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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 715/17 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 156/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Senatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Polla (SA) alla Piazza G. Ritorto, appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso anche Controparte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Angela NE e dall'Avv. Claudio D'GN eed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angela NE in Salerno alla via
Onofrio Galdieri n.ro 09,
Appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 28.06.2011 evocava in giudizio il Controparte_1 [...] chiedendo accertarsi il diritto di esso attore alla conservazione della Parte_1 collocazione n. 27 della graduatoria delle domanda progetto per l'assegnazione dei benefici per la ricostruzione dell'immobile ad uso abitativo in via Barre Tallosa in
Chiedeva ancora accertarsi il diritto all'assegnazione dei benefici ex Parte_1 legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
1.1. Costituitosi il resisteva alla domanda rilevando che Parte_1
l'istanza di ammissione al contributo era stata rigettata a seguito di parere della
Commissione tecnica comunale che aveva riscontrato l'assenza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 5, 5° comma della L. 474/1987 come convertito in legge 1.2. A seguito di istruttoria documentale il Tribunale sulle conclusioni delle parti si riservava per la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 156/2017 il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda.
2.1. Osservava il giudicante che agli atti risultava che l'originaria domanda presentata dal NE risultava depositata in data 30 giugno 1988 riguardando la ricostruzione di un fabbricato adibito ad abitazione del richiedente e del proprio nucleo familiare.
2.2. Ad avviso del Tribunale l'assenza della qualifica di coltivatore diretto assunta dagli organi comunali quale presupposto per addivenire al rigetto della domanda non risultava fra i presupposti richiesti per accedere al contributo riguardando la riapertura dei termini tutti i soggetti legittimati,
2.3. Alla luce dell'istruttoria rilevava il Tribunale che essendo la procedura amministrativa ferma alla formazione delle graduatorie, andava riconosciuto all'attore il diritto al reinserimento mentre non poteva essere accolta la domanda di assegnaizone del contributo dovendosi concludere l'iter amministrativo.
3. Avverso la sentenza n.ro 156/2017 del 18.09.2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione il e a supporto deduceva i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione di legge per difetto di giurisdizione rientrando la materia nella competenza del giudice amministrativo ed avendo ordinato il Tribunale un facere infungibile;
2) Assenza del requisito soggettivo di coltivatore diretto e conseguente intempestività della domanda.
3.1. Si costituiva l'appellato deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda.
3.2. All'udienza del 01.10.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo si deduce l'errore in cui a dire dell'appellante sarebbe incorso il
Tribunale affermando la propria giurisdizione e condannando l'amministrazione ad un facere e con ciò invadendo la sfera propria della pubblica amministrazione incidendo sull'attività discrezionale di quest'ultima, non rivestendo la posizione dell'appellato quella di diritto soggettivo.
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pag. 2 Il motivo è infondato.
4.1. Deve preliminarmente rilevarsi, alla luce peraltro dello stesso provvedimento di esclusione dalla graduatoria emesso dall'odierno appellante, che autorità indicata quale competente per l'eventuale impugnazione è il giudice ordinario.
Va da sé che per espressa ammissione dell'odierno appellante viene indicato quale giudice competente il Tribunale di Lagonegro in luogo del Tribunale Amministrativo
Regionale.
4.2. Questa Corte non può che richiamare la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che da un lato qualifica quale diritto soggettivo la posizione del privato che intende vedersi riconosciuto il contributo alla ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma e dall'altro qualifica come vincolata l'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione atteso che quest'ultima deve attenersi ai criteri stabiliti dalla legge non potendo derogarvi.
4.3. Illuminante è il Supremo giudice di nomofilachia: “La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dall'art. 21 della legge n. 219 del 1981, al fine della riparazione, della ricostruzione o del miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti e degli impianti industriali, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del g.o., vertendosi in tema di erogazioni in cui
l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei richiedenti danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritto soggettivo, e ciò anche qualora la domanda abbia ad oggetto, ai sensi della legge della regione Campania n. 21 del 1983, le spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature diretto ad un aumento della produttività, all'ammodernamento dell'esercizio, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie con il mantenimento dei preesistenti livelli occupazionali, in quanto la legge reg., nel prevedere il contributo anche per queste spese, stabilisce soltanto che le stesse non possono essere superiori al 30% della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e riparazione dei locali, escludendo ogni valutazione discrezionale della p.a.” (Cass. SS.UU. 28.10.2025, n.ro 21000)
4.4. Correttamente il Tribunale, a fronte di una doglianza relativa al diritto all'inserimento in graduatoria, ha ritenuto la propria giurisdizione e, nel contempo,
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pag. 3 questa Corte non può esimersi dal rilevare che il chiaro tenore testuale del dispositivo evidenzia che la pronuncia di prime cure si limita ad accertare e dichiarare, proprio in presenza dei presupposti di legge, il diritto soggettivo dell'appellato a conservare la posizione in graduatoria in attesa della definizione dell'iter amministrativo che condurrà all'erogazione del contributo.
Il primo motivo non merita pertanto accoglimento.
5. Col secondo motivo di impugnazione l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare la domanda di contributo rigettata dalla pubblica amministrazione e oggetto del giudizio di prime cure come tempestiva in quanto riferita alla prima abitazione onde la mancata valorizzazione dell'ulteriore requisito richiesto, ad avviso dell'appellante, della qualità di coltivatore diretto necessaria per fruire della proroga e che ha condotto l'amministrazione all'esclusione dell'appellato dalla graduatoria.
Il motivo è infondato.
5.1. L'accesso ai contributi post sisma del 1980 originariamente previsto dalla L.
219/1981 quanto ai requisiti di accesso e ai termini di presentazione delle domande, ha visto il susseguirsi di non pochi interventi di novellazione che hanno determinato la proroga dei termini di presentazione, l'ultimo dei quali fissato al 30.06.1988, ed hanno fissato le condizioni di accesso.
5.2. L'ultimo intervento normativo, precisamente quello previsto dalla L. 23 gennaio
1992, n.ro 32, e volto a definire le attività di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1980, ha fissato all'art. 3, 2° comma, lettera a) e lettera b) l'accesso ai contributi finalizzati alle esigenze abitative per i soggetti proprietari di unica abitazione che abbiano presentato la domanda al 30 giugno 1988 e la documentazione ai fini della ricostruzione o riparazione dell'unità abitativa entro il 31 marzo 1989.
5.3. Ciò che appare evidente è che il richiamato intervento normativo ha inteso disciplinare organicamente i criteri inderogabili dell'accesso al contributo, come precisa la giurisprudenza di legittimità intervenuta in subiecta materia: “L'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che ha fissato inderogabili criteri di priorità nella distribuzione delle risorse disponibili per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, si riferisce esclusivamente alle disponibilità
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pag. 4 finanziarie di cui al precedente art. 2, comma 4, della medesima legge n. 32 del 1992, finalizzate alle esigenze abitative, ossia agli importi riservati dal , nella misura Pt_2 dell'ottanta percento degli stanziamenti disponibili, per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici, rispetto alle quali i predetti criteri di priorità si applicano indipendentemente dal momento di approvazione della pratica e, quindi, anche nel caso in cui il decreto sindacale di indicazione del contributo sia intervenuto in assenza di disponibilità finanziarie, mentre rispetto alle disponibilità riconducibili ai finanziamenti di cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219, resta applicabile il criterio cronologico precedentemente vigente.” (Cass. civ., I, 23.07.2014, n.ro 16750).
5.4. L'ulteriore specificazione che offre la giurisprudenza nomofilattica permette di determinare che: “Il presupposto per il diritto ai contributi previsti per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire, ovvero per la riparazione di unità immobiliari non irreparabilmente danneggiate per effetto del terremoto del novembre
1980 e del febbraio 1981 - indicato dagli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, rimasto fermo negli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 e ribadito dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 - è la proprietà delle predette unità alla data del sisma.…”. (Cass. civ., I, 23.07.2014, n.ro
16749), onde è evidente che nessun riferimento è contenuto nelle dette disposizioni alla qualità di coltivatore diretto come condizione per fruire del termine prorogato al
30.06.1988, com'è nell'assunto dell'appellante a supporto del motivo.
5.5. Risultando peraltro agli atti che parte appellata aveva presentato la domanda entro il
30 giugno 1988, circostanza peraltro incontestata dall'appellante, va da sé che non sussistevano requisiti ostativi per il riconoscimento del diritto alla collocazione in graduatoria. Ciò è reso evidente alla luce del quadro normativo sopra richiamato vigente alla data del 25.03.2010 data del parere negativo della Commissione tecnica comunale,
Conclusivamente anche il secondo motivo di impugnazione appare destituito di fondamento e non merita accoglimento
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre
2022 (scaglione di valore indeterminato di complessità bassa) nei valori medi e con attribuzione ai procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari.
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pag. 5 6.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
in pers. del Sindaco pro tempore contro Parte_1 avverso la sentenza n.ro 156/2017/1 del Tribunale di Lagonegro Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore al pagamento di favore dell'appellato delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00, maggiorate di spese generali (15%),
CNA e IVA nella misura di legge in favore degli avvocati Angela NE e Claudio
D'GN in solido fra loro dichiaratisi antistatari.
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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