Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2024, n. 9010
CASS
Sentenza 4 aprile 2024

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Massime1

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, non è, alla luce della interpretazione di cui alla sentenza n. 247 del 2011 della Corte cost., cumulabile con la proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, mentre va considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione, il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.

Commentario1

  • 1Raddoppio dei termini senza cumulo con altre proroghe o raddoppiAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2024, n. 9010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9010
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo