TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1183/2024 RG avente ad oggetto:
«Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – licenziamento superamento periodo comporto – mansioni superiori – differenze retributive – demansionamento – risarcimento – mobbing- risarcimento»
TRA
– rappresentata e difesa dall'Avvocata MUSSATO ERICA Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dalle Avvocate DANELUZZI CHIARA e MARTON
CHIARAMARIA ed elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO VENETO 3
31022 PREGANZIOL
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente ai sensi dell'art. 18 commi 7 e 4 Legge 300/1970 e per l'effetto annulla il predetto licenziamento e condanna alla Controparte_1 reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(pari ad € 2.880,50 mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto la ricorrente abbia percepito, nel
1 periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative risultanti da CUD, dichiarazioni dei redditi o buste paga, in ogni caso nei limiti di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto per il periodo dal licenziamento alla presente sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione nei termini indicati dall'art. 18, co. 4,
Legge 300/1970;
2) Accertato che dal gennaio 2023 vi è stato uno svuotamento parziale delle mansioni della ricorrente, nei termini indicati in parte motiva, condanna al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 ricorrente nella misura del 10% della retribuzione percepita dalla ricorrente dal gennaio 2023 al licenziamento (20/11/2023), oltre altri interessi legali dalle singole scadenze e alla rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) Accertato che la patologia di cui la ricorrente è stata affetta è ascrivibile alla responsabilità della società resistente condanna CP_1
al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della ricorrente
[...] che liquida in € 12.420= oltre agli interessi legali dal licenziamento e alla rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
4) Rigetta le altre domanda proposte dalla ricorrente;
5) Condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente che liquida in € 7.500= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, contributo unificato corrisposto (€ 259.00);
6) Pone definitivamente a carico del le Controparte_1 spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 15/04/2025 IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
2