All'articolo 1 della tariffa, allegato A, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma e' ridotta al 50 per cento, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.
Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori".