Art. 4.
Le disposizioni della legge 18 marzo 1968; n. 431 , e della presente legge sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli istituti medico-psicopedagogici dipendenti dalle province, esistenti alla data del 18 marzo 1968.
Le disposizioni della legge 18 marzo 1968; n. 431 , e della presente legge sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli istituti medico-psicopedagogici dipendenti dalle province, esistenti alla data del 18 marzo 1968.