Articolo 22 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 16 quaterArticolo 23
Versione
18 dicembre 1942
Art. 22.

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non e' piu' ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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