Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 20.5.2025, nella causa civile iscritta al n.5538/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Luca Turco, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attore –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
-convenuta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'attore ), Parte_1
1
19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 10.2.2025, la compagnia non si Controparte_1
costituiva nonostante la regolarità della notifica ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, il difensore chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c..
Il giudice, quindi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025 con termine a parte attrice per note conclusive.
In data odierna, precisate le conclusioni e dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Si rileva che quanto sostenuto dall'attore nei suoi scritti, ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso (vedi : c.t.u. nella causa di lavoro contro l' CP_2
che ha stabilito l'invalidità del OS al 100%, decreto di omologa del Tribunale di Lecce sezione lavoro che ha riconosciuto il diritto del OS al trattamento pensionistico per invalidità al 100%, contratto di assicurazione sottoscritto con la compagnia a tutela del Controparte_1
finanziamento di Agos Ducato e condizioni di polizza, denuncia di sinistro per carcinoma inviata alla compagnia e datata 13.9.2019 per il pagamento delle residue rate del finanziamento come CP_1
da condizioni di polizza).
In particolare l'attore a seguito della grave patologia insorta “carcinoma squamocellare cheratinizzante” (G2) comparso nella fossa nasale sinistra, comunicava l'evento alla compagnia assicurativa ed il sinistro veniva contraddistinto al n.6090000019001994. Il 26.10.2019, la CP_1
2 sede di Maglie refertava al OS anamnesi “recente intervento per ca squamoso del setto CP_2 nasale a sx…”, riconoscendogli inabilità totale e permanente del 100%.
Con comunicazione mail del 29.10.2019 Vera Ass.ni S.p.A. comunicava all'attore la volontà di incaricare medico-legale per la valutazione della malattia insorta ma, tuttavia, tale comunicazione rimaneva senza esito. A seguito di revisione del 9.3.2021, il CML di Lecce riconosceva CP_2
l'attore invalido nella misura del 67%.
Il esperiva ricorso per ATP, all'esito del quale il Giudice del Lavoro lo riconosceva Pt_1
definitivamente invalido totale (100%) dalla domanda amministrativa.
Pertanto il diffidava la compagnia assicurativa alla liquidazione delle residue somme Pt_1 CP_1
del finanziamento, diffida che rimaneva inevasa. L'attore, quindi, instaurava il procedimento di mediazione obbligatoria, innanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce il 14.12.2023 e contraddistinto al n.511/2023 che terminava negativamente per mancata adesione della compagnia CP_1
Sussiste, pertanto, l'inadempimento contrattuale di Vera Ass.ni S.p.A ai sensi dell'art.1453 c.c. per mancata applicazione degli artt.
2-3 Sezione 2 delle condizioni di assicurazione della polizza allegata al contratto di finanziamento Agos Ducato n.60396326.
Emerge alla documentazione in atti che si sono verificate le condizioni perché l'attore possa ricevere la somma di €.32.718,00, pari all'importo residuo del finanziamento sottoscritto n.60396326, con decorrenza di liquidazione da 25.7.2019 (data di insorgenza dell'evento malattia).
Tuttavia la compagnia assicurativa a fronte di un evento clinico incontestabile quale il CP_1
carcinoma non ha inteso versare il dovuto, non ha dato seguito alla mail di nomina del fiduciario che periziasse l'attore, ed in seguito, non ha aderito al procedimento di mediazione obbligatoria quale presupposto di procedibilità per la domanda giudiziaria.
Alla luce di tali considerazioni il giudice condanna la compagnia assicurativa CP_1 all'adempimento del contratto sottoscritto a tutela del finanziamento Agos per essersi avverate le condizioni previste ai punti 2-3 della Sezione 2 delle condizioni di assicurazione, con conseguente pagamento della restante somma ancora dovuta per il finanziamento e pari ad €.32.718,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Ai sensi dell'art.1218 c.c. è dovuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale in quanto nel caso di specie l'inadempimento è derivato da una lesione di diritti inviolabili della persona. In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.26972/2008 ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale se l'inadempimento stesso violi doveri derivanti dal contratto e valori costituzionali primari della persona. Nel caso di specie si verte nel mancato adempimento di un contratto assicurativo concernente il ristoro di
3 somme dovute al verificarsi di menomazioni fisiche gravi (superiori al 65% di invalidità permanente totale) in danno del contraente. Quindi la ratio della polizza assicurativa de quo è la tutela del bene primario della salute del beneficiario, costituzionalmente garantito, nella sua funzione economico-sociale. L'attore ha sottoscritto la polizza sul presupposto che la stessa fosse strumento assicurativo protettivo di un suo interesse primario: la tutela del bene vita finalizzata a garantirsi un sussidio economico per sostenere cure, affrontare i disagi della quotidianità, nell'eventualità, poi accaduta, del verificarsi di una condizione fisica menomante. La sussistenza del danno non patrimoniale, peraltro, è fornita dallo strumento probatorio della prova presuntiva che associa il danno all'evento dannoso, sul presupposto che un comportamento illecito, particolarmente rilevante, è in grado di provocare un turbamento psicologico nel danneggiato (vedi
Cass., n.7844/2011, n.5691/2016).
Pertanto, sulla base di tale iter argomentativo, il giudice condanna la compagnia assicurativa
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale che si liquida equitativamente in €.3.000,00.
Null'altro è dovuto perché non provato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della contumace compagnia Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra Controparte_1
azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie la domanda di e dichiara l'inadempimento della contumace Parte_1
compagnia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la convenuta contumace compagnia in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento restante somma ancora dovuta per il finanziamento e pari ad €.32.718,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3. Condanna, altresì, la convenuta contumace compagnia in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.3.000,00 quale somma stabilita equitativamente dal giudice per il risarcimento del danno non patrimoniale.
4. Condanna, infine, la convenuta contumace compagnia in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore costituito antistatario avv. Salvatore Luca Turco e che si liquidano in
4 €.3.500,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre ad €.166,00 per l'avvio della procedura di mediazione.
Lecce, 20.5.2025 ore 16.40
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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