Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LUCA SPINGARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO MONTORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
A.I.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 518/00 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 20/09/00 R.G.N.158/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati il 13 e il 18 marzo 1985 NI ET e LU MI proponevano opposizione nei confronti dell'INPS davanti al pretore di Ascoli Piceno avverso due decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti quali responsabili della locale sede dell'Associazione Coltivatori Diretti (A.I.C.) per il pagamento di somme richieste dall'INPS a titolo di omissioni contributive sulle posizioni di lavoro dei dipendenti di tale associazione. Costituitasi in giudizio l'A.I.C., quale chiamato in causa a seguito della eccepita mancanza di legittimazione passiva da parte degli opponenti, eccepiva a sua volta la carenza di legittimazione passiva evidenziando la piena autonomia su base statutaria della sede locale dell'associazione e la piena imputabilità dei soggetti che avevano agito in sede locale per l'associazione in relazione alle omissioni contributive a essa facenti capo.
Riuniti i giudizi ed espletata prova testimoniale il Pretore di Ascoli Piceno con sentenza in data 26 gennaio 1991 respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal MI compensando le spese del giudizio tra costui e l'INPS. Dichiarava, invece, inefficace l'ingiunzione intimata nei confronti di NI ET e rigettava le domande proposte nei confronti dell'A.I.C., condannando l'INPS a pagare al ET medesimo i quattro quinti delle spese di lite con compensazione del residuo quinto e compensava, altresì, tutte le altre spese tra le parti. A seguito di appelli proposti da LU MI e dall'INPS il Tribunale di Ascoli Piceno confermava la sentenza impugnata, anche nei confronti degli eredi di NI TT, nel frattempo deceduto con appello riassunto nei confronti dei suoi eredi dall'INPS, e compensava tra le parti tutte le spese del giudizio. Il tribunale osservava, in particolare, che correttamente il pretore aveva ritenuto che il MI avesse agito per conto dell'A.I.C. locale di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 38 c.c. e che fosse tenuto, quale legale rappresentante di tale associazione in sede locale, alle obbligazioni derivanti dalle omissioni contributive, posto che aveva sottoscritto e presentato gli atti relativi al personale dipendente anche nei confronti dell'INPS ingenerando verso tale istituto un legittimo affidamento nella sua qualità di obbligato al pagamento dei contributi dovuti per il personale dipendente dell'A.I.C. sede locale.
LU MI ricorre per la cassazione della sentenza con tre motivi.
L'INPS intimato si è costituito soltanto con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il MI denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. deducendo che il Tribunale non aveva considerato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della indicata norma.
Infatti, rileva il ricorrente, egli aveva sottoscritto i moduli presentati all'INPS come semplice impiegato contabile per adempiere ai doveri derivanti dall'espletamento del suo lavoro e per precisi ordini impartiti dal legale rappresentante dell'associazione in sede locale e che era NI TT, come risultava da una dichiarazione rilasciata il 20 febbraio 1975, prodotta agli atti, attraverso la quale il Presidente Nazionale dell'A.I.C. certificava che NI ET aveva piena e completa rappresentanza legale dell'associazione nell'ambito territoriale della provincia di Ascoli Piceno.
La avvenuta sottoscrizione dei moduli per le retribuzioni del personale presentati all'INPS su precisi ordini impartiti dal legale rappresentante dell'A.I.C., non poteva, perciò, ingenerare nell'Istituto, alcun ragionevole affidamento nei confronti del MI, essendo atti di mera burocrazia interna.
Con il secondo motivo il MI si duole che il Tribunale con omessa e contraddittoria motivazione non avesse valutato la prova circa l'esistenza del suo rapporto di lavoro con l'A.I.C., mentre quella per testi assunta in primo grado e la stessa documentazione versata in atti e ignorata dal Tribunale certificavano che il ricorrente era dipendente dell'A.I.C. insieme ad NA AL e a IL IN.
Secondo il ricorrente proprio il mancato riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il medesimo e l'A.I.C. aveva indotto il Tribunale a non escludere la sua estraneità al rapporto negoziale costituito con l'INPS. Con il terzo motivo, infine, LU MI denunzia violazione e mancata applicazione dell'art. 1957 c.c., deducendo che essendo assimilabile la sua responsabilità solidale ex art. 38 ex. a quella del fideiussore come obbligazione di garanzia ex lege, egli può eccepire la decadenza dall'azione di sei mesi prevista dal citato art. 1957, con la conseguenza che tale decadenza si è nella specie realizzata, avendo l'INPS depositato il ricorso in data 6 febbraio 1985 e riferendosi il credito intimato ai periodi 1 dicembre 1976/31 dicembre 1982.
Tutti e tre i motivi di ricorso sono stati dedotti per la prima volta in questa sede di legittimità e, quindi, a norma dell'art. 329 c.p.c., non possono essere esaminati, dovendosi ritenere che ai vizi oggetto delle censure, non denunziati in appello, il ricorrente abbia prestato tacita acquiescenza.
Con l'interposto appello, infatti, il MI si era limitato a sostenere e a tentare di dimostrare che anche per le obbligazioni contratte in sede locale dall'A.I.C. provinciale dovesse risponderne l'A.I.C. nazionale, in quanto, a suo avviso, l'A.I.C. in sede provinciale non aveva alcuna autonoma patrimoniale, ammettendo, tuttavia, che come direttore della sede provinciale aveva provveduto alla normale amministrazione di tale sede facendo fronte alle ordinarie spese di gestione.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, essendosi l'INPS costituito soltanto con procura senza tuttavia partecipare all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004