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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 289/2023 promossa da
, in persona del procuratore Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in calce all'atto di Parte_2 citazione in appello, dall'avv. Elvira Longobardi;
- APPELLANTE
contro rapp.to e difeso in primo grado dall'avv. Mario Ammendola CP_1
- APPELLATO CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6320/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata del 19.7.2022, depositata il 5.12.2022, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 5123/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace CP_1 di Torre Annunziata, avverso l'estratto ruolo n. 1105/2012 da cui evinceva la cartella di pagamento n. 07120120128994257000, di euro 638,12 relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, anni 2010-2011, di cui deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale, evocando in giudizio l'
[...]
ed il Parte_1 Controparte_2
Si costituiva in primo grado l' , eccependo: - il Parte_1 difetto di giurisdizione dell'adito G.O., in favore della giurisdizione tributaria;
-
l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art.100.
Con sentenza n. 6320, depositata il 5.12.2022 il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione ed ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo, riteneva maturato il termine quinquennale di prescrizione, annullando la cartella di pagamento, con condanna l'
[...]
alle spese del primo grado. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' , Parte_1 chiedendone la riforma per i seguenti motivi: - difetto di giurisdizione del giudice adito;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo.
Dichiarata la contumacia di e del alla CP_1 Controparte_2 udienza cartolare del 22/04/2025 la causa è stata riservata in decisione, con rinuncia dell'appellante ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
****
L'appello è fondato, e pertanto va accolto, per i motivi che seguono.
Carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario
2 relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie in esame, sia di natura tributaria., invero la Corte Costituzionale con sentenza 24 luglio
2009 n. 234 ha affermato la natura di entrata tributaria della tassa rifiuti con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice tributario.
La Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
(vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo, come detto, è riferita a crediti di natura tributaria e come emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata non vi è contestazione sulla relativa notifica, tant'è che la prescrizione risulta eccepita anche relativamente al periodo successivo alla notifica della medesima.
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Da ultimo le Sezioni Unite con l' ordinanza n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione, a fronte del proliferare di contrasti interpretativi, hanno inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, statuendo che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta
3 [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie
- a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”.
Le SS.UU. hanno concluso nel senso che “…in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività
o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e
Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
4 Dagli atti di causa si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno dell'appellato per il credito in oggetto.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, ogni ulteriore questione, pertanto, deve ritenersi assorbita.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.), alla luce delle annose oscillazioni giurisprudenziali e del dibattito ermeneutico occorso in materia di confini tra la giurisdizione tributaria e ordinaria, direttamente incidenti sulla decisione in concreto assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Valentina
Vitulano pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6320/2022 del
Giudice di Pace di Torre Annunziata del 19.7.2022, depositata il 5.12.2022, dichiara il difetto del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
5 Torre Annunziata 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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