CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 18/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 458/2017 emessa dal Tribunale civile di Gela
il 04.07.2017 e depositata in pari data
TRA
DI , nato a [...], il [...], C.F.: Pt_1
, , nata a [...], il 03- C.F._1 Parte_2
09-2000, C.F.: e , nata a [...], il C.F._2 Parte_3
23-09-1958, C.F.: , tutti residenti in [...]
Orsi n 26, rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di appello, dall'avv. D. Anna Comandatore, C.F.: ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gela, nella via Aretusa
n. 8, Opera San Giovanni Bosco in Sicilia
APPELLANTI
E
1 , nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ivi residente in [...] C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello ed a integrale riforma dell'impugnata
sentenza, ritenere e dichiarare che il sig. donante, dante Controparte_2
causa degli odierni appellanti, ha costituito in capo alla sig.ra CP_3
la donazione indiretta del lotto di terreno sito cin Gela, c.da Manfria,
[...]
via dei Mughetti n. 1/3, distinto in catasto al fgl. 104, p.lla 1038, e per l'effetto
revocare la donazione indiretta che operò in favore della Controparte_2
, dichiarandone il diritto ad ottenere la restituzione agli CP_3
aventi causa del donante, odierni appellanti, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Caltanissetta di operare;
accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 800 c.c.,
sopravvenienza di figli del donante ed ingratitudine del donatario, e per
l'effetto revocare la donazione indiretta che operò in Controparte_2
favore della dichiarandone il diritto ad ottenere la CP_3
restituzione agli aventi causa del donante, odierni appellanti, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di operare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudice , Giudice e hanno proposto Pt_1 Parte_2 Parte_4
tempestivo appello avverso la sentenza n. 275/2020 del 16 giugno 2020,
pubblicata il 19 giugno 2020, emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio dagli stessi promosso nei confronti di , con dispositivo del seguente CP_3
tenore: “Il tribunale di Gela, in composizione monocratica, definitivamente
decidendo sulla causa civile iscritta al n.1660 /2016 R.G., così dispone:
2 rigetta la domanda di Giudice Diego, Giudice e Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di di Giudice Giuseppe;
nulla sulle spese”.
Gli appellanti affidano il gravame ai motivi ivi dedotti spiegando le domande sopra indicate.
sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio. CP_3
Il procuratore degli appellanti con atto depositato in cancelleria il 2/5/2025
rappresentava “che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e
definitivo. Pertanto, le parti non avendo più interesse a coltivare il giudizio, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla domanda giudiziaria formulata e agli atti del giudizio”.
La Corte, sostituita l'udienza del 29.05.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha posto la causa in decisione senza concedere termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che CP_3
ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito, rileva la Corte che in primo luogo deve valutarsi la natura e gli effetti della rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio formulata dal procuratore degli appellanti.
È noto che "la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184
cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate,
rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità
tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere,
in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato),
distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta
3 solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (Cass. n.1439/2002).
Peraltro nel giudizio di gravame, ai sensi dell'art.338 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
(Cass. 22.8.2006 n.18236), sicché il potere di rinuncia agli atti d'appello conferito al difensore dalla parte si atteggia in modo più pregnante rispetto al primo grado, non comportando in sostanza, in appello, facoltà dispositive più ampie rispetto alla rinuncia alla domanda, ed essendo invece solo differente la disciplina degli effetti (necessità di accettazione della controparte ed estinzione solo per rinuncia agli atti).
Ciò posto, chiarito, dunque, per espressa dichiarazione del procuratore, che la rinuncia espressa dal medesimo è all'appello, e quindi all'impugnazione,
deve rilevarsi che la medesima non richiede l'accettazione della controparte ed è per l'appunto espressione di una scelta del difensore di discrezionalità
tecnica, in relazione anche agli sviluppi della causa, sulla condotta processuale dallo stesso ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Di recente la Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25311 del 2022) ha ribadito che "La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo
4 grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è
efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1,
Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 - 01).
La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)".
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al comportamento processuale della parte privata che, rinunciando all'impugnazione e dunque alla prosecuzione del giudizio, ha agevolato il riconoscimento delle ragioni di controparte.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater,
del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni,
il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu"
5 sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175
del 12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del
2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35984 del 2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di sull'appello proposto dall'Opera San Giovanni Bosco in CP_3
Sicilia avverso la sentenza resa dal Tribunale di Gela il 04.07.2017 e depositata in pari data, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione e, per l'effetto,
conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
Così deciso a Caltanissetta, il 4 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 18/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 458/2017 emessa dal Tribunale civile di Gela
il 04.07.2017 e depositata in pari data
TRA
DI , nato a [...], il [...], C.F.: Pt_1
, , nata a [...], il 03- C.F._1 Parte_2
09-2000, C.F.: e , nata a [...], il C.F._2 Parte_3
23-09-1958, C.F.: , tutti residenti in [...]
Orsi n 26, rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di appello, dall'avv. D. Anna Comandatore, C.F.: ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gela, nella via Aretusa
n. 8, Opera San Giovanni Bosco in Sicilia
APPELLANTI
E
1 , nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ivi residente in [...] C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello ed a integrale riforma dell'impugnata
sentenza, ritenere e dichiarare che il sig. donante, dante Controparte_2
causa degli odierni appellanti, ha costituito in capo alla sig.ra CP_3
la donazione indiretta del lotto di terreno sito cin Gela, c.da Manfria,
[...]
via dei Mughetti n. 1/3, distinto in catasto al fgl. 104, p.lla 1038, e per l'effetto
revocare la donazione indiretta che operò in favore della Controparte_2
, dichiarandone il diritto ad ottenere la restituzione agli CP_3
aventi causa del donante, odierni appellanti, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Caltanissetta di operare;
accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 800 c.c.,
sopravvenienza di figli del donante ed ingratitudine del donatario, e per
l'effetto revocare la donazione indiretta che operò in Controparte_2
favore della dichiarandone il diritto ad ottenere la CP_3
restituzione agli aventi causa del donante, odierni appellanti, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di operare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudice , Giudice e hanno proposto Pt_1 Parte_2 Parte_4
tempestivo appello avverso la sentenza n. 275/2020 del 16 giugno 2020,
pubblicata il 19 giugno 2020, emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio dagli stessi promosso nei confronti di , con dispositivo del seguente CP_3
tenore: “Il tribunale di Gela, in composizione monocratica, definitivamente
decidendo sulla causa civile iscritta al n.1660 /2016 R.G., così dispone:
2 rigetta la domanda di Giudice Diego, Giudice e Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di di Giudice Giuseppe;
nulla sulle spese”.
Gli appellanti affidano il gravame ai motivi ivi dedotti spiegando le domande sopra indicate.
sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio. CP_3
Il procuratore degli appellanti con atto depositato in cancelleria il 2/5/2025
rappresentava “che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e
definitivo. Pertanto, le parti non avendo più interesse a coltivare il giudizio, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla domanda giudiziaria formulata e agli atti del giudizio”.
La Corte, sostituita l'udienza del 29.05.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha posto la causa in decisione senza concedere termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che CP_3
ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito, rileva la Corte che in primo luogo deve valutarsi la natura e gli effetti della rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio formulata dal procuratore degli appellanti.
È noto che "la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184
cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate,
rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità
tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere,
in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato),
distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta
3 solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (Cass. n.1439/2002).
Peraltro nel giudizio di gravame, ai sensi dell'art.338 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
(Cass. 22.8.2006 n.18236), sicché il potere di rinuncia agli atti d'appello conferito al difensore dalla parte si atteggia in modo più pregnante rispetto al primo grado, non comportando in sostanza, in appello, facoltà dispositive più ampie rispetto alla rinuncia alla domanda, ed essendo invece solo differente la disciplina degli effetti (necessità di accettazione della controparte ed estinzione solo per rinuncia agli atti).
Ciò posto, chiarito, dunque, per espressa dichiarazione del procuratore, che la rinuncia espressa dal medesimo è all'appello, e quindi all'impugnazione,
deve rilevarsi che la medesima non richiede l'accettazione della controparte ed è per l'appunto espressione di una scelta del difensore di discrezionalità
tecnica, in relazione anche agli sviluppi della causa, sulla condotta processuale dallo stesso ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Di recente la Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25311 del 2022) ha ribadito che "La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo
4 grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è
efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1,
Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 - 01).
La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)".
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al comportamento processuale della parte privata che, rinunciando all'impugnazione e dunque alla prosecuzione del giudizio, ha agevolato il riconoscimento delle ragioni di controparte.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater,
del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni,
il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu"
5 sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175
del 12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del
2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35984 del 2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di sull'appello proposto dall'Opera San Giovanni Bosco in CP_3
Sicilia avverso la sentenza resa dal Tribunale di Gela il 04.07.2017 e depositata in pari data, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione e, per l'effetto,
conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
Così deciso a Caltanissetta, il 4 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
6