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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3023 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto “rinuncia al legato in sostituzione di legittima;
riduzione per lesione di legittima”
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , deceduta in corso di causa e Parte_5 C.F._6 nella cui posizione processuale sono subentrati (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ), rappresentati C.F._7 Parte_6 C.F._8
e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Caterino;
Attori
E
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._9 CP_3
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._10
Onorino Di Sabato e Raffaele Pio Di Sabato;
Convenuti
1 CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” rassegante per l'udienza del 21
Ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, CP_2 ed al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I. dichiarare aperte le
[...] CP_3 successioni di nato in [...] il [...] e deceduto in Manfredonia (FG) il Persona_1
31/12/2017, CF: , e di , nata in [...] il C.F._11 Persona_2
24/10/1927 e deceduta in Manfredonia il 27/05/2018, CF: . II. Dichiarare C.F._12 rinunziato da parte degli odierni attori il legato in sostituzione di legittima di cui in narrativa. III. In accoglimento della richiesta della quota di legittima (art. 551, primo comma, c.c.) da parte degli odierni attori, quali eredi legittimi della legittimaria , dichiarare, ex art. 540, primo comma, c.c. che Persona_2 la quota riservata alla è pari alla metà dell'asse ereditario di IV. Persona_2 Persona_1
Ex art. 554 c.c. dichiarare parzialmente inefficaci nei confronti della legittimaria, , e Persona_2 quindi ridurre - nei limiti della quota di riserva di 1\2 - le disposizioni del testamento pubblico del
22/09/2017 (ricevuto dal notaio di Manfredonia, rep. n. 1787, registrato il Persona_3
01/06/2018 al numero 2040/1T) con le quali nominava suoi unici eredi universali i Persona_1 convenuti, suoi nipoti, ed . V. Dichiarare gli attori eredi universali di CP_2 CP_3 Per_1
o, in subordine, dichiarare la defunta erede universale di per
[...] Persona_2 Persona_1 la quota di 8/16 e, per l'effetto ed in entrambe le ipotesi, dichiarare che il patrimonio del de cuius Per_1
è così attribuito: - ad ed ad per la quota di 4/16 ciascuno;
- ai signori
[...] CP_2 CP_3
, e per la quota di Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_2
1/16 ciascuno;
- ai signori e per la quota di 2/16 ciascuno. VI- Ordinare al Parte_3 Parte_4
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Foggia dell'Agenzia delle Entrate, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da responsabilità. VII- Condannare i convenuti al pagamento di spese, anche generali al 15%, e competenze di causa, oltre iva, se dovuta, e cnap come per legge”.
A fondamento delle proprie domande, gli attori rappresentavano che:
2 - erano eredi legittimi di nata in [...] il [...] e Persona_2 deceduta (senza figli) in Manfredonia il 27/05/2018;
- in particolare, erano subentrati per rappresentazione (art. 467 c.c.), nel luogo e nel grado delle loro rispettive madri (ovvero, , nata a [...] [...] e Persona_4 deceduta il 17/12/1977, madre di , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
nonché nata a [...] il Parte_2 Persona_5
01/01/1922 e deceduta il 09/08/2007, madre di e , sorelle di Parte_3 Parte_4
(art. 570 c.c.), a questa premorte;
Persona_2
- a seguito del decesso di veniva registrato, in data 01.06.2018 il Per_2 Persona_2 testamento pubblico del 22.09.2017, di , marito di nel Persona_1 Persona_2 quale si prevedeva unici eredi universali i miei due nipoti ed , figli di mio fratello LE a CP_2 CP_3 CP_4 favore di mia moglie , in sostituzione della legittima alla stessa spettante, l'usufrutto Persona_2 generale vitalizio su tutti i miei beni, dispensandola dal fare l'inventario e dal prestare cauzione>>;
- dal verbale notarile di registrazione del testamento pubblico si apprendeva che solo in data
29/05/2018, ossia due giorni dopo la morte di i signori Persona_2 CP_2 ed avevano notiziato il Notaio del decesso di , avvenuto il
[...] CP_3 Persona_1
31.12.2017;
- era morta, pertanto, senza avere notizia alcuna del testamento Persona_2 pubblico del marito che prevedeva in suo favore un legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore;
- non aveva, quindi, avuto la possibilità di rinunziare all'ignoto legato Persona_2 in sostituzione di legittima e che tala facoltà di scelta di cui all'art. 551, primo comma, c.c. si era trasmessa agli eredi di odierni attori, i quali, con atto pubblico del Persona_2
21.03.2019, avevano rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto da Persona_1 in favore di Persona_2
- in virtù di tale rinuncia doveva ritenersi erede di;
Persona_2 Persona_1
- ai sensi dell'art. 540 c.c., a favore del coniuge in assenza di figli, era riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge;
3 - era interesse degli attori far accertare la lesione della quota di legittima spettante a
[...]
moglie del de cuius e legittimaria pretermessa, con conseguente Persona_2 Persona_1 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive;
- , al momento del decesso, risultava titolare dei seguenti diritti su beni Persona_1 immobili: 1) Proprietà per 2/8 su fabbricato sito in Comune di Manfredonia (FG), Via Tribuna
n. 200, piano 1, censito al foglio 143, particella 2198 sub. 12; 2) Proprietà esclusiva su fabbricato sito in Comune Manfredonia (FG), Viale Beccarini n. 30, censito al foglio 24, particella 135, sub. 69; 3) Proprietà esclusiva su fabbricato sito in Comune Manfredonia (FG), Via Giacomo
Matteotti n. 68, censito al foglio 143, particella 6567, sub. 24; 4) Proprietà per 2/8 su fabbricato sito in Comune NT ANEL (FG), Via Maraldo n. 20, censito al foglio 188, particella
1767. 5) terreni siti in Comune NT ANEL (FG), censiti al foglio 58: livellario per
13/60 su particelle 49, 54, 162, livellario per 13/120 su particelle 47, 48, 159 e 164; al foglio 59: livellario per 13/60 su particella 11 ed al foglio 41: proprietà per 1/8 su particella 6.
Si costituivano in giudizio, in data 17.11.2020, i convenuti ed CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, deducevano la decadenza del diritto di rinunciare al legato in sostituzione della legittima, atteso che aveva esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario ai sensi Persona_2 dell'art. 981 c.c. (es. aveva utilizzato la casa coniugale, aveva percepito per il tramite del nipote i canoni di locazione dell'immobile di Via Matteotti n. 68, aveva percepito Parte_1 quota parte dei canoni di locazione dell'immobile sito a NT ANEL in Via Maraldo;
aveva utilizzato il denaro depositato su conto postale n. 67303784 intestato al marito Per_1
), confermando, con tale inequivoco atteggiamento, la sua volontà di accettare il legato e
[...] decadendo, ipso iure, dalla possibilità di rinunciarvi. Di conseguenza, l'atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima posto in essere dagli attori con atto pubblico del 21.03.2019, doveva considerarsi come tamquam non esset.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., venivano rigettate le richieste di prove orali in quanto afferenti a circostanze incontestate e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.10.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - venivano precisate le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore che rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
4 Premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di , nato Persona_1
a NT ANEL il 14.07.1928 e deceduto in Manfredonia il 31.12.2017 e di Persona_2
nata in [...] il [...] e deceduta in Manfredonia il 27/05/2018,
[...] prima di verificare la fondatezza dell'azione di riduzione promossa dagli attori, occorre verificare, preliminarmente, l'efficacia e la validità della rinuncia al legato in sostituzione di legittima effettuata dagli attori con atto pubblico del 21.03.2019.
Dagli atti di causa, risulta, innanzitutto, accertato che con testamento pubblico del 22/09/2017, ricevuto dal notaio di Manfredonia, rep. n. 37 degli atti di ultima Persona_3 volontà, disponeva delle proprie sostanze, nominando eredi universali i nipoti Persona_1 ed (odierni convenuti) e attribuendo alla moglie CP_2 CP_3 Persona_2
quale legato in sostituzione della quota di legittima spettante alla stessa, l'usufrutto
[...] generale vitalizio su tutti i beni del de cuius (cfr. ultima volontà. Nomino miei unici eredi universali i miei due nipoti ed , figli di CP_2 CP_3 mio fratello LE a favore di mia moglie , in sostituzione della legittima CP_4 Persona_2 alla stessa spettante, l'usufrutto generale vitalizio su tutti i miei beni, dispensandola dal fare l'inventario e dal prestare cauzione>>).
Venendo in rilievo una chiara volontà del testatore di attribuire alla moglie Persona_2 un legato in sostituzione di legittima, occorre precisare in punto di diritto quanto
[...] segue. Il legato in sostituzione di legittima trova la propria fonte all'articolo 551 del codice civile. È una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei legittimari.
Si tratta infatti della possibilità attribuita al testatore di disporre a beneficio di questi ultimi in misura quantitativamente inferiore a quanto loro spettante. Una delle conseguenze più rilevanti del legato sostitutivo di legittima, sarà quella di escludere il legatario dalla comunione ereditaria.
Il legittimario–legatario in sostituzione di legittima sarà tenuto, per conseguire in modo integrale il proprio diritto alla quota di legittima, a rinunciare preventivamente al legato prima di agire in riduzione. L'art. 551, comma 1 c.c. invero, dispone che: “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”. Tale norma deve leggersi in combinato disposto con l'art. 649 c.c. che, al comma 1, stabilisce che “Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare”.
Ebbene, con riferimento alla facoltà di rinunciare al legato, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la tale facoltà risulti preclusa, qualora il legatario compia atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva (cfr. “La
5 facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.” [cfr. Cass. civ. n. 20711/2013]), precisando, tuttavia, che affinchè possa verificarsi l'effetto preclusivo alla facoltà di rinuncia, è assolutamente necessario che il legatario fosse consapevole della disposizione del legato a proprio favore e che “la piena conoscenza da parte dell'erede si presume per effetto della pubblicazione del testamento, a meno che l'erede non fornisca la prova che il notaio abbia omesso di comunicare l'esistenza del testamento, a norma dell'art. 623 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4196/1975).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve affermarsi che, sebbene risulti incontestato che abbia posto in essere delle condotte espressione di Persona_2 alcune facoltà spettanti all'usufruttuario, tuttavia, non vi è prova che la legataria fosse consapevole della disposizione del legato a proprio favore, anzi, deve ragionevolmente ritenersi il contrario, atteso che il testamento pubblico del marito risulta essere stato Persona_1 registrato data 01.06.2018, ovvero successivamente dal decesso di Persona_2 avvenuto in data 27.05.2018. Inoltre, va rilevato che le condotte poste in essere da
[...]
(es. godimento della casa coniugale appartenente al de cuius, riscossione dei Persona_2 canoni di locazione) non appaiono confermative dell'acquisto del legato e, dunque, incompatibili con la facoltà di rinuncia, trattandosi, in ogni caso, di comportamenti che avrebbe potuto porre in essere anche nella qualità di erede, al fine di Persona_2 godere e amministrare il patrimonio ereditario.
Pertanto, nel caso in esame non si è verificata alcuna decadenza del diritto di rinunciare al legato in sostituzione di legittima, con la conseguenza che l'atto rinuncia posto in essere dagli attori, eredi di in data 21/03/2019 con atto pubblico del Notaio Persona_2
in Foggia, risulta pienamente valido ed efficace;
invero, tale l'atto di rinuncia Persona_6 ben può essere compiuto dall'erede del legatario (cfr.“In tema di legato in sostituzione di legittima, ove questo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi, quale potere inerente al rapporto successorio in atto, non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, si trasmette all'erede del legatario, divenuto titolare "iure hereditatis" dell'azione di riduzione;
né rileva, in senso contrario, che l'erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio dante causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto ovvero rinunciarvi, in tal modo assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di
6 riduzione” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17861) e, inoltre, risulta rispettato il requisito della forma scritta (cfr.“In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5
c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio;
infatti,
l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato
e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari” (Cass. Sez. U, n. 7098/2011).
Il giudizio, dovrà, dunque, proseguire, come da separata ordinanza, per istruire l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata dagli attori.
Il governo delle spese di lite va rimesso alla pronuncia definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara aperta la successione di , nato in [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Manfredonia (FG) il 31/12/2017 e di nata in [...] Persona_2
ANEL il 24/10/1927 e deceduta in Manfredonia il 27/05/2018;
- dichiara che il legato in sostituzione di legittima di cui in motivazione risulta essere stato rinunciato per effetto dell'atto pubblico del 21/03/2019 - Notaio in Foggia Persona_6 repertorio numero 9595; raccolta numero 6844;
- spese di lite alla sentenza definitiva;
-dispone sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Foggia, 04.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3023 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto “rinuncia al legato in sostituzione di legittima;
riduzione per lesione di legittima”
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , deceduta in corso di causa e Parte_5 C.F._6 nella cui posizione processuale sono subentrati (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ), rappresentati C.F._7 Parte_6 C.F._8
e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Caterino;
Attori
E
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._9 CP_3
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._10
Onorino Di Sabato e Raffaele Pio Di Sabato;
Convenuti ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata dagli attori;
8 ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per procedere all'istruttoria; ritenuto, impregiudicata ogni altra valutazione, necessario avvalersi dell'ausilio di un
Consulente tecnico d'Ufficio;
P . Q . M .
- nomina CTU l'Ing. al quale formula il seguente quesito “Il CTU, tenuto conto Persona_7 delle allegazioni delle parti e dei documenti di causa, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno:
1. determini il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della successione (data decesso) di 2. detragga dall'individuato relictum gli eventuali debiti ereditari documentati in atti;
3. Persona_1 proceda quindi alla somma del relictum (- debiti) + donatum e calcoli, sulla base dell'asse così formato, il valore della quota disponibile, nonché di quella di legittima spettante alla moglie Persona_2 ai sensi dell'art. 540 c.c.; 4. proceda, infine, ove riscontri la lesione, alla riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal de cuius secondo le disposizioni di cui all'art. 554 e ss. c.c.; 5. Esperisca un concreto e reiterato tentativo di conciliazione tra le parti.”
- rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice istruttore dott. Roberto Bianco e fissa per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza dell'11.07.2025, ore di rito;
- invita il CTU a rappresentare tempestivamente eventuali cause ostative all'accettazione dell'incarico o alla partecipazione all'udienza fissata, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.
Foggia, 04.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3023 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto “rinuncia al legato in sostituzione di legittima;
riduzione per lesione di legittima”
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , deceduta in corso di causa e Parte_5 C.F._6 nella cui posizione processuale sono subentrati (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ), rappresentati C.F._7 Parte_6 C.F._8
e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Caterino;
Attori
E
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._9 CP_3
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._10
Onorino Di Sabato e Raffaele Pio Di Sabato;
Convenuti
1 CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” rassegante per l'udienza del 21
Ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, CP_2 ed al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I. dichiarare aperte le
[...] CP_3 successioni di nato in [...] il [...] e deceduto in Manfredonia (FG) il Persona_1
31/12/2017, CF: , e di , nata in [...] il C.F._11 Persona_2
24/10/1927 e deceduta in Manfredonia il 27/05/2018, CF: . II. Dichiarare C.F._12 rinunziato da parte degli odierni attori il legato in sostituzione di legittima di cui in narrativa. III. In accoglimento della richiesta della quota di legittima (art. 551, primo comma, c.c.) da parte degli odierni attori, quali eredi legittimi della legittimaria , dichiarare, ex art. 540, primo comma, c.c. che Persona_2 la quota riservata alla è pari alla metà dell'asse ereditario di IV. Persona_2 Persona_1
Ex art. 554 c.c. dichiarare parzialmente inefficaci nei confronti della legittimaria, , e Persona_2 quindi ridurre - nei limiti della quota di riserva di 1\2 - le disposizioni del testamento pubblico del
22/09/2017 (ricevuto dal notaio di Manfredonia, rep. n. 1787, registrato il Persona_3
01/06/2018 al numero 2040/1T) con le quali nominava suoi unici eredi universali i Persona_1 convenuti, suoi nipoti, ed . V. Dichiarare gli attori eredi universali di CP_2 CP_3 Per_1
o, in subordine, dichiarare la defunta erede universale di per
[...] Persona_2 Persona_1 la quota di 8/16 e, per l'effetto ed in entrambe le ipotesi, dichiarare che il patrimonio del de cuius Per_1
è così attribuito: - ad ed ad per la quota di 4/16 ciascuno;
- ai signori
[...] CP_2 CP_3
, e per la quota di Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_2
1/16 ciascuno;
- ai signori e per la quota di 2/16 ciascuno. VI- Ordinare al Parte_3 Parte_4
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Foggia dell'Agenzia delle Entrate, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da responsabilità. VII- Condannare i convenuti al pagamento di spese, anche generali al 15%, e competenze di causa, oltre iva, se dovuta, e cnap come per legge”.
A fondamento delle proprie domande, gli attori rappresentavano che:
2 - erano eredi legittimi di nata in [...] il [...] e Persona_2 deceduta (senza figli) in Manfredonia il 27/05/2018;
- in particolare, erano subentrati per rappresentazione (art. 467 c.c.), nel luogo e nel grado delle loro rispettive madri (ovvero, , nata a [...] [...] e Persona_4 deceduta il 17/12/1977, madre di , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
nonché nata a [...] il Parte_2 Persona_5
01/01/1922 e deceduta il 09/08/2007, madre di e , sorelle di Parte_3 Parte_4
(art. 570 c.c.), a questa premorte;
Persona_2
- a seguito del decesso di veniva registrato, in data 01.06.2018 il Per_2 Persona_2 testamento pubblico del 22.09.2017, di , marito di nel Persona_1 Persona_2 quale si prevedeva unici eredi universali i miei due nipoti ed , figli di mio fratello LE a CP_2 CP_3 CP_4 favore di mia moglie , in sostituzione della legittima alla stessa spettante, l'usufrutto Persona_2 generale vitalizio su tutti i miei beni, dispensandola dal fare l'inventario e dal prestare cauzione>>;
- dal verbale notarile di registrazione del testamento pubblico si apprendeva che solo in data
29/05/2018, ossia due giorni dopo la morte di i signori Persona_2 CP_2 ed avevano notiziato il Notaio del decesso di , avvenuto il
[...] CP_3 Persona_1
31.12.2017;
- era morta, pertanto, senza avere notizia alcuna del testamento Persona_2 pubblico del marito che prevedeva in suo favore un legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore;
- non aveva, quindi, avuto la possibilità di rinunziare all'ignoto legato Persona_2 in sostituzione di legittima e che tala facoltà di scelta di cui all'art. 551, primo comma, c.c. si era trasmessa agli eredi di odierni attori, i quali, con atto pubblico del Persona_2
21.03.2019, avevano rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto da Persona_1 in favore di Persona_2
- in virtù di tale rinuncia doveva ritenersi erede di;
Persona_2 Persona_1
- ai sensi dell'art. 540 c.c., a favore del coniuge in assenza di figli, era riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge;
3 - era interesse degli attori far accertare la lesione della quota di legittima spettante a
[...]
moglie del de cuius e legittimaria pretermessa, con conseguente Persona_2 Persona_1 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive;
- , al momento del decesso, risultava titolare dei seguenti diritti su beni Persona_1 immobili: 1) Proprietà per 2/8 su fabbricato sito in Comune di Manfredonia (FG), Via Tribuna
n. 200, piano 1, censito al foglio 143, particella 2198 sub. 12; 2) Proprietà esclusiva su fabbricato sito in Comune Manfredonia (FG), Viale Beccarini n. 30, censito al foglio 24, particella 135, sub. 69; 3) Proprietà esclusiva su fabbricato sito in Comune Manfredonia (FG), Via Giacomo
Matteotti n. 68, censito al foglio 143, particella 6567, sub. 24; 4) Proprietà per 2/8 su fabbricato sito in Comune NT ANEL (FG), Via Maraldo n. 20, censito al foglio 188, particella
1767. 5) terreni siti in Comune NT ANEL (FG), censiti al foglio 58: livellario per
13/60 su particelle 49, 54, 162, livellario per 13/120 su particelle 47, 48, 159 e 164; al foglio 59: livellario per 13/60 su particella 11 ed al foglio 41: proprietà per 1/8 su particella 6.
Si costituivano in giudizio, in data 17.11.2020, i convenuti ed CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, deducevano la decadenza del diritto di rinunciare al legato in sostituzione della legittima, atteso che aveva esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario ai sensi Persona_2 dell'art. 981 c.c. (es. aveva utilizzato la casa coniugale, aveva percepito per il tramite del nipote i canoni di locazione dell'immobile di Via Matteotti n. 68, aveva percepito Parte_1 quota parte dei canoni di locazione dell'immobile sito a NT ANEL in Via Maraldo;
aveva utilizzato il denaro depositato su conto postale n. 67303784 intestato al marito Per_1
), confermando, con tale inequivoco atteggiamento, la sua volontà di accettare il legato e
[...] decadendo, ipso iure, dalla possibilità di rinunciarvi. Di conseguenza, l'atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima posto in essere dagli attori con atto pubblico del 21.03.2019, doveva considerarsi come tamquam non esset.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., venivano rigettate le richieste di prove orali in quanto afferenti a circostanze incontestate e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.10.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - venivano precisate le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore che rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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4 Premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di , nato Persona_1
a NT ANEL il 14.07.1928 e deceduto in Manfredonia il 31.12.2017 e di Persona_2
nata in [...] il [...] e deceduta in Manfredonia il 27/05/2018,
[...] prima di verificare la fondatezza dell'azione di riduzione promossa dagli attori, occorre verificare, preliminarmente, l'efficacia e la validità della rinuncia al legato in sostituzione di legittima effettuata dagli attori con atto pubblico del 21.03.2019.
Dagli atti di causa, risulta, innanzitutto, accertato che con testamento pubblico del 22/09/2017, ricevuto dal notaio di Manfredonia, rep. n. 37 degli atti di ultima Persona_3 volontà, disponeva delle proprie sostanze, nominando eredi universali i nipoti Persona_1 ed (odierni convenuti) e attribuendo alla moglie CP_2 CP_3 Persona_2
quale legato in sostituzione della quota di legittima spettante alla stessa, l'usufrutto
[...] generale vitalizio su tutti i beni del de cuius (cfr. ultima volontà. Nomino miei unici eredi universali i miei due nipoti ed , figli di CP_2 CP_3 mio fratello LE a favore di mia moglie , in sostituzione della legittima CP_4 Persona_2 alla stessa spettante, l'usufrutto generale vitalizio su tutti i miei beni, dispensandola dal fare l'inventario e dal prestare cauzione>>).
Venendo in rilievo una chiara volontà del testatore di attribuire alla moglie Persona_2 un legato in sostituzione di legittima, occorre precisare in punto di diritto quanto
[...] segue. Il legato in sostituzione di legittima trova la propria fonte all'articolo 551 del codice civile. È una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei legittimari.
Si tratta infatti della possibilità attribuita al testatore di disporre a beneficio di questi ultimi in misura quantitativamente inferiore a quanto loro spettante. Una delle conseguenze più rilevanti del legato sostitutivo di legittima, sarà quella di escludere il legatario dalla comunione ereditaria.
Il legittimario–legatario in sostituzione di legittima sarà tenuto, per conseguire in modo integrale il proprio diritto alla quota di legittima, a rinunciare preventivamente al legato prima di agire in riduzione. L'art. 551, comma 1 c.c. invero, dispone che: “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”. Tale norma deve leggersi in combinato disposto con l'art. 649 c.c. che, al comma 1, stabilisce che “Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare”.
Ebbene, con riferimento alla facoltà di rinunciare al legato, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la tale facoltà risulti preclusa, qualora il legatario compia atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva (cfr. “La
5 facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.” [cfr. Cass. civ. n. 20711/2013]), precisando, tuttavia, che affinchè possa verificarsi l'effetto preclusivo alla facoltà di rinuncia, è assolutamente necessario che il legatario fosse consapevole della disposizione del legato a proprio favore e che “la piena conoscenza da parte dell'erede si presume per effetto della pubblicazione del testamento, a meno che l'erede non fornisca la prova che il notaio abbia omesso di comunicare l'esistenza del testamento, a norma dell'art. 623 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4196/1975).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve affermarsi che, sebbene risulti incontestato che abbia posto in essere delle condotte espressione di Persona_2 alcune facoltà spettanti all'usufruttuario, tuttavia, non vi è prova che la legataria fosse consapevole della disposizione del legato a proprio favore, anzi, deve ragionevolmente ritenersi il contrario, atteso che il testamento pubblico del marito risulta essere stato Persona_1 registrato data 01.06.2018, ovvero successivamente dal decesso di Persona_2 avvenuto in data 27.05.2018. Inoltre, va rilevato che le condotte poste in essere da
[...]
(es. godimento della casa coniugale appartenente al de cuius, riscossione dei Persona_2 canoni di locazione) non appaiono confermative dell'acquisto del legato e, dunque, incompatibili con la facoltà di rinuncia, trattandosi, in ogni caso, di comportamenti che avrebbe potuto porre in essere anche nella qualità di erede, al fine di Persona_2 godere e amministrare il patrimonio ereditario.
Pertanto, nel caso in esame non si è verificata alcuna decadenza del diritto di rinunciare al legato in sostituzione di legittima, con la conseguenza che l'atto rinuncia posto in essere dagli attori, eredi di in data 21/03/2019 con atto pubblico del Notaio Persona_2
in Foggia, risulta pienamente valido ed efficace;
invero, tale l'atto di rinuncia Persona_6 ben può essere compiuto dall'erede del legatario (cfr.“In tema di legato in sostituzione di legittima, ove questo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi, quale potere inerente al rapporto successorio in atto, non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, si trasmette all'erede del legatario, divenuto titolare "iure hereditatis" dell'azione di riduzione;
né rileva, in senso contrario, che l'erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio dante causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto ovvero rinunciarvi, in tal modo assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di
6 riduzione” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17861) e, inoltre, risulta rispettato il requisito della forma scritta (cfr.“In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5
c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio;
infatti,
l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato
e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari” (Cass. Sez. U, n. 7098/2011).
Il giudizio, dovrà, dunque, proseguire, come da separata ordinanza, per istruire l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata dagli attori.
Il governo delle spese di lite va rimesso alla pronuncia definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara aperta la successione di , nato in [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Manfredonia (FG) il 31/12/2017 e di nata in [...] Persona_2
ANEL il 24/10/1927 e deceduta in Manfredonia il 27/05/2018;
- dichiara che il legato in sostituzione di legittima di cui in motivazione risulta essere stato rinunciato per effetto dell'atto pubblico del 21/03/2019 - Notaio in Foggia Persona_6 repertorio numero 9595; raccolta numero 6844;
- spese di lite alla sentenza definitiva;
-dispone sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Foggia, 04.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3023 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto “rinuncia al legato in sostituzione di legittima;
riduzione per lesione di legittima”
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , deceduta in corso di causa e Parte_5 C.F._6 nella cui posizione processuale sono subentrati (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ), rappresentati C.F._7 Parte_6 C.F._8
e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Caterino;
Attori
E
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._9 CP_3
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._10
Onorino Di Sabato e Raffaele Pio Di Sabato;
Convenuti ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata dagli attori;
8 ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per procedere all'istruttoria; ritenuto, impregiudicata ogni altra valutazione, necessario avvalersi dell'ausilio di un
Consulente tecnico d'Ufficio;
P . Q . M .
- nomina CTU l'Ing. al quale formula il seguente quesito “Il CTU, tenuto conto Persona_7 delle allegazioni delle parti e dei documenti di causa, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno:
1. determini il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della successione (data decesso) di 2. detragga dall'individuato relictum gli eventuali debiti ereditari documentati in atti;
3. Persona_1 proceda quindi alla somma del relictum (- debiti) + donatum e calcoli, sulla base dell'asse così formato, il valore della quota disponibile, nonché di quella di legittima spettante alla moglie Persona_2 ai sensi dell'art. 540 c.c.; 4. proceda, infine, ove riscontri la lesione, alla riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal de cuius secondo le disposizioni di cui all'art. 554 e ss. c.c.; 5. Esperisca un concreto e reiterato tentativo di conciliazione tra le parti.”
- rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice istruttore dott. Roberto Bianco e fissa per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza dell'11.07.2025, ore di rito;
- invita il CTU a rappresentare tempestivamente eventuali cause ostative all'accettazione dell'incarico o alla partecipazione all'udienza fissata, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.
Foggia, 04.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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