Articolo 4 della Legge 21 giugno 1971, n. 515
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 agosto 1971
Art. 4.
Le disposizioni della legge 18 marzo 1968; n. 431 , e della presente legge sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli istituti medico-psicopedagogici dipendenti dalle province, esistenti alla data del 18 marzo 1968.
Entrata in vigore il 18 agosto 1971
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