Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
(segue dal verbale di causa)
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10919/2024 RG discussa all'udienza del 23/05/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. FONTANA SIMONE MASSIMILIANO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. DELL'ANNA PIERLUIGI CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la Dott.ssa Parte_1 ha subito dalla in persona del suo legale rappresentante con sede in alla via Miglietta CP_1 CP_1
n. 5, sua datrice di lavoro, atti di discriminazione ai sensi del D. Lgs. 216/2003 rispetto ai colleghi vaccinati anti Covid 19 anti SARS-CoV2, consistiti nella sua sospensione dal posto di lavoro di
Dirigente Psicologo EQUIP - ESCL a partire dal 22/11/2021 sino al 31/10/2022, con esclusione totale dall'ambito lavorativo e totale privazione dello stipendio, unico mezzo di sostentamento,
e del trattamento previdenziale;
1
tutte le retribuzioni che avrebbe dovuto erogare dal 22/11/2021 al 31/10/2022, periodo in
[...] cui la lavoratrice è stata sospesa dal posto di lavoro, nonché al versamento dei contributi omessi per tutto il periodo di sospensione illegittima, ammontanti complessivamente ad € 93.493,02.
c) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale sofferto dalla Dott.ssa in conseguenza degli atti discriminatori subiti da Parte_1 liquidarsi nella misura di € 300,00 per ogni giorno di sospensione dal posto di lavoro e quindi complessivamente in € 102.902,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) A seguito della campagna vaccinale anti SARS-CoV2 per gli esercenti operatori sanitari e gli operatori di interesse sanitario indetta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/04/2021 n. 44, successivamente convertito nella L. 28/05/2021 n. 76, l' nella persona del CP_1
Direttore Generale Dott. , notificava a tutto il personale, ivi compresa la Dott.ssa Parte_2 Pt_1 al tempo lavoratrice subordinata con qualifica di Dirigente Psicologo presso il CP_2
Centro di Salute Mentale di Nardò sin dal 13/05/1991, la circolare 16/07/2021 con la quale veniva comunicato l'obbligo di sottoporsi alla predetta vaccinazione. (ved. all. 1)
2) Con successiva nota 13/08/2021 dell' (ved. all. 2) la Dott.ssa non avendo CP_1 Pt_1 inteso sottoporsi alla suddetta vaccinazione, veniva convocata dinanzi al “Medico Competente” presso l'ex Ospedale “Vito Fazzi” di per il giorno 18/08/2021 alle ore 09:00; CP_1
3) Successivamente, con mail 24/08/2021 (ved. all. 3) la ricorrente, non avendo inteso sottoporsi alla vaccinazione anti SARS–CoV2, veniva nuovamente convocata dal “Medico Competente” presso il medesimo ufficio in alla Via Miglietta n. 5 per il giorno 03/09/2021 ore 09:30; CP_1
4) Con ulteriore p.e.c. 23/09/2021 n. prot. 0143766 protocollata il 24/09 succ., notificata alla
Dott.ssa il Dott. Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' Pt_1 Per_1 CP_1 comunicava ad essa ricorrente che, poiché ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.L. n. 44/2021 il suo nominativo risultava presente tra quelli esercenti la professione sanitaria che non avevano provveduto a sottoporsi al ciclo vaccinale prescritto “per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, invitava la medesima all''esibizione della documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione nel termine
2 gg 5 con l'espresso avvertimento, altresì, che la surrichiamata p.e.c. doveva considerarsi quale comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 (ved. all.
4);
5) Con altra p.e.c. del 04/10/2021 n. prot. 0148269, sempre a firma del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell' Dott. atteso che risultavano decorsi i termini CP_1 Per_1 previsti dall'art. 4 comma 5 del D.L. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, la Dott.ssa veniva nuovamente invitata “a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS- Pt_1
CoV2” ed a trasmettere entro 3 gg dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale (ved. all. 5);
6) Con ultima p.e.c. 22/10/2021 n. prot. 0158793, sempre a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' preso atto del decorso infruttuoso dei termini di cui Parte_3 all'art. 4 comma 5 del Dlg. n. 44/2021, veniva comunicato alla Dott.ssa di avere accertato Pt_1
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della medesima dandone comunicazione all' interessata, al datore di lavoro, al Direttore Generale dell' ed al Presidente dell'Ordine degli Psicologi CP_1 della Regione Puglia quale Ordine professionale di appartenenza di essa ricorrente. (ved. all. 6);
7) A seguito dell'avvenuta comunicazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell' CP_1
, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia con propria delibera
[...]
22/10/2021 n. 52/2021 disponeva ai sensi dell'art 4 comma 7 del D. L. 01/04/2021 n. 44, la sospensione dall'Albo con efficacia immediata Controparte_3
e sino a tutto il 31/12/2021 (ved. all. 7);
8) Con nota del 22/11/2021 n. prot. 186421 a firma del Direttore Amministrativo dell'
[...]
del Direttore Sanitario Dott. , del Direttore Generale Dott. Parte_4 CP_4 [...]
Per_
e dal Direttore F.F. dell'Area gestione del Personale Dott.ssa preso atto Parte_5 dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della dipendente , “al Parte_1 fine di tutelare la salute del dipendente, nonché assicurare condizioni di sicurezza nell'erogazione della cura, assistenza e prevenzione ed evitare contatti interpersonali che comportino in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da all'interno della struttura dell' , Per_3 CP_1 disponeva la “sospensione dal servizio di ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 Parte_1 comma 6 D.L. n. 44/2021 convertito in L. n. 76/2021”. […]
13)Conseguentemente, con nota del 09/11/2022 n. prot. 193647 dell' veniva CP_1 disposta la revoca dei provvedimenti di sospensione dal lavoro in danno della Dott.ssa del Pt_1
3 22/11/2021 n. prot. 186921, di prosieguo del 05/01/2022 n. prot. 1961 e del 22/06/2022
n. di prot. 91486, con decorrenza a partire dal 02/11/2022 (ved. all. 12);
14)Reimmessa nel proprio posto di lavoro la Dott.ssa ha, di poi, lavorato sino a tutto il Pt_1
30/11/2022, andando in pensione anticipata a partire dal 01/12/2022. …
Ha eccepito (punti 15-18 del ricorso) come Risulta, pertanto, ingiustificata l'imposizione vaccinale ex lege per un inesistente interesse pubblico e funzione solidaristica. Ha altresì fatto presente che la vaccinazione è stata imposta per legge al lavoratore (rectius alla Dott.ssa non a tutela della Pt_1 salute propria, ma anche e soprattutto di quella altrui, come chiaramente recita il comma 1 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 (“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza”); nondimeno, alla luce di quanto sin qui osservato e dimostrato, l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non è risultato idoneo allo scopo.
Ha contestato la proporzionalità della misura adottata e contesta che alcun sostegno economico sarebbe stato dato alla ricorrente durante la sospensione dal servizio. Parte ricorrente ritiene discriminatoria tale condotta e per l'effetto ha formulato le conclusioni di cui sopra.
Cont si è costituita in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato.
***
1. Va precisato che la controversia è stata introdotta dal ricorrente presso la I Sezione civile.
Il magistrato affidatario ha rimesso la causa per l'assegnazione della stessa alla Sezione lavoro. Il Presidente di Sezione delegato ha assegnato il fascicolo alla Sezione lavoro.
Parte ricorrente ha inizialmente contestato tale assegnazione. Sul punto, a integrazione di quanto già rappresentato con le note del 3.2.25, deve farsi presente che la prospettazione della controversia quale discriminatoria non esclude ex se la “competenza tabellare” del giudice del lavoro. In tal senso, già si era affermato che La stessa Corte di cassazione[…] ha ritenuto che cause antidiscriminatorie possano essere trattate anche dal giudice di lavoro (Cass.
3936/2017). Ed infatti la distribuzione tra sezioni interne allo stesso Tribunale non afferisce alla
4 questione di competenza ma alla distribuzione tabellare delle questioni. […] Ciò detto, più recentemente anche l'art. 441 quater cpc ha adottato una simile prospettiva, distinguendo nettamente la questione sul rito da quella sull'assegnazione della controversia.
Inoltre, nessuna lesione del diritto di difesa può riscontrarsi sia per la omogeneità strutturale del rito 281 decies cpc al rito del lavoro sia perché alla parte ricorrente è stato concesso di successivamente depositare note e documentazione (cfr. allegati alle note prodotte). Nessun vulnus al contraddittorio in danno di parte ricorrente appare quindi ipotizzabile dall'assegnazione alla Sezione lavoro.
Rispetto all'oggetto del ricorso va escluso che si faccia questione di repechage. Infatti, parte ricorrente è preclara nell'affermare la sussistenza di una discriminazione a monte, legata alle scelte personali della ricorrente stessa. Tale discriminazione in base alle proprie convinzioni radicherebbe l'illegittimità del provvedimento.
2. Va precisato come sulla questione abbia avuto modo di pronunciarsi in plurime occasioni la Corte costituzionale. Le sentenze 14, 15 e 16 del 2023 hanno sancito la legittimità delle scelte in materia vaccinale nell'ordinamento interno. Del pari le sentenze 156/2023,
171/2023, 185/2023, 186/2023 hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell'assetto nazionale rispetto all'imposizione dell'obbligo vaccinale e rispetto all'assenza di ristori economici rispetto al personale sospeso.
Queste sentenze, per la loro autorevolezza e chiarezza, possono essere fatte proprie da questo giudice ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc.
3. Richiamate e fatte proprie le motivazioni in diritto di cui alle citate pronunce della Corte costituzionale, vanno condotte ulteriori precisazioni.
Invero, alla base delle condotte del legislatore vi sono i principi di prevenzione e precauzione la cui valutazione non può che avvenire ex ante e non può certo radicarsi ex post.
La difesa di parte ricorrente contesta che le misure intraprese fossero discriminatorie in quanto, sostanzialmente, il vaccino non impediva la diffusione del virus.
5 Tale ragionamento è viziato dal fatto di interpretare ex post situazioni di fatto che hanno condotto all'imposizione dell'obbligo vaccinale.
Tutto ciò senza considerare che – e senza qui entrare in valutazioni mediche – che anche una riduzione dei contagi o un rafforzamento delle reazioni dell'organismo possono intendersi quali misure volte a mitigare il rischio sistemico dovuto a un evento di proporzioni mondiali.
4. Inoltre, va fatto presente che – tra l'altro (e anche in ciò va respinto il ragionamento di Cont parte ricorrente) – una volta ritenuta legittima la disciplina attuata da (e si richiama la giurisprudenza costituzionale) non vi è spazio per discriminazione alcuna in quanto – in presenza di un evento estremo – si è attuato un bilanciamento di interessi tra la salute pubblica e le convinzioni personali del singolo.
Diverso sarebbe stato se – su questa base – vi fosse stata una preclusione totale all'esercizio dei diritti dell'individuo. Di contro, per le professioni sanitarie si è scelto – dato anche il particolare contesto operativo – di attuare una stringente tutela del bene salute pubblica.
Non da ultimo, deve rilevarsi come ciò sia stato effettuato sulla base delle conoscenze del momento e utilizzando gli strumenti volti ad attuare il principio di prevenzione e precauzione.
La legittimità della normativa impedisce quindi di ritenere sussistente qualsiasi Cont discriminazione, avendo dato attuazione alle disposizioni di legge.
Conseguentemente, nessun diritto economico può spettare alla ricorrente anche sotto il profilo del risarcimento del danno.
5. La validità di tali argomentazioni questo giudice ritiene di poterla trarre anche da quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 5 dicembre 2023 in C‑128/22.
I principi ivi espressi, anch'essi richiamati ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc, non possono che condurre al rigetto del ricorso.
6. In ultimo, non sfugge come la stessa giurisprudenza comunitaria ha fatto presente che:
Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, qualora sussistano incertezze relative all'esistenza o l'importanza di rischi per la salute delle persone, gli Stati membri devono avere la possibilità, in forza del
6 principio di precauzione, di adottare misure di protezione senza dover attendere che la realtà di tali rischi sia pienamente dimostrata. In particolare, gli Stati membri devono poter adottare qualunque misura atta a ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute (v., in tal senso, sentenze del 1° marzo 2018, CMVRO,
C‑297/16, EU:C:2018:141, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 novembre 2020, B S
e C A [Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)], C‑663/18, EU:C:2020:938, punto 90).
80 Peraltro, gli Stati membri, quando adottano misure restrittive per motivi di sanità pubblica, devono essere in grado di fornire prove adeguate, di dimostrare di aver effettuato un'analisi dell'idoneità, della necessità e della proporzionalità delle misure in discussione e di presentare qualsiasi altro elemento che consenta di suffragare la loro argomentazione. Un siffatto onere della prova non può tuttavia estendersi fino a pretendere che le autorità nazionali competenti dimostrino, in positivo, che nessun altro possibile provvedimento consentiva la realizzazione dello stesso legittimo obiettivo alle stesse condizioni (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punti 54 e 55 nonché giurisprudenza ivi citata).
Le misure adottate dal legislatore si ritiene abbiano pienamente rispettato tali principi. Ciò rende superflua qualsiasi rinvio pregiudiziale alla CGUE. Di contro, la ampia giurisprudenza costituzionale sopra citata rende manifestamente infondata qualsiasi questione legata alla normativa interna in materia (ovviamente per i profili che qui interessano).
7. Sulle spese le stesse possono essere compensate tenuto conto che, pur se con scelta che non si condivide per i motivi sopra esposti, il Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha rimesso con ordinanza 887/2024 ha formulato rinvio pregiudiziale alla CGUE (C-522/24).
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 281 sexies e l'art. 281 decies c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n.
10919/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate
Lecce, 23/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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