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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4347 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to FRANCESCA Parte_1 CodiceFiscale_1
MARIA PASSARELLA (C.F. ) in virtù di procura in atti, presso il cui studio CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia;
CP_1
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE Parte_2 C.F._3
CHIARO (C.F. , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia;
CP_2
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO DE CP_3 C.F._5
MICHINO (C.F. ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente C.F._6 domicilia;
-APPELLATO- e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 CodiceFiscale_7
PASQUALE SERAFINO ( , in virtù di procura in atti, presso il cui studio CodiceFiscale_8 elettivamente domicilia;
-APPELLATA-
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 2325/2024, pubblicata il 05.8.2024, con la quale venivaaccolta la domanda spiegata dal e dal terzo interventore finalizzata ad ottenere la risoluzione, per grave Parte_2 CP_3 inadempimento della parte acquirente, del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra e il de cuius . Parte_3 CP_4
Si costituivano gli appellati, resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 10.9.2025 nessuno è comparso e il consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 17.9 2025, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Napoli, 17/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi