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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3286/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3286/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 11:11 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. GL AN, oggi sostituito dall'avv. AN LAI Parte_1
Per essuno Controparte_1
Viene introdotto il primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono , nato il [...] a [...], residente in [...]
Fiorentino. Indifferente” ocede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta fino al 9 marzo 2024. In precedenza lavoravo presso la COM. NET SPA e sono passato alle dipendenze della convenuta in seguito alla cessione di un ramo d'azienda. Dopo il passaggio di titolarità del ramo d'azienda il ricorrente ha lavorato per qualche giorno prima di cessare il rapporto. Mi sembra fossero 2 o 3 Pt_1 munque fino al 15 di gennaio. In quel periodo io e lo svolgevamo mansioni che Pt_1 comportavano un continuo contatto lavorativo. Io facevo a e lui si occupava del movimento terra.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
1 Viene introdotto il secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono nato il [...] a [...], residente in [...]
Bisenzio. Indifferente". ede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde stato dipendente della società convenuta fino al 18 marzo 2024. In precedenza lavoravo so COM. NET SPA e sono passato alle dipendenze della convenuta il 10 gennaio 2024 a seguito del passaggio di titolarità del ramo d'azienda cui ero addetto. All'epoca lavoravo nello stesso cantiere dello . Posso confermare che lo stesso ha lavorato per , mi sembra Pt_1 CP_1 fino al 15 gennaio 2024.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
L'avv. Lai discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GL AN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 244 59100 PRATOpresso il difensore avv. GL AN
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10 ottobre 2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, la condanna di Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 2046,43 indebitamente trattenuta nella busta
[...]
paga di gennaio 2024.
La domanda merita accoglimento in quanto il ricorrente - nella contumacia della convenuta
(regolarmente citata e non costituita)- ha allegato e provato tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato
In particolare risulta dagli atti di causa che:
- lo - assunto in data 1 dicembre del 2022 da Com.net S.p.a. con contratto di lavoro Pt_1
subordinato a tempo indeterminato quale operaio di livello D2 C.C.N.L. ED TR (cfr busta paga all. n.1)- in data 5 gennaio 2024 comunicava (utilizzando la procedura telematica prevista dalla legge) le proprie dimissioni con decorrenza dal successivo 16 gennaio 2024 ( cfr doc 2 ric);
- durante il periodo di preavviso, e precisamente in data 10.01.2024, Com.net S.p.a, trasferiva il ramo aziendale cui era addetto l'odierno ricorrente alla società (cfr pag 16 Controparte_1
visura camerale all. n. 3);
- lo rendeva regolare prestazione lavorativa nelle giornate dell'11, 12 e 15 gennaio 2024 ( Pt_1
cfr concordi testimonianze dei testi e . Tes_2 Tes_1
I suddetti fatti appaiono sufficienti a dimostrare :
1 a) il carattere indebito della trattenuta a titolo di “mancato preavviso” pari ad €. 1932,60 effettuata da nella busta paga di gennaio 2024 ( cfr all 4 ric) atteso che il preavviso Controparte_1 contrattualmente previsto - pari a 7 giorni, trattandosi di operaio con anzianità inferiore a tre anni (cfr art 32 CCN all 7) - risulta rispettato: la volontà di dimettersi è stata espressa il 5 gennaio e la prestazione è stata resa fino al successivo 15 gennaio;
b) l'insufficienza della retribuzione versata, essendo state retribuite solo 13 delle 24 ore lavorative prestate e risultanti dalle testimonianze assunte, con una differenza in favore del lavoratore pari ad €
113,43 (cfr conteggi effettuati in ricorso sulla base dei dati contenuti in busta paga).
Ne consegue il diritto del lavoratore al pagamento della complessiva somma di € 2046,03 (1932,60 +
113,43), sulla quale sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 2046,03 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2250 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3286/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 11:11 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. GL AN, oggi sostituito dall'avv. AN LAI Parte_1
Per essuno Controparte_1
Viene introdotto il primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono , nato il [...] a [...], residente in [...]
Fiorentino. Indifferente” ocede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta fino al 9 marzo 2024. In precedenza lavoravo presso la COM. NET SPA e sono passato alle dipendenze della convenuta in seguito alla cessione di un ramo d'azienda. Dopo il passaggio di titolarità del ramo d'azienda il ricorrente ha lavorato per qualche giorno prima di cessare il rapporto. Mi sembra fossero 2 o 3 Pt_1 munque fino al 15 di gennaio. In quel periodo io e lo svolgevamo mansioni che Pt_1 comportavano un continuo contatto lavorativo. Io facevo a e lui si occupava del movimento terra.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
1 Viene introdotto il secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono nato il [...] a [...], residente in [...]
Bisenzio. Indifferente". ede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde stato dipendente della società convenuta fino al 18 marzo 2024. In precedenza lavoravo so COM. NET SPA e sono passato alle dipendenze della convenuta il 10 gennaio 2024 a seguito del passaggio di titolarità del ramo d'azienda cui ero addetto. All'epoca lavoravo nello stesso cantiere dello . Posso confermare che lo stesso ha lavorato per , mi sembra Pt_1 CP_1 fino al 15 gennaio 2024.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
L'avv. Lai discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GL AN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 244 59100 PRATOpresso il difensore avv. GL AN
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10 ottobre 2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, la condanna di Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 2046,43 indebitamente trattenuta nella busta
[...]
paga di gennaio 2024.
La domanda merita accoglimento in quanto il ricorrente - nella contumacia della convenuta
(regolarmente citata e non costituita)- ha allegato e provato tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato
In particolare risulta dagli atti di causa che:
- lo - assunto in data 1 dicembre del 2022 da Com.net S.p.a. con contratto di lavoro Pt_1
subordinato a tempo indeterminato quale operaio di livello D2 C.C.N.L. ED TR (cfr busta paga all. n.1)- in data 5 gennaio 2024 comunicava (utilizzando la procedura telematica prevista dalla legge) le proprie dimissioni con decorrenza dal successivo 16 gennaio 2024 ( cfr doc 2 ric);
- durante il periodo di preavviso, e precisamente in data 10.01.2024, Com.net S.p.a, trasferiva il ramo aziendale cui era addetto l'odierno ricorrente alla società (cfr pag 16 Controparte_1
visura camerale all. n. 3);
- lo rendeva regolare prestazione lavorativa nelle giornate dell'11, 12 e 15 gennaio 2024 ( Pt_1
cfr concordi testimonianze dei testi e . Tes_2 Tes_1
I suddetti fatti appaiono sufficienti a dimostrare :
1 a) il carattere indebito della trattenuta a titolo di “mancato preavviso” pari ad €. 1932,60 effettuata da nella busta paga di gennaio 2024 ( cfr all 4 ric) atteso che il preavviso Controparte_1 contrattualmente previsto - pari a 7 giorni, trattandosi di operaio con anzianità inferiore a tre anni (cfr art 32 CCN all 7) - risulta rispettato: la volontà di dimettersi è stata espressa il 5 gennaio e la prestazione è stata resa fino al successivo 15 gennaio;
b) l'insufficienza della retribuzione versata, essendo state retribuite solo 13 delle 24 ore lavorative prestate e risultanti dalle testimonianze assunte, con una differenza in favore del lavoratore pari ad €
113,43 (cfr conteggi effettuati in ricorso sulla base dei dati contenuti in busta paga).
Ne consegue il diritto del lavoratore al pagamento della complessiva somma di € 2046,03 (1932,60 +
113,43), sulla quale sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 2046,03 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2250 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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