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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
06.03.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1114/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa come in atti dall'avv. Valentina Ponte
ricorrente
E
e (n.q. di amministratori della società CP_1 CP_2
SUSHI XUZHU s.n.c. di e – cancellata) CP_1 CP_2
Convenuti - contumaci
E
OGGETTO: accertamento subordinazione - impugnativa licenziamento orale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti di e Parte_1 CP_3 [...]
nella loro qualità di amministratori della società Sushi CP_2
Xuzhu s.n.c. di Xu AN e HU UN – ora cancellata), innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes a far data dal
09.10.2023, in qualità di commis di cucina, full-time, ed il proprio diritto all'inquadramento al VI livello CCNL Turismo Pubblici
Esercizi; chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del licenziamento verbale del 11.10.2023 ai sensi dell'art. 2 d.lgs n.
23/2015, con conseguente condanna dei convenuti a corrisponderle il risarcimento dovuto ex lege oltre l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Nessuno si costituiva per le convenute, che venivano dichiarate contumaci stante la regolarità del procedimento di notifica.
Il Giudice, condotta l'istruttoria orale ritenuta necessaria per la definizione del giudizio, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; nel termine ivi previsto, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
La ricorrente ha affermato che, dopo un colloquio di lavoro avvenuto in data 30.09.2023 con la signora CP_1
amministratrice della società Sushi Xuzhu s.n.c. di Xu AN E
HU UN, e dopo essere stata convocata per la formazione il giorno 06.10.2023, avrebbe iniziato a lavorare in data 09.10.2023 per la società, in qualità di commis di cucina, presso il ristorante di
Curno, senza essere assicurata. L'istante sosteneva di aver lavorato il giorno 9 ottobre dalle ore 14.00 alle 16.30, il giorno 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.30 ed il giorno 11 ottobre dalle ore
14.00 alle ore 16.30; al termine della giornata lavorativa dell'11 Cont ottobre, la signora avrebbe licenziato telefonicamente la ricorrente, la quale avrebbe richiesto spiegazioni alla titolare tramite messaggi whatsapp, ma questa confermava la decisione espulsiva. Dalla lettura dei messaggi whataspp prodotti dalla ricorrente (doc.
1), è possibile evincere che il giorno giovedì 28.09.2023 la ricorrente inoltrava il proprio curriculum vitae alla amministratrice via whatsapp chiedendo un colloquio. Il colloquio CP_1
conoscitivo veniva fissato per sabato 30.09.2024 presso il centro commerciale di Curno e aveva esito positivo;
non vi sono, però, elementi sufficienti per desumere gli accordi intercorsi circa la data di inizio della prestazione lavorativa, né il tipo di mansioni da svolgere. In data 02.10.2024 la titolare inoltrava un messaggio alla ricorrente fissando un appuntamento per venerdì 6 alle 14.00: “… ci sarà che ti darà le informazione su come muoverti nel Per_1
poke e nel pick mix, si tratta di una piccola formazione pre- apertura”; scorrendo le conversazioni whatsapp è possibile ipotizzare che tale appuntamento sia stato poi differito al lunedì 9 ottobre (vi è un vocale – non prodotto – del 05.10.2023 e una conferma di nuovo appuntamento al 09.10.2023), in effetti, il
09.10.2023 la ricorrente scrive “Buongiorno io sono arrivata dove devo farmi trovare?” e risponde “Vieni qui alla Dispensa CP_1
Emilia”, luogo del tutto differente da quello dei locali della convenuta. Si può, quindi, ritenere che l'incontro del 09.10.2023 non fosse “formativo”, né “lavorativo” nel senso stretto del termine visto che avveniva al di fuori dei locali di lavoro della convenuta. Oltretutto, dal tenore dei messaggi prodotti appare evidente (come poi confermato anche dall'istruttoria orale a cui si farà a breve riferimento) che l'esercizio commerciale de quo non fosse ancora aperto al pubblico, quindi non si comprende in cosa sarebbe consistita l'attività di lavoro demandata alla ricorrente.
Solo il 11.10.2023 la ricorrente chiedeva via whatsapp “più o meno per che ora dovremmo finire?” la titolare scriveva: “Penso per le 16.30, ma se devi andare via prima non ci sono problemi”.
Nel pomeriggio la ricorrente inoltrava un ulteriore messaggio in cui chiedeva chiarimenti sul suo allontanamento (“volevo capire meglio la motivazione del perché secondo voi io non sia adatta a questo tipo di lavoro”); seguiva un vocale (non prodotto) della titolare e la risposta della ricorrente “…capisco la tua motivazione ma non avendo nemmeno ancora iniziato e non avendomi vista a lavoro non sono molto d'accordo…”, quindi è la stessa ricorrente che afferma di non aver mai iniziato a lavorare;
ciò conferma che gli incontri precedenti erano meramente conoscitivi e che quello del 11.10.2023 era risolutivo della possibile collaborazione, di fatto mai iniziata;
d'altronde, si rammenta, non vi è evidenza alcuna del tipo di mansioni che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere, men che meno quelle di commis di cucina (solo il padre della ricorrente, escusso in qualità di teste ha descritto le mansioni, ma al tempo stesso ha ammesso che l'esercizio commerciale era ancora chiuso al pubblico e di non aver mai visto la figlia lavorare essendosi limitato ad accompagnarla nel centro commerciale).
L'istruttoria orale non aiuta la tesi della ricorrente: tutti i testi escussi hanno confermato che l'attività commerciale non era ancora aperta e di aver solo accompagnato al centro commerciale la ricorrente senza averla mai vista intenta al lavoro, neppure hanno visto la ricorrente con una divisa da lavoro, anzi la teste amica della ricorrente, ha riferito che il giorno Testimone_1
11.10.2023 (assunto come ultimo giorno di lavoro) si sarebbe incontrata presso il centro commerciale con la ricorrente proprio per comperare un pantalone da utilizzare come divisa lavorativa
(“poi sono andata a prenderla a lavoro alla fine del terzo giorno di lavoro… dovevamo andare in giro per i negozi per cercare pantaloni da lavoro”), a ulteriore conferma che il lavoro non era ancora iniziato.
Si ritiene quindi che gli incontri del 09.10.2023 (presso dispensa
Emilia) e del 11.10.2024 fossero solo conoscitivi, anzi, il secondo, risolutivo della instauranda collaborazione. A rigore, poi, non solo non vi sono elementi per comprendere l'attività demandata alla ricorrente, ma neppure i presupposti per riconoscere la subordinazione, ovvero la sottoposizione al potere gerarchico dell'asserita datrice di lavoro, difettando alcuna prova a riguardo, interamente a carico della ricorrente.
Questo importante vulnus impedisce di qualificare l'episodio del
11.10.2023 come licenziamento orale.
Per tali ragioni la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite stante la soccombenza del ricorrente e la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, il 07.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta