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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1984/2022 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Amarena in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- ATTRICE -
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Diletta Dereviziis in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e di delibera autorizzativa n. 162 adottata dalla
Giunta comunale in data 14-10-2022 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 11-7-2022 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti del al fine
[...] Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta provocata da un'anomalia presente sul marciapiede di una strada comunale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 15-7-2021, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via G. Amendola in , giunta in prossimità dell'incrocio con Controparte_1
largo Don Lorenzo Milani, era inciampata a causa della pavimentazione sconnessa del marciapiede sul quale stava transitando, caratterizzata da masselli autobloccanti solo apparentemente fissati fra loro, ed era rovinata a terra;
- il sinistro si era verificato all'altezza del supermercato “Etè Maxistore”, dove, in direzione di quest'ultimo, terminava la ringhiera di separazione tra il marciapiede e la strada;
- nonostante la prudenza adottata, era caduta a causa dell'insidia del tratto di pavimentazione sconnesso del marciapiede, che non era né prevedibile né visibile;
- la responsabilità per l'evento dannoso era scrivibile in via esclusiva all'Ente
comunale per omessa manutenzione della sede stradale;
- al sinistro avevano assistito e Controparte_2 Testimone_1
2 - in conseguenza della caduta l'attrice aveva riportato una frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio al polso sinistro ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico;
- in seguito al sinistro aveva subito, altresì, un danno morale consistente in una fortissima compromissione della salute psicofisica e della vita relazionale a causa dello shock e dell'inabilità conseguenti alla caduta, che le avevano causato gravi disturbi di ansia e insonnia, incidendo inevitabilmente sul suo umore;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. risultava Persona_1
che aveva subito per i fatti per cui è causa un danno Parte_1
biologico permanente del 10%, oltre che una invalidità temporanea totale per 10
giorni e parziale per ulteriori 70 giorni;
- sia la richiesta di risarcimento inviata a mezzo Pec in data 12-8-2021 che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso a mezzo Pec in data 22-2-2022 erano rimasti privi di riscontro da parte del Controparte_1
.
[...]
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità del nella causazione Controparte_1
dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o in via subordinata dell'articolo 2043 c.c., lo stesso venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della caduta nella misura complessiva di euro 25.561,29 (di cui euro
21.479,72 a titolo di danno alla salute ed euro 4.081,57 a titolo di danno morale) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché all'ulteriore risarcimento ai sensi degli articoli 96 e 642 primo comma c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-10-2022 si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente Controparte_1
contestava l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. in considerazione della estensione
3 delle strade comunali e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che l'evento dannoso era riconducibile in via esclusiva alla imprudente e negligente condotta della danneggiata;
in via subordinata, chiedeva che fosse accertato il concorso di colpa dell'attrice e che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il risarcimento fosse comunque ridotto nei limiti del giusto e del dovuto.
Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento delle prove testimoniali richieste dall'attrice, veniva rigettata la richiesta di consulenza medico-legale e, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta da occorre evidenziare che l'attrice ha documentato Parte_1
di avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità della domanda che ha ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo
Pec in data 22-2-2022 al Comune di prodotto nel fascicolo di Controparte_1
parte attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del
[...]
per la omessa manutenzione di un marciapiede posto al Controparte_1
margine di una strada comunale, stante la dedotta riconducibilità del danno
4 lamentato dall'attrice alla pavimentazione sconnessa del marciapiede stesso,
costituita da masselli autobloccanti solo apparentemente fissati tra loro.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
5 Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all'ente proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
6 Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
7 il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995) - fermo restando che tanto meno la cosa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 del 2004) -, qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in
8 attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione,
sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale
comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte
di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, oltre che del relativo contenuto,
ritiene questo Giudice che per le suesposte ragioni, che attengono al fondamento della responsabilità ex articolo 2051 c.c., nessuna rilevanza possa essere attribuita alla estensione della strada comunale e al suo assoggettamento all'utilizzo generalizzato da parte degli utenti ai fini dell'esclusione della responsabilità del nella sua qualità di custode. Controparte_1
D'altra parte, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_1
rigettata per le seguenti ragioni.
9 Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituito dalla deposizione resa da testi escussi e dalla documentazione, anche fotografica, in atti
- è emerso che l'insidia stradale che ha provocato la caduta dell'attrice è costituita da una sconnessione della pavimentazione di un marciapiede posto al margine di una strada comunale che stava percorrendo nella tarda Parte_1
mattinata di una giornata di estate in condizioni di normale visibilità; in particolare, il teste ha riconosciuto il luogo dove si è Controparte_2
verificata la caduta nella documentazione fotografica inserita nella relazione peritale di parte tempestivamente prodotta in giudizio da parte attrice (si vedano la deposizione resa dal teste riportata nel verbale di udienza Controparte_2
del 10-4-2024 e le fotografie inserite nella relazione tecnica di parte sullo stato dei luoghi depositata nel fascicolo di parte attrice).
I testi escussi hanno entrambi riferito di aver visto l'attrice rovinare per terra sul marciapiede, ma nessuno di essi è stato in grado di riferire alcun elemento descrittivo della caduta, dichiarando di non aver visto dove Parte_1
avesse poggiato il piede prima di cadere (si veda la deposizione resa dal teste
[...]
riportata nel verbale di udienza del 10-4-2024 e la deposizione Controparte_2
resa dalla teste riportata nel verbale di udienza del 27-9-2024). Testimone_1
Pertanto, sebbene possa dirsi provato che la caduta è avvenuta sul marciapiede all'altezza del supermercato “Etè Maxistore” di Via G. Amendola, non può
considerarsi provata la dinamica del sinistro in termini di riconducibilità della caduta alle peculiari condizioni del marciapiede nel tratto di strada percorso dalla danneggiata.
All'insufficienza degli elementi emersi dalla prova testimoniale ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la particolare conformazione della pavimentazione del marciapiede e la caduta, devono aggiungersi i dati desumibili dalla produzione fotografica acquisita nel corso
10 dell'istruttoria, dalla quale si evince che la sconnessione della pavimentazione del marciapiede che stava percorrendo era sufficientemente Parte_1
estesa e, pertanto, certamente visibile (si vedano le fotografie inserite nella relazione tecnica di parte sullo stato dei luoghi depositata nel fascicolo di parte attrice).
Ne deriva che l'evento lesivo deve essere ricondotto eziologicamente in via esclusiva al comportamento incauto della danneggiata, la quale, anche in considerazione delle particolari condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è
verificato alle ore 12,00 circa, in pieno giorno, in una giornata soleggiata di luglio,
circostanza confermata anche dal teste ), adottando un Controparte_2
comportamento più cauto nell'incedere, avrebbe verosimilmente potuto avvedersi della particolare conformazione del marciapiede che, secondo la sua prospettazione, avrebbe provocato la caduta ed avrebbe potuto evitare l'incidente con qualche semplice accortezza, come evitare di appoggiare il piede esattamente nel punto del marciapiede interessato dalla disconnessione.
Attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto e distratto della danneggiata, che non ha ottemperato al dovere di cautela attivato dalla presenza lungo il tratto di marciapiede percorso di un'evidente anomalia della pavimentazione e riconosciuto che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento si è inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
deve essere rigettata.
[...]
Nel rigetto della domanda principale resta assorbita anche la domanda di condanna dell' convenuto al risarcimento del danno per lite CP_3
temeraria ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.c. in considerazione della
11 insussistenza del presupposto oggettivo della responsabilità processuale aggravata rappresentato dalla totale soccombenza della controparte.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e utilizzando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 11-7-2022, da nei Parte_1
confronti del ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 10-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus
probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,