Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 268/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. LANZANI MARCO Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
[...]
, chiedendo: Controparte_2
a) ove occorra, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro “ulteriore” ex art. 1 L. 142/2001 instaurato dal ricorrente con;
Controparte_1
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni: in via principale, nel 4° livello S, in subordine, nel 4° livello J in ulteriore subordine, nel 5° livello sino al gennaio 2021 (in quanto poi assegnato) ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa;
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c) accertare e dichiarare la natura di DPI della giacca isotermica, felpa e pantaloni antifreddo, scarpe antinfortunistiche, guanti e cappello forniti in dotazione da LGD al ricorrente, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo di percepire la retribuzione per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di vestizione/svestizione specificamente dedotte nella narrativa del presente atto, nella misura di 20 minuti per ciascuna giornata di lavoro effettivo, ovvero per quel diverso lasso di tempo che risulterà all'esito del presente giudizio;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno e/o al rimborso delle spese per l'attività di lavaggio degli indumenti dedotta in narrativa;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il pagamento di mezz'ora di pausa retribuita per ciascuna giornata di effettivo lavoro di ameno 8 ore, ai sensi dell'art. 9 comma 12 CCNL,
f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la maggiorazione del 18% e poi del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore lavorate nelle giornate di sabato, del 35% per le ore indicate in busta paga alla voce “ . DOM. 20%” e del 50% per le ore Pt_2 indicate in busta paga alla voce “MAGGIOR. DOM. NOTT. 20%”
g) accertare e dichiarare l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci
“Straordinario 30%” e “Lavoro notturno 25%” e delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, come è stato chiesto accertarsi alla precedente lettera f)
h) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire l'EAR ex art. 52 CCNL;
i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle festività indicate all'art. 71 comma 1 CCNL cadenti di domenica pagina 2 di 16 (art. 71 comma 2) e della maggiorazione del 50% per le ore di lavoro sempre rese nella giornata del Santo Patrono (art. 71 comma 4);
j) condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate, per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo lordo di € 47.637,00 maturato al
31.12.2022, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
k) accertare e dichiarare l'inclusione nella base di calcolo del TFR delle somme richieste alle precedenti lettere - escluse quelle di cui alle lettere d) ed h) – e conseguentemente condannare _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad
[...] accantonare, al 31.12.2022, una maggior quota di TFR pari ad €
3.509,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dal 1.10.2015 da come socio lavoratore a CP_3 seguito di cambio d'appalto, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di operaio, inquadramento nel livello 6S del
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni e mansione di preparatore presso l'area surgelati della sede di CH.
pagina 3 di 16 Dal 1.11.2020, il ricorrente è stato trasferito alla sede di
Truccazzano e ha operato presso l'area ortofrutta, occupandosi della preparazione degli ordini delle merci.
Solamente dal mese di marzo 2021 al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nel livello 5°.
Il ricorrente ha precisato di aver reso la propria prestazione dal lunedì al sabato;
tuttavia, per la prestazione resa nella giornata di sabato non sarebbe stata riconosciuta la relativa maggiorazione né sarebbe mai stata retribuita la pausa.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto all'inquadramento ab origine nel superiore livello 4S, con conseguente versamento delle relative differenze retributive, il diritto al pagamento del tempo di vestizione, al rimborso per
Cont lavaggio indumenti, all' , alle maggiorazioni per le ore lavorate di sabato, per il lavoro festivo e notturno, alle incidenze sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie e al pagamento delle festività cadenti di domenica, per l'importo complessivo lordo di € 47.637,00 al
31.12.2022. Ha rivendicato inoltre il diritto all'inclusione delle predette somme nella base di calcolo del TFR e al conseguente accantonamento di una maggior quota di TFR, pari ad € 3.509,00.
Cont Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha eccepito la carenza di allegazione di fatti e circostanze a sostegno delle proprie domande sia riguardo all'inquadramento che al tempo di vestizione/svestizione.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove, all'udienza del 4.3.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
pagina 4 di 16 Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
A seguito di cambio appalto, il ricorrente è transitato alle
Cont dipendenze di , presso la sede di lavoro di CH presso la piattaforma freschi SIMPLY, a far data dal 1°.10.2015, con inquadramento al livello 6S CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni, ed orario di lavoro di 39 ore settimanali, dal lunedì al sabato.
Il lavoratore ha esposto di aver operato dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 ottobre 2020 presso l'area surgelati, dove utilizzava uno dei seguenti carrelli elevatori: il papalino (doc. 4 fasc. ric.), il biscione (per spostare due bancali, cfr. doc. 5 fasc. ric.) e il doppiatore (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Dal 1° novembre 2020, il ricorrente è stato assegnato al magazzino
Unes di Truccazzano, in particolare addetto alla preparazione degli ordini delle merci (c.d. “picking”), e ricevendo le indicazioni mediante il sistema del “voice picking”.
Egli si recava, dunque, nel punto di prelievo indicato, e prelevava il collo utilizzando un carrello elevatore denominato “paperino”
(doc. 4 fasc. ric.).
Dal mese di marzo 2021, al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nel livello 5° CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni.
Tanto premesso, con riferimento alle mansioni superiori si osserva quanto segue.
E' noto come, per costante giurisprudenza di legittimità, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non possa prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini.
pagina 5 di 16 Secondo le declaratorie del CCNL applicato, appartengono al livello
6J: “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”; appartengono al livello 5: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”; tra i profili esemplificativi vi sono gli addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”; appartengono al livello 4J: “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”; appartengono al livello 4: “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure pagina 6 di 16 predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”; tra i profili esemplificativi vi sono “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” e “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”.
E'stata dunque disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano integralmente i verbali delle dichiarazioni dei testi escussi.
Il teste ha riferito: “Ho lavorato con il ricorrente, ma Tes_1 in un altro reparto vicino al suo. Ho fatto causa a LGD. Il giudizio
è ancora in corso e ha ad oggetto le medesime rivendicazioni.
A CH lavoravo nel reparto ortofrutta e poi nel turno di notte fino al 2017. A Truccazzano sempre nel turno di notte.
Io vedevo il ricorrente durante la pausa, in sala mensa.
Nel periodo in cui ho lavorato nel reparto ortofrutta vedevo il ricorrente, che iniziava a lavorare alle 4 o le 5 di pomeriggio.
Il ricorrente faceva picking in collegamento audio “voice”, che gli diceva dove andare.
A volte spostava i bancali, con un mezzo che chiamiamo “doppiatore” li prelevava.
Mi viene mostrato il doc. 6 allegato al ricorso. Confermo che questo
è il mezzo che ho definito doppiatore.
Preciso che durante il periodo di lavoro del ricorrente a CH non l'ho mai visto, perché lui lavorava nel reparto surgelati con temperature di –25° e io non sono mai entrato.
L'ho visto invece a Truccazzano perché ero presente frequentemente in ragione anche della mia attività di sindacalista.
Non so dire se il lavoro del ricorrente seguisse una turnazione fissa, dipende dal numero dei colli che arrivavano.
Per quello che so, il magazzino non era organizzato su turni perché il loro orario era organizzato dalle 4 o le 5 o le 6 del pomeriggio, sino all'una o le due di notte.
Lavoriamo tutti i giorni, comprese le festività, giorni nei quali il lavoro aumenta.
pagina 7 di 16 Non vedevo né vestizione né svestizione del ricorrente perché i miei orari erano differenti. Io cominciavo 4 o 5 ore dopo di lui.”
Il teste ha riferito: “Ho lavorato per LGD dal 2015 ad Tes_2 ottobre 2021.
Ho iniziato come operatore presso il reparto surgelati e poi sono diventato responsabile di magazzino. Il ricorrente faceva con me il preparatore presso il reparto surgelati. Quando ho iniziato a lavorare a CH, di fatto mi ha formato lui.
Ci occupavamo delle preparazioni degli ordini per AN e IM secondo le indicazioni ricevute tramite cuffie, usando il transpallet elettrico.
Iniziavamo alle 7 o le 8 del mattino e finivamo, a seconda della quantità di lavoro, alle 17 o 18 o 19.
Molti colleghi arrivavano già cambiati, mentre i ragazzi che lavoravano al reparto surgelati andavano a cambiarsi dopo la timbratura;
per la svestizione, prima si cambiavano e poi timbravano l'uscita.
Confermo che a CH lavoravamo sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato.
Mi viene mostrato il doc. 4, il doc. 5, il doc. 6, confermo che erano tutti mezzi che il ricorrente utilizzava nella sua attività.
Che io ricordi a CH il ricorrente non utilizzava il carrello elevatore.
Confermo che lavoravamo anche nelle festività.
Ogni reparto del magazzino aveva un orario differente, ma gli addetti operavano su un unico turno.
Gli indumenti di lavoro erano salopette, giubbino, pile, scaldacollo, passamontagna, scarpe e guanti. C'è stata anche una fornitura di maglie termiche ma il tentativo non ha avuto successo.
Preciso che questi indumenti venivano lavati da noi a casa.”
Il teste ha rammentato: “Lavoravo per Lgd sin dal Testimone_3
2015. Ho fatto causa a LGD. Il giudizio è ancora in corso con il medesimo oggetto.
pagina 8 di 16 Lavoravo con il ricorrente nel reparto surgelati. Il ricorrente lavorava come jolly. Faceva il preparatore per i surgelati, scaricava il camion, faceva pulizie, e faceva un controllo sui bancali da smistare.
Utilizzavamo il transpallet elettrico, il cd “biscione” o “lumaca”.
Mi vengono mostrati i docc. 4, 5 e 6 di parte ricorrente. Confermo che venivano utilizzati dal ricorrente.
A CH all'inizio dovevamo cambiarci prima della timbratura, poi ci sono state delle discussioni siccome avevamo dei vestiti pesanti da indossare, e ci è stato dato un tempo di 5/7 minuti per cambiarci.
Preciso che per i primi sei mesi dovevamo cambiarci prima della timbratura.
Lavoravamo dal lunedì al sabato. L'orario iniziava alle 7 o le 8 del mattino in base agli ordini, e l'orario di fine dipendeva dal lavoro, intorno alle 15 o le 16.
Lavoravamo anche nei giorni festivi.
Le divise venivano da noi lavate a casa.
Io ho riferito di CH perché a Truccazzano lavoravamo in reparti diversi però ogni tanto lo vedevo. A Truccazzano l'ho visto smistare la merce utilizzando il transpallet elettrico o il papalino o biscione piccolo.
Preciso che lavorava come jolly quindi, se c'era bisogno ed il suo responsabile glielo chiedeva, scaricava anche la merce dal camion.
Mi viene mostrato il doc. 11 di parte convenuta, il ricorrente non utilizzava questo mezzo.”
Il teste ha rammentato: “Ho lavorato per LGD fino al Testimone_4
2022.
Ho lavorato sia a CH che a Truccazzano. Ero responsabile di zona per LGD.
A CH il sig. lavorava nel reparto surgelati, si occupava di Pt_1 preparazione, carico e scarico delle merci dai camion, preparazione degli ordini in uscita e controllo delle merci in uscita.
pagina 9 di 16 Utilizzava due tipi di mezzi: il cd. Transpallet elettrico uomo a bordo e il cd.” Commissionatore”, simile al primo ma utilizzato per traslare due bancali alla volta.
A Truccazzano si è dedicato alla preparazione nel reparto ortofrutta, ove si percorre un percorso con un bancale dello stesso prodotto e si smistano le merci a seconda delle diverse destinazioni.
Sia a CH che a Truccazzano veniva utilizzato un sistema cd.
“Voice”, composto da cuffie e un device attaccato alla cintura, mediante il quale una voce computerizzata dava istruzioni da seguire.
Veniva utilizzato anche il cd. “Timonato”, transpallet elettrico uomo a terra, che veniva guidato attraverso un “timone”.
Confermo che il mezzo di cui ho parlato è quello di cui al doc. 7 allegato alla memoria.
Per il reparto surgelati, i lavoratori avevano la timbratrice interna al reparto quindi arrivavano al lavoro vestiti normalmente, timbravano, andavano nello spogliatoio attiguo e si cambiavano per iniziare l'attività.
Questo perché veniva utilizzata una salopette del genere da sci, giacca pesante, scarponi e guanti.
In uscita, l'operatore prima andava nello spogliatoio a cambiarsi, poi timbrava e andava a casa.
Con riferimento all'orario di lavoro e alle timbrature preciso che in ogni caso il lavoratore veniva retribuito ogni quarto d'ora in base alla timbratura. Ad esempio, se avesse timbrato alle 7 e 40 sarebbe stato retribuito dalle 7 e 45. Il lavoratore non era obbligato ad iniziare a lavorare prima dell'inizio del turno. Ad esempio, in caso di inizio del turno alle 8, il lavoratore non era obbligato ad arrivare e timbrare 10 o 15 minuti prima del turno di lavoro.”
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria possono trarsi le seguenti considerazioni.
Sulla base delle allegazioni in ricorso e delle riportate testimonianze, deve ritenersi che le mansioni attoree non siano sussumibili nella declaratoria del 6° livello. Infatti, le mansioni pagina 10 di 16 dell'attore non sono certamente riconducibili alla semplice
“movimentazione merci” e richiedono conoscenze professionali tutt'altro che “limitate”, non potendo essere equiparate a quella di
“facchino”, prevista come figura esemplificativa del 6° livello.
Ciò detto, appare più corretto l'inquadramento nel 5° livello, non risultando che il lavoratore avesse svolto corsi di addestramento e/o di formazione professionale, né tantomeno è emerso che le attività del ricorrente corrispondessero a “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” di cui al 4°livello, posto che egli operava nel solo segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire, e non partecipava della fase successiva di carico dell'ordine. Senza dubbio
è stato confermato dai testi l'utilizzo di “mezzi meccanici e/o elettrici”, con “responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”: conseguentemente, appare corretto il riconoscimento del livello 5° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni dalla data di assunzione, con diritto al versamento delle relative differenze retributive.
Quanto agli indumenti indossati dal lavoratore, la natura di d.p.i. comporta il conseguente obbligo per il datore di lavoro di assicurarne il mantenimento in condizione di efficienza e di igiene, ai sensi dell'art. 77, quarto comma, d. lgs. n. 81/2008. La relativa domanda merita dunque accoglimento.
Deve invece essere respinta ogni pretesa in relazione al tempo di vestizione-svestizione.
Giova in primo luogo richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016): Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina pagina 11 di 16 d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In sostanza, nell'ambito di un obbligo legale, interviene il potere organizzativo del datore di lavoro a determinare le modalità di soddisfazione di quell'obbligo: conseguentemente, non si comprende per quale ragione il tempo trascorso dai lavoratori per soddisfare esigenze organizzative aziendali, sotto il controllo aziendale, per compiere attività strumentali e preparatorie rispetto a quelle lavorative, non debba essere remunerato.
Allo stesso modo la Suprema Corte (cfr. Cassazione 21-10-2003, n.
15734), ha esaminato il problema del tempo necessario a indossare la divisa precisando che “ove vi sia facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo (anche a casa) in cui indossarla, fa parte degli atti di diligenza preparatoria e non deve essere retribuito;
ove tale operazione sia eterodiretta dal datare di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione rientra nel lavoro effettivo e come tale il tempo necessario deve essere retribuito”.
Infine, è stato chiarito dal Tribunale Milano (cfr. sent. 13-2-2004, est. ) che “non si è in presenza di una situazione gestita Tes_5 direttamente dal lavoratore, ma di un'attività che il dipendente deve compiere per espresso ordine del datore di lavoro e comunque prodromica ed accessoria alla prestazione lavorativa”.
Tutte le citate pronunce pongono l'accento sull'aspetto della necessità e della prescrittività dell'atto di indossare e dismettere la divisa, tale da fondersi con l'attività lavorativa cui è funzionale.
Posto che tali elementi non vengono in rilievo in concreto nel caso in analisi, la relativa domanda deve essere rigettata.
Quanto alla maggiorazione del 20% per il lavoro prestato nella giornata del sabato, si ritiene di condividere quanto già affermato da questo Tribunale con Sent. n. 1893/2023, est. Dott. Atanasio: “La
pagina 12 di 16 difesa di parte resistente, la quale si fonda sull'assorbimento della maggiorazione del 20% per tutte ore di lavoro prestate nella giornata di sabato per il riconoscimento di un trattamento di miglior favore ai dipendenti, non può condividersi.
Il trattamento di miglior favore – una pausa retribuita fino a 50 minuti e la corresponsione di un buono pasto giornaliero del valore di Euro 5,29, già goduto nel corso del precedente rapporto di lavoro con l'azienda cessata – è stato ereditato a seguito dell'accordo aziendale;
e non può essere, a discrezione del datore di lavoro, posto in compensazione con diritti dei lavoratori scaturenti dl contratto collettivo.
La retribuzione maggiorata del 20%, da corrispondere per il lavoro prestato nella giornata del sabato, è espressamente prevista dall'art. 9 del CCNL di settore e tale disposizione non può essere derogata dalla decisione del datore di lavoro di assorbirla arbitrariamente con il riconoscimento dei benefici sopra menzionati.
Peraltro, è bene evidenziare che nell'accordo collettivo è genericamente previsto che la società si sarebbe obbligata a conservare tutti i trattamenti retributivi già riconosciuti dal precedente datore al quale era subentrato compresi i trattamenti di maggior favore.
L'eventuale decisione del datore di lavoro di riconoscere supplementi a livello economico in favore del dipendente non può sostituire statuizioni derivanti dal CCNL che, nel caso di specie, prevedono maggiorazioni della retribuzione a fronte del lavoro prestato di sabato o durante giorni festivi. Quelle pause sono state unilateralmente riconosciute dal datore senza che vi fosse una controprestazione da parte dei lavoratori”.
La relativa domanda deve dunque trovare accoglimento.
Non può invece trovare accoglimento la domanda attinente all'incidenza delle voci retributive relative a lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di tredicesima, quattordicesima e ferie.
pagina 13 di 16 In proposito, si richiama quanto chiarito con Sent. 548/2025 del
Tribunale di Milano, est. Dott. Caroleo: “Al riguardo, risulta utile riportare quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
38172/2022:
“4. le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121
c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987);
4.1. quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), "questa Corte ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108 c.c., comma 2 escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872).... Questa Corte ha più volte osservato
(Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non
è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità
pagina 14 di 16 delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie." (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987, in motivazione, sub p.to 3)”.
7.2. In tal senso, la domanda attorea si presenta infondata dacché in ricorso si fa esclusivamente leva sul fatto che le somme per lavoro straordinario e lavoro notturno sarebbero state corrisposte “in via continuativa” (cfr. pag. 15 del ricorso), mentre non risulta che nel
CCNL applicato tali prestazioni siano computabili nel calcolo della retribuzione spettante per 13ma, 14ma e ferie.”
Per tutte considerazioni appena svolte, i conteggi allegati al ricorso devono pertanto essere riparametrati sulla base del 5° livello riconosciuto.
Inoltre, alla luce delle domande respinte, devono essere detratte dai conteggi le somme pretese per la retribuzione del tempo di vestizione e per l'incidenza di lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie.
Si rinvengono dunque in atti sufficienti elementi per addivenire ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (in senso a ciò favorevole, cfr. Cass. n. 1106/2012).
Ne discende anche il diritto del ricorrente all'accantonamento delle quote di t.f.r. alla luce di quanto accertato in punto di differenze retributive per le voci da ricomprendere nel t.f.r. in forza dell'art. 37 CCNL..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 15 di 16 accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° livello CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni fino al gennaio 2021, al rimborso delle spese di lavaggio degli indumenti datoriali, alla pausa retribuita ex art. 9, co. 12, CCNL, alle maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni di sabato e di
Cont domenica, alla percezione dell' e delle festività; condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive derivanti dai predetti accertamenti come da conteggi attorei, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, sulla base del 5° livello riconosciuto e detratte le somme pretese per la retribuzione del tempo di vestizione e per l'incidenza di lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie;
condanna la parte convenuta all'accantonamento, in favore della parte attrice, delle quote di t.f.r. accresciute alla luce di quanto accertato in punto di differenze retributive per le voci da ricomprendere nel t.f.r. in forza dell'art. 37 CCNL;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 4.3.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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