Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN SE LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 963 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Marianna Alfano e Lorenzo Falchetti che la rappresentano e difendono per mandato in atti E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Dario Martella che la rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Falivene che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1489/2024 resa nel procedimento R.G. n. 2402/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari –
1
Con ricorso del ventisei gennaio 2016 chiedeva e otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Tivoli decreto ingiuntivo ( n. 361/2016 ) nei confronti di e Controparte_4 dei garanti e in solido tra loro, per quanto Parte_2 Parte_1 Parte_3 di interesse in questa sede, per l'importo di € 520.000,00 oltre interessi e spese.
In particolare il debito era relativo al conto corrente 00074/1000/00000082, al conto anticipi su fatture 00524/3800/00008324 e al finanziamento n. 0735063537917 di originari
€150.000,00 da restituire in sessanta mesi.
Gli ingiunti proponevano opposizione ( rg. 2402/2016 ) chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, affermando la nullità delle poste debitorie sotto diversi profili e chiedendo che fosse espletata ctu contabile.
L'opposta si costituiva e deduceva l'infondatezza delle allegazioni di controparte.
Con sentenza 1489/2024 il Tribunale respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Successivamente, in data ventuno gennaio 2025 era dichiarata la liquidazione giudiziale della s.r.l..
I garanti proponevano appello con atto notificato il dodici febbraio 2025, chiedevano la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e concludevano chiedendo :
“1) accertare, riconoscere e dichiarare la nullità/inesistenza della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., rilevando che la mancanza di adeguata motivazione rappresenta un vizio radicale che di per sé solo giustifica l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata;
2) accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei rapporti bancari contestati, per le ragioni espresse nei motivi di appello sub 2, 3, 4, 5 e 6, con accertamento della non debenza delle somme ingiunte agli appellanti;
3) accertare, riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in proprio, nella loro qualità di fide t er Parte_3 contrasto con la normativa vigente in subiecta materia, nonché per l'inesistenza di un valido credito bancario nel rapporto con il debitore principale, come da motivazione contenuta nel motivo sub 7 del presente atto di appello nonché nei superiori motivi di appello testé riportati;
4) accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità della segnalazione dei sigg.ri e alla Centrale Rischi, per violazione dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 principi di correttezza e buona fede e per l'assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, così come argomentato nel motivo di appello sub 8 e, per l'effetto, condannare 2 la banca appellata al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da liquidarsi in via equitativa;
conseguentemente, ordinare alla medesima di provvedere alla CP_5 cancellazione di qualsivoglia segnalazione presso la centrale rischi, pubblica e/o privata, dei nominativi di tutti gli odierni appellanti, con efficacia retroattiva;
5) condannare
[...] al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre Controparte_1 accessori di legge. In via istruttoria voglia l'ecc.ma Corte adita, in ossequio a quanto argomentato nei motivi del presente atto di appello, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio, affinché venga accertato l'esatto dare/avere tra le parti e rideterminato il saldo dei conti correnti in contestazione alla stregua delle eccezioni di fatto e di diritto sopra formulate e delle relative disposizioni di legge.”
Si costituiva che concludeva chiedendo: Controparte_1
“rigettare integralmente tutti i motivi di appello e l'istanza di sospensione formulata dagli appellanti ex art. 283 c.p.c., perché infondati in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con rigetto integrale di tutte le richieste avversarie, perché inammissibili, non provate ex art 2697 c.c., generiche ed ininfluenti ai fini del decidere. In subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di Euro 554.789,63 o di quella che risulterà di Parte_3 teressi di mora da calcolarsi con le stesse condizioni e decorrenze indicate nella narrativa del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese ex D.M. 55/2014, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”
Interveniva in qualità di cessionaria del credito ex art. 58 TUB opponendosi Controparte_2 alla sospensiva e concludendo come di seguito:
“rigettare per le ragioni di cui in narrativa la richiesta istruttoria di C.T.U. contabile;
dichiarare, in ordine alle domande restitutorie e/o risarcitorie, la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli appellanti, ed in ogni caso la carenza di legittimazione passiva e/o di interesse a resistere della appellata rigettare in toto Controparte_2
l'impugnazione siccome inammissibile e/o infondata, previa, ove del caso, integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese tutte del presente grado di giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di attesa la regolare Controparte_4 notifica dell'atto di appello e la mancata costituzione.
Primo motivo di appello 3 Nullità/inesistenza della sentenza per mancata o viziata motivazione
Terzo motivo di appello
“carenza di riscontri probatori e omessa valutazione delle prove allegate”
Il primo e il terzo motivo di appello devono essere considerati insieme per connessione logica e sono fondati.
Il Tribunale dopo aver ricostruito l'iter processuale ( in particolare la motivazione dell'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza ex art. 210 c.p.c., le richieste di prove orali e di ctu ) e le posizioni delle parti ha motivato il rigetto dell'opposizione unicamente con la seguente frase :
“La domanda attrice non appare suffragata da riscontri probatori e va, pertanto, rigettata”.
Ebbene si tratta di motivazione che non rende conto analiticamente dei motivi di opposizione. Non trattandosi comunque di una causa di rimessione al primo Giudice la Corte deve esaminare di seguito le questioni già sottoposte al vaglio del primo grado.
*********
Secondo motivo di appello
“Erronea valutazione della documentazione prodotta e omesso esame della richiesta ex art. 119 tub”
Quarto motivo di appello
“illegittimo diniego della consulenza tecnica d'ufficio”
Quinto motivo di appello
“nullità delle clausole contrattuali e vizi nei rapporti bancari - radicale nullità del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori-inammissibile applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di ulteriori spese e oneri non convenuti-illegittima determinazione della valuta-illegittimità dell'esercizio dello ius variandi--nullità della clausola di rinvio al c.d. “uso piazza”.
Sesto motivo di appello.
“usurarietà dei tassi di interesse applicati”
I motivi, da esaminare insieme per connessione logica, sono infondati.
4 Per quanto riguarda la richiesta ex art. 119 TUB la questione è superata dalla produzione da parte di in primo grado di tutta la documentazione contrattuale Controparte_1 relativa ai tre rapporti azionati, estratti conto e scalari completi.
Sono infatti stati depositati:
a) il contratto di c/c n. 1000/82 del trenta novembre 2010 con linea di affidamento del tre dicembre 2010;
b) il contratto di apertura di credito per anticipo su fatture del venti aprile 2012;
c) il contratto del sette gennaio 2013 di modifica del contratto sub a);
d) tutti gli estratti conto relativi il rapporto di c/c n. 1000/82 ivi compreso l'anticipo fatture dall'inizio fino all'estinzione dell'otto giugno 2015 con dettaglio delle fatture anticipate e rimaste insolute;
e) il contratto di finanziamento chirografario di € 150.000,00 del dodici aprile 2012 con relativo piano di ammortamento.
Per quanto poi riguarda la dedotta omessa valutazione della relazione di parte depositata in primo grado si osserva quanto segue.
Detto documento in realtà riguarda solo il conto corrente 1000/000082 ( stipulato il trenta novembre 2010 ) e per detto rapporto nella relazione è compiuta la seguente precisazione
“allo scrivente è stato richiesto espressamente di ipotizzare la nullità del contratto di conto corrente. Pertanto, sono da ritenere nulli tutti gli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto”.
In buona sostanza il consulente ha basato la propria relazione solo su una richiesta “di ipotizzare” le nullità.
Ebbene, la produzione del contratto evidenzia invero come detto conteggio contrasti con quanto pattuito dalle parti in quanto nel documento sono indicate tassi di interessi e spese.
Non solo, nel conteggio operato nella relazione di parte sono evidenziati importi da detrarre per usura sopravvenuta in tre trimestri del 2013; l'usura sopravvenuta è peraltro irrilevante poiché la sanzione di legge riguarda unicamente gli interessi usurari pattuiti e quindi quelli indicati in contratto.
5 Nel conteggio è poi stata calcolata l'usura soggettiva che non è stata allegata e tantomeno dimostrata;
le cms risultano poi pari a zero e le somme per anatocismo sono state erroneamente detratte attesa la condizione di reciprocità stabilita nel contratto.
Per quanto riguarda la CTU del tutto correttamente non è stata ammessa poiché a fronte della completa documentazione depositata dalla banca e sopra indicata gli opponenti hanno compiuto solo considerazioni di carattere generale non agganciate concretamente ai rapporti azionati.
Per quanto riguarda poi le asserite nullità, dalla semplice visione dei documenti prodotti si osserva come il contratto 1000/82 del trenta novembre 2010 contenga la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con reciproca periodicità e quella relativa allo ius variandi;
è stato poi indicato il tasso creditore effettivo, del 0,01%, il TAN e il TAEG;
nel contratto con cui è stata aperta la linea di affidamento del tre dicembre 2010 è poi indicato il tasso debitore e così nell'affidamento del venti aprile 2012; nell'atto di modifica delle condizioni di conto corrente sottoscritto il sette gennaio 2013 è indicato il tasso creditore, quello debitore per l'anticipo fatture, quello per l'affidamento e quello per lo sconfinamento extrafido per somme inferiori a € 5.000,00.
E' prevista poi espressamente la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi legittima ratione temporis in relazione alla delibera CICR del nove febbraio 2000.
Non è prevista la cms ( del resto vietata sin dalla legge 2/2009 ) mentre è prevista una commissione di disponibilità fondi che però, come correttamente affermato dall'appellata, non è oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda poi la dedotta usura, a parte il fatto che la stessa relazione di parte non ha evidenziato usura pattizia, comunque dai documenti risulta come il contratto di conto corrente 1000/82 del trenta novembre 2010 preveda un TAN ( 17,00% ) e un TAEG
(18,11%), inferiori al tasso soglia usura ( 24,075% ) per rapporti privi di affidamento;
il contratto di apertura di credito del venti aprile 2012 prevede un tasso debitore pari a 6,55%, inferiore al tasso soglia del 10,050%; il contratto di modifica delle condizioni economiche del 7.1.2013 prevede un tasso debitore per anticipo fatture pari a 8,2% inferiore del tasso soglia del 10,887% ; il contratto di apertura di credito del 3.12.2010 prevede un tasso debitore pari a 5,55% inferiore al tasso soglia pari al 5,67%; il finanziamento chirografario prevede un tasso debitore del 5,92%) inferiore al tasso soglia del 16,62%. 6 E' stato poi prodotto il contratto di finanziamento chirografario del dodici aprile 2012 ove è indicato il criterio di determinazione del tasso di interesse, il tan, il tasso di mora, la durata del contratto e l'ammortamento.
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Settimo motivo di appello illegittimità del rapporto fideiussorio
Il motivo è in primo luogo disallineato rispetto al motivo di opposizione a decreto ingiuntivo e alle difese di primo grado riguardanti l'asserita violazione dell'art. 1956 c.c., argomento non riprodotto nel presente grado.
In secondo luogo a prescindere da detto rilievo, gli appellanti si sono limitati ad effettuare affermazioni in diritto senza agganciarle specificamente alle clausole contrattuali in essere, rendendo il motivo generico tanto più in quanto, si ribadisce si tratta di profili non enucleati dinanzi al Tribunale poiché gli appellanti si sono limitati ad affermare :
“Gli appellanti hanno sollevato precise contestazioni circa la conformità del contratto fideiussorio alle disposizioni normative in materia di concorrenza e trasparenza bancaria, evidenziando la presenza di clausole abusive e contrarie alle norme imperative di settore. La prassi delle fideiussioni omnibus redatte secondo tali schemi ha illecitamente rafforzato la posizione delle banche, pregiudicando i diritti dei fideiussori e limitando la loro autonomia contrattuale. Nonostante tali evidenze, la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione della questione, violando il principio di motivazione e precludendo agli appellanti la possibilità di far valere i propri diritti. L'assenza di una disamina specifica del rapporto fideiussorio, nell'ambito di un più generale difetto di motivazione già censurato nei precedenti motivi di appello, determina un ulteriore vizio della decisione di primo grado. Si evidenzia, inoltre, che il rapporto fideiussorio in esame presenta clausole che risultano in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria, in violazione degli artt. 117 e 127 TUB, nonché con il principio di buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c. La mancata valutazione di tali profili di illegittimità da parte del Giudice di prime cure rappresenta un'omissione grave, che compromette la legittimità della sentenza impugnata e ne giustifica l'integrale riforma. In considerazione di quanto sopra, la Corte d'Appello non potrà esimersi dal rilevare la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, con le conseguenze previste dall'ordinamento in termini di inefficacia del vincolo fideiussorio e di ripristino delle posizioni patrimoniali delle parti.”
Il motivo è comunque infondato poiché le fideiussioni contengono un'articolazione di clausole sottoscritte da ciascuno dei garanti anche specificamente e non sono in contrasto con alcuna norma.
7 Per quanto riguarda l'asserito contrasto con lo schema ABI, indicato in modo del tutto apodittico, rileva la Corte come si tratti di fideiussioni del 2010, sottoscritte a distanza di ben cinque anni rispetto al periodo considerato dalla delibera ABI 55 del 2005 per cui anche sotto questo profilo la doglianza è infondata.
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Ottavo motivo di appello indebita segnalazione in centrale rischi
Gli appellanti sostengono che la segnalazione in centrale rischi sia avvenuta al di fuori dei presupposti di legge e senza preavvisare i garanti per cui si lamenta la violazione dell'art. 1375 c.c..
Ebbene, per quanto riguarda il preavviso si tratta di profilo del tutto omesso in primo grado come correttamente evidenziato dall'appellata per cui si tratta di doglianza inammissibile;
osserva la Corte come comunque la necessità di segnalazione ( prevista dall'art. 125 TUB ) riguardi solo il credito al consumo e non i rapporti commerciali quali quelli oggetto di causa.
La sussistenza del debito e l'inadempienza poi è stata acclarata per cui anche sotto questo profilo non vi è alcuna violazione di legge.
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Nono motivo di appello ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Il motivo è assorbito attesa la conferma della sentenza riguardo alla sussistenza del debito.
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La statuizione di primo grado deve quindi essere confermata pur dovendo integrarne la motivazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, sono compensate per un quarto atteso l'accoglimento del motivo riguardante la carenza motivazionale e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta con valori prossimi ai minimi attesa la ridotta complessità delle questioni trattate.
8 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_4
;
[...]
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata nei confronti degli appellanti.
Compensa per un quarto le spese di lite del presente grado liquidate per l'intero in
€10.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna gli appellanti in solido a pagare a tre quarti di detta somma;
condanna gli appellanti in solido Controparte_1
a pagare a tre quarti di detta somma. Controparte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del sedici giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN SE LU de Courtelary
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