Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. Nr. 1497/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare entro il giorno 25/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
27/12/1969 e residente a [...], rappresentata e difesa
- in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso - dall'avv. Filippo
Rampulla (c.f. , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._2
PEC ; Email_1
- opponente - CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti DOLCE STEFANO (CF CP_2
) e RUSSO CARMELO (CF , in forza C.F._3 C.F._4 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2
e t;
Email_3
- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 31/10/2022, la sig.ra ha proposto opposizione contro due ordinanze Parte_1 ingiunzione n. 0I-000185351 [doc. 1 ric.] e la n. 0I- 000185352 [doc. 2 ric.] notificate da in data 03/10/2022, con cui l'Ente le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € CP_1 19.500,00 ( oltre € 6,60 per spese di notifica) e di € 27.500,00 ( oltre € 6,60 per spese di notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente agli anni
2010 e 2012. L'opposizione attorea ha dedotto:
- la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni ex art. 28 l. 689/1981;
- la decadenza dal potere sanzionatorio;
- l'erronea ed ingiusta determinazione della sanzione. L' si è costituito in giudizio e ha censurato la prospettazione avversaria, CP_1 articolando, in particolare, le seguenti difese:
1
- l'ammontare originario delle stesse è stato successivamente rettificato secondo CP_ le istruzioni fornite con il Messaggio n. 3516/2022 [docc. 1 e 2];
- per la configurazione <dell ex art. comma d.l. non richiesto affatto il dolo specifico essendo sufficiente la sola coscienza e volont dell o della tardivit delle ritenute pen. aprile n. cass. novembre inoltre secondo costante orientamento giurisprudenza ai fini in questione sono del tutto irrilevanti le circostanze che trasgressore abbia commesso l presenza di una situazione difficolt economica maggio febbraio>2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero che abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939). Né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo datore di lavoro l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017, n. 39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130;
Cass. pen., 14 maggio 2012, n. 18100)>>.
- l'illecito sussiste <anche nell in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori pen. agosto n. cass. novembre e non escluso neanche da un provvedimento ammissione al pagamento forma rateale della contribuzione dovuta maggio giugno>2015, n. 24917)>>.
-
- <per gli illeciti precedenti l in vigore del d.lgs. considerato cp_ che prevede la trasmissione degli atti dall giudiziaria all non trova applicazione l. quindi essendo prevista per relativi a periodi contestazione ex art. si pone ovviamente neppure un problema di tempestivit tale comunque come detto stata notificata al ricorrente>>;
-
(fra le tante, Cass. 3524/19; id. 26734/11; id. 25836/11)>>;
- l'importo sanzionatorio non può ritenersi prescritto
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali.
Il giudizio è stato rinviato per discussione e decisione all'udienza del
25/02/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
<
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto.
Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>>
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione
3 amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora <da una volta e mezza a quattro volte l omesso>>. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00. Come anche indicato dall' nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1 (“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, <… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia>>. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000.
Secondo la Corte, infatti, <in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti l complessivo superiore ad euro annui rilevante ai fini del raggiungimento della soglia punibilit deve essere individuato con riferimento alle mensilit scadenza versamenti contributivi che sono quelle incluse nel periodo>16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza come omissivo istantaneo rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso datore di lavoro per versamento fissato dall comma d.lgs. luglio n. modificato lett. b novembre>1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a
4 decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>. Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia
Per quanto rileva nella presente sede, gli atti di accertamento [doc.
1-2 ric] recano in allegato il “Prospetto inadempienze , dai quali si evince che: Pt_2 i) l'importo contestato per l'anno 2010 pari ad € 685 deriva dalla sommatoria delle omissioni contributive riferite ai mesi di giugno, luglio e agosto 2010; ii) l'importo contestato per l'anno 2012 pari ad € 621 deriva dalla sommatoria delle omissioni contributive riferite ai mesi di aprile e giugno 2012.
3. Parte opponente sostiene la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, CP_1 per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti: <la violazione quando possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido pagamento della somma dovuta per la stessa.>Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>.
Nel caso in questione, gli atti di accertamento sono stati formati il 10/07/2017 mentre la relativa notifica si è perfezionata il 24/07/2017 [doc. 2 ]. CP_1 Secondo l' , tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure CP_1 applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva. La tesi dell'Istituto, tuttavia, non persuade. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che
“Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
5 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit. Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito CP_1 della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Peraltro, l' , nella menzionata Circolare n. 121/2016 ha evidenziato CP_1
<<…che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1- bis - da euro 10.000 a euro 50.000>>.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma:
➢ nella successiva circolare 32/2022 e nel messaggio del CP_1 CP_1
27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva;
➢ nella Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul CP_1 nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n.
48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
6 4. È da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti l complessivo superiore ad euro annui rilevante ai fini del raggiungimento della soglia punibilit deve essere individuato con riferimento alle mensilit scadenza versamenti contributivi che sono quelle incluse nel periodo>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti l complessivo superiore ad euro annui rilevante ai fini del raggiungimento della soglia punibilit deve essere individuato con riferimento alle mensilit scadenza versamenti contributivi che sono quelle incluse nel periodo>2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).
Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto <… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr.
Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria). Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Allo stesso tempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l' è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto CP_1 il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e,
7 quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
5. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che negli atti di accertamento rivolti all'odierna ricorrente, del 10/07/2017, l' si è limitato CP_1 ad indicare - per quanto attiene agli accertamenti preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori…”. Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. Non sembra potersi dubitare che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Unico, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione prima menzionata (n. 10424/2018), hanno evidenziato che l' , individuato (nei termini di cui supra) il criterio CP_1 temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all' , di strumenti telematici e CP_1 informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali. La stessa circolare 121/2016, dopo aver delineato, <l relativa all mancanza o alla tardivit del preventivo atto di accertamento destituita qualsiasi fondamento. va rilevato che al ricorrente stata notificata la preventiva contestazione i cui estremi compresa data notifica sono indicati nella stessa ordinanza ingiunzione opposta. in particolare gli accertamenti violazione relativi alle due ordinanze-ingiunzione stati notificati mediante racc. a per compiuta giacenza entrambi casi il si producono un unico file contraddistinti dai nn. e>> ne deduce che <tale interpretazione nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro annui vincola l procedimento contestazione dell versamento delle ritenute ad un processo consuntivazione necessario per la determinazione valore complessivo>>. Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l' effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del CP_1 soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo). Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze, in allegato all'atto di accertamento). Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato
- nella consultazione degli archivi informatici dell' , come da indicazioni dello CP_1
8 stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all' deve accordarsi un certo lasso di
CP_1 tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: l'atto di accertamento (v. produzioni ) si limita, di norma e
CP_1 comunque nel caso in trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, dei trimestri insoluti, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuno di essi, oltre che delle modalità di pagamento. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l' deve vagliare in
CP_1 relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all' per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del
CP_1
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo.
Nella specie, la contestazione degli illeciti, operata rispettivamente con atto prot. nr. 1800.10.07.2017.0091003 e con prot. nr. 1800.10.07.2017.0091004, notificati entrambi il 24/07/2017, è affetta da tardività, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, rispettivamente, al momento della notifica, più di sei anni a partire dal 01/01/2011 per l'omissione riguardante il 2010 e più di quattro anni dal 01/01/2013 per l'omissione correlata al 2012. La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5.201 ed € 26.000 ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Filippo
Rampulla, procuratore antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) in accoglimento dell'opposizione, annulla le ordinanze ingiunzione n. CP_1
OI-000185351 e n. OI-000185352 e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme di cui alle medesime, a seguito d'intervenuta decadenza;
ii) condanna a rifondere parte ricorrete delle spese di lite, spese che liquida CP_1 nell'importo di € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Filippo Rampulla, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 01/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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