Art. 2.
Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al precedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al precedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.