al pagamento ad opera di Parte_1 della somma di € 35.602,04, a titolo di addizionali provinciali per il periodo aprile 2010-novembre
2011, non può conseguire la condanna di a restituire l'intero importo reclamato attesa la ritenuta CP_1 parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'appellata.
Deve, infatti, per le ragioni esposte in precedenza, dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale da parte della odierna appellante in data anteriore al 22.7.2010, complessivamente determinati nell'importo di € 2.455,83, con conseguente condanna di a restituire ad il minor importo di € 33.146,21 (residuante al netto CP_1 Parte_1 della decurtazione delle somme prescritte).
In merito alla debenza dell'IVA il Collegio aderisce all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, per il quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva. Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e recentissima Ord. del 22.9.2021 n. 25741).
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprende "ex lege", il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, che spettano dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033
c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (e non dalla data del pagamento) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede del fornitore/soggetto passivo d'imposta, che era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. 15. In conclusione, l'appello proposto da va accolto e, in parziale accoglimento Parte_1 dell'eccezione di prescrizione di parte appellata, va condannata a rimborsare il minor importo CP_1 di € 33.146,21 risultante al netto della decurtazione del credito prescritto relativamente ai pagamenti effettuati prima del 22 luglio 2010. Contr Quanto alle spese del giudizio, la previsione dell'art. 14 comma 4 del che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa chiedere la restituzione di quanto pagato all'Erario, l'esistenza di divergenti orientamenti nella giurisprudenza di merito e la soccombenza dell'appellante vittorioso nel merito rispetto all'eccezione di prescrizione, giustificano una pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8480/2023 emessa dal Tribunale di Milano il Parte_1
30.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
14 1. in riforma dell'appellata sentenza, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 33.146,21, oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1 co. 1 c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara prescritto il diritto di alla restituzione degli importi Parte_1 corrisposti a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le fatture emesse da relative ai mesi di aprile e maggio 2010, per il complessivo Controparte_1 importo di € 2.455,83;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano il 18.12.2024.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.4.2024 avverso la sentenza n. 8480/2023 emessa dal Tribunale di Milano il
30.10.2023 e pubblicata in pari data, tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Virgilio Francesco Guardamagna (C.F. ), presso il cui studio di Milano, C.F._1
Piazza San Pietro in Gessate, 2, è elettivamente domiciliata
- appellante -
e
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_2
Giuntoni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._2 difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28,
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8480/2023 emessa il 30.10.2023 dal Tribunale di Milano in materia di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI:
Per Messaggerie Libri S.p.a.:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, così giudicare, in integrale riforma della Sentenza n.8480/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Antonella Caterina Attardo, in data 30 ottobre 2023 (R.G.
n. 36146/2022):
1 - accertare il diritto di ad ottenere dalla l'integrale Parte_1 Controparte_1 rimborso delle somme indebitamente corrisposte a titolo di “addizionale provinciale” negli anni
2010 e 2011 per motivi di cui in atti, condannare la società convenuta a pagare a Parte_1 la somma di Euro 35.602,04 (o altra diversa somma così come risulterà in corso di causa)
[...] oltre interessi legali maturati dalla data della richiesta e interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali (15%), Cpa ed Iva.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito, in via principale:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, contro la Sentenza n. 8480/2023 del Tribunale di Milano,
Dott.ssa Attardo pronunciata in data 30/10/2024 e pubblicata in pari data mediante deposito in cancelleria, a definizione del giudizio RG 36146/2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e nella presente comparsa di costituzione, confermando la Sentenza relativamente alle parti oggetto di impugnazione, eventualmente anche con diversa motivazione;
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_1 pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione, ovvero non debitamente provate oppure prescritte, riducendo quanto dovuto anche in base al vantaggio fiscale ottenuto negli anni da tramite la detrazione/deduzione degli importi portati dalle fatture Parte_1 contestate e statuendo così la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con decorrenza di eventuali interessi solo dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado d'appello ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico
Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è Controparte_1 costretta a resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 8480 del 30.10.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda ex art. 2033
c.c. formulata da (da ora in poi anche solo ) avente ad oggetto Parte_1 Parte_1 la richiesta di restituzione del complessivo importo di € 35.602,04 (o altra somma determinata in corso di causa) pagato a in virtù del contratto di somministrazione di energia Controparte_1
2 elettrica con questa in essere, a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, indebitamente corrisposto da aprile 2010 a novembre 2011 sulla base di una normativa nazionale (art.6 dl n.511/88, novellato dal d. lgs. N.26/07) contrastante con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE.
Il Tribunale nel merito ha, preliminarmente, dichiarato prescritto il diritto della società Parte_1
“alla ripetizione degli importi versati alla convenuta prima del 22.7.2020, essendo la comunicazione di messa in mora dalla attrice alla convenuta stata recapitata in data 22.7.2020 (doc. 4 fasc. attoreo)
e dovendosi applicare il termine biennale di prescrizione del diritto alla ripetizione”.
Quanto all' an debeatur, ha, poi, ritenuto che fosse impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria non recepita dallo Stato nell'ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile fare applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, non essendosi la Corte di Giustizia mai occupata di una fattispecie analoga a quella dedotta nel nostro giudizio, e che le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicate nella Direttiva 2008/118/CE non potessero assurgere a principi generali del diritto comunitario (tali da prevalere sulla normativa nazionale), trattandosi di materia tributaria ed, in ogni caso, che non sussistessero le condizioni per la disapplicazione della norma interna con riguardo alla Direttiva 2008/118/Ce e alle pronunce della
CGUE. Il Tribunale ha, quindi rigettato la domanda attorea compensando integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione della presenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma, Parte_1 formulando tre ordini di motivi.
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 14, commi da 1 a 4, Testo Unico del 26/10/1995 n. 504” l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine biennale di prescrizione previsto dalla legge speciale soltanto nell'ipotesi in cui il fornitore di energia elettrica non abbia traslato sul consumatore finale il pagamento delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica (ex art. 14 TUA, comma 3), in quest'ultimo caso, invece, il termine di prescrizione rimane quello tradizionale decennale previsto per la ripetizione dell'indebito.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'unione europea”, l'appellante ha censurato l'iter argomentativo con cui il primo giudice, dopo aver passato in rassegna le pronunce che hanno riconosciuto la non debenza delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, ha finito per rilevare l'impossibilità di disapplicare una normativa interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati. L'appellante ha, in primo luogo, dedotto che la Corte di Giustizia ha notevolmente ampliato il concetto di “efficacia verticale” delle direttive, ricomprendendo nel concetto di Stato finanche i gestori privati dei servizi pubblici che operino in regime di concessione
(CGUE, Grande Sezione, 10/10/2017 n. 413).
In proposito, ha osservato come la Suprema Corte, conformemente all'orientamento tracciato dalla CGUE, abbia chiarito che la mancanza della finalità specifica delle addizionali di cui all'art. 6, D.L.
n. 511/88 rende tale imposta contraria al diritto europeo.
A sostegno della proposta impugnazione l'appellante ha, inoltre, evidenziato che la pronuncia impugnata è in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale affermato dalla Corte di
Cassazione che ha ritenuto la norma interna da disapplicare non per contrarietà con la Direttiva
Comunitaria bensì per contrasto con il diritto unionale, come interpretato dalla Corte di Giustizia
3 Europea, con pronunce vincolanti per tutte le autorità (giudiziali o amministrative) degli Stati membri.
Infine, non sarebbe condivisibile neanche l'assunto secondo cui al consumatore finale rimarrebbe la possibilità di agire in via residuale per responsabilità dello Stato per violazione del diritto unionale, in quanto nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica mancano i presupposti per proporre tale azione, dal momento che la direttiva 2008/118/CE non attribuisce un diritto a favore del singolo, ma sancisce unicamente l'incompatibilità di tali imposte con il diritto europeo (v. pag. 7 appello). Con il terzo motivo, rubricato “Manifesta illogicità della motivazione” l'appellante ha contestato e tacciato di erroneità la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto che “non sussistono i requisiti di legge, alla luce del diritto europeo unitario, oltre che del diritto interno, per tale disapplicazione” pertanto “deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito di talché non sussiste alcun diritto dell'attrice alla restituzione delle relative somme” e laddove ha affermato che
“non avendo l'attrice, su cui incombe il relativo onere, provato di aver sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa, senza traslarla su altri soggetti o compensarla con altre partite, si ritiene che non si possa in ogni caso emettere una sentenza di condanna che comporterebbe un arricchimento senza causa dell'attrice a danno della convenuta o di terzi”. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe la stessa novella del Testo Unico sulle
Accise a prevedere implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere nei confronti del fornitore l'illegittima traslazione del tributo, tanto che l'art. 14, comma 4 del TUA prende in considerazione proprio l'ipotesi della richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario, da parte del fornitore, condannato con sentenza passata in giudicato, a restituire a terzi le somme percepite indebitamente a titolo di rivalsa.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda di ripetizione, aggiungendo che gli importi dovuti sono tutti comprovati, quanto all'avvenuto pagamento, dalla documentazione prodotta (fatture/bollette, ricevute di pagamento delle ultime fatture e le fatture che non riportano alcuna indicazione di posizioni debitorie pregresse).
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto della domanda di controparte Controparte_1 con la conferma della sentenza impugnata e, in via gradata, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione totale o parziale del credito, con conseguente riduzione, in quest'ultimo caso, delle somme richieste da parte appellante.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra riportate e discussa nella camera di consiglio del 18.12.2024.
*****
3. Preliminarmente, in ordine al primo motivo d'appello, si rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il termine biennale di prescrizione del diritto, mentre deve trovare applicazione il termine ordinario di 10 anni dal pagamento dell'indebito, a meno che non intervenga un atto interruttivo. Nella fattispecie che ci occupa, con diffida del 22.7.2020 la società Parte_1
ha chiesto a il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale
[...] Controparte_1 provinciale, interrompendo così il decorso della prescrizione.
L'art. 2935 c.c., infatti, individua l'inizio del termine di prescrizione con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
tale norma va interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sulla esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del
4 diritto, i quali – ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge – non incidono sul decorso della prescrizione.
Nel caso di specie non vi era alcuna impossibilità di natura legale di far valere il diritto in epoca precedente all'abrogazione della norma interna, non rilevando le incertezze giurisprudenziali in relazione alla tardiva e/o incompleta attuazione delle direttive comunitarie bensì la circostanza che il diritto al rimborso, proprio in virtù delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della domanda, avrebbe potuto essere fatto valere anche prima della abrogazione della norma interna.
La normativa nazionale in contrasto con la legislazione europea richiamata dall'odierna appellante era infatti già direttamente disapplicabile dal giudice di merito, ricorrendone i presupposti, ed è indubitabile che i soggetti ai quali è riconosciuto un diritto dalla normativa comunitaria possono comunque farlo valere, eventualmente ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione, indipendentemente dal ritardato o mancato adeguamento alla disciplina unionale da parte del singolo
Stato.
Non si ravvisa pertanto, nella vicenda che ci occupa, alcuna causa ostativa all'esercizio del diritto di agire per la restituzione delle somme non dovute per un titolo che si pretende illegittimo e, per tale ragione, deve ritenersi che, in accordo ai principi generali in tema di prescrizione, la prescrizione nel caso in esame decorra dal giorno del pagamento dell'importo non dovuto.
Come sottolineato da quindi, il dies a quo per il decorso della prescrizione decennale del diritto CP_1 al rimborso deve individuarsi nel giorno del versamento dell'importo di cui viene chiesta la restituzione e non già nella data di abrogazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, decorrente dal 1° gennaio 2012.
Conseguentemente, essendo intervenuto quale unico atto interruttivo della prescrizione la diffida inviata dalla società appellante il 22.7.2020, deve ritenersi prescritto il diritto al rimborso di importi riferibili a versamenti eseguiti prima del 22.7.2010 (e non 2020 come erroneamente riportato da primo giudice) e, quindi, in concreto, il diritto al rimborso di importi versati in data antecedente a tale data, ovvero i pagamenti delle fatture relative ai mesi contrattuali aprile e maggio 2010 avvenuti rispettivamente in data 1.6.2010 e 30.6.2010 (la fattura n. 1053459 del mese di giugno, invece, è stata emessa il 9.7.2010, con scadenza 30.7.2010), per un importo complessivo di € 2.455,83. Dalla richiesta dell'appellante deve essere decurtata detta somma poiché inerente a pagamento che non sono più ripetibili poiché il relativo diritto è prescritto ex art. 2946 c.c.
4. Passando al merito della controversia, va premesso che è infondata la contestazione mossa dall'appellata in merito alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in ripetizione da a titolo di accise sull'energia elettrica, attesa la pacifica esistenza tra le parti Parte_1 del contratto di somministrazione di energia elettrica, la produzione delle fatture emesse da
[...] non contestate, nelle quali sono puntualmente individuati i Punti di prelievo (Pod), i consumi CP_1 periodici e sono evidenziate le somme imputate ad addizionali alle accise relative al periodo di somministrazione dall'aprile 2010 al novembre 2011, cui si aggiungono le ricevute di pagamento rilasciate dall'istituto di credito presso cui aveva disposto il pagamento con bonifici e la Parte_1 circostanza che le fatture/bollette riportavano la dicitura “Le bollette precedenti risultano regolarmente pagate”. L'insieme di tali circostanze incontestate ed incontestabili, unitamente al fatto che controparte si è limitata a sollevare un'eccezione del tutto generica, può ritenersi pacifico l'avvenuto pagamento delle somme pretese in ripetizione da Parte_1
5 5. Passando quindi all'an della pretesa creditoria, ovvero al diritto di di ottenere Parte_1 la ripetizione delle menzionate somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, attesa la ritenuta illegittimità di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva alla disciplina euro- unitaria in materia di imposizione fiscale, l'appello proposto è fondato nei termini di seguito precisati, con la premessa che il secondo e terzo motivo d'appello, stante la stretta contiguità e connessione delle argomentazioni, vengono esaminati congiuntamente.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi da in forza dell'art.6 del D.L. CP_1
n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Al riguardo il primo giudice ha rilevato, incontestatamente e condivisibilmente, che le accise sono
“tributi armonizzati”, di talché la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo
1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello
Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010), è stata recepita in Italia con il D.lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007. Pertanto, nel corso del 2011 la
Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L.
16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
In questo quadro normativo si inserisce dunque la domanda dell'appellante, diretta ad ottenere la ripetizione di quanto versato a titolo di pagamento delle accise in un periodo precedente l'abrogazione dell'addizionale, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
6. Sulla base delle argomentazioni e dei principi già affermati da questa Corte con recenti pronunce in procedimenti analoghi, il Collegio rileva che il Tribunale non ha correttamente applicato le norme ed i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria e
6 di legittimità e di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza pronunciata va riformata.
Non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 DL 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, potesse applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare: in questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n.
10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198), secondo cui “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale
e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31;
CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23). Persona_1
In particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la
Cassazione ha ricordato che per la Corte di Giustizia “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art.6 dl. N.511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-
103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali
e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in
7 quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n.
27101/19; Cass. n. 15198/19).
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni è evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice che ha rigettato la domanda di ripetizione di Messaggerie ritenendo che “in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla CGUE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme
a tale Direttiva, il giudice non è tenuto a effettuare tale disapplicazione” (cfr. pag. 10 sent. impugnata) poiché, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 si impone per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla
Corte di Giustizia UE.
Del tutto irrilevante ed inconferente è, peraltro, la motivazione operata dal primo giudice richiamando l'art. 288 del TFUE e gli obblighi giuridici che derivano dalle Direttive nei confronti dei soli Stati, in quanto, come detto e ribadito, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE. Infatti, la
Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
7. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
8 Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico
[…], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […].
In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”
(cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024).
9 8. Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno terzo chiamato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 cc, vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
9. In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione. 10. Infine, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico
10 nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo. Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo. Per quanto rilevato, non è corretto neppure l'argomento speso dal primo giudice, per il quale al divieto per il giudice interno di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la parte “danneggiata” dalla non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione può richiedere il risarcimento del danno allo Stato membro in applicazione della sentenza C-6/90 e C-
9/90 cd. ” (v. pag. 9 sent. impugnata). Per_2
È, invece, proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale. Tale diritto discende dalla separazione del rapporto tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore e giustifica l'azione diretta del cliente verso il fornitore per la ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, così come puntualmente spiegato dalla Corte di legittimità con la motivazione di seguito riportata:
“1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (cfr. Cass. n. 14200 del
24/05/2019 e da ultimo Cass. 2733 del 30.1.2024).
Dai principi così esplicitati dalla Suprema Corte, emerge che il rapporto tributario si svolge solo tra la amministrazione finanziaria e le società fornitrici e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estraneo il consumatore finale, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
Tale assunto si pone in linea con quanto precisato dalla Suprema Corte con il decreto n. 7959 del
10.5.2023, ossia che “il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto
11 nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609). 11. Nel caso di specie, quindi, una volta ritenuta la rivalsa illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa e all'addizionale, stante l'illegittimità della norma impositiva, va riconosciuto al consumatore il diritto di agire nei confronti del fornitore per l'illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, nulla rilevando che il fornitore sia “obbligato” ad anticipare tali somme senza avere la certezza di conseguire poi il rimborso da parte dell' Controparte_2
Alla luce dell'articolato quadro normativo e giurisprudenziale interno ed unionale sopra esposto, il Collegio reputa che la disposizione di cui all'art. 6 D.L. 511/1988 contrasta con il diritto dell'Unione, perché introduce un'imposta autonoma priva di finalità specifica e, dunque, nel rapporto - di natura squisitamente verticale - tra destinatario dell'imposta e soggetto impositore, deve essere disapplicata.
Di conseguenza, non sussiste un legittimo diritto di rivalsa del destinatario della pretesa impositiva verso il consumatore finale e, dunque, manca la causa solvendi del pagamento a suo tempo effettuato.
In altre parole, la disapplicazione della norma interna è valutata solo in via incidentale e nell'ambito della controversia, di natura verticale, tra il destinatario della pretesa impositiva e l'Erario ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati, avente ad oggetto la ripetizione non dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o “consumatore finale”.
12. In aggiunta, per quanto sopra detto, la norma interna deve essere disapplicata per il suo contrasto con i principi di diritto unionale come interpretato dalle sentenze della CGUE del 2015 e del 2018 in tema di disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto pretese impositive del tipo di accise prive di finalità specifica.
Non vanifica le considerazioni e conclusioni innanzi richiamate nemmeno la tesi sostenuta dal primo giudice in merito alla non vincolatività, nel caso di specie, dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018 in quanto relative a fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio. Secondo il Giudice di primo grado, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia vertevano su controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) ed avevano ad oggetto la valutazione della conformità delle specifiche norme oggetto del rinvio pregiudiziale alla
“finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE (e prima di questo, di cui all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12).
Sul punto, si rileva che i principi sopra richiamati della Corte di Giustizia sono stati espressi in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della direttiva
2008/118/CE, le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una
12 finalità che non sia puramente di bilancio, bensì di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, la previsione di accisa “armonizzata” anche per l'energia elettrica è antecedente alla
Direttiva 2008/118/CE, essendo stata disposta con la direttiva 2003/96/CE e già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era statuito che gli Stati membri della
Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché “aventi finalità specifiche”. Di fatto la Direttiva comunitaria 2008/118/CE contiene una disposizione in parte sovrapponibile al citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12 CE. Per cui la necessità che l'imposta addizionale all'accisa perseguisse finalità specifiche, è un principio di diritto comunitario preesistente alla direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Orbene, come espressamente affermato dalla Cassazione, il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 non individua una “finalità specifica” così come interpretata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, così come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22577/2012, già sopra citata.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza che la Corte di Giustizia non si sia mai pronunciata espressamente in merito all'addizionale provinciale italiana, atteso che le normative degli Stati membri dell'Unione Europea prese in considerazione dalla Corte di Giustizia con le menzionate pronunce sono del tutto sovrapponibili all'art.6 D.L. n.511/88 ed i principi di diritto ivi enunciati sono dunque idonei a costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
13. Inoltre, si impone un'ulteriore analisi sull'ulteriore eccezione di in merito alla CP_1 natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa – dedotta in comparsa– dal che deriverebbe l'irrilevanza del lamentato “difetto di finalità specifica ulteriore” atteso che -in tesi- l'“addizionale” all'accisa non rappresenterebbe un tributo autonomo ma un mero incremento quantitativo di esso, di cui condivide la stessa natura giuridica.
Deve innanzitutto osservarsi che la natura di “tributo armonizzato” delle addizionali alle accise con relativa applicazione della norma di cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 è stata riconosciuta dal primo giudice e la sentenza sul punto non è stata oggetto di impugnazione da parte della con CP_1 conseguente passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Ad ogni modo l'eccezione è destituita di fondamento come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato anche tale questione, rilevando da un lato che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, dall'altro che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di predeterminate condizioni (Cass.
27101/2019).
Si rileva, altresì, che, a riprova della natura autonoma del tributo e alla necessità della sua
“armonizzazione” -contrariamente da quanto affermato da depone il fatto che nel CP_1 corso del 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n.
511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale
13 procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni
a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
14. In conclusione, l'appello di va accolto con riconoscimento del diritto dell'appellante Parte_1
a vedersi restituito quanto indebitamente pagato. Pur tuttavia, al pagamento ad opera di Parte_1 della somma di € 35.602,04, a titolo di addizionali provinciali per il periodo aprile 2010-novembre
2011, non può conseguire la condanna di a restituire l'intero importo reclamato attesa la ritenuta CP_1 parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'appellata.
Deve, infatti, per le ragioni esposte in precedenza, dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale da parte della odierna appellante in data anteriore al 22.7.2010, complessivamente determinati nell'importo di € 2.455,83, con conseguente condanna di a restituire ad il minor importo di € 33.146,21 (residuante al netto CP_1 Parte_1 della decurtazione delle somme prescritte).
In merito alla debenza dell'IVA il Collegio aderisce all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, per il quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva. Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e recentissima Ord. del 22.9.2021 n. 25741).
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprende "ex lege", il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, che spettano dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033
c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (e non dalla data del pagamento) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede del fornitore/soggetto passivo d'imposta, che era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. 15. In conclusione, l'appello proposto da va accolto e, in parziale accoglimento Parte_1 dell'eccezione di prescrizione di parte appellata, va condannata a rimborsare il minor importo CP_1 di € 33.146,21 risultante al netto della decurtazione del credito prescritto relativamente ai pagamenti effettuati prima del 22 luglio 2010. Contr Quanto alle spese del giudizio, la previsione dell'art. 14 comma 4 del che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa chiedere la restituzione di quanto pagato all'Erario, l'esistenza di divergenti orientamenti nella giurisprudenza di merito e la soccombenza dell'appellante vittorioso nel merito rispetto all'eccezione di prescrizione, giustificano una pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8480/2023 emessa dal Tribunale di Milano il Parte_1
30.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
14 1. in riforma dell'appellata sentenza, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 33.146,21, oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1 co. 1 c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara prescritto il diritto di alla restituzione degli importi Parte_1 corrisposti a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le fatture emesse da relative ai mesi di aprile e maggio 2010, per il complessivo Controparte_1 importo di € 2.455,83;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano il 18.12.2024.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
15