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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18227/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. R. V. Salonia, elettivamente domiciliata Parte_1 in Torino, Via Ventimiglia n. 65 presso il difensore avv. Salonia. parte attrice contro
, titolare della ditta individuale “Abitare di ZZ O”, con il patrocinio CP_1 dell'avv. M. Bersano, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francia n. 68 presso il difensore avv.
Bersano. parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
Voglia
NEL MERITO
1. accertata la condotta dolosa del Sig. in danno della Sig.ra CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 2854/2023 del 17.04.2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Torino e assolvere la stessa da ogni domanda contro di lei formulata.
In ogni caso con il favore delle spese di lite, onorari di causa, contributo unificato e diritti di cancelleria, nonché c.p.a. ed i.v.a. come per legge, spese successive ed occorrende compresa imposta di registro.
IN VIA ISTRUTTORIA,
pagina 1 di 4 si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse con l'ordinanza di ammissione delle prove dell'11 aprile 2024.”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per tutte le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito
Rigettare l'avversa azione di revocazione e tutte le avverse domande, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva domanda di Parte_1 revocazione ex artt. 395 n. 1 e 396 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 2854/2023 (R.G. 6752/2023), pronunciato dal Tribunale di Torino in data 17.04.2023 in favore della ditta individuale “Abitare di
ZZ O”, unitamente all'istanza di sospensione dell'esecutività del medesimo, quest'ultima respinta dal Tribunale con ordinanza del 21.11.2023.
Le contestazioni mosse riguardavano da un lato l'inesistenza della fattura n. 7/2022 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, dall'altro l'intrinseca falsità della medesima in quanto riferita ad attività mai effettivamente svolte dalla parte convenuta.
Parte attrice sosteneva altresì di essere venuta a conoscenza dell'emissione del già menzionato decreto ingiuntivo solo in data 11.09.2023, a seguito della comunicazione, da parte di , Controparte_2 filiale di Torino, C.so Orbassano n. 138, dell'avvenuto pignoramento sul proprio conto corrente in forza dell'anzidetto decreto, deducendo a tal proposito l'impossibilità di accedere, fino a quel momento, alla casella di posta elettronica certificata presso la quale l'atto le era stato notificato.
2.Si costituiva in giudizio , in proprio e in qualità di titolare della Ditta individuale CP_1
“Abitare di ZZ O”, contestando integralmente le pretese avversarie e chiedendo di rigettare le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.
3.All'esito delle prove orali assunte, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 4 Attesa l'omessa produzione del decreto ingiuntivo oggetto di revocazione, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza di data 13.6.2025, al fine di invitare le parti a trattare il rilievo d'ufficio sollevato dal Giudice.
All'udienza del 15.9.2025, parte attrice insisteva per le domande promosse.
Osservava che la mancata produzione del decreto ingiuntivo era frutto di un mero errore nell'invio degli atti, sorretto dalla convinzione di avervi provveduto ( la produzione in via telematica era denominata “ricorso e decreto” ); l'azione intrapresa aveva poi per oggetto un provvedimento la cui parte motiva era costituita dal ricorso prodotto.
Instava comunque per la remissione in termini depositando l'atto impugnato.
Osservava per contro il convenuto, che l'omessa produzione del documento era suscettibile di definire il giudizio in termini di inammissibilità dell'azione; neppure era predicabile un'apertura dei termini per provvedere ad un tardivo deposito, atteso che il procedimento e le sue fasi si erano esaurite.
**
La revocazione promossa dall' deve essere dichiarata improcedibile per omessa produzione del Pt_1 provvedimento impugnato, nel caso di specie il decreto ingiuntivo ritenuto affetto da dolo perpetrato dalla parte convenuta nel corso della fase monitoria.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo non sia stato prodotto, come previsto dall'art. 399 c.p.c., nonostante la denominazione “ decreto ingiuntivo n. 2854/2023” con cui la presunta produzione veniva indicata nell'atto di citazione, quale doc.1); nelle produzioni in via telematica degli atti il doc. 1) veniva ridenominato “ decreto ingiuntivo e ricorso “.
In realtà come constatato, per presumibile ed intuibile errore nell'invio dei documenti, parte attrice si è limitata a caricare il solo ricorso e non anche il decreto ingiuntivo emesso del Tribunale, che quindi è atto non presente nel fascicolo, atto che era onere della parte produrre tempestivamente secondo quanto stabilito dall'art. 399 c.p.c. al fine di evitare decadenze.
Quanto alla remissione in termini, non ne sussistono le condizioni;
l'attrice non ha prospettato fattori oggettivi ed esterni a lei non imputabili che giustifichino l'applicazione dell'art. 153 c.p.c.; invero la correttezza delle produzioni e soprattutto, per quanto qui rileva, la loro completezza era onere della parte, che aveva modo di effettuare ogni necessaria ed opportuna verifica rientrando tale attività negli usuali incombenti preparatori rimessi all'organizzazione del proprio ufficio.
Va nel merito poi osservato che a seguito della riforma di cui al D.Lgs 149/2022 e coerentemente con la natura telematica del processo, non è più richiesto ex art. 399 c.p.c. il deposito presso la “
Cancelleria del giudice adito”, entro venti giorni dalla notifica, essendo invece sufficiente che nel pagina 3 di 4 medesimo termine la parte provveda al deposito della citazione ( nel fascicolo telematico ) unitamente all'atto impugnato, a pena d'improcedibilità.
I due atti indicati nella previsione normativa, citazione notificata e atto impugnato, costituiscono quindi due produzioni iniziali essenziali da effettuare nel termine perentorio dei venti giorni decorrenti dalla notifica della notificazione dell'atto introduttivo;
né appare predicabile, per come è strutturata la norma, che i due atti possano formare oggetto di due distinte produzioni, poiché la procedibilità del rimedio straordinario è ancorata alla completezza del corredo documentale e ai termini perentori previsti.
La circostanza che parte convenuta non abbia contestato l'omessa produzione e che si tratti di un atto di semplice struttura collegato, sotto il profilo della motivazione, al ricorso, non appaiono infine argomenti dirimenti e tali da giustificare l'omissione.
L'art. 656 c.p.c. disciplina la revocazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, limitata alle ipotesi di cui all'art. 395 nn. 1, 2, 5 e 6 c.p.c.; al di là del richiamo ad alcuni e non a tutti i motivi specifici di gravame, la disposizione non contiene ulteriori previsioni circa il procedimento da osservare. Ne consegue che la revocazione del decreto ingiuntivo deve rispettare il procedimento che il legislatore ha delineato negli artt. 395 e segg. c.p.c..
La revocazione deve quindi essere respinta perchè improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'attrice, liquidate con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 secondo i valori medi, in complessivi €. 5.077,00 per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara improcedibile la revocazione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2854/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 17.04.2023.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, esborsi, CPA
e IVA come per legge.
Cosi deciso in Torino, l'1.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal M.o.t. Dott. Andrea Barbero.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18227/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. R. V. Salonia, elettivamente domiciliata Parte_1 in Torino, Via Ventimiglia n. 65 presso il difensore avv. Salonia. parte attrice contro
, titolare della ditta individuale “Abitare di ZZ O”, con il patrocinio CP_1 dell'avv. M. Bersano, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francia n. 68 presso il difensore avv.
Bersano. parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
Voglia
NEL MERITO
1. accertata la condotta dolosa del Sig. in danno della Sig.ra CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 2854/2023 del 17.04.2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Torino e assolvere la stessa da ogni domanda contro di lei formulata.
In ogni caso con il favore delle spese di lite, onorari di causa, contributo unificato e diritti di cancelleria, nonché c.p.a. ed i.v.a. come per legge, spese successive ed occorrende compresa imposta di registro.
IN VIA ISTRUTTORIA,
pagina 1 di 4 si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse con l'ordinanza di ammissione delle prove dell'11 aprile 2024.”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per tutte le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito
Rigettare l'avversa azione di revocazione e tutte le avverse domande, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva domanda di Parte_1 revocazione ex artt. 395 n. 1 e 396 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 2854/2023 (R.G. 6752/2023), pronunciato dal Tribunale di Torino in data 17.04.2023 in favore della ditta individuale “Abitare di
ZZ O”, unitamente all'istanza di sospensione dell'esecutività del medesimo, quest'ultima respinta dal Tribunale con ordinanza del 21.11.2023.
Le contestazioni mosse riguardavano da un lato l'inesistenza della fattura n. 7/2022 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, dall'altro l'intrinseca falsità della medesima in quanto riferita ad attività mai effettivamente svolte dalla parte convenuta.
Parte attrice sosteneva altresì di essere venuta a conoscenza dell'emissione del già menzionato decreto ingiuntivo solo in data 11.09.2023, a seguito della comunicazione, da parte di , Controparte_2 filiale di Torino, C.so Orbassano n. 138, dell'avvenuto pignoramento sul proprio conto corrente in forza dell'anzidetto decreto, deducendo a tal proposito l'impossibilità di accedere, fino a quel momento, alla casella di posta elettronica certificata presso la quale l'atto le era stato notificato.
2.Si costituiva in giudizio , in proprio e in qualità di titolare della Ditta individuale CP_1
“Abitare di ZZ O”, contestando integralmente le pretese avversarie e chiedendo di rigettare le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.
3.All'esito delle prove orali assunte, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 4 Attesa l'omessa produzione del decreto ingiuntivo oggetto di revocazione, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza di data 13.6.2025, al fine di invitare le parti a trattare il rilievo d'ufficio sollevato dal Giudice.
All'udienza del 15.9.2025, parte attrice insisteva per le domande promosse.
Osservava che la mancata produzione del decreto ingiuntivo era frutto di un mero errore nell'invio degli atti, sorretto dalla convinzione di avervi provveduto ( la produzione in via telematica era denominata “ricorso e decreto” ); l'azione intrapresa aveva poi per oggetto un provvedimento la cui parte motiva era costituita dal ricorso prodotto.
Instava comunque per la remissione in termini depositando l'atto impugnato.
Osservava per contro il convenuto, che l'omessa produzione del documento era suscettibile di definire il giudizio in termini di inammissibilità dell'azione; neppure era predicabile un'apertura dei termini per provvedere ad un tardivo deposito, atteso che il procedimento e le sue fasi si erano esaurite.
**
La revocazione promossa dall' deve essere dichiarata improcedibile per omessa produzione del Pt_1 provvedimento impugnato, nel caso di specie il decreto ingiuntivo ritenuto affetto da dolo perpetrato dalla parte convenuta nel corso della fase monitoria.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo non sia stato prodotto, come previsto dall'art. 399 c.p.c., nonostante la denominazione “ decreto ingiuntivo n. 2854/2023” con cui la presunta produzione veniva indicata nell'atto di citazione, quale doc.1); nelle produzioni in via telematica degli atti il doc. 1) veniva ridenominato “ decreto ingiuntivo e ricorso “.
In realtà come constatato, per presumibile ed intuibile errore nell'invio dei documenti, parte attrice si è limitata a caricare il solo ricorso e non anche il decreto ingiuntivo emesso del Tribunale, che quindi è atto non presente nel fascicolo, atto che era onere della parte produrre tempestivamente secondo quanto stabilito dall'art. 399 c.p.c. al fine di evitare decadenze.
Quanto alla remissione in termini, non ne sussistono le condizioni;
l'attrice non ha prospettato fattori oggettivi ed esterni a lei non imputabili che giustifichino l'applicazione dell'art. 153 c.p.c.; invero la correttezza delle produzioni e soprattutto, per quanto qui rileva, la loro completezza era onere della parte, che aveva modo di effettuare ogni necessaria ed opportuna verifica rientrando tale attività negli usuali incombenti preparatori rimessi all'organizzazione del proprio ufficio.
Va nel merito poi osservato che a seguito della riforma di cui al D.Lgs 149/2022 e coerentemente con la natura telematica del processo, non è più richiesto ex art. 399 c.p.c. il deposito presso la “
Cancelleria del giudice adito”, entro venti giorni dalla notifica, essendo invece sufficiente che nel pagina 3 di 4 medesimo termine la parte provveda al deposito della citazione ( nel fascicolo telematico ) unitamente all'atto impugnato, a pena d'improcedibilità.
I due atti indicati nella previsione normativa, citazione notificata e atto impugnato, costituiscono quindi due produzioni iniziali essenziali da effettuare nel termine perentorio dei venti giorni decorrenti dalla notifica della notificazione dell'atto introduttivo;
né appare predicabile, per come è strutturata la norma, che i due atti possano formare oggetto di due distinte produzioni, poiché la procedibilità del rimedio straordinario è ancorata alla completezza del corredo documentale e ai termini perentori previsti.
La circostanza che parte convenuta non abbia contestato l'omessa produzione e che si tratti di un atto di semplice struttura collegato, sotto il profilo della motivazione, al ricorso, non appaiono infine argomenti dirimenti e tali da giustificare l'omissione.
L'art. 656 c.p.c. disciplina la revocazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, limitata alle ipotesi di cui all'art. 395 nn. 1, 2, 5 e 6 c.p.c.; al di là del richiamo ad alcuni e non a tutti i motivi specifici di gravame, la disposizione non contiene ulteriori previsioni circa il procedimento da osservare. Ne consegue che la revocazione del decreto ingiuntivo deve rispettare il procedimento che il legislatore ha delineato negli artt. 395 e segg. c.p.c..
La revocazione deve quindi essere respinta perchè improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'attrice, liquidate con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 secondo i valori medi, in complessivi €. 5.077,00 per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara improcedibile la revocazione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2854/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 17.04.2023.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, esborsi, CPA
e IVA come per legge.
Cosi deciso in Torino, l'1.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal M.o.t. Dott. Andrea Barbero.
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