Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1020/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 27.05.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), titolare della omonima ditta, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MC) il 25.09.1961 e residente a San Ginesio (MC), Contrada Cerreto n. 11, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM) alla Via Pio Panfili n. 98, presso lo studio dell'Avv. Raffaela Polci, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e Co PRE. (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede CP_2 P.IVA_1 in San Ginesio (MC) alla Via Faleriense n. 25 e quivi elettivamente domiciliata in Macerata alla Via
Annibali n. 17, presso lo studio dell'Avv. Marina Astolfi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
Oggetto: mancato pagamento di fornitura – interruzione della prescrizione – compensazione, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 905/2023 in data 3.11.2023 del
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 905/2023 in data 3.11.2023 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da , titolare Parte_1 della omonima ditta edile, nei confronti di avente ad oggetto il pagamento della somma CP_3 di €.18.078,80 oltre accessori, a seguito di insoluto di fatture emesse per fornitura di materiali inerti, adducendo parte opponente sia l'intervenuta prescrizione, ad eccezione della somma di cui alla fattura n. 295 del 30.09.2007, considerata la mancata ricezione della diffida interruttiva del 15.02.2011, sia la compensazione legale ex art. 1243 c.c. con propri crediti derivanti dall'eseguito trasporto degli inerti presso i vari cantieri e dallo svolgimento di lavori di sbancamento e movimentazione terra in regime di subappalto, come si evincerebbe anche da una contabilizzazione ricognitiva e compensativa in favore dell'opponente di €.
3.000 per lavori dallo stesso eseguiti e dall'asserita esecuzione di un lavoro in subappalto nel cantiere di per l'ammontare di €.9.000, ravvisata dal Persona_1 giudicante l'intervenuta interruzione della prescrizione in relazione alla quale l'opponente non ha dimostrato l'impossibilità della sua effettiva conoscenza e ritenuta la non compensabilità delle suddette somme, ha rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma per avere il Parte_1 primo giudice erroneamente ritenuto che la raccomandata del 15.02.2011 sia interruttiva della prescrizione relativamente ai crediti decorrenti dalla prima fattura del 7.06.2001 e a seguire sia stata ricevuta dalla moglie dell'appellante e che pertanto essa sia pervenuta, ai sensi dell'art. 1334 c.c., nella sfera di conoscibilità del destinatario, che aveva l'onere di dimostrare la propria ignoranza incolpevole e di cautelarsi per la rottura dei suoi rapporti con la moglie, né avendo il giudicante considerato l'avvenuto raggiungimento della prova in ordine alla mancata ricezione della raccomandata in questione;
ulteriore errore attiene alla valutazione del documento ricognitivo per
€.3.000, inidoneo sotto il profilo probatorio a giustificare l'eccezione di compensazione, non comprendendosi chi sia il soggetto obbligato al pagamento, essendo il documento privo di firma, oltre alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto tutti gli elementi precisi e concordanti acquisiti in istruttoria sono idonei a confermare i rapporti di dare/avere tra le parti sia con riferimento al periodo storico che ai vari cantieri della società appellata dove l'appellante ha lavorato quale subappaltatore, con conseguente applicazione dell'art. 1242 c.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio evidenziando la correttezza della sentenza che CP_3 ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito nell'assunto della sua intervenuta interruzione costituita dalla diffida del 15.02.2011, la cui mancata recezione non è stata provata dall'appellante, atteso che le prove espletate non sono risultate idonee a superare la presunzione di conoscenza dell'atto interruttivo, consegnato nel luogo che, oltre ad essere la sua residenza, costituisce ancora oggi la sede dell'impresa edile di cui egli è l'omonimo titolare;
corrette sono, inoltre, la valutazione e ricostruzione dei fatti in relazione al documento ricognitivo all'esito dell'istruttoria, poiché
l'indeterminatezza dell'oggetto e delle parti impedisce al documento qualsivoglia funzione ricognitiva, sussistendo incertezza in favore di chi siano stati eseguiti i lavori da compensare.
A seguito di ordinanza del 27.05.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'avvenuta violazione degli artt. 1334 e 1335
c.c., ribadendo l'assolvimento dell'onere probatorio in merito al mancato ricevimento della diffida di pagamento a mezzo raccomandata A.R. in data 15.02.2011 interruttiva della prescrizione di tutti i crediti, risalendo la prima fattura al 7.06.2001, nell'assunto che debba ritenersi superata la presunzione di conoscenza legale ex art. 1335 c.c., non essendo la raccomandata in questione giunta materialmente nella sfera di conoscibilità del destinatario, come emerso in istruttoria dalla deposizione dalla teste , moglie non legalmente separata, che in data 16.02.2011 Testimone_1 ha ricevuto il plico raccomandato destinato al il quale, in quel periodo, aveva un altro Pt_1 domicilio, dichiarando di non averglielo mai consegnato. Inoltre, il teste figlio Testimone_2 dell'appellante, ha affermato che il padre non viveva con loro e che tale circostanza era nota a tutti, dovendosene dedurre -a giudizio della difesa appellante- che la circostanza avrebbe dovuto essere conosciuta anche dal legale rappresentante della considerati i rapporti di lavoro intercorsi e CP_3 dimostrati tra le parti e che la ricevuta della raccomandata recava la firma della moglie separata di fatto, piuttosto che la firma propria.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio, necessariamente argomentando dal disposto dell'art. 1335 c.c., a tenore del quale le dichiarazioni dirette a una determinata persona si considerano conosciute “nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, di condividere, in quanto logiche e convincenti, le motivazioni del giudice di prima istanza, il quale ha rilevato che “non risulta in alcun modo superata la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.” e che non risulta provato che lo stesso appellante destinatario, che neghi di averne avuta conoscenza, si sia “trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. pag. 4 sent., con diffusi richiami alla univoca giurisprudenza sull'argomento). Sul punto, si consideri che “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento
- costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto” (così Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17204 del 19 agosto 2016; in senso conforme, v. Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 511 del 11 gennaio 2019; Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 758 del 16 gennaio 2006;
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12135 del 19 agosto 2003; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4310 del 26 marzo 2002).
Incombeva, quindi, su parte appellante l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto a lui destinato a mezzo posta (diffida di pagamento interruttiva del termine di prescrizione decennale del credito azionato con la domanda monitoria) e, nel caso in esame, non risulta che ciò sia avvenuto: a tal proposito si consideri che l'appellante dopo il trasferimento dalla casa coniugale non ha cambiato il proprio indirizzo di residenza, peraltro tuttora coincidente con la sede della ditta di cui era ed è ancora l'omonimo titolare, né risulta che egli abbia attivato le cautele necessarie per evitare di perdere il recapito della corrispondenza presso il vecchio indirizzo, non potendo di certo fare affidamento sulla collaborazione della ex moglie, con cui i rapporti non erano rimasti del tutto sereni, altrimenti non avrebbe dichiarato di aver cestinato la corrispondenza a lui diretta.
Va, altresì, considerato che per il disposto del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1.10.2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, con l'adempimento, da parte dell'ufficiale postale, di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ma l'atto resterebbe comunque valido anche se dovessero mancare, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile: ebbene, nel caso di specie, neppure è in discussione chi abbia ritirato il plico e con quale qualifica.
Nel costante orientamento interpretativo della Suprema Corte, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
e confutabile solo con la querela di falso: pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo, né la prova contraria potrebbe essere fornita dal destinatario con dichiarazioni testimoniali che indichino un diverso domicilio del consegnatario dell'atto, in quanto tali risultanze hanno un valore meramente dichiarativo e non di pieno rilievo probatorio ed offrono a loro volta una mera presunzione, valutabile unitamente ad altri elementi acquisiti in istruttoria che, nel caso di specie, non conducono al raggiungimento di una prova piena in favore di essa parte appellante.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, senza considerare le evidenze documentali e le prove orali espletate, ha rigettato l'eccepita compensazione negando ogni valore ricognitivo al doc. all. n. 3) del fascicolo dell'opposizione, che risulta composto di due parti distinte tra loro scollegate, di cui mezza pagina è costituita da un foglio a quadretti da cui non sarebbe possibile ricavare chi sia il soggetto obbligato al pagamento della somma di €.
3.000 per il lavoro svolto a San Costanzo e per i 7 viaggi di trasporto della breccia per l'espletamento dei quali non risulta indicato alcun importo da poter compensare, mentre l'altra mezza pagina è un partitario che non presenta alcun riconoscimento di dare/avere e riporta comunque, senza riferimento ad alcuna data, importi residui addirittura a debito dell'appellante.
La doglianza è infondata.
Osserva questa Corte territoriale che dalle risultanze istruttorie non si evince la certezza del controcredito addotto da parte appellante, né in merito all'an, né al quantum, atteso che la prima scrittura che in realtà è un foglietto a quadretti staccato da un block notes, pur recando nella parte superiore il logo del gruppo societario ed essendo certamente riconducibile alla grafia di CP_4
(così afferma la difesa di parte appellata nella propria comparsa di costituzione in Persona_2 appello), non presenta tuttavia alcun riferimento temporale alle annotazioni ivi riportate, né in virtù di quale qualifica egli le abbia eseguite, se cioè quale legale rappresentante di o di CP_3 di cui è stato anche legale rappresentante pro-tempore contemporaneamente, con la Controparte_5 conseguenza che l'asserito riconoscimento di debito potrà eventualmente a lui riconducibile solo a Con titolo personale;
analoghe considerazioni devono svolgersi quanto al partitario di CP_6 presente nella seconda parte del documento e compilato dalla sua impiegata, atteso che la mancanza di riferimenti tra essi convergenti quali, a titolo meramente esemplificativo, l'emissione di fatture, la redazione di un computo metrico firmato per accettazione o di un S.A.L. approvato dalla D.L., non consente di accedere alla tesi di appellante circa l'esistenza di un affidamento di lavori edili da parte dell'attuale appellata.
Infine, neppure risulta raggiunta la prova in merito all'esistenza dell'ulteriore controcredito di €.
9.000 chiesto in compensazione a titolo di controprestazione dei lavori asseritamente svolti, in regime di subappalto, presso il cantiere di tale : il suddetto committente, escusso quale teste, Persona_1 ha riferito di aver intrattenuto rapporti solo con la società appellata, di non aver mai visto il Pt_1 in cantere, di non sapere dell'esistenza del subappalto e di non ricordare l'importo dei lavori, comunque corrisposto interamente all'appellata, mentre come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nessun altro teste ha riferito dello svolgimento di siffatto lavoro, ad eccezione del figlio dell'appellante all'epoca dei fatti quattordicenne, la cui conoscenza dei fatti però è Testimone_2 però solo de relato, avendo appreso le circostanze di causa esclusivamente da quanto riferitogli dal padre e, di conseguenza, la sua deposizione è da ritenersi tamquam non esset.
Alla luce di quanto considerato, ritenuta la fondateza del credito azionato con la domanda monitoria,
l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 905/2023 in data Parte_1
3.11.2023 del Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani