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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 993 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 993 2025 r.g. promossa da:
( , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SALVALAGGIO CATIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Treviso VIA NI NI 12
APPELLANTE
contro
( , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. VALVASSORI VERA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Verona, via del Carrista, n. 3
APPELLATO
RZ HI
E con l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: Separazione giudiziale – appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2109/2024 del 2.12.2024, pubblicata il 10/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “1) In riforma dell'impugnata sentenza, disporsi che la separazione tra i Sigg.ri e dichiarata dal Tribunale di Treviso, è addebitabile al marito, Parte_1 CP_1 come stabilito nella motivazione della stessa.
2) In riforma dell'impugnata sentenza, disporsi che il Sig. contribuisca al CP_1 mantenimento della Sig.ra versando alla stessa un contributo di € 1.050,00 al mese, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dalla domanda di primo grado. Con spese, competenze ed onorari di lite interamente rifusi. Ordinarsi al Sig. e/o alla Coop. CP_1
Officine Sociali l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di locazione stipulato tra quest'ultima ed il Sig. avente ad oggetto l'immobile adibito ad esercizio pubblico, sito a Palazzo San CP_1
AS (PZ), in Strada Provincialen°168 Via Giovanni Palatucci snc.. Ordinarsi al Sig. CP_1
e/o alla società Ca' Barbini Resort s.n.c. di EL DA l'esibizione del contratto di
[...] lavoro e delle buste paga. Si insiste nell'accoglimento dell'appello e nel rigetto dell'appello incidentale del sig. ”. CP_1
Conclusioni di parte convenuta: “previa dichiarazione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dell'appello principale formulato dalla signora per tutte le ragioni esposte in narrativa Parte_1 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, Voglia la Corte d'Appello di Venezia riformare la sentenza n. 2109/24 emessa in data 02.12.24 dal Tribunale di Treviso nella causa di separazione giudiziale dei coniugi n. 7331/23RG e pubblicata in data 10.12.24 nel capo 1 dichiarando l'addebito della separazione anche della signora e nel capo 3 togliendo l'obbligo di versamento in Parte_1 capo al marito dell'assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro 300 a favore della moglie, oltre alla rivalutazione Istat annua. Con vittoria di spese di lite del primo e secondo grado”.
Conclusioni del Procuratore Generale:
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 14.11.2021, radicava presso il Tribunale di Treviso Parte_1 giudizio di separazione n. 7332/2021 r.g., convenendo in giudizio con il quale ha CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 26.4.20202 in Palazzo San AS (PZ), unione dalla quale è nato il figlio (18.7.1991), attualmente economicamente indipendente. Per_1
2 1.2. Allegava di lavorare dal 2021 come impiegata part-time e con contratto a tempo determinato presso uno studio commercialistico in Treviso, mentre il sig. di professione cuoco, CP_1 presso il ristorante “il Campanile” a Venezia, di proprietà della società “Vane Srl” sino alla data del suo arresto, avvenuto il 16.08.2021 oltre ad altro contratto di lavoro con la società Parte_2
di Londra, stipulato in data 09.08.2021 (All.3-4-5).
[...]
1.3. Chiedeva la separazione con addebito al coniuge per essere stata oggetto di condotte di violenza che avevano determinato l'intollerabilità della convivenza in quanto, fin dai primi anni di matrimonio, il sig. aveva posto in essere nei confronti della ricorrente, atti di prevaricazione, vessazione, CP_1 umiliazione, violenza fisica, anche sessuale, e psicologica che avevano indotto la sig.ra , in data Pt_1
29.04.2021, dopo l'ennesimo episodio di violenza, a rivolgersi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Treviso per un grave stato d'ansia, a sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia, denuncia che dava avvio al procedimento penale r.g. n. 2950/21 n.d.r. pendente avanti al Tribunale di Treviso (All.6-7-8).
1.4.In data 02.05.21 il GIP di Treviso emetteva nei confronti del sig. ordinanza di convalida CP_1 della misura dell'allontanamento dalla casa famigliare e, in data 16.08.21, a seguito di ripetute violazioni di tale misura da parte del sig. (il quale in data 07.08.2021 si introduceva CP_1 furtivamente nell'abitazione famigliare armato di un punteruolo, sfondando la porta, accusando la moglie di intrattenersi con un non meglio precisato “dottore”), veniva arrestato ed applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ove al momento della redazione del ricorso il medesimo si trovava ristretto (All.9-10).
1.5. La ricorrente chiedeva altresì la corresponsione di €1.050,00 a titolo di assegno di mantenimento, stante la necessità di reperite autonoma soluzione abitativa, essendo la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. . CP_1
1.6. Si costituiva il resistente, il quale negava gli addebiti di violenza posti a suo carico e formulava speculare domanda di addebito nei confronti del coniuge.
1.7. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava la separazione dei coniugi
(esplicitando in parte motiva le ragioni della fondatezza della domanda di addebito formulata dalla sig.ra e l'infondatezza della speculare del sig. ) e, previo espletamento di indagine Pt_1 CP_1 patrimoniale da parte della Guardia di Finanza, poneva a carico del sig. il pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento in favore del coniuge per €300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre alle spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado.
3 2.1. La sig.ra ha proposto appello avverso la citata pronuncia, rilevando, quale primo motivo di Pt_1 gravame, la mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza, dell'addebito della separazione a carico del marito, domanda accolta nella parte motiva (paragrafo 2.2.).
2.2. Quale secondo motivo di censura, l'appellante deduce l'errata quantificazione del contributo al proprio mantenimento, determinato in €300,00 anziché nella maggior somma di €1.050,00 richiesta.
2.3. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non solo non aveva esplicitato quale sarebbe stato il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, ma anche non aveva considerato la reale situazione reddituale dei coniugi;
in particolare, dopo il fallimento dell'attività commerciale in proprio, ovvero da quando i coniugi si erano trasferiti nel 2002 nel Veneto, la famiglia aveva potuto godere di un patrimonio e di un reddito piuttosto elevati, in quanto il Sig. che aveva CP_1 sempre svolto la professione di cuoco, per sua stessa ammissione, ma anche come documentato dalla
GDF, giungeva a percepire uno stipendio anche di € 5.800,00 mensile lordo, pari a circa € 4.500,00 netti e la signora a sua volta aveva sempre lavorato inizialmente come cameriera e negli ultimi anni come impiegata part time.
3.Si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del primo CP_1 motivo di impugnazione, trattandosi di provvedimento viziato da mero errore materiale o omissione non grave, desumibile dal testo e da un raffronto tra la motivazione ed il dispositivo senza che vi fosse la necessità di un nuovo esame dei fatti da parte del Giudice, errore emendabile quindi con il semplice procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c..
3.1.In via incidentale parte appellata ha riproposto la domanda di addebito della separazione a carico della sig.ra formulata in primo grado in quanto il Tribunale non avrebbe pienamente preso in Pt_1 considerazione sia le dichiarazioni del figlio della coppia sia quelle della stessa che in più Pt_1 occasioni, sia nel procedimento civile sia in quello penale, avrebbe riconosciuto che negli ultimi anni
(prima il sig. trascorreva lunghi periodi all'estero per lavoro), la situazione familiare era CP_1 caratterizzata da reciproca intolleranza sfociata in reciproche aggressioni verbali e fisiche;
inoltre il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che la signora aveva riconosciuto che Pt_1 il marito era andato a vivere nel garage proprio per evitare ogni possibile contrasto, come ribadito negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
3.2. Sempre in via incidentale ha chiesto la revoca del contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento riconosciuto in favore del coniuge ex art. 156. c.c. anche in considerazione dei redditi dell'appellante accertati dalla Guardia di Finanza e dei minori proventi percepiti dall'appellato quale cuoco con contratto stagionale part time a tempo ridotto e determinato.
4 4.La causa è stata discussa all'udienza del 14.7.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è fondato, così riqualificato come istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.
1.1.Invero nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza (cfr. Cass. Civ. n. 683/2022).
1.2. Sulla base di tali principi appare evidente che l'omessa declaratoria da parte del Tribunale nel dispositivo della sentenza impugnata della declaratoria di addebito della separazione a carico di possa essere sanata con l'integrazione della parte dispositiva mediante inserimento CP_1 della locuzione “addebita la separazione a , per come emerge dalla parte motiva, CP_1 essendo tale omissione il frutto di un mero errore materiale emendabile.
2. Deve essere rigettato il motivo di appello incidentale riguardante la domanda di addebito formulata da nei confronti di , essendo incontrovertibilmente stato accertato in CP_1 Parte_1 sede penale che il maltrattava la moglie dal 2003 e fino agli episodi cruciali del 29.4.2021 e CP_1
7.8.2021 cui seguiva l'arresto del marito e l'applicazione della misura cautelare detentiva. Invero con sentenza del Tribunale di Treviso n. 158 del 21.2.2022, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 3313/22 del 4.10.2022, è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi Parte_3
4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, oltre ad
€15.000,00 a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita, per il reato di maltrattamenti
(art. 572 c.p.) in danno del coniuge.
2.1.Osserva la Corte come le prove assunte nel processo penale sopra citato e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ex artt. 651
e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (come nel caso di specie) - ai fini dell'accertamento delle
5 condotte integranti causa di addebito quale atto illecito e il giudice può ritenerle idonee a dimostrare la verità dei fatti (cfr. Cass. n. 9957/2025; n. 12901/2024).
2.2. È necessario, infatti, distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 c.p.p. ed attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
2.3. Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (cfr. Cass. n.n.
2897/2024;30992/2023;12164/2021;16893/2019;25067/2018) ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
2.4. Rileva il Collegio come le condotte di maltrattamenti ed in particolare quelle del 29.4.2021 e del
7.8.2021 siano state confermate la prima dal teste , figlio della coppia, la seconda Testimone_1 dai testi e oltreché dalla persona offesa, odierna appellante. Tes_2 Tes_3
2.5. La Corte d'Appello di Venezia, con articolata e puntuale disamina, afferma che: “il figlio
[...]
ha riferito di frequenti litigi dei genitori, con episodi in cui il padre finiva per aggredire Tes_1 verbalmente e fisicamente al moglie, di come la accusasse di andare con latri uomini, insultandola con epiteti quali “troia, zoccola , puttana”, intimandole “devi uscire di casa o ti ammazzo, ti impicco, ti appendo al lampadario”; di quando affilava i coltelli in loro presenza e della volta in cui ne aveva puntato uno contro di lui;
di quando, intervenuto a difesa della madre, aggredita dal padre, si beccava da questi un pugno;
dell'episodio del 29.4.2021 quando, nel corso di un litigio per via di un bonifico, si era chiuso in camera ed aveva sentito il rumore di uno schiaffo, uscito dalla camera, aveva trovato la madre in lacrime ed il padre che affermava di aver solo battuto le mani. I Litigi erano proseguiti anche nel 20202 con cadenza pressoché giornaliera”.
2.6. Inoltre, con riferimento all'episodio del 7.8.2021: “i testi e confermano Tes_2 Tes_3
l'episodio del 7.8.2021 quando l'imputato, già sottoposto alle misure cautelari, aveva sfondato la
6 porta d'ingresso dell'appartamento; , lamentava che la moglie lo aveva cacciato di casa e di CP_1 non avere un soldo;
accusava la donna di avere avuto un rapporto carnale con un altro uomo quello stesso giorno. era terrorizzata”. Pt_1
2.7. Tali evidenze, correttamente apprezzate dal giudice di primo grado, consentono di ritenere pienamente sussistente la prova che l'intollerabilità della convivenza tra coniugi sia stata proprio cagionata dalla grave condotta violenta perpetrata dal in danno del coniuge, condotta CP_1 acutizzata nel 2021, anno di introduzione del giudizio di separazione e non solo da una mera conflittualità dei coniugi nei termini espressi dall'appellante incidentale.
3. Il secondo motivo di appello, afferente alla misura del contributo al mantenimento del coniuge, è parzialmente fondato.
3.1. Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
3.2.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 12196 del 16/05/2017).
3.3. In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al
7 fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
3.4. Ritiene la Corte che tale accertamento sia stato correttamente operato dal Tribunale in astratto ma non in concreto, essendo emersi indicatori di un tenore di vita medio alto in costanza di matrimonio, per come rappresentati dalla relazione della Guardia di Finanza del 27.2.2024 e dalla produzione anche successiva al deposito della sentenza di separazione, ammissibile.
3.5. Invero il giudice di primo grado ha dato atto che la quantificazione è stata fatta tenuto conto anche dell'intervenuto prelievo da parte dell'appellante in data 3.5.2021, dal conto corrente cointestato dei coniugi della somma di €105.000,00 in relazione al quale pende giudizio civile di accertamento e restitutorio innanzi al Tribunale di Treviso (n. 1690/2023 r.g. cui è stato riunito il n.
3134/2023 r.g. avente ad oggetto la domanda di indebito arricchimento spiegata dalla sig.ra a Pt_1 danno della stessa con consequenziale condanna al pagamento della somma pari ad €377.523,67, quale risarcimento dei danni asseritamente patiti detratte le somme già prelevate, oltre al rimborso ex art. 1150 c.c. delle spese di ristrutturazione asseritamente sostenute relative alla casa coniugale di proprietà del marito ammontanti ad €8.852,12).
3.6. Invero deve ricordarsi che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo, ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n.
77/2018; sez. L. n. 1877/2015). Trattasi di una presunzione legale iuris tantum (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma, cod. civ.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 1087/2000) ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la
8 stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr. Cass. nn. 27069/2022;29234/2021).
3.7. Pertanto correttamente il giudice di primo grado, in ragione della concomitante pendenza del giudizio civile tra le parti avente ad oggetto pretese economiche nascenti dal matrimonio – e quindi implicante la risoluzione di questioni parzialmente interferenti con la ricostruzione della condizione economica dei coniugi (tra tutti, la controversa titolarità di € 105.000,00) – si è limitato a considerare le sole circostanze pacifiche ed in particolare che: “- in costanza di matrimonio, le entrate economiche della famiglia erano rappresentate prevalentemente dagli stipendi del , che non CP_1 ha contestato di essere stato pagato, per il suo lavoro di cuoco, anche € 4.500,00 netti al mese;
- il
è proprietario esclusivo della casa coniugale;
il 31.05.2020 è stato estinto il mutuo di € CP_1
110.000,00 acceso per il suo acquisto;
- dopo il rilascio coattivo della casa coniugale, la deve Pt_1 sostenere mensilmente spese di locazione;
- tanto il quanto la sono proprietari pro quota CP_1 Pt_1 di alcuni immobili a Palazzo San AS (PZ), loro paese d'origine; gli immobili in proprietà della sono locati e producono redditi lordi annui per € 6.700,00 circa;
- la ha nella sua Pt_1 Pt_1 disponibilità, allo stato, circa € 80.000,00, che la stessa imputa prevalentemente al prelevamento di
€ 105.000,00 dal conto corrente cointestato con il marito;
- il , dopo l'espiazione della pena CP_1
(periodo durante il quale ha comunque lavorato in carcere o percepito la NASPI), ha re-intrapreso la professione di cuoco;
- da ultimo, risulta assunto con regolare contratto a tempo determinato e parziale ma, in assenza di riscontri documentali (della cui produzione era onerato, anche secondo il criterio della cd. vicinanza), non appare verosimile quanto dallo stesso allegato circa i modesti redditi percepiti (non più di € 1.600,00); l'ingiustificata omessa produzione delle buste paga o delle pattuizioni contrattuali relative al trattamento stipendiale, infatti, fa sorgere il dubbio sull'attendibilità di quanto dichiarato e quindi sulla possibilità che lo stesso – vista la professionalità acquisita – ritragga ora dalla sua attività di cuoco uno stipendio sensibilmente superiore;
- dopo il trasferimento a Mogliano Veneto (nel 2004), la ha lavorato in maniera discontinua, e solo dal Pt_1 mese di febbraio 2021, è assunta, come impiegata, con contratto part-time a tempo indeterminato;
nell'anno di imposta 2022 (ultimo dato disponibile) ha percepito redditi lordi per circa € 13.700,00”.
3.8. Osserva la Corte come dai modelli 730 in atti la sig.ra abbia percepito per i periodi d'imposta Pt_1 dal 2018 al 2022 un reddito (comprensivo del reddito da lavoro, assegno e da fabbricato), medio mensile netto (complessivo-imposta netta:12) rispettivamente per € 1.480, €1.368, €1.024, €740,00
€1.146,00, mentre il sig. €1.722,00, €2.197, (lordi annuali di €17.412 per il 2020, € 14.086 CP_1 per il 2021 ed €12.891 per il 2022).
9 3.9. Nel periodo d'imposta 2023 la sig.ra ha documentato un reddito medio mensile netto Pt_1 comprensivo dell'assegno di mantenimento (ora attualizzato ad €337,00) per €1.670,00, in data
17.7.2024 ha acquistato il diritto di abitazione sull'immobile sito in Cantù (CO), via Diaz, n. 13, acquistato dal figlio quale nudo proprietario per il prezzo di €154.000,00 (doc. 13), con valore del diritto di abitazione per €137.218, di cui €77.031,00 pagati dall'appellante mediante svincolo polizze e (docc. 16 e 17) ed il residuo mediante prestiti infruttiferi (docc. 18 e 19). CP_2 CP_3
3.10. Inoltre, il sig. dal settembre 2023 ha stipulato vari contratti a tempo determinato part CP_1 time come cuoco, prima alle dipendenze di Dopo s.r.l. (doc. n. 21) e dal marzo 2024 alle dipendenze di con orario dalle ore 12 alle 14 e dalle 19 alle ore 20.00 (con un giorno di Controparte_4 riposo settimanale) e buste paga di circa €1.500-1.600 al mese.
1.11. Entrambi i coniugi sono comproprietari di quote di beni immobili e terreni in Palazzo San
AS (PZ).
1.12. L'appellato, a fronte delle allegazioni di parte appellata sul punto, ha dimesso in atti il contratto di locazione del 23.10.2023, registrato il 1.3.2024, in scadenza nel 2030 (doc. n. 12), avente ad oggetto parte dell'immobile sito in Palazzo San AS, via Palatucci, stipulato dal sig. con CP_1 la , per il canone annuale di €6.000,00. Controparte_5
1.13.Tale nuovo dato è indicativo di maggiore capacità patrimoniale del e redditività non CP_1 valutato in primo grado.
2.Rileva la Corte, a prescindere dall'esito del giudizio relativo all'accertamento delle quote di spettanza delle giacenze nel conto corrente cointestato come il reddito da lavoro del solo CP_6 sig. , derivante dall'esercizio di attività di pizzeria prima e di chef poi, abbia consentito ai CP_1 coniugi di mantenere un medio alto tenore di vita, con acquisito della casa coniugale, estinzione del mutuo in 15 anni, accumulo di risparmi con sottoscrizione di buoni fruttiferi postali del valore di
€80.000,00, €24.00,00 ed €20.000, accensione di polizze vita, infine possibilità di iscrivere e mantenere il figlio anche durante la frequentazione dell'Università a Milano.
2.1.Alla luce della capacità lavorativa particolarmente qualificata del sig. in un settore ad altra CP_1 remuneratività, della non attendibilità dell'attuale dato reddituale da lavoro e della disparità economico patrimoniale delle parti, sussiste il diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nella maggior somma di €500,00, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
3. Deve pertanto rigettarsi lo speculare appello incidentale spiegato dall'appellato sul punto.
10 4.12.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellante, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.13.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n. 2109/2024 del 2.12.2024, pubblicata il 10/12/2024, pone a carico di il Parte_3 pagamento in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, della somma di €500,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
2. dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Treviso n.
2109/2024 del 2.12.2024, pubblicata il 10/12/2024 nel senso che, in parte dispositiva, deve aggiungersi la locuzione “addebita la separazione a carico di ”, mandando alla Parte_3 cancelleria per l'annotazione sull'originale;
3. condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 [...]
, spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come Pt_1 per legge;
4. da atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
6. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente 11 Dott.ssa Silvia Franzoso
12
Dott.ssa Rita Rigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 993 2025 r.g. promossa da:
( , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SALVALAGGIO CATIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Treviso VIA NI NI 12
APPELLANTE
contro
( , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. VALVASSORI VERA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Verona, via del Carrista, n. 3
APPELLATO
RZ HI
E con l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: Separazione giudiziale – appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2109/2024 del 2.12.2024, pubblicata il 10/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “1) In riforma dell'impugnata sentenza, disporsi che la separazione tra i Sigg.ri e dichiarata dal Tribunale di Treviso, è addebitabile al marito, Parte_1 CP_1 come stabilito nella motivazione della stessa.
2) In riforma dell'impugnata sentenza, disporsi che il Sig. contribuisca al CP_1 mantenimento della Sig.ra versando alla stessa un contributo di € 1.050,00 al mese, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dalla domanda di primo grado. Con spese, competenze ed onorari di lite interamente rifusi. Ordinarsi al Sig. e/o alla Coop. CP_1
Officine Sociali l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di locazione stipulato tra quest'ultima ed il Sig. avente ad oggetto l'immobile adibito ad esercizio pubblico, sito a Palazzo San CP_1
AS (PZ), in Strada Provincialen°168 Via Giovanni Palatucci snc.. Ordinarsi al Sig. CP_1
e/o alla società Ca' Barbini Resort s.n.c. di EL DA l'esibizione del contratto di
[...] lavoro e delle buste paga. Si insiste nell'accoglimento dell'appello e nel rigetto dell'appello incidentale del sig. ”. CP_1
Conclusioni di parte convenuta: “previa dichiarazione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dell'appello principale formulato dalla signora per tutte le ragioni esposte in narrativa Parte_1 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, Voglia la Corte d'Appello di Venezia riformare la sentenza n. 2109/24 emessa in data 02.12.24 dal Tribunale di Treviso nella causa di separazione giudiziale dei coniugi n. 7331/23RG e pubblicata in data 10.12.24 nel capo 1 dichiarando l'addebito della separazione anche della signora e nel capo 3 togliendo l'obbligo di versamento in Parte_1 capo al marito dell'assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro 300 a favore della moglie, oltre alla rivalutazione Istat annua. Con vittoria di spese di lite del primo e secondo grado”.
Conclusioni del Procuratore Generale:
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 14.11.2021, radicava presso il Tribunale di Treviso Parte_1 giudizio di separazione n. 7332/2021 r.g., convenendo in giudizio con il quale ha CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 26.4.20202 in Palazzo San AS (PZ), unione dalla quale è nato il figlio (18.7.1991), attualmente economicamente indipendente. Per_1
2 1.2. Allegava di lavorare dal 2021 come impiegata part-time e con contratto a tempo determinato presso uno studio commercialistico in Treviso, mentre il sig. di professione cuoco, CP_1 presso il ristorante “il Campanile” a Venezia, di proprietà della società “Vane Srl” sino alla data del suo arresto, avvenuto il 16.08.2021 oltre ad altro contratto di lavoro con la società Parte_2
di Londra, stipulato in data 09.08.2021 (All.3-4-5).
[...]
1.3. Chiedeva la separazione con addebito al coniuge per essere stata oggetto di condotte di violenza che avevano determinato l'intollerabilità della convivenza in quanto, fin dai primi anni di matrimonio, il sig. aveva posto in essere nei confronti della ricorrente, atti di prevaricazione, vessazione, CP_1 umiliazione, violenza fisica, anche sessuale, e psicologica che avevano indotto la sig.ra , in data Pt_1
29.04.2021, dopo l'ennesimo episodio di violenza, a rivolgersi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Treviso per un grave stato d'ansia, a sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia, denuncia che dava avvio al procedimento penale r.g. n. 2950/21 n.d.r. pendente avanti al Tribunale di Treviso (All.6-7-8).
1.4.In data 02.05.21 il GIP di Treviso emetteva nei confronti del sig. ordinanza di convalida CP_1 della misura dell'allontanamento dalla casa famigliare e, in data 16.08.21, a seguito di ripetute violazioni di tale misura da parte del sig. (il quale in data 07.08.2021 si introduceva CP_1 furtivamente nell'abitazione famigliare armato di un punteruolo, sfondando la porta, accusando la moglie di intrattenersi con un non meglio precisato “dottore”), veniva arrestato ed applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ove al momento della redazione del ricorso il medesimo si trovava ristretto (All.9-10).
1.5. La ricorrente chiedeva altresì la corresponsione di €1.050,00 a titolo di assegno di mantenimento, stante la necessità di reperite autonoma soluzione abitativa, essendo la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. . CP_1
1.6. Si costituiva il resistente, il quale negava gli addebiti di violenza posti a suo carico e formulava speculare domanda di addebito nei confronti del coniuge.
1.7. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava la separazione dei coniugi
(esplicitando in parte motiva le ragioni della fondatezza della domanda di addebito formulata dalla sig.ra e l'infondatezza della speculare del sig. ) e, previo espletamento di indagine Pt_1 CP_1 patrimoniale da parte della Guardia di Finanza, poneva a carico del sig. il pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento in favore del coniuge per €300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre alle spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado.
3 2.1. La sig.ra ha proposto appello avverso la citata pronuncia, rilevando, quale primo motivo di Pt_1 gravame, la mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza, dell'addebito della separazione a carico del marito, domanda accolta nella parte motiva (paragrafo 2.2.).
2.2. Quale secondo motivo di censura, l'appellante deduce l'errata quantificazione del contributo al proprio mantenimento, determinato in €300,00 anziché nella maggior somma di €1.050,00 richiesta.
2.3. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non solo non aveva esplicitato quale sarebbe stato il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, ma anche non aveva considerato la reale situazione reddituale dei coniugi;
in particolare, dopo il fallimento dell'attività commerciale in proprio, ovvero da quando i coniugi si erano trasferiti nel 2002 nel Veneto, la famiglia aveva potuto godere di un patrimonio e di un reddito piuttosto elevati, in quanto il Sig. che aveva CP_1 sempre svolto la professione di cuoco, per sua stessa ammissione, ma anche come documentato dalla
GDF, giungeva a percepire uno stipendio anche di € 5.800,00 mensile lordo, pari a circa € 4.500,00 netti e la signora a sua volta aveva sempre lavorato inizialmente come cameriera e negli ultimi anni come impiegata part time.
3.Si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del primo CP_1 motivo di impugnazione, trattandosi di provvedimento viziato da mero errore materiale o omissione non grave, desumibile dal testo e da un raffronto tra la motivazione ed il dispositivo senza che vi fosse la necessità di un nuovo esame dei fatti da parte del Giudice, errore emendabile quindi con il semplice procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c..
3.1.In via incidentale parte appellata ha riproposto la domanda di addebito della separazione a carico della sig.ra formulata in primo grado in quanto il Tribunale non avrebbe pienamente preso in Pt_1 considerazione sia le dichiarazioni del figlio della coppia sia quelle della stessa che in più Pt_1 occasioni, sia nel procedimento civile sia in quello penale, avrebbe riconosciuto che negli ultimi anni
(prima il sig. trascorreva lunghi periodi all'estero per lavoro), la situazione familiare era CP_1 caratterizzata da reciproca intolleranza sfociata in reciproche aggressioni verbali e fisiche;
inoltre il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che la signora aveva riconosciuto che Pt_1 il marito era andato a vivere nel garage proprio per evitare ogni possibile contrasto, come ribadito negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
3.2. Sempre in via incidentale ha chiesto la revoca del contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento riconosciuto in favore del coniuge ex art. 156. c.c. anche in considerazione dei redditi dell'appellante accertati dalla Guardia di Finanza e dei minori proventi percepiti dall'appellato quale cuoco con contratto stagionale part time a tempo ridotto e determinato.
4 4.La causa è stata discussa all'udienza del 14.7.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è fondato, così riqualificato come istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.
1.1.Invero nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza (cfr. Cass. Civ. n. 683/2022).
1.2. Sulla base di tali principi appare evidente che l'omessa declaratoria da parte del Tribunale nel dispositivo della sentenza impugnata della declaratoria di addebito della separazione a carico di possa essere sanata con l'integrazione della parte dispositiva mediante inserimento CP_1 della locuzione “addebita la separazione a , per come emerge dalla parte motiva, CP_1 essendo tale omissione il frutto di un mero errore materiale emendabile.
2. Deve essere rigettato il motivo di appello incidentale riguardante la domanda di addebito formulata da nei confronti di , essendo incontrovertibilmente stato accertato in CP_1 Parte_1 sede penale che il maltrattava la moglie dal 2003 e fino agli episodi cruciali del 29.4.2021 e CP_1
7.8.2021 cui seguiva l'arresto del marito e l'applicazione della misura cautelare detentiva. Invero con sentenza del Tribunale di Treviso n. 158 del 21.2.2022, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 3313/22 del 4.10.2022, è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi Parte_3
4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, oltre ad
€15.000,00 a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita, per il reato di maltrattamenti
(art. 572 c.p.) in danno del coniuge.
2.1.Osserva la Corte come le prove assunte nel processo penale sopra citato e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ex artt. 651
e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (come nel caso di specie) - ai fini dell'accertamento delle
5 condotte integranti causa di addebito quale atto illecito e il giudice può ritenerle idonee a dimostrare la verità dei fatti (cfr. Cass. n. 9957/2025; n. 12901/2024).
2.2. È necessario, infatti, distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 c.p.p. ed attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
2.3. Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (cfr. Cass. n.n.
2897/2024;30992/2023;12164/2021;16893/2019;25067/2018) ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
2.4. Rileva il Collegio come le condotte di maltrattamenti ed in particolare quelle del 29.4.2021 e del
7.8.2021 siano state confermate la prima dal teste , figlio della coppia, la seconda Testimone_1 dai testi e oltreché dalla persona offesa, odierna appellante. Tes_2 Tes_3
2.5. La Corte d'Appello di Venezia, con articolata e puntuale disamina, afferma che: “il figlio
[...]
ha riferito di frequenti litigi dei genitori, con episodi in cui il padre finiva per aggredire Tes_1 verbalmente e fisicamente al moglie, di come la accusasse di andare con latri uomini, insultandola con epiteti quali “troia, zoccola , puttana”, intimandole “devi uscire di casa o ti ammazzo, ti impicco, ti appendo al lampadario”; di quando affilava i coltelli in loro presenza e della volta in cui ne aveva puntato uno contro di lui;
di quando, intervenuto a difesa della madre, aggredita dal padre, si beccava da questi un pugno;
dell'episodio del 29.4.2021 quando, nel corso di un litigio per via di un bonifico, si era chiuso in camera ed aveva sentito il rumore di uno schiaffo, uscito dalla camera, aveva trovato la madre in lacrime ed il padre che affermava di aver solo battuto le mani. I Litigi erano proseguiti anche nel 20202 con cadenza pressoché giornaliera”.
2.6. Inoltre, con riferimento all'episodio del 7.8.2021: “i testi e confermano Tes_2 Tes_3
l'episodio del 7.8.2021 quando l'imputato, già sottoposto alle misure cautelari, aveva sfondato la
6 porta d'ingresso dell'appartamento; , lamentava che la moglie lo aveva cacciato di casa e di CP_1 non avere un soldo;
accusava la donna di avere avuto un rapporto carnale con un altro uomo quello stesso giorno. era terrorizzata”. Pt_1
2.7. Tali evidenze, correttamente apprezzate dal giudice di primo grado, consentono di ritenere pienamente sussistente la prova che l'intollerabilità della convivenza tra coniugi sia stata proprio cagionata dalla grave condotta violenta perpetrata dal in danno del coniuge, condotta CP_1 acutizzata nel 2021, anno di introduzione del giudizio di separazione e non solo da una mera conflittualità dei coniugi nei termini espressi dall'appellante incidentale.
3. Il secondo motivo di appello, afferente alla misura del contributo al mantenimento del coniuge, è parzialmente fondato.
3.1. Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
3.2.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 12196 del 16/05/2017).
3.3. In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al
7 fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
3.4. Ritiene la Corte che tale accertamento sia stato correttamente operato dal Tribunale in astratto ma non in concreto, essendo emersi indicatori di un tenore di vita medio alto in costanza di matrimonio, per come rappresentati dalla relazione della Guardia di Finanza del 27.2.2024 e dalla produzione anche successiva al deposito della sentenza di separazione, ammissibile.
3.5. Invero il giudice di primo grado ha dato atto che la quantificazione è stata fatta tenuto conto anche dell'intervenuto prelievo da parte dell'appellante in data 3.5.2021, dal conto corrente cointestato dei coniugi della somma di €105.000,00 in relazione al quale pende giudizio civile di accertamento e restitutorio innanzi al Tribunale di Treviso (n. 1690/2023 r.g. cui è stato riunito il n.
3134/2023 r.g. avente ad oggetto la domanda di indebito arricchimento spiegata dalla sig.ra a Pt_1 danno della stessa con consequenziale condanna al pagamento della somma pari ad €377.523,67, quale risarcimento dei danni asseritamente patiti detratte le somme già prelevate, oltre al rimborso ex art. 1150 c.c. delle spese di ristrutturazione asseritamente sostenute relative alla casa coniugale di proprietà del marito ammontanti ad €8.852,12).
3.6. Invero deve ricordarsi che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo, ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n.
77/2018; sez. L. n. 1877/2015). Trattasi di una presunzione legale iuris tantum (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma, cod. civ.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 1087/2000) ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la
8 stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr. Cass. nn. 27069/2022;29234/2021).
3.7. Pertanto correttamente il giudice di primo grado, in ragione della concomitante pendenza del giudizio civile tra le parti avente ad oggetto pretese economiche nascenti dal matrimonio – e quindi implicante la risoluzione di questioni parzialmente interferenti con la ricostruzione della condizione economica dei coniugi (tra tutti, la controversa titolarità di € 105.000,00) – si è limitato a considerare le sole circostanze pacifiche ed in particolare che: “- in costanza di matrimonio, le entrate economiche della famiglia erano rappresentate prevalentemente dagli stipendi del , che non CP_1 ha contestato di essere stato pagato, per il suo lavoro di cuoco, anche € 4.500,00 netti al mese;
- il
è proprietario esclusivo della casa coniugale;
il 31.05.2020 è stato estinto il mutuo di € CP_1
110.000,00 acceso per il suo acquisto;
- dopo il rilascio coattivo della casa coniugale, la deve Pt_1 sostenere mensilmente spese di locazione;
- tanto il quanto la sono proprietari pro quota CP_1 Pt_1 di alcuni immobili a Palazzo San AS (PZ), loro paese d'origine; gli immobili in proprietà della sono locati e producono redditi lordi annui per € 6.700,00 circa;
- la ha nella sua Pt_1 Pt_1 disponibilità, allo stato, circa € 80.000,00, che la stessa imputa prevalentemente al prelevamento di
€ 105.000,00 dal conto corrente cointestato con il marito;
- il , dopo l'espiazione della pena CP_1
(periodo durante il quale ha comunque lavorato in carcere o percepito la NASPI), ha re-intrapreso la professione di cuoco;
- da ultimo, risulta assunto con regolare contratto a tempo determinato e parziale ma, in assenza di riscontri documentali (della cui produzione era onerato, anche secondo il criterio della cd. vicinanza), non appare verosimile quanto dallo stesso allegato circa i modesti redditi percepiti (non più di € 1.600,00); l'ingiustificata omessa produzione delle buste paga o delle pattuizioni contrattuali relative al trattamento stipendiale, infatti, fa sorgere il dubbio sull'attendibilità di quanto dichiarato e quindi sulla possibilità che lo stesso – vista la professionalità acquisita – ritragga ora dalla sua attività di cuoco uno stipendio sensibilmente superiore;
- dopo il trasferimento a Mogliano Veneto (nel 2004), la ha lavorato in maniera discontinua, e solo dal Pt_1 mese di febbraio 2021, è assunta, come impiegata, con contratto part-time a tempo indeterminato;
nell'anno di imposta 2022 (ultimo dato disponibile) ha percepito redditi lordi per circa € 13.700,00”.
3.8. Osserva la Corte come dai modelli 730 in atti la sig.ra abbia percepito per i periodi d'imposta Pt_1 dal 2018 al 2022 un reddito (comprensivo del reddito da lavoro, assegno e da fabbricato), medio mensile netto (complessivo-imposta netta:12) rispettivamente per € 1.480, €1.368, €1.024, €740,00
€1.146,00, mentre il sig. €1.722,00, €2.197, (lordi annuali di €17.412 per il 2020, € 14.086 CP_1 per il 2021 ed €12.891 per il 2022).
9 3.9. Nel periodo d'imposta 2023 la sig.ra ha documentato un reddito medio mensile netto Pt_1 comprensivo dell'assegno di mantenimento (ora attualizzato ad €337,00) per €1.670,00, in data
17.7.2024 ha acquistato il diritto di abitazione sull'immobile sito in Cantù (CO), via Diaz, n. 13, acquistato dal figlio quale nudo proprietario per il prezzo di €154.000,00 (doc. 13), con valore del diritto di abitazione per €137.218, di cui €77.031,00 pagati dall'appellante mediante svincolo polizze e (docc. 16 e 17) ed il residuo mediante prestiti infruttiferi (docc. 18 e 19). CP_2 CP_3
3.10. Inoltre, il sig. dal settembre 2023 ha stipulato vari contratti a tempo determinato part CP_1 time come cuoco, prima alle dipendenze di Dopo s.r.l. (doc. n. 21) e dal marzo 2024 alle dipendenze di con orario dalle ore 12 alle 14 e dalle 19 alle ore 20.00 (con un giorno di Controparte_4 riposo settimanale) e buste paga di circa €1.500-1.600 al mese.
1.11. Entrambi i coniugi sono comproprietari di quote di beni immobili e terreni in Palazzo San
AS (PZ).
1.12. L'appellato, a fronte delle allegazioni di parte appellata sul punto, ha dimesso in atti il contratto di locazione del 23.10.2023, registrato il 1.3.2024, in scadenza nel 2030 (doc. n. 12), avente ad oggetto parte dell'immobile sito in Palazzo San AS, via Palatucci, stipulato dal sig. con CP_1 la , per il canone annuale di €6.000,00. Controparte_5
1.13.Tale nuovo dato è indicativo di maggiore capacità patrimoniale del e redditività non CP_1 valutato in primo grado.
2.Rileva la Corte, a prescindere dall'esito del giudizio relativo all'accertamento delle quote di spettanza delle giacenze nel conto corrente cointestato come il reddito da lavoro del solo CP_6 sig. , derivante dall'esercizio di attività di pizzeria prima e di chef poi, abbia consentito ai CP_1 coniugi di mantenere un medio alto tenore di vita, con acquisito della casa coniugale, estinzione del mutuo in 15 anni, accumulo di risparmi con sottoscrizione di buoni fruttiferi postali del valore di
€80.000,00, €24.00,00 ed €20.000, accensione di polizze vita, infine possibilità di iscrivere e mantenere il figlio anche durante la frequentazione dell'Università a Milano.
2.1.Alla luce della capacità lavorativa particolarmente qualificata del sig. in un settore ad altra CP_1 remuneratività, della non attendibilità dell'attuale dato reddituale da lavoro e della disparità economico patrimoniale delle parti, sussiste il diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nella maggior somma di €500,00, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
3. Deve pertanto rigettarsi lo speculare appello incidentale spiegato dall'appellato sul punto.
10 4.12.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellante, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.13.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n. 2109/2024 del 2.12.2024, pubblicata il 10/12/2024, pone a carico di il Parte_3 pagamento in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, della somma di €500,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
2. dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Treviso n.
2109/2024 del 2.12.2024, pubblicata il 10/12/2024 nel senso che, in parte dispositiva, deve aggiungersi la locuzione “addebita la separazione a carico di ”, mandando alla Parte_3 cancelleria per l'annotazione sull'originale;
3. condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 [...]
, spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come Pt_1 per legge;
4. da atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
6. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente 11 Dott.ssa Silvia Franzoso
12
Dott.ssa Rita Rigoni