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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1519/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistitI dall'avv. SCALLA MARY CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 25 62010 POLLENZA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. PASCUCCI LUCA, elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA 49 62100 MACERATA, presso il difensore;
, C.F. Controparte_2 C.F._4 non assistita né difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: liberazione immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 4 1 - Fondata, e quindi da accogliersi, la domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
-nelle forme dell'art. 281 decies poi convertito all'udienza del 29.10.2024 in rito lavoro-
[...] intesa alla liberazione e alla contestuale restituzione dell'unità immobiliare di loro proprietà, sita a
Treia, in Contrada Santissimo Crocifisso n. 60, contraddistinta al catasto dei fabbricati del medesimo comune al foglio 55, part. 433, sub. 5 (cat. A/3, vani 8,5, Pianto T-S1) e sub. 9 (cat.
C/6, 53 mq, Pianto S1) asseritamente occupata sine titulo da (moglie del figlio Controparte_1 dei ricorrenti ) e da (madre di ) a far data dal Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
16.06.2022, epoca del decesso del loro figlio . Parte_3
1.1 - Rappresentano gli attori che: prima dell'anno 2016, concedevano in comodato d'uso gratuito le anzidette unità immobiliari al figlio;
a partire dal 2016 questi iniziava a Pt_3 convivervi con , con la quale contraeva matrimonio nel 2017; dopo la morte del Controparte_1 figlio gli attori invitavano verbalmente le convenute a rilasciare gli immobili con termine entro le prime settimane del 2023; solo con le raccomandate del 27 e 29.11.2023 (ricevute in data
01.12.2023) gli attori formalizzavano per iscritto la diffida al rilascio;
nonostante ciò e le ulteriori richieste verbali le convenute continuavano ad occupare gli immobili.
Chiedono altresì gli attori il risarcimento del danno, per i “notevoli disagi e danni economici”, quantificandolo in euro 350,00 mensili, pari al valore locativo dei beni, dal 01.02.2023 (senza specificare il motivo di tale decorrenza) fino all'effettivo rilascio.
2 - Pur se regolarmente convenuta (ricorso con decreto notificato a mani della stessa il
02.08.2024), rimaneva contumace. Controparte_2
3 - Incontestata l'occupazione dell'immobile da parte delle resistenti a decorre dal 2016.
Sul punto la precisa in comparsa di aver “…occupato l'immobile oggetto Controparte_1 di causa in qualità di coniuge del ” e in quanto tale godere del beneficio di cui Parte_3 all'art. 540, co. 2, c.c. In subordine, individua il titolo nel comodato concluso dal figlio essendo gli immobili divenuti, con il matrimonio e la relativa convivenza, abitazione famigliare.
Quanto alla resistente contumace, la circostanza non viene contestata dalla resistente costituita: sebbene non possa ricondursi la condotta processuale a quella della mancata contestazione della parte contumace, appare l'evidenza della natura semiconfessoria della mancata contestazione della medesima parte processuale costituita nella assimilazione processuale derivante dalla identità di posizione, idonea a fornire la prova della detta circostanza.
pagina 2 di 4 4 – Impossibile fare applicazione nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 540, co. 2,
c.c., essendo questa riservata al coniuge superstite del proprietario o al (già) comproprietario con il defunto;
nessuno dei due casi ricorre nella fattispecie.
4.1- Altresì impossibile ricondurre alla resistente il comodato concluso da Parte_4 perché l'art. 1811, co. 2, c.c., conferisce al comodante la facoltà di richiedere la restituzione del bene agli eredi del comodatario, senza che vengano previste eccezioni nel caso del coniuge di questi.
4.2 – La liberazione dell'immobile va disposta in via immediata in considerazione del tempo trascorso dalla intimazione di rilascio (cfr. successivo punto 5) e dalla durata del giudizio.
5 – Incontestata la ricezione da parte delle resistenti (irrilevanti le contestazioni generiche del seguente tenore letterale “contesta- in blocco, parola per parola e punto per punto- quanto asserito, dedotto, prodotto e richiesto dalle parti ricorrenti…”) anche delle intimazioni verbali di rilascio, l'occupazione sine titulo va ricondotta alle prime settimane del 2023 (quale termine incontestatamente fissato dagli attori per il rilascio dell'immobile con le intimazioni verbali) o come meglio specificato dai ricorrenti al 01.02.2023.
6 - Accertata la perdita da parte del ricorrente-proprietario della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, in conformità a quanto pronunciato da ultimo dalla Suprema
Corte con le due sentenze gemelle (Cass. Sez. Un. n. n. 33645/2022 e Cas. Sez. Un. n.
33659/2022) secondo le quali il danno subìto dal proprietario nel caso di occupazione illegittima di un immobile, in punto di danno emergente, è assistito da una presunzione relativa consistente nella perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, va accolta la domanda degli attori e per l'effetto la resistente va condannata al pagamento dell'indennità di occupazione mensile, da liquidarsi in via equitativa in euro 350,00 a partire dal mese di febbraio 2023 fino alla restituzione dell'immobile.
7- Le spese del giudizio seguono la solidale soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_2
, accertata l'inesistenza in capo a e a di titolo
[...] Controparte_1 Controparte_2 legittimante la detenzione dell'immobile in Treia, in Contrada Santissimo Crocifisso n. 60, contraddistinta al catasto dei fabbricati del medesimo comune al foglio 55, part. 433, sub. 5 (cat.
pagina 3 di 4 A/3, vani 8,5, Pianto T-S1) e sub. 9 (cat. C/6, 53 mq, Pianto S1), le condanna a rilasciare immediatamente il detto immobile, libero da persone e cose, a e;
Parte_2 Parte_1 le condanna altresì in solido al risarcimento in favore dei ricorrenti, liquidato nella somma di euro
350,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2023 fino alla liberazione dell'immobile; le condanna infine, in solido, a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di Parte_1
e , in solido, in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
[...] Parte_2 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 4 marzo 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1519/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistitI dall'avv. SCALLA MARY CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 25 62010 POLLENZA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. PASCUCCI LUCA, elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA 49 62100 MACERATA, presso il difensore;
, C.F. Controparte_2 C.F._4 non assistita né difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: liberazione immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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pagina 1 di 4 1 - Fondata, e quindi da accogliersi, la domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
-nelle forme dell'art. 281 decies poi convertito all'udienza del 29.10.2024 in rito lavoro-
[...] intesa alla liberazione e alla contestuale restituzione dell'unità immobiliare di loro proprietà, sita a
Treia, in Contrada Santissimo Crocifisso n. 60, contraddistinta al catasto dei fabbricati del medesimo comune al foglio 55, part. 433, sub. 5 (cat. A/3, vani 8,5, Pianto T-S1) e sub. 9 (cat.
C/6, 53 mq, Pianto S1) asseritamente occupata sine titulo da (moglie del figlio Controparte_1 dei ricorrenti ) e da (madre di ) a far data dal Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
16.06.2022, epoca del decesso del loro figlio . Parte_3
1.1 - Rappresentano gli attori che: prima dell'anno 2016, concedevano in comodato d'uso gratuito le anzidette unità immobiliari al figlio;
a partire dal 2016 questi iniziava a Pt_3 convivervi con , con la quale contraeva matrimonio nel 2017; dopo la morte del Controparte_1 figlio gli attori invitavano verbalmente le convenute a rilasciare gli immobili con termine entro le prime settimane del 2023; solo con le raccomandate del 27 e 29.11.2023 (ricevute in data
01.12.2023) gli attori formalizzavano per iscritto la diffida al rilascio;
nonostante ciò e le ulteriori richieste verbali le convenute continuavano ad occupare gli immobili.
Chiedono altresì gli attori il risarcimento del danno, per i “notevoli disagi e danni economici”, quantificandolo in euro 350,00 mensili, pari al valore locativo dei beni, dal 01.02.2023 (senza specificare il motivo di tale decorrenza) fino all'effettivo rilascio.
2 - Pur se regolarmente convenuta (ricorso con decreto notificato a mani della stessa il
02.08.2024), rimaneva contumace. Controparte_2
3 - Incontestata l'occupazione dell'immobile da parte delle resistenti a decorre dal 2016.
Sul punto la precisa in comparsa di aver “…occupato l'immobile oggetto Controparte_1 di causa in qualità di coniuge del ” e in quanto tale godere del beneficio di cui Parte_3 all'art. 540, co. 2, c.c. In subordine, individua il titolo nel comodato concluso dal figlio essendo gli immobili divenuti, con il matrimonio e la relativa convivenza, abitazione famigliare.
Quanto alla resistente contumace, la circostanza non viene contestata dalla resistente costituita: sebbene non possa ricondursi la condotta processuale a quella della mancata contestazione della parte contumace, appare l'evidenza della natura semiconfessoria della mancata contestazione della medesima parte processuale costituita nella assimilazione processuale derivante dalla identità di posizione, idonea a fornire la prova della detta circostanza.
pagina 2 di 4 4 – Impossibile fare applicazione nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 540, co. 2,
c.c., essendo questa riservata al coniuge superstite del proprietario o al (già) comproprietario con il defunto;
nessuno dei due casi ricorre nella fattispecie.
4.1- Altresì impossibile ricondurre alla resistente il comodato concluso da Parte_4 perché l'art. 1811, co. 2, c.c., conferisce al comodante la facoltà di richiedere la restituzione del bene agli eredi del comodatario, senza che vengano previste eccezioni nel caso del coniuge di questi.
4.2 – La liberazione dell'immobile va disposta in via immediata in considerazione del tempo trascorso dalla intimazione di rilascio (cfr. successivo punto 5) e dalla durata del giudizio.
5 – Incontestata la ricezione da parte delle resistenti (irrilevanti le contestazioni generiche del seguente tenore letterale “contesta- in blocco, parola per parola e punto per punto- quanto asserito, dedotto, prodotto e richiesto dalle parti ricorrenti…”) anche delle intimazioni verbali di rilascio, l'occupazione sine titulo va ricondotta alle prime settimane del 2023 (quale termine incontestatamente fissato dagli attori per il rilascio dell'immobile con le intimazioni verbali) o come meglio specificato dai ricorrenti al 01.02.2023.
6 - Accertata la perdita da parte del ricorrente-proprietario della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, in conformità a quanto pronunciato da ultimo dalla Suprema
Corte con le due sentenze gemelle (Cass. Sez. Un. n. n. 33645/2022 e Cas. Sez. Un. n.
33659/2022) secondo le quali il danno subìto dal proprietario nel caso di occupazione illegittima di un immobile, in punto di danno emergente, è assistito da una presunzione relativa consistente nella perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, va accolta la domanda degli attori e per l'effetto la resistente va condannata al pagamento dell'indennità di occupazione mensile, da liquidarsi in via equitativa in euro 350,00 a partire dal mese di febbraio 2023 fino alla restituzione dell'immobile.
7- Le spese del giudizio seguono la solidale soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_2
, accertata l'inesistenza in capo a e a di titolo
[...] Controparte_1 Controparte_2 legittimante la detenzione dell'immobile in Treia, in Contrada Santissimo Crocifisso n. 60, contraddistinta al catasto dei fabbricati del medesimo comune al foglio 55, part. 433, sub. 5 (cat.
pagina 3 di 4 A/3, vani 8,5, Pianto T-S1) e sub. 9 (cat. C/6, 53 mq, Pianto S1), le condanna a rilasciare immediatamente il detto immobile, libero da persone e cose, a e;
Parte_2 Parte_1 le condanna altresì in solido al risarcimento in favore dei ricorrenti, liquidato nella somma di euro
350,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2023 fino alla liberazione dell'immobile; le condanna infine, in solido, a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di Parte_1
e , in solido, in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
[...] Parte_2 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 4 marzo 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4