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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2024, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8597 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Barresi Marta, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Arpaia Chiara, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/06/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo premesso di aver contratto a Parte_1
Palermo il 17.07.2010 con matrimonio dal quale è nata a Controparte_1
Palermo il 23.05.2012 la figlia , ha chiesto a questo Tribunale, a seguito Per_1 dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi autorizzato il 9.12.2019 dal Procuratore della Repubblica, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento con- diviso della minore ad entrambi i genitori, con previsione a suo carico dell'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La , costituitasi in giudizio con memoria depositata il CP_1
27/07/2022, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto di disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia secondo modalità differenti rispetto a quelle sollecitate dal ricorrente, mantenendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle l'importo di 250,00 euro mensili per la minore, ol- tre al 50% delle spese straordinarie, di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' e di disporre che i genitori comunichino con la minore a CP_2 mezzo del telefono cellulare in uso alla predetta “demandando alle sole esi- genze della minore i rapporti tra gli stessi”.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza pre- sidenziale del 9/09/2022, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari da- ta rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei se- guenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“osservato che, nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve esse- re previsto un regime di affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]
Palermo il 23/05/2012, con previsione del domicilio prevalente presso l'abita- zione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e te- nere con sé la predetta minore, in attesa degli esiti del prosieguo del giudizio, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità indica- te nella separazione;
ritenuto – allo stato ed in attesa che l'istruttoria fornisca un riscontro proba-
- 2 - torio alle affermazioni delle parti – che tanto con riguardo al contributo ordina- rio, dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento indiretto della fi- glia minore, quanto per il contributo al pagamento delle spese straordinarie, vadano anche in questo caso confermate le condizioni previste dalla separa- zione, precisato in ordine all'assegno unico universale che, in mancanza di ac- cordo, questo sarà attribuito ai genitori nella misura prevista dalla legge;
rilevato che tra la coppia genitoriale sussiste un rapporto conflittuale tale da potere potenzialmente compromettere la serenità ed il benessere della figlia minore;
considerata, pertanto, la necessità di un intervento di sostegno alla coppia genitoriale. (…) dispone, inoltre, l'affidamento del nucleo familiare al Consultorio familiare competente per territorio in base al luogo di residenza della minore Per_2
, nata il [...] (convivente con la madre, , in Pa-
[...] Controparte_1 lermo alla Via Sacra Famiglia n. 24), per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali (…)”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 9.10.2023 con la quale
è stata, altresì, formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che non è stata, tuttavia accettata dalle parti).
Infine, all'udienza del 3/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 21.12.2022, della sentenza non definiti- va n. 5459/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle medesime formulate.
- 3 -
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia,
, nata a [...] il [...], deve rilevarsi che nello specifico non Per_1 sussistono ragioni ostative alla conferma dell'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori, con la previsione della domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, in conformità a quanto già stabilito nell'accordo di ne- goziazione assistita e concordemente richiesto da entrambe le parti anche nel presente giudizio.
Per quanto attiene, invece, al regime di frequentazione tra la figlia e il sig.
, con precipuo riguardo ai tempi di permanenza presso la sua dimo- Pt_1 ra, sia il ricorrente che la resistente hanno sollecitato la modifica degli ac- cordi intervenuti in sede di separazione, oggetto di conferma con l'ordinanza presidenziale del 9.9.2022.
Infatti, per un verso, il ricorrente ha lamentato l'eccessiva rigidità e ostilità manifestata dalla resistente rispetto alla relazione genitoriale del padre con la figlia, mentre, per altro verso, ha dedotto di non aver Controparte_1 mai in alcun modo limitato il rapporto di con il sig. , sia rispetto Per_1 Pt_1 agli incontri che alle comunicazioni telefoniche e, dal canto suo, ha stigma- tizzato l'atteggiamento, a suo dire, molesto e sgradevole assunto nei suoi ri- guardi dalla controparte che avrebbe ostacolato i contatti telefonici con la fi- glia durante la permanenza presso l'abitazione paterna.
Proprio in considerazione della elevata conflittualità tra le parti con la ri- chiamata ordinanza presidenziale del 9/09/2022 è stato conferito incarico al
Consultorio familiare competente per territorio di svolgere una “attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali”.
Dalla prima relazione del 14.12.2022 del Consultorio è invero emerso che
“Questa forte conflittualità ha coinvolto , la quale si trova al centro di due Per_1 forze contrapposte. Allo stato attuale nel corso dei colloqui, si è rilevata la permanenza di tale conflittualità che non consente una comunicazione efficace tra di loro;
emergono, inoltre, atteggiamenti svalorizzanti dell'uno verso l'altro che non permettono la costruzione di uno spazio mentale sano in entrambi i
- 4 - genitori verso la minore.
Il sig. lamenta le scarse capacità accuditive da parte della madre, Pt_1 la quale a suo dire condiziona la figlia, tanto da non facilitare la costruzione della relazione padre-figlia.
La sig.ra , dal canto suo, rappresenta gli atteggiamenti rigidi e do- CP_1 minanti del sig. , orientati più ad alimentare la conflittualità di coppia Pt_1 piuttosto che a rispondere ai bisogni della minore e ad un maggiore ascolto dei suoi aspetti emotivi.
Quanto finora emerso fa presupporre che il processo di crescita dei genitori, innescato attraverso il sostegno alla genitorialità, sta procedendo lentamente perché inquinato da una forte conflittualità ancor oggi presente (…)” (cfr. rela- zione agli atti).
Dalla successiva nota di aggiornamento dell'1.6.2023 risulta che entrambi i genitori si sono mostrati disponibili e collaborativi nel dialogo con gli opera- tori ed è stato riscontrato il forte legame affettivo di ambedue le figure genito- riali con la figlia, tuttavia, all'esito dei numerosi incontri svolti in assetto in- dividuale con ciascuna delle parti, “le azioni di mediazione messe in atto non hanno prodotto nella coppia genitoriale risultati significativi nella riduzione della conflittualità”.
Pertanto, in accordo con le superiori condivisibili conclusioni rassegnate dal servizio incaricato, non v'è dubbio che entrambe le parti del presente giudizio debbano essere invitate ad avviare un percorso psicoterapico indivi- duale “che li possa supportare e accompagnare nella loro crescita sia persona- le che genitoriale”, in funzione della preminente esigenza di recuperare la ca- pacità di dialogare “(cfr. relazione di aggiornamento in atti).
Con riguardo al regime di visita, si ritiene opportuno prevedere la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- per due giorni alla settimana, che si individuano nel caso di disaccordo nel martedì e nel giovedì, dall'uscita di scuola (ovvero nel periodo estivo dalle
- 5 - ore 10.00 del mattino), con facoltà di prelevarla da scuola e di recarla con sé, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno alle ore 20.00 du- rante il periodo scolastico (in considerazione della necessità connesse al suc- cessivo risveglio presto l'indomani mattina) e alle ore 22.30 nel periodo esti- vo, nelle settimane nelle quali trascorrerà il week end con la madre;
- il martedì dall'uscita di scuola, con facoltà di prelevarla da scuola e di recarla con sé, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno alle ore 20.00 durante il periodo scolastico e alle ore 22.00 nel periodo estivo, nelle settimane nelle quali trascorrerà il week end con il padre;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolasti- che (ovvero dalle ore 10,00 nel periodo estivo) del venerdì sino al lunedì mat- tina quando la riaccompagnerà a scuola ovvero nel periodo estivo a casa del- la madre, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- nel periodo natalizio la minore trascorrerà ad anni alterni, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale la vigilia del Natale e il gior- no di Natale dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore 11:00 del 26 di- cembre con l'altro genitore e un periodo di cinque giorni consecutivi con cia- scuno dei genitori, con sospensione del regime di visita ordinario, da concor- dare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrente, ad anni alterni, dal 26 dicembre ovvero dall'1 gennaio con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro ge- nitore ad anni alterni.
- nel giorno del compleanno trascorrerà la giornata con entrambi i Per_1 genitori o, in caso di permanente disaccordo, ad anni alterni dall'uscita di scuola sino alle ore 16,00 con un genitore e dalle ore 16 alle ore 22,00 con l'altro.
Durante il periodo feriale estivo al termine della scuola la minore trascor- rerà un periodo, anche continuativo di 15 giorni consecutivi con ciascuno
- 6 - dei genitori, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, ovve- ro, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto con il padre e il pe- riodo successivo con la madre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'al- tro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
Nessuna statuizione va, invece, adottata rispetto all'utilizzo del telefono cellulare (c.d. smartphone) da parte della minore, ove si consideri che la rela- tiva questione va senz'altro rimessa alla determinazione delle parti nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale condivisa.
6. Provvedimenti di carattere economico
Passando a questo punto all'esame della richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia della cop- pia, occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garan- tirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan- do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fi- ni della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, se- condo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi-
- 7 - tuali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
- 8 - I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Orbene, nel caso in disamina, in occasione dell'audizione delle parti all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, il ricorrente ha dichiarato “sto perdendo il lavoro perché l'azienda per cui lavoro ha messo li- quidazione l'attività, intonaci Li Mandri, al momento sto sfruttando le ferie che avevo accumulato per poi percepire la Naspi, contestualmente sto cercando un altro lavoro;
(…) attualmente il mio stipendio mensile è di 1.000.00/1.050,00, mi hanno detto che la Naspi sarà pari all'80 % di questa somma”.
Ha, inoltre, dichiarato di corrispondere regolarmente il mantenimento pre- visto in sede di separazione in euro 250,00, ma di voler versare una somma inferiore pari a euro 200,00 in considerazione della situazione di imminente perdita del lavoro.
Tale circostanza è stata confermata dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince che per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 il Pt_1 ha prodotto un reddito imponibile rispettivamente pari a 15.343,00 euro, a
16.220,00 euro e a 15.170,00, è stato successivamente licenziato e, con de- correnza dal 31.10.2022, ha iniziato a percepire l'indennità di disoccupazio- ne la cui erogazione è prevista sino a novembre 2024 (cfr. doc. depositata il
22.02.2023 e il 3.06.2024).
La , dal canto suo, alla stregua delle dichiarazioni fiscali CP_1 versate in atti ha prodotto per l'anno di imposta 2018 un reddito imponibile pari a euro 15.329,00, per l'anno di imposta 2019 pari ad euro 12.256,00, per l'anno di imposta 2020 pari a euro 20.955,00 e per l'anno di imposta
2022 pari a 27.520,00 euro (cfr. documentazione posta a corredo della me-
- 9 - moria di costituzione del 27.07.2022 e alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.06.2024).
La stessa ha dedotto di percepire, in aggiunta al proprio stipendio mensile pari a 1500,00 euro, ulteriori 350,00 euro a titolo di canone di locazione per un appartamento di sua proprietà e di far fronte con tali entrate a diverse spese relative alle utenze domestiche dell'immobile in cui vive con la figlia e al rimborso di un prestito mensile di euro 300,00, del quale, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova.
Alla luce dei dati reddituali così acquisiti emersi e della documentazione depositata, appare equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_1 per il mantenimento della figlia in € 200,00 mensili, da corri-
[...] Per_1 spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalu- tabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
7.Quanto alla domanda con la quale ha chiesto di esse- Controparte_1 re autorizzata a percepire per intero l'assegno unico universale per la figlia a carico erogato dall' preme evidenziare che è stato istituito con la legge n. CP_2
46/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 (Decreto legislativo n. 230/2021)
l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, mensilmente, ai nuclei familiari sulla base della condi- zione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nel caso di separazione o divorzio dei genitori l'assegno dev'essere ripartito
- 10 - in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genito- riale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021), fermo restando che le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
Discende che nessuna statuizione va adottata nel presente giudizio, alla stregua della disciplina legislativa richiamata, in ordine alla erogazione ai genitori dell'assegno unico universale per la minore , stante il disposto Per_1 regime di affidamento condiviso in virtù del quale lo stesso spetta, in difetto di differenti accordi tra i genitori, nella misura della metà ciascuno.
8.Spese del giudizio
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza n. 5459/2022 del 21.12.2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 17/07/2010, da nato a [...] Parte_1 il 28/02/1976, e da , nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 71, parte II serie A, dell'anno 2010;
2. conferma l'affidamento della figlia minore della coppia, , ad en- Per_1 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà della minore e salvo, quindi, diversi accordi libera- mente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo pregresso quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale del
- 11 - 9.9.2022, l'obbligo di corrispondere in favore di un Controparte_1 assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8597 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Barresi Marta, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Arpaia Chiara, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/06/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo premesso di aver contratto a Parte_1
Palermo il 17.07.2010 con matrimonio dal quale è nata a Controparte_1
Palermo il 23.05.2012 la figlia , ha chiesto a questo Tribunale, a seguito Per_1 dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi autorizzato il 9.12.2019 dal Procuratore della Repubblica, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento con- diviso della minore ad entrambi i genitori, con previsione a suo carico dell'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La , costituitasi in giudizio con memoria depositata il CP_1
27/07/2022, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto di disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia secondo modalità differenti rispetto a quelle sollecitate dal ricorrente, mantenendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle l'importo di 250,00 euro mensili per la minore, ol- tre al 50% delle spese straordinarie, di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' e di disporre che i genitori comunichino con la minore a CP_2 mezzo del telefono cellulare in uso alla predetta “demandando alle sole esi- genze della minore i rapporti tra gli stessi”.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza pre- sidenziale del 9/09/2022, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari da- ta rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei se- guenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“osservato che, nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve esse- re previsto un regime di affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]
Palermo il 23/05/2012, con previsione del domicilio prevalente presso l'abita- zione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e te- nere con sé la predetta minore, in attesa degli esiti del prosieguo del giudizio, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità indica- te nella separazione;
ritenuto – allo stato ed in attesa che l'istruttoria fornisca un riscontro proba-
- 2 - torio alle affermazioni delle parti – che tanto con riguardo al contributo ordina- rio, dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento indiretto della fi- glia minore, quanto per il contributo al pagamento delle spese straordinarie, vadano anche in questo caso confermate le condizioni previste dalla separa- zione, precisato in ordine all'assegno unico universale che, in mancanza di ac- cordo, questo sarà attribuito ai genitori nella misura prevista dalla legge;
rilevato che tra la coppia genitoriale sussiste un rapporto conflittuale tale da potere potenzialmente compromettere la serenità ed il benessere della figlia minore;
considerata, pertanto, la necessità di un intervento di sostegno alla coppia genitoriale. (…) dispone, inoltre, l'affidamento del nucleo familiare al Consultorio familiare competente per territorio in base al luogo di residenza della minore Per_2
, nata il [...] (convivente con la madre, , in Pa-
[...] Controparte_1 lermo alla Via Sacra Famiglia n. 24), per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali (…)”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 9.10.2023 con la quale
è stata, altresì, formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che non è stata, tuttavia accettata dalle parti).
Infine, all'udienza del 3/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 21.12.2022, della sentenza non definiti- va n. 5459/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle medesime formulate.
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5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia,
, nata a [...] il [...], deve rilevarsi che nello specifico non Per_1 sussistono ragioni ostative alla conferma dell'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori, con la previsione della domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, in conformità a quanto già stabilito nell'accordo di ne- goziazione assistita e concordemente richiesto da entrambe le parti anche nel presente giudizio.
Per quanto attiene, invece, al regime di frequentazione tra la figlia e il sig.
, con precipuo riguardo ai tempi di permanenza presso la sua dimo- Pt_1 ra, sia il ricorrente che la resistente hanno sollecitato la modifica degli ac- cordi intervenuti in sede di separazione, oggetto di conferma con l'ordinanza presidenziale del 9.9.2022.
Infatti, per un verso, il ricorrente ha lamentato l'eccessiva rigidità e ostilità manifestata dalla resistente rispetto alla relazione genitoriale del padre con la figlia, mentre, per altro verso, ha dedotto di non aver Controparte_1 mai in alcun modo limitato il rapporto di con il sig. , sia rispetto Per_1 Pt_1 agli incontri che alle comunicazioni telefoniche e, dal canto suo, ha stigma- tizzato l'atteggiamento, a suo dire, molesto e sgradevole assunto nei suoi ri- guardi dalla controparte che avrebbe ostacolato i contatti telefonici con la fi- glia durante la permanenza presso l'abitazione paterna.
Proprio in considerazione della elevata conflittualità tra le parti con la ri- chiamata ordinanza presidenziale del 9/09/2022 è stato conferito incarico al
Consultorio familiare competente per territorio di svolgere una “attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali”.
Dalla prima relazione del 14.12.2022 del Consultorio è invero emerso che
“Questa forte conflittualità ha coinvolto , la quale si trova al centro di due Per_1 forze contrapposte. Allo stato attuale nel corso dei colloqui, si è rilevata la permanenza di tale conflittualità che non consente una comunicazione efficace tra di loro;
emergono, inoltre, atteggiamenti svalorizzanti dell'uno verso l'altro che non permettono la costruzione di uno spazio mentale sano in entrambi i
- 4 - genitori verso la minore.
Il sig. lamenta le scarse capacità accuditive da parte della madre, Pt_1 la quale a suo dire condiziona la figlia, tanto da non facilitare la costruzione della relazione padre-figlia.
La sig.ra , dal canto suo, rappresenta gli atteggiamenti rigidi e do- CP_1 minanti del sig. , orientati più ad alimentare la conflittualità di coppia Pt_1 piuttosto che a rispondere ai bisogni della minore e ad un maggiore ascolto dei suoi aspetti emotivi.
Quanto finora emerso fa presupporre che il processo di crescita dei genitori, innescato attraverso il sostegno alla genitorialità, sta procedendo lentamente perché inquinato da una forte conflittualità ancor oggi presente (…)” (cfr. rela- zione agli atti).
Dalla successiva nota di aggiornamento dell'1.6.2023 risulta che entrambi i genitori si sono mostrati disponibili e collaborativi nel dialogo con gli opera- tori ed è stato riscontrato il forte legame affettivo di ambedue le figure genito- riali con la figlia, tuttavia, all'esito dei numerosi incontri svolti in assetto in- dividuale con ciascuna delle parti, “le azioni di mediazione messe in atto non hanno prodotto nella coppia genitoriale risultati significativi nella riduzione della conflittualità”.
Pertanto, in accordo con le superiori condivisibili conclusioni rassegnate dal servizio incaricato, non v'è dubbio che entrambe le parti del presente giudizio debbano essere invitate ad avviare un percorso psicoterapico indivi- duale “che li possa supportare e accompagnare nella loro crescita sia persona- le che genitoriale”, in funzione della preminente esigenza di recuperare la ca- pacità di dialogare “(cfr. relazione di aggiornamento in atti).
Con riguardo al regime di visita, si ritiene opportuno prevedere la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- per due giorni alla settimana, che si individuano nel caso di disaccordo nel martedì e nel giovedì, dall'uscita di scuola (ovvero nel periodo estivo dalle
- 5 - ore 10.00 del mattino), con facoltà di prelevarla da scuola e di recarla con sé, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno alle ore 20.00 du- rante il periodo scolastico (in considerazione della necessità connesse al suc- cessivo risveglio presto l'indomani mattina) e alle ore 22.30 nel periodo esti- vo, nelle settimane nelle quali trascorrerà il week end con la madre;
- il martedì dall'uscita di scuola, con facoltà di prelevarla da scuola e di recarla con sé, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno alle ore 20.00 durante il periodo scolastico e alle ore 22.00 nel periodo estivo, nelle settimane nelle quali trascorrerà il week end con il padre;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolasti- che (ovvero dalle ore 10,00 nel periodo estivo) del venerdì sino al lunedì mat- tina quando la riaccompagnerà a scuola ovvero nel periodo estivo a casa del- la madre, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- nel periodo natalizio la minore trascorrerà ad anni alterni, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale la vigilia del Natale e il gior- no di Natale dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore 11:00 del 26 di- cembre con l'altro genitore e un periodo di cinque giorni consecutivi con cia- scuno dei genitori, con sospensione del regime di visita ordinario, da concor- dare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrente, ad anni alterni, dal 26 dicembre ovvero dall'1 gennaio con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro ge- nitore ad anni alterni.
- nel giorno del compleanno trascorrerà la giornata con entrambi i Per_1 genitori o, in caso di permanente disaccordo, ad anni alterni dall'uscita di scuola sino alle ore 16,00 con un genitore e dalle ore 16 alle ore 22,00 con l'altro.
Durante il periodo feriale estivo al termine della scuola la minore trascor- rerà un periodo, anche continuativo di 15 giorni consecutivi con ciascuno
- 6 - dei genitori, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, ovve- ro, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto con il padre e il pe- riodo successivo con la madre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'al- tro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
Nessuna statuizione va, invece, adottata rispetto all'utilizzo del telefono cellulare (c.d. smartphone) da parte della minore, ove si consideri che la rela- tiva questione va senz'altro rimessa alla determinazione delle parti nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale condivisa.
6. Provvedimenti di carattere economico
Passando a questo punto all'esame della richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia della cop- pia, occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garan- tirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan- do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fi- ni della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, se- condo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi-
- 7 - tuali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
- 8 - I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Orbene, nel caso in disamina, in occasione dell'audizione delle parti all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, il ricorrente ha dichiarato “sto perdendo il lavoro perché l'azienda per cui lavoro ha messo li- quidazione l'attività, intonaci Li Mandri, al momento sto sfruttando le ferie che avevo accumulato per poi percepire la Naspi, contestualmente sto cercando un altro lavoro;
(…) attualmente il mio stipendio mensile è di 1.000.00/1.050,00, mi hanno detto che la Naspi sarà pari all'80 % di questa somma”.
Ha, inoltre, dichiarato di corrispondere regolarmente il mantenimento pre- visto in sede di separazione in euro 250,00, ma di voler versare una somma inferiore pari a euro 200,00 in considerazione della situazione di imminente perdita del lavoro.
Tale circostanza è stata confermata dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince che per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 il Pt_1 ha prodotto un reddito imponibile rispettivamente pari a 15.343,00 euro, a
16.220,00 euro e a 15.170,00, è stato successivamente licenziato e, con de- correnza dal 31.10.2022, ha iniziato a percepire l'indennità di disoccupazio- ne la cui erogazione è prevista sino a novembre 2024 (cfr. doc. depositata il
22.02.2023 e il 3.06.2024).
La , dal canto suo, alla stregua delle dichiarazioni fiscali CP_1 versate in atti ha prodotto per l'anno di imposta 2018 un reddito imponibile pari a euro 15.329,00, per l'anno di imposta 2019 pari ad euro 12.256,00, per l'anno di imposta 2020 pari a euro 20.955,00 e per l'anno di imposta
2022 pari a 27.520,00 euro (cfr. documentazione posta a corredo della me-
- 9 - moria di costituzione del 27.07.2022 e alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.06.2024).
La stessa ha dedotto di percepire, in aggiunta al proprio stipendio mensile pari a 1500,00 euro, ulteriori 350,00 euro a titolo di canone di locazione per un appartamento di sua proprietà e di far fronte con tali entrate a diverse spese relative alle utenze domestiche dell'immobile in cui vive con la figlia e al rimborso di un prestito mensile di euro 300,00, del quale, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova.
Alla luce dei dati reddituali così acquisiti emersi e della documentazione depositata, appare equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_1 per il mantenimento della figlia in € 200,00 mensili, da corri-
[...] Per_1 spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalu- tabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
7.Quanto alla domanda con la quale ha chiesto di esse- Controparte_1 re autorizzata a percepire per intero l'assegno unico universale per la figlia a carico erogato dall' preme evidenziare che è stato istituito con la legge n. CP_2
46/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 (Decreto legislativo n. 230/2021)
l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, mensilmente, ai nuclei familiari sulla base della condi- zione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nel caso di separazione o divorzio dei genitori l'assegno dev'essere ripartito
- 10 - in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genito- riale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021), fermo restando che le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
Discende che nessuna statuizione va adottata nel presente giudizio, alla stregua della disciplina legislativa richiamata, in ordine alla erogazione ai genitori dell'assegno unico universale per la minore , stante il disposto Per_1 regime di affidamento condiviso in virtù del quale lo stesso spetta, in difetto di differenti accordi tra i genitori, nella misura della metà ciascuno.
8.Spese del giudizio
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza n. 5459/2022 del 21.12.2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 17/07/2010, da nato a [...] Parte_1 il 28/02/1976, e da , nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 71, parte II serie A, dell'anno 2010;
2. conferma l'affidamento della figlia minore della coppia, , ad en- Per_1 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà della minore e salvo, quindi, diversi accordi libera- mente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo pregresso quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale del
- 11 - 9.9.2022, l'obbligo di corrispondere in favore di un Controparte_1 assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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