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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8334/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via V. Colonna n. Parte_1
14, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capuano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 in Napoli alla via G. Carducci n. 37, presso lo studio dell'avv. Antonio Parisi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli, n. 2247/2023, pubblicata in data 28.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14764/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2247/2023 del 28.03.2023 emessa dal Giudice di pace di
Marano di Napoli nel giudizio RG n. 14764/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato , in data 17.09.2021, veniva CP_2 notificata l'intimazione di pagamento n. 07120219002594651000 con la quale l'
[...]
chiedeva il pagamento della cartella n. 07120130092748100000 Controparte_1 per € 2.583,12 relativa a sanzione per infrazione ex d.P.R. n. 753/80 dovute a Parte_1
e relative agli anni 2008 e 2010.
[...]
Costituitasi in giudizio, l ha impugnato la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto. con comparsa di costituzione e risposta regolarmente notificata, ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale trasversale per € 1.227,80 (credito portato dalle ordinanze di ingiunzione n. ACA000000065313/2008; ACA000000067191/2008;
ACA000000069931/2008; ACA000000071196/208; ACA000000091394/2010) nei confronti di nell'ipotesi in cui la domanda attorea venisse Controparte_1 accolta per riscontrati vizi e difetti propri della cartella, nonché per intervenuta prescrizione del credito.
Entrambe le parti convenute spiegavano le proprie difese e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Marano di Napoli, accoglieva la domanda attorea, dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n.
07120219002594651000 limitatamente alla cartella n. 07120130092748100000 e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata, con CP_3 condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio ed il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale proposta da Parte_1
quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale trasversale sul presupposto che “…essa risulta non fondata e va, pertanto, rigettata: invero, anche se, ha provato la rituale Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento relativa ai verbali sottesi alle cartelle, essa non ha provato di aver consegnato all'Agenzia convenuta la partita creditoria nei tempi e modalità utili affinché la stessa fosse iscritta tempestivamente al ruolo esattoriale…”.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, nella parte cui rigettava la domanda riconvenzionale trasversale.
Si è costituita l' che ha impugnato l'appello proposto e Controparte_1 chiesto la conferma della sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, con condanna di al pagamento delle spese di giustizia. Parte_1
Seppur regolarmente citato in giudizio rimaneva contumace. Controparte_2 3
L'appello è fondato.
Preliminarmente va evidenziato come correttamente il g.d.p. abbia qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.
Passando al merito, e avuto riguardo alla natura del credito (sanzioni amministrative), non merita condivisione l'argomentazione adottata dal giudice di primo grado per il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale.
Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.
Per tali ragioni, la responsabilità esclusiva per la prescrizione del credito esattoriale vantato da deve imputarsi unicamente all che, Parte_1 Controparte_1 come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non ha fornito la prova dell'interruzione del termine, “…. La convenuta costituendosi, ha Controparte_1 depositato copia degli estratti di ruolo delle relate di notifica delle cartelle impugnate e copia dell'intimazione di pagamento n. 07120169010652180/000: tale intimazione contenente, tra le altre, anche le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata è stata notificata in data 29.04.2016 ed ha avrebbe interrotto il suddetto termine di prescrizione. Tuttavia, essa risulta depositata solo parzialmente, cioè la prima pagina
e la relata di notifica…”, non residuando in capo a alcuna prova di Parte_1 trasmissione dei ruoli, trattandosi di mera attività interna e, in ogni caso, regolarmente espletata in quanto se si guarda all'anno della pretesa creditoria (2008 e 2010), la data di notifica degli atti presupposti (2008, 2009 e 2010) e l'anno di iscrizione a ruolo (2013), nessuna prescrizione sarebbe maturata;
diversamente da quanto accaduto tra la data della notifica delle cartelle (2014) e quello di notifica dell'intimazione di pagamento (2021), entrambe ad opera di e la cui interruzione della prescrizione non è stata provata. CP_3
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale e dell'appello con riforma sul punto della sentenza di primo grado, l' va Controparte_1 condannata al risarcimento del danno causato a col suo negligente Parte_1 comportamento, in misura pari alla somma di € 1.227,80 oltre interessi, portato dalle ordinanze di ingiunzione n. ACA000000065313/2008; ACA000000067191/2008;
ACA000000069931/2008; ACA000000071196/208; ACA000000091394/2010, nonché alle spese del primo grado di giudizio, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 in considerazione delle fasi effettivamente espletate in € 667,00 per compensi 4
difensivi ed € 1.276,00 per il grado d'appello, nonché in € 147,00 per spese sostenute, oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8334/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Marano di Napoli, n. 2247/2023, pubblicata in data 28.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14764/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda riconvenzione trasversale, condanna
[...]
, al risarcimento del danno nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 misura pari ad € 1.228,00 oltre interessi;
2. condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella CP_3 misura di € 667,00 per compensi difensivi per il primo grado e in € 1.276,00 per il grado di appello, nonché in € 147,00 per spese sostenute per il giudizio di appello
(oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Aversa, 13.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8334/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via V. Colonna n. Parte_1
14, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capuano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 in Napoli alla via G. Carducci n. 37, presso lo studio dell'avv. Antonio Parisi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli, n. 2247/2023, pubblicata in data 28.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14764/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2247/2023 del 28.03.2023 emessa dal Giudice di pace di
Marano di Napoli nel giudizio RG n. 14764/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato , in data 17.09.2021, veniva CP_2 notificata l'intimazione di pagamento n. 07120219002594651000 con la quale l'
[...]
chiedeva il pagamento della cartella n. 07120130092748100000 Controparte_1 per € 2.583,12 relativa a sanzione per infrazione ex d.P.R. n. 753/80 dovute a Parte_1
e relative agli anni 2008 e 2010.
[...]
Costituitasi in giudizio, l ha impugnato la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto. con comparsa di costituzione e risposta regolarmente notificata, ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale trasversale per € 1.227,80 (credito portato dalle ordinanze di ingiunzione n. ACA000000065313/2008; ACA000000067191/2008;
ACA000000069931/2008; ACA000000071196/208; ACA000000091394/2010) nei confronti di nell'ipotesi in cui la domanda attorea venisse Controparte_1 accolta per riscontrati vizi e difetti propri della cartella, nonché per intervenuta prescrizione del credito.
Entrambe le parti convenute spiegavano le proprie difese e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Marano di Napoli, accoglieva la domanda attorea, dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n.
07120219002594651000 limitatamente alla cartella n. 07120130092748100000 e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata, con CP_3 condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio ed il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale proposta da Parte_1
quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale trasversale sul presupposto che “…essa risulta non fondata e va, pertanto, rigettata: invero, anche se, ha provato la rituale Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento relativa ai verbali sottesi alle cartelle, essa non ha provato di aver consegnato all'Agenzia convenuta la partita creditoria nei tempi e modalità utili affinché la stessa fosse iscritta tempestivamente al ruolo esattoriale…”.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, nella parte cui rigettava la domanda riconvenzionale trasversale.
Si è costituita l' che ha impugnato l'appello proposto e Controparte_1 chiesto la conferma della sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, con condanna di al pagamento delle spese di giustizia. Parte_1
Seppur regolarmente citato in giudizio rimaneva contumace. Controparte_2 3
L'appello è fondato.
Preliminarmente va evidenziato come correttamente il g.d.p. abbia qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.
Passando al merito, e avuto riguardo alla natura del credito (sanzioni amministrative), non merita condivisione l'argomentazione adottata dal giudice di primo grado per il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale.
Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.
Per tali ragioni, la responsabilità esclusiva per la prescrizione del credito esattoriale vantato da deve imputarsi unicamente all che, Parte_1 Controparte_1 come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non ha fornito la prova dell'interruzione del termine, “…. La convenuta costituendosi, ha Controparte_1 depositato copia degli estratti di ruolo delle relate di notifica delle cartelle impugnate e copia dell'intimazione di pagamento n. 07120169010652180/000: tale intimazione contenente, tra le altre, anche le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata è stata notificata in data 29.04.2016 ed ha avrebbe interrotto il suddetto termine di prescrizione. Tuttavia, essa risulta depositata solo parzialmente, cioè la prima pagina
e la relata di notifica…”, non residuando in capo a alcuna prova di Parte_1 trasmissione dei ruoli, trattandosi di mera attività interna e, in ogni caso, regolarmente espletata in quanto se si guarda all'anno della pretesa creditoria (2008 e 2010), la data di notifica degli atti presupposti (2008, 2009 e 2010) e l'anno di iscrizione a ruolo (2013), nessuna prescrizione sarebbe maturata;
diversamente da quanto accaduto tra la data della notifica delle cartelle (2014) e quello di notifica dell'intimazione di pagamento (2021), entrambe ad opera di e la cui interruzione della prescrizione non è stata provata. CP_3
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale e dell'appello con riforma sul punto della sentenza di primo grado, l' va Controparte_1 condannata al risarcimento del danno causato a col suo negligente Parte_1 comportamento, in misura pari alla somma di € 1.227,80 oltre interessi, portato dalle ordinanze di ingiunzione n. ACA000000065313/2008; ACA000000067191/2008;
ACA000000069931/2008; ACA000000071196/208; ACA000000091394/2010, nonché alle spese del primo grado di giudizio, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 in considerazione delle fasi effettivamente espletate in € 667,00 per compensi 4
difensivi ed € 1.276,00 per il grado d'appello, nonché in € 147,00 per spese sostenute, oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8334/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Marano di Napoli, n. 2247/2023, pubblicata in data 28.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14764/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda riconvenzione trasversale, condanna
[...]
, al risarcimento del danno nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 misura pari ad € 1.228,00 oltre interessi;
2. condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella CP_3 misura di € 667,00 per compensi difensivi per il primo grado e in € 1.276,00 per il grado di appello, nonché in € 147,00 per spese sostenute per il giudizio di appello
(oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Aversa, 13.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione