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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11741 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 408/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 408/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Portici alla Via Libertà 118 presso l'avv. Parte_1
LA LL, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via F. Florimo 3 presso l'avv. Luca Marocco, pagina 1 di 4 dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Con decreto ingiuntivo 8092/2021 questo Tribunale ha ordinato a di Parte_1
pagare al (Super) la somma di € 8577,91, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali dovuti in base al consuntivo 2020 e al preventivo 2021; si è opposta chiedendo di Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo perché competente ad emetterlo sarebbe stato il Tribunale di Lagonegro, o subordinatamente per essere nullo, inammissibile, improponibile, e comunque inefficace, e perché non esisteva il credito vantato dal Condominio opposto, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il (Super) Controparte_1
chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite
[...]
con distrazione;
con ordinanza del 31/5/2023 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Con un primo motivo d'opposizione si deduce che il Tribunale di Napoli non fosse competente ad emettere il decreto ingiuntivo, essendo invece competente il Tribunale di
Lagonegro, dato che il opposto ha sede in e l'art. 23 cpc Controparte_2 CP_1
dispone che per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi;
vero è che il regolamento condominiale deroga all'art. 23 e rende competente in via pagina 2 di 4 esclusiva il Tribunale di Napoli, ma tale clausola derogatoria contenuta in un regolamento di natura assembleare (come espressamente dichiarato nel regolamento stesso), “incidendo sul diritto esclusivo del singolo”, avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità – e non essendolo stata, andrebbe considerata “inefficace, non valida né opponibile”. Cass. 17130/2015 afferma che: “In materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.”; e Cass. 1068/2022: “L'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.”. Dunque, l'art. 23 cpc è derogabile dal regolamento condominiale, e in generale per approvare il regolamento condominiale va approvato con la maggioranza prevista dall'art. 1136.2 cc, ossia maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio; tuttavia, nell'ambito del regolamento condominiale, la clausola che deroga alla competenza territoriale va approvata, come sostiene parte opponente, all'unanimità: l'art. 28 cpc stabilisce che la competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, e poiché l'art. 23 cpc stabilisce un criterio di competenza per le cause tra condomini, le parti in questo caso sono tutti i condomini – ne consegue che per derogare al criterio di competenza territoriale fissato dall'art. 23 cpc, nell'ambito di un regolamento condominiale, occorre l'unanimità dei pagina 3 di 4 condomini. Evidentemente, modificare il foro competente per legge incide sui diritti del singolo (il diritto di potersi avvalere del foro individuato dalla legge), ed è per questo che occorre il consenso unanime dei condomini;
ciò significa che l'assemblea ha deliberato a maggioranza su una materia su cui non era competente, e in questo caso la deliberazione è nulla. Poiché la deliberazione che approvò la clausola del regolamento del Supercondominio Pianeta Maratea di deroga alla competenza territoriale, come risulta dal verbale dell'assemblea del 10/12/2019, non venne approvata all'unanimità, la deliberazione sul punto è nulla, e non può essere fatta valere nei confronti della opponente . Pertanto, il primo motivo di opposizione va accolto, e si deve Pt_1
affermare che competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato il
Tribunale di Lagonegro, nel cui circondario si trova conseguentemente, il CP_1
decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente, va revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 408/2022 tra: Pt_1
, opponente;
opposto; così provvede:
[...] Controparte_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente a decidere sulla domanda proposta col ricorso monitorio il Tribunale di Lagonegro;
2) Condanna il Supercondominio opposto a rimborsare alla opponente le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 13/12/2025 Il giudice unico pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 408/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Portici alla Via Libertà 118 presso l'avv. Parte_1
LA LL, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via F. Florimo 3 presso l'avv. Luca Marocco, pagina 1 di 4 dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Con decreto ingiuntivo 8092/2021 questo Tribunale ha ordinato a di Parte_1
pagare al (Super) la somma di € 8577,91, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali dovuti in base al consuntivo 2020 e al preventivo 2021; si è opposta chiedendo di Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo perché competente ad emetterlo sarebbe stato il Tribunale di Lagonegro, o subordinatamente per essere nullo, inammissibile, improponibile, e comunque inefficace, e perché non esisteva il credito vantato dal Condominio opposto, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il (Super) Controparte_1
chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite
[...]
con distrazione;
con ordinanza del 31/5/2023 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Con un primo motivo d'opposizione si deduce che il Tribunale di Napoli non fosse competente ad emettere il decreto ingiuntivo, essendo invece competente il Tribunale di
Lagonegro, dato che il opposto ha sede in e l'art. 23 cpc Controparte_2 CP_1
dispone che per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi;
vero è che il regolamento condominiale deroga all'art. 23 e rende competente in via pagina 2 di 4 esclusiva il Tribunale di Napoli, ma tale clausola derogatoria contenuta in un regolamento di natura assembleare (come espressamente dichiarato nel regolamento stesso), “incidendo sul diritto esclusivo del singolo”, avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità – e non essendolo stata, andrebbe considerata “inefficace, non valida né opponibile”. Cass. 17130/2015 afferma che: “In materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.”; e Cass. 1068/2022: “L'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.”. Dunque, l'art. 23 cpc è derogabile dal regolamento condominiale, e in generale per approvare il regolamento condominiale va approvato con la maggioranza prevista dall'art. 1136.2 cc, ossia maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio; tuttavia, nell'ambito del regolamento condominiale, la clausola che deroga alla competenza territoriale va approvata, come sostiene parte opponente, all'unanimità: l'art. 28 cpc stabilisce che la competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, e poiché l'art. 23 cpc stabilisce un criterio di competenza per le cause tra condomini, le parti in questo caso sono tutti i condomini – ne consegue che per derogare al criterio di competenza territoriale fissato dall'art. 23 cpc, nell'ambito di un regolamento condominiale, occorre l'unanimità dei pagina 3 di 4 condomini. Evidentemente, modificare il foro competente per legge incide sui diritti del singolo (il diritto di potersi avvalere del foro individuato dalla legge), ed è per questo che occorre il consenso unanime dei condomini;
ciò significa che l'assemblea ha deliberato a maggioranza su una materia su cui non era competente, e in questo caso la deliberazione è nulla. Poiché la deliberazione che approvò la clausola del regolamento del Supercondominio Pianeta Maratea di deroga alla competenza territoriale, come risulta dal verbale dell'assemblea del 10/12/2019, non venne approvata all'unanimità, la deliberazione sul punto è nulla, e non può essere fatta valere nei confronti della opponente . Pertanto, il primo motivo di opposizione va accolto, e si deve Pt_1
affermare che competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato il
Tribunale di Lagonegro, nel cui circondario si trova conseguentemente, il CP_1
decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente, va revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 408/2022 tra: Pt_1
, opponente;
opposto; così provvede:
[...] Controparte_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente a decidere sulla domanda proposta col ricorso monitorio il Tribunale di Lagonegro;
2) Condanna il Supercondominio opposto a rimborsare alla opponente le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 13/12/2025 Il giudice unico pagina 4 di 4