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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EN TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2025 promossa da:
(C.F. ), in prroprio ex art. 86 cpc elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio professionale in Frenze, Via pratese 85,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: Per l'opponente: Voglia, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze:
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato;
- nel merito, revocare/annullare/riformare, per le ragioni suddette, il decreto di liquidazione emesso dal
Tribunale di Firenze Ufficio G.i.p., in data 7.1.25 in relazione al procedimento penale n.12237/22
RGNR, n.7397/22 RGGip che ha liquidato la somma di 850,00 euro oltre accessori e per l'effetto liquidare la somma di euro 1500,00, oltre accessori di legge, prevista dal Protocollo di intesa del
10.01.2019 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, depositato in data 6.2.2025, l'avv. Pt_1
ha tempestivamente opposto il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di
[...]
Firenze, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e depositato il 7.01.2025, e notificato l'8.01.2025, con il quale è stata liquidata la “somma di € 850,00 oltre spese generali nella misura del pagina 1 di 3 15% oltre IVA e CAP e detratta la ritenuta se dovuta”, per il compenso spettante al difensore per l'attività professionale svolta dal ricorrente quale difensore di fiducia nella fase di GIP di Persona_1
ammesso, a far data del 3.11.22, al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale
[...]
RGNR 12237/22, n. RgGip 7397/22, n. RgDib 2079/23.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che il procedimento penale a carico del
[...]
ha avuto una fase avanti all particolarmente complessa in quanto dal 27.10.2022, Per_1 CP_2
giorno di applicazione delle prime misure cautelari, fino al 2.03.2023, data del deposito alla Procura di
Firenze del rinuncia al mandato, si susseguivano numerose attività difensive ed in particolare, udienza di interrogatorio di garanzia dell'indagato con istanza di revoca delle misure cautelari Persona_1
aventi al Gip dott.ssa deposito atto di appello ex art 310 cpp al Tribunale del Riesame di Tes_1
Firenze; udienza davanti al Tribunale del Riesame e ordinanza di accoglimento;
udienza interrogatorio di garanzia con istanza di revoca delle nuove misure cautelari avanti al Gip, udienza interrogatorio di garanzia con istanza di revoca delle nuove misure cautelari avanti al Gip.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attività effettivamente svolte e la mancata applicazione del Protocollo GIP – GUP sulla base del quale avrebbero dovuto riconoscersi € 1500,00 oltre accessori.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 25.06.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta in decisione dal giudice.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame dei verbali relativi al procedimento penale risulta svolta dall'Avv. l'attività dedotta nel ricorso. Parte_1
Ne consegue che, avendo il ricorrente richiesto l'applicazione del protocollo GIP GUP sulle tariffe forfettarie concordate in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2019, peraltro richiamato dal
Giudice penale nel decreto di liquidazione, si ritiene giustificata, sulla base dell'impegno professionale, l'applicazione della tariffa prevista al n. 4 prevista per le udienze preliminari
“complesse” con almeno n. 3 udienze non di mero rinvio e giudizi abbreviati condizionati o complessi.
Ne consegue che all'Avv. devono essere riconosciuti i compensi per complessivi € 1.500,00 Pt_1
già ridotti di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 oltre spese forfettarie del 15% e oltre accessori CPA e
IVA di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
pagina 2 di 3 essere rimborsato delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria e senza contraddittorio, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, €
100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 125,00 (98 CU e 27 marca) per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso al difensore emesso dal Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e depositato il 7.01.2025, e notificato l'8.01.2025 per l'attività professionale svolta dal ricorrente quale difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento Persona_1 penale RGNR 12237/22, n. RgGip 7397/22, n. RgDib 2079/23 e in riforma del suddetto decreto, liquida il compenso complessivo di € 1.500,00, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP, come per legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi;
- condanna il alla restituzione, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 12.12.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa EN TI
. EN TI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EN TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2025 promossa da:
(C.F. ), in prroprio ex art. 86 cpc elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio professionale in Frenze, Via pratese 85,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: Per l'opponente: Voglia, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze:
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato;
- nel merito, revocare/annullare/riformare, per le ragioni suddette, il decreto di liquidazione emesso dal
Tribunale di Firenze Ufficio G.i.p., in data 7.1.25 in relazione al procedimento penale n.12237/22
RGNR, n.7397/22 RGGip che ha liquidato la somma di 850,00 euro oltre accessori e per l'effetto liquidare la somma di euro 1500,00, oltre accessori di legge, prevista dal Protocollo di intesa del
10.01.2019 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, depositato in data 6.2.2025, l'avv. Pt_1
ha tempestivamente opposto il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di
[...]
Firenze, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e depositato il 7.01.2025, e notificato l'8.01.2025, con il quale è stata liquidata la “somma di € 850,00 oltre spese generali nella misura del pagina 1 di 3 15% oltre IVA e CAP e detratta la ritenuta se dovuta”, per il compenso spettante al difensore per l'attività professionale svolta dal ricorrente quale difensore di fiducia nella fase di GIP di Persona_1
ammesso, a far data del 3.11.22, al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale
[...]
RGNR 12237/22, n. RgGip 7397/22, n. RgDib 2079/23.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che il procedimento penale a carico del
[...]
ha avuto una fase avanti all particolarmente complessa in quanto dal 27.10.2022, Per_1 CP_2
giorno di applicazione delle prime misure cautelari, fino al 2.03.2023, data del deposito alla Procura di
Firenze del rinuncia al mandato, si susseguivano numerose attività difensive ed in particolare, udienza di interrogatorio di garanzia dell'indagato con istanza di revoca delle misure cautelari Persona_1
aventi al Gip dott.ssa deposito atto di appello ex art 310 cpp al Tribunale del Riesame di Tes_1
Firenze; udienza davanti al Tribunale del Riesame e ordinanza di accoglimento;
udienza interrogatorio di garanzia con istanza di revoca delle nuove misure cautelari avanti al Gip, udienza interrogatorio di garanzia con istanza di revoca delle nuove misure cautelari avanti al Gip.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attività effettivamente svolte e la mancata applicazione del Protocollo GIP – GUP sulla base del quale avrebbero dovuto riconoscersi € 1500,00 oltre accessori.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 25.06.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta in decisione dal giudice.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame dei verbali relativi al procedimento penale risulta svolta dall'Avv. l'attività dedotta nel ricorso. Parte_1
Ne consegue che, avendo il ricorrente richiesto l'applicazione del protocollo GIP GUP sulle tariffe forfettarie concordate in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2019, peraltro richiamato dal
Giudice penale nel decreto di liquidazione, si ritiene giustificata, sulla base dell'impegno professionale, l'applicazione della tariffa prevista al n. 4 prevista per le udienze preliminari
“complesse” con almeno n. 3 udienze non di mero rinvio e giudizi abbreviati condizionati o complessi.
Ne consegue che all'Avv. devono essere riconosciuti i compensi per complessivi € 1.500,00 Pt_1
già ridotti di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 oltre spese forfettarie del 15% e oltre accessori CPA e
IVA di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
pagina 2 di 3 essere rimborsato delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria e senza contraddittorio, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, €
100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 125,00 (98 CU e 27 marca) per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso al difensore emesso dal Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e depositato il 7.01.2025, e notificato l'8.01.2025 per l'attività professionale svolta dal ricorrente quale difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento Persona_1 penale RGNR 12237/22, n. RgGip 7397/22, n. RgDib 2079/23 e in riforma del suddetto decreto, liquida il compenso complessivo di € 1.500,00, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP, come per legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi;
- condanna il alla restituzione, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 12.12.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa EN TI
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