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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 454/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 454/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 promossa da:
(C.F: , elettivamente domiciliato in Mazzarino nella via Parte_1 C.F._1
Bivona n. 37, presso lo studio legale dell'avv. Antonino Ficarra (C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
Controparte_1
, (C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso giusto mandato in atti dall'Avv. Santo Scaglione (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in , alla via L. Rizzo nr. 14/a presso l'Avvocatura dell'istituto; CP_1
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, 617 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2024, in cui parte opponente ha chiesto preliminarmente volersi dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Appello e ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti;
parte opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli atti di causa. Le parti hanno chiesto trattenersi la causa in pagina 1 di 4 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto prot. nr. 2401 del 13 marzo 2019, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di rilascio nr. 16 del 30 gennaio 2019, con il quale lo di gli ha ingiunto il rilascio CP_1 CP_1 dell'immobile sito in Mazzarino alla via della Regione nr 52, poiché occupato dallo stesso senza titolo.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Pt_1
1. la mancata esecutività del titolo, dal momento che l'atto di precetto è stato emanato ancor prima della scadenza dei 30 giorni previsti come termine dal decreto di rilascio (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'illegittimità del decreto di rilascio per carenza della formula esecutiva e della dichiarazione di conformità all'originale (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
3. l'illegittimità del decreto di rilascio poiché carente della sottoscrizione del Presidente (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
4. l'illegittimità del decreto di rilascio poiché carente il requisito dell'occupazione abusiva dell'immobile, essendo sussistenti tutti i requisiti per la voltura del contratto di locazione dell'immobile di cui era assegnataria la defunta madre dell'opponente (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo e/o revocare il decreto di rilascio n. 16 del 30 gennaio 2019 e del precetto n. prot. 2401 del 13 marzo
2019 e, conseguentemente, di ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente al subentro nel contratto di affitto avente ad oggetto l'immobile di cui si chiede il rilascio;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi al Difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio lo di , contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Celebrata la prima udienza in data 8 ottobre 2019, alle parti sono state assegnati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali hanno depositato memorie. Con ordinanza del 22 settembre
2020 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni;
dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa è stata introitata per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di acquisire copia del ricorso introduttivo da cui ha avuto origine il procedimento nr. 355/2019 R.G. definito con sentenza nr. 138 pagina 2 di 4 del 31 marzo 2021 nonché copia del ricorso in appello avverso la medesima sentenza avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa. All'esito dell'udienza del 22 maggio 2024, con ordinanza il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e all'udienza dell'11 dicembre 2024 ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata, pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente appare infondato l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, non trattandosi nel caso di specie di materia devoluta alla esclusiva giurisdizione del G.A. ed essendo anzi pacifico sul tema la competenza del G.O. (“In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso,
è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dedotta illegittimità dell'ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica)” Cass. Sez. U., ord. nr. 34502/2024 - Rv. 673425 - 01).
Nel merito, per quanto attiene al motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., deve prendersi atto che il medesimo è inammissibile.
Ed invero, non può sfuggire come le doglianze che attengano al titolo esecutivo - costituito dal decreto di rilascio emesso dallo - sono oggetto di specifico giudizio di merito, come disciplinato CP_1 dall'art. 11 co XII della legge nr. 1035/1972, strumento peraltro già azionato dall'opponente. Al
Giudice dell'opposizione all'esecuzione, quindi, non può essere demandato in alcun modo l'esame di motivi attinenti alla contestazione delle decisioni di merito cristallizzate nel decreto di rilascio, che devono, invece, essere fatti valere attraverso l'azione di cognizione appositamente definita. Il procedimento di esecuzione per rilascio degli alloggi di edilizia popolare è, infatti, regolato dalla legge nr. 1035/1972, la quale distingue l'iter procedimentale per l'opposizione avverso il titolo esecutivo da quello dell'atto di precetto, in questa sede opposto, offrendo al soggetto destinatario dell'intimazione uno strumento di opposizione per ciascuno.
pagina 3 di 4 Ne consegue l'inammissibilità del motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c..
Per quanto attiene ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., premessa la loro tempestività, deve dichiararsene l'integrale infondatezza.
Con riferimento al primo motivo, il decreto di rilascio, infatti, costituisce pacificamente titolo esecutivo dal momento della sua emanazione: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, terzo comma, e 11, dodicesimo comma, d.P.R. n. 1035 del 1972, il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari contenente il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.” Cass. sez. 3, sent. nr. 16600/2005 – Rv. 586675), sicché il decreto è certamente esecutivo, senza che sia necessario lo spirare del termine di trenta giorni, che attiene alla sua definitività.
Deve poi aggiungersi che il decreto di rilascio non è inserito nell'elenco tassativo di quegli atti e provvedimenti che, in ossequio alla normativa ratione temporis applicabile, devono essere muniti di formula esecutiva (art. 475 c.p.c.). Deve, infine, essere ritenuta priva di fondamento la censura relativa alla dichiarazione di conformità dell'originale, atteso che non solo alcun dubbio può sorgere nel merito del contenuto del decreto di rilascio, ma neppure emerge quale sia la lesione del diritto di difesa effettivamente patita dall'opponente.
In definitiva, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e rigettata nel merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità media, parametri minimi per l'attività di studio pari ad € 1.064,00, introduttiva pari ad € 708,00, istruttoria pari ad euro 1869,00 e decisionale pari ad € 1.790,00, e così complessivamente € 5.431,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.pc. e rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello di Parte_1 CP_1
, che liquida nella misura di euro 5.431,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Gela, 1 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 454/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 promossa da:
(C.F: , elettivamente domiciliato in Mazzarino nella via Parte_1 C.F._1
Bivona n. 37, presso lo studio legale dell'avv. Antonino Ficarra (C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
Controparte_1
, (C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso giusto mandato in atti dall'Avv. Santo Scaglione (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in , alla via L. Rizzo nr. 14/a presso l'Avvocatura dell'istituto; CP_1
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, 617 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2024, in cui parte opponente ha chiesto preliminarmente volersi dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Appello e ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti;
parte opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli atti di causa. Le parti hanno chiesto trattenersi la causa in pagina 1 di 4 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto prot. nr. 2401 del 13 marzo 2019, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di rilascio nr. 16 del 30 gennaio 2019, con il quale lo di gli ha ingiunto il rilascio CP_1 CP_1 dell'immobile sito in Mazzarino alla via della Regione nr 52, poiché occupato dallo stesso senza titolo.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Pt_1
1. la mancata esecutività del titolo, dal momento che l'atto di precetto è stato emanato ancor prima della scadenza dei 30 giorni previsti come termine dal decreto di rilascio (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'illegittimità del decreto di rilascio per carenza della formula esecutiva e della dichiarazione di conformità all'originale (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
3. l'illegittimità del decreto di rilascio poiché carente della sottoscrizione del Presidente (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
4. l'illegittimità del decreto di rilascio poiché carente il requisito dell'occupazione abusiva dell'immobile, essendo sussistenti tutti i requisiti per la voltura del contratto di locazione dell'immobile di cui era assegnataria la defunta madre dell'opponente (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo e/o revocare il decreto di rilascio n. 16 del 30 gennaio 2019 e del precetto n. prot. 2401 del 13 marzo
2019 e, conseguentemente, di ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente al subentro nel contratto di affitto avente ad oggetto l'immobile di cui si chiede il rilascio;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi al Difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio lo di , contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Celebrata la prima udienza in data 8 ottobre 2019, alle parti sono state assegnati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali hanno depositato memorie. Con ordinanza del 22 settembre
2020 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni;
dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa è stata introitata per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di acquisire copia del ricorso introduttivo da cui ha avuto origine il procedimento nr. 355/2019 R.G. definito con sentenza nr. 138 pagina 2 di 4 del 31 marzo 2021 nonché copia del ricorso in appello avverso la medesima sentenza avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa. All'esito dell'udienza del 22 maggio 2024, con ordinanza il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e all'udienza dell'11 dicembre 2024 ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata, pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente appare infondato l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, non trattandosi nel caso di specie di materia devoluta alla esclusiva giurisdizione del G.A. ed essendo anzi pacifico sul tema la competenza del G.O. (“In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso,
è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dedotta illegittimità dell'ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica)” Cass. Sez. U., ord. nr. 34502/2024 - Rv. 673425 - 01).
Nel merito, per quanto attiene al motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., deve prendersi atto che il medesimo è inammissibile.
Ed invero, non può sfuggire come le doglianze che attengano al titolo esecutivo - costituito dal decreto di rilascio emesso dallo - sono oggetto di specifico giudizio di merito, come disciplinato CP_1 dall'art. 11 co XII della legge nr. 1035/1972, strumento peraltro già azionato dall'opponente. Al
Giudice dell'opposizione all'esecuzione, quindi, non può essere demandato in alcun modo l'esame di motivi attinenti alla contestazione delle decisioni di merito cristallizzate nel decreto di rilascio, che devono, invece, essere fatti valere attraverso l'azione di cognizione appositamente definita. Il procedimento di esecuzione per rilascio degli alloggi di edilizia popolare è, infatti, regolato dalla legge nr. 1035/1972, la quale distingue l'iter procedimentale per l'opposizione avverso il titolo esecutivo da quello dell'atto di precetto, in questa sede opposto, offrendo al soggetto destinatario dell'intimazione uno strumento di opposizione per ciascuno.
pagina 3 di 4 Ne consegue l'inammissibilità del motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c..
Per quanto attiene ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., premessa la loro tempestività, deve dichiararsene l'integrale infondatezza.
Con riferimento al primo motivo, il decreto di rilascio, infatti, costituisce pacificamente titolo esecutivo dal momento della sua emanazione: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, terzo comma, e 11, dodicesimo comma, d.P.R. n. 1035 del 1972, il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari contenente il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.” Cass. sez. 3, sent. nr. 16600/2005 – Rv. 586675), sicché il decreto è certamente esecutivo, senza che sia necessario lo spirare del termine di trenta giorni, che attiene alla sua definitività.
Deve poi aggiungersi che il decreto di rilascio non è inserito nell'elenco tassativo di quegli atti e provvedimenti che, in ossequio alla normativa ratione temporis applicabile, devono essere muniti di formula esecutiva (art. 475 c.p.c.). Deve, infine, essere ritenuta priva di fondamento la censura relativa alla dichiarazione di conformità dell'originale, atteso che non solo alcun dubbio può sorgere nel merito del contenuto del decreto di rilascio, ma neppure emerge quale sia la lesione del diritto di difesa effettivamente patita dall'opponente.
In definitiva, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e rigettata nel merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità media, parametri minimi per l'attività di studio pari ad € 1.064,00, introduttiva pari ad € 708,00, istruttoria pari ad euro 1869,00 e decisionale pari ad € 1.790,00, e così complessivamente € 5.431,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.pc. e rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello di Parte_1 CP_1
, che liquida nella misura di euro 5.431,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Gela, 1 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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