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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 192/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA CARMELA, Parte_1
MIRARCHI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
NT
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Pt_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 6 luglio 2018, con la quale le era stato comunicato il ricalcolo della pensione di cui era titolare, dovuto a “ variazione dei periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità”, da cui era, scaturito un pagamento indebito a suo favore pari a € 3.738,56 di cui le era stata richiesta la restituzione.
CP_ Costituitosi l' rappresentava che, in realtà, il pagamento indebito oggetto della controversia scaturiva dalla revoca definitiva della pensione, dovuta alla mancata comunicazione dei dati reddituali, in applicazione dell'art. 13, comma 6, lettera c), legge n. 122/10 (di conversione del decreto-legge n. 78/10) che ha modificato l'art. 35 decreto-legge n. 207/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/09, introducendo il comma 10-bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che non emergeva prova che la ricorrente avesse trascorso periodi all'estero, non si poteva ipotizzare alcuna irreperibilità - in quanto l'affermazione della di essere ricoverata sin dal 1988 presso l'Unità Operativa di Pt_1
Recupero Neurologico, la cui sede era stata trasferita in data 29.7.2014 da a Parte_2
NTrada Carbone in Locri, emergeva dal certificato storico di residenza allegato in atti non solo dalla ricorrente ma anche dall' -, non aveva alcun rilievo l'eventuale sussistenza di periodi CP_2
di ricovero della ricorrente in strutture pubbliche, atteso che la prestazione oggetto di causa era la pensione di invalidità civile e non l'indennità di accompagnamento. CP_ In ordine alla diversa causale della revoca della pensione, indicata dall' nella memoria di costituzione, ovvero la mancata comunicazione dei dati reddituali, il giudicante osservava che in ossequio all'art. l'art. 35 decreto-legge n. 207/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/09, vigente ratione temporis, la revoca della pensione poteva essere disposta solo laddove l'Ente, una volta sospesa la prestazione, avesse invitato la pensionata a regolarizzare la prestazione e la stessa non avesse adempiuto entro 60 giorni: nel caso di specie tuttavia, non vi era alcuna prova che l'Ente avesse comunicato alla ricorrente il diverso provvedimento (revoca della pensione per mancata comunicazione dei dati reddituali) posto – solo con la memoria di costituzione in giudizio - alla base del recupero parziale della prestazione. Il Giudice, dunque, riteneva che in assenza di qualsivoglia comunicazione alla pensionata non potesse operare il meccanismo previsto dall'art. 35 citato;
aggiungeva, inoltre, che comunque la depositando un certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 30 settembre 2021, Pt_1
relativo alla sua situazione reddituale dal 2014 a 2019 aveva comprovato la persistenza del requisito reddituale necessario per il conseguimento della pensione.
Nonostante l'integrale accoglimento del ricorso, il Giudice compensava le spese di lite “sia per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia, sia tenuto conto della circostanza che la ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali incidenti sul diritto alla CP_2
pensione goduta, conformemente ai dettami di legge.”
Ha interposto appello la censurando la regolamentazione delle spese di lite. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I motivi posti alla base del provvedimento di recupero parziale della prestazione erogata - variazione dei periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità – sono risultati o insussistenti o irrilevanti.
In ordine alla diversa causale relativa a un diverso provvedimento, del quale non risulta alcuna comunicazione all'interessata, allegata solo in giudizio – allegazione della cui ammissibilità è lecito dubitare – si osserva che non soltanto, come osservato dal Giudice di prime cure, non vi era prova che lo stesso fosse stato mai comunicato alla ma soprattutto si rileva che l'art. 35 cit. Pt_1 prevede un obbligo di comunicazione all'Ente della variazione reddituale nel caso in cui non sia comunicata “integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” e nel caso di specie la ricorrente - ancorché non tenuta visto che non si era verificata alcuna variazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento - aveva comunque comprovato la propria situazione reddituale
In definitiva il provvedimento impugnato era privo di qualsiasi presupposto talché la motivazione posta dal Giudice a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite non è condivisibile, atteso che: 1) se è vero che la materia dell'indebito assistenziale è stata oggetto di numerosi contrasti giurisprudenziali, è altrettanto vero che gli stessi sono irrilevanti nel caso di
CP_ specie nel quale tutti i motivi di recupero addotti dall' sono risultati destituiti di qualsiasi fondamento;
2) la ricorrente, come visto, non aveva alcun aveva alcun obbligo di comunicare
CP_ all' i propri dati reddituale.
In definitiva in accoglimento dell'appello parziale proposto dalla le spese del primo Pt_1
grado di giudizio devono seguire il principio della soccombenza e dunque devono essere poste a
CP_ carico dell' così come le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 CP_2
sentenza n. 893/2022 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in data 10 ottobre 2022, in accoglimento dell'appello parziale e in parziale rifirma della sentenza che nel resto conferma così provvede:
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 192/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA CARMELA, Parte_1
MIRARCHI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
NT
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Pt_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 6 luglio 2018, con la quale le era stato comunicato il ricalcolo della pensione di cui era titolare, dovuto a “ variazione dei periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità”, da cui era, scaturito un pagamento indebito a suo favore pari a € 3.738,56 di cui le era stata richiesta la restituzione.
CP_ Costituitosi l' rappresentava che, in realtà, il pagamento indebito oggetto della controversia scaturiva dalla revoca definitiva della pensione, dovuta alla mancata comunicazione dei dati reddituali, in applicazione dell'art. 13, comma 6, lettera c), legge n. 122/10 (di conversione del decreto-legge n. 78/10) che ha modificato l'art. 35 decreto-legge n. 207/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/09, introducendo il comma 10-bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che non emergeva prova che la ricorrente avesse trascorso periodi all'estero, non si poteva ipotizzare alcuna irreperibilità - in quanto l'affermazione della di essere ricoverata sin dal 1988 presso l'Unità Operativa di Pt_1
Recupero Neurologico, la cui sede era stata trasferita in data 29.7.2014 da a Parte_2
NTrada Carbone in Locri, emergeva dal certificato storico di residenza allegato in atti non solo dalla ricorrente ma anche dall' -, non aveva alcun rilievo l'eventuale sussistenza di periodi CP_2
di ricovero della ricorrente in strutture pubbliche, atteso che la prestazione oggetto di causa era la pensione di invalidità civile e non l'indennità di accompagnamento. CP_ In ordine alla diversa causale della revoca della pensione, indicata dall' nella memoria di costituzione, ovvero la mancata comunicazione dei dati reddituali, il giudicante osservava che in ossequio all'art. l'art. 35 decreto-legge n. 207/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/09, vigente ratione temporis, la revoca della pensione poteva essere disposta solo laddove l'Ente, una volta sospesa la prestazione, avesse invitato la pensionata a regolarizzare la prestazione e la stessa non avesse adempiuto entro 60 giorni: nel caso di specie tuttavia, non vi era alcuna prova che l'Ente avesse comunicato alla ricorrente il diverso provvedimento (revoca della pensione per mancata comunicazione dei dati reddituali) posto – solo con la memoria di costituzione in giudizio - alla base del recupero parziale della prestazione. Il Giudice, dunque, riteneva che in assenza di qualsivoglia comunicazione alla pensionata non potesse operare il meccanismo previsto dall'art. 35 citato;
aggiungeva, inoltre, che comunque la depositando un certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 30 settembre 2021, Pt_1
relativo alla sua situazione reddituale dal 2014 a 2019 aveva comprovato la persistenza del requisito reddituale necessario per il conseguimento della pensione.
Nonostante l'integrale accoglimento del ricorso, il Giudice compensava le spese di lite “sia per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia, sia tenuto conto della circostanza che la ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali incidenti sul diritto alla CP_2
pensione goduta, conformemente ai dettami di legge.”
Ha interposto appello la censurando la regolamentazione delle spese di lite. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I motivi posti alla base del provvedimento di recupero parziale della prestazione erogata - variazione dei periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità – sono risultati o insussistenti o irrilevanti.
In ordine alla diversa causale relativa a un diverso provvedimento, del quale non risulta alcuna comunicazione all'interessata, allegata solo in giudizio – allegazione della cui ammissibilità è lecito dubitare – si osserva che non soltanto, come osservato dal Giudice di prime cure, non vi era prova che lo stesso fosse stato mai comunicato alla ma soprattutto si rileva che l'art. 35 cit. Pt_1 prevede un obbligo di comunicazione all'Ente della variazione reddituale nel caso in cui non sia comunicata “integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” e nel caso di specie la ricorrente - ancorché non tenuta visto che non si era verificata alcuna variazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento - aveva comunque comprovato la propria situazione reddituale
In definitiva il provvedimento impugnato era privo di qualsiasi presupposto talché la motivazione posta dal Giudice a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite non è condivisibile, atteso che: 1) se è vero che la materia dell'indebito assistenziale è stata oggetto di numerosi contrasti giurisprudenziali, è altrettanto vero che gli stessi sono irrilevanti nel caso di
CP_ specie nel quale tutti i motivi di recupero addotti dall' sono risultati destituiti di qualsiasi fondamento;
2) la ricorrente, come visto, non aveva alcun aveva alcun obbligo di comunicare
CP_ all' i propri dati reddituale.
In definitiva in accoglimento dell'appello parziale proposto dalla le spese del primo Pt_1
grado di giudizio devono seguire il principio della soccombenza e dunque devono essere poste a
CP_ carico dell' così come le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 CP_2
sentenza n. 893/2022 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in data 10 ottobre 2022, in accoglimento dell'appello parziale e in parziale rifirma della sentenza che nel resto conferma così provvede:
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)