TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1574/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in allegato all'atto di citazione, dall'Avv.to Luigi
Combariati ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Affaccio IV Traversa n. 3, presso lo
Studio dell'Avv.to Giuseppe Esposito;
- parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, previa deliberazione di costituzione in giudizio n.18/2020, dall'Avv.to
Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Amministrazione
Provinciale;
- parte convenuta –
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (da ora, per brevità, anche solo Parte_1
“la società”) si è opposta alla determinazione ingiuntiva n.618 del 18 luglio 2019 prot. n. 20673 emessa dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro di € 74.783,00 (ridotto a €
41.825,00 in caso di adesione) a titolo di canone per l'occupazione di spazi e arre pubbliche (Cosap), in esso inclusi sanzioni ed interessi, riguardanti n. 56 impianti pubblicitari, che la Provincia di Vibo
Valentia considerava non autorizzabili, elencati nella nota prot. 10069 del 16.4.2019 denominata
Conclusione iter ricognizione e verifiche Provincia VV.
La società opponente ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1.riconoscere
e dichiarare, per tutti e per ciascuno dei motivi di cui in narrativa la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della diffida ad adempiere anno 2014 per omessa denuncia e/o occupazione abusiva di cui all'atto n.
618 del 18.7.2019 Prot. 20673 del 30.7.2019, ovvero annullarla perché illegittima;
2.- subordinatamente ridurre a giustizia l'importo preteso dall'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia nei confronti della tenuto conto del territorio sui cui insistono le Parte_1 installazioni, del loro effettivo numero, della loro proprietà, delle dimensioni e delle effettive modalità di determinazione del canone da commisurare alla superficie occupata e non alla dimensione del cartellone pubblicitario;
3.- dichiarare non dovuta la sanzione applicata del 200% sull'importo del canone eventualmente dovuto perché illegittima;
4.- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda, la società attrice ha allegato quanto segue:
- che, con “diffida a adempiere anno 2014 per omessa denuncia e/o occupazione abusiva di cui all'atto n. 618 del 18.7.2019 Prot. 20673 del 30.7.2019”, il Responsabile del Servizio Finanziario della
Provincia di Vibo Valentia aveva intimato, nei confronti della il pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di euro 74.783,00 a titolo di canone per l'occupazione di spazi e arre pubbliche (C.O.S.A.P.), ivi comprese le voci relative alle sanzioni e agli interessi maturati (cfr. doc.
n. 1 allegato all'atto di citazione); - che la richiesta di pagamento rinviene la propria giustificazione nell'occupazione abusiva di spazi e superfici da parte della rilevata a seguito dell'espletamento di attività ricognitiva Parte_1 dell'amministrazione, con conseguente applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.lgs.
n. 507/1993 e nel menzionato Regolamento Provinciale;
- che, in particolare, la diffida di pagamento concerne l'occupazione sine titulo di 56 impianti pubblicitari, che la Provincia di Vibo Valentia aveva escluso dal novero di quelli per i quali fosse possibile concedere la relativa autorizzazione all'utilizzo, quali risultanti dall'elenco riportato nella nota prot. 10069 del 16 aprile 2019 denominata “Conclusione iter ricognizione e verifiche Provincia
VV” (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- che, con tale diffida, il destinatario della richiesta di pagamento è esplicitamente avvisato, peraltro, della facoltà di contestare la pretesa patrimoniale dinnanzi al Giudice Ordinario competente per valore, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della notificazione dell'atto;
- che la validità ed efficacia della diffida sono inficiate dai seguenti vizi:
1. inosservanza dell'obbligo di motivazione della contestazione dell'illecito, prescritto dall'art. 44 del
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari della Provincia di Vibo Valentia, approvato con Delibera n. 55 del 4 settembre 2013 del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Provinciale, nella parte in cui dispone che qualunque inadempimento rilevato dal personale della Polizia Provinciale incaricato della vigilanza debba essere esplicitato al soggetto titolare dell'autorizzazione a mezzo di specifico verbale, che, nel caso di specie, non è mai stato trasmesso al legale rappresentante della al quale, pertanto, è stato precluso l'esercizio dei diritti di Parte_1 difesa ovvero di regolarizzazione dell'abuso;
2. indeterminatezza nell'individuazione dei 56 impianti dichiarati non autorizzabili dalla Provincia con la citata nota prot. 10069 del 16 aprile 2019, con conseguente impossibilità, per il destinatario della sanzione, di approntare con consapevolezza le proprie difese;
3. violazione della disposizione enucleata all'art. 63, d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevede che i Comuni e le Province possano assoggettare i destinatari di concessioni di utilizzo di beni demaniali e i titolari di diritti di godimento di aree private gravate da pubbliche servitù al pagamento di un canone, atteso che, nella vicenda in esame, gli impianti occupati fossero installati – tutti – su aree di proprietà privata non soggette a tale servitù ovvero su beni demaniali per i quali la società aveva presentato apposita S.C.I.A. e i Comuni di riferimento avevano emanato atti autorizzativi o concessori, finanche in sanatoria;
4. inesistenza degli impianti corrispondenti ai numeri 33 e 50 e mancata individuazione di quelli contraddistinti dai numeri 19 e 20, che, invero, non sono di proprietà della Parte_1
5. infondatezza della richiesta di pagamento in relazione all'impianto n. 53, le cui dimensioni – 9x3 mq – sono erroneamente indicate, in atto di diffida, in misura pari a 12x3 mq;
6. erronea quantificazione del canone C.O.S.A.P. sulla base delle dimensioni del cartello pubblicitario e del messaggio esposto, in luogo dell'effettiva occupazione del suolo pubblico, come prescritto dagli artt. 62 e 63, d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, nonché, sul piano delle fonti secondarie, dagli artt. 24, 25 e 31 del Regolamento C.O.S.A.P. della Provincia di Vivo Valentia;
7. violazione delle previsioni normative contenute agli artt. 31 e 38 del Regolamento C.O.S.A.P. della
Provincia, laddove è riconosciuto il potere dell'amministrazione di maggiorare sino al 100% la sanzione, ove ricorrano determinate condizioni, con conseguente illegittimità di quella irrogata alla in misura pari al 200%. Parte_1
Si è costituita in giudizio l' , che, con comparsa Controparte_1 depositata in data 25 febbraio 2020, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
Accertare e dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda di nullità, invalidità e inefficacia della diffida ad adempiere anno 2018 di cui all'atto n. 623 del 18.07.2019 prot. n. 20644 del
30.07.2019 e quindi rigettarla. nel merito: Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra espressi in fatto ed in diritto, infondata, pretestuosa e temeraria qualunque pretesa inerente ad ogni punto della domanda attorca e quindi rigettarla, accertare e dichiarare la legittimità dell'accertamento n.623/2019 relativamente all'anno 2018 per omessa denuncia e/o occupazione abusiva del 18.07.2019 prot. n.
20644 notificato in data 30.07.2019 quale intimazione al pagamento del canone COSAP nei confronti della e quindi confermarlo, condannare la al pagamento Parte_1 Parte_1 dell'intero importo di euro 149.186,00 a titolo di canone dovuto per l'anno 2018 relativamente a n.
180 impianti pubblicitari abusivi ma comunque autorizzabili, autorizzabili con modifica di ubicazione e non autorizzabili, il tutto con la consequenziale condanna alle spese del presente giudizio.”.
In particolare, nel contestare la fondatezza domanda attorea, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda in ragione della mancanza di alcun presupposto voluto dalla legge per la sua proposizione.
In particolare, l'amministrazione ha rilevato che la diffida ad adempire oggetto del presente giudizio non presenta il requisito della lesività poiché esso assume carattere meramente preparatorio e necessario nel procedimento avviato ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la Pubbliemme rileva che la costituzione avversaria è affetta da nullità assoluta riferendosi alla diffida ad adempiere “di cui all'atto 623 del 18.7.2019 prot. n. 20644 del 30.7.2019 relativamente all'anno 2018”. Con l'atto di citazione, invece, è stata opposta la diffida ad adempiere di cui all'atto n. 618 del 18.7.2019 Prot.
20673 del 30.7.2019 per l'anno 2014. Ne consegue che, sia nello svolgimento che nelle conclusioni, la difesa avversaria esamina e prende posizione circa un atto che non è oggetto del presente giudizio.
Con violando il disposto di cui all'art. 167 del c.p.c., secondo cui, nella memoria di costituzione in primo grado il convenuto "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto".
La convenuta, nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. contestava quanto assunto nelle note ex art. 183 c.p.c. dalla parte attrice, rilevando che al convenuto ente è stato notificato in via telematica alla data del 31.10.2019 prot. n. 80654/2019 ore 09:33 un solo atto di citazione per l'udienza del
24.02.2020 avverso la diffida ad adempiere n. 623/2019 per l'anno 2018 (all. n.1). Precisando, altresì, che non è stato notificato alcun atto che si riferisse alla diffida di pagamento n. 618/2019 per l'anno
2014 e che, tuttavia, nelle more in data 05.03.2020 prot. n. 5955/20 a mezzo posta al convenuto è stato notificato un atto di citazione in rinnovazione avverso la diffida di pagamento n. 619/19 per l'anno 2015, previo decreto del G. I. Dott. Francesco Maria Antonio Buggè avendo rilevato l'irregolarità del contraddittorio nel procedimento con R. G. n.1575/19 (all. n. 2).
Con ordinanza 15 giugno 2021, il Giudice subentrato nella titolarità del presente procedimento,
“atteso che la richiesta di C.T.U. formulata dall'attore, non sia conducente ai fini del presente giudizio, attesa la genericità della richiesta oggetto dell'accertamento e la difficoltà di esecuzione della stessa” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In seguito ai rinvii disposti dai Giudici subentrati nella titolarità del ruolo civile, il sottoscritto magistrato, divenuto assegnatario del presente procedimento, rinviava alla udienza del 19 giugno
2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre dichiarare la nullità della costituzione avversaria riferendosi alla diffida ad adempiere “ di cui all'atto 623 del 18.7.2019 prot. n. 20644 del 30.7.2019 relativamente all'anno
2018” e non alla diffida opposta con l'atto di citazione che è la n. 618 del 18.7.2019 Prot. 20673 del
30.7.2019 per l'anno 2014. Così violando l'art . 167 c.p.c. secondo cui “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”.
3. Nel caso di specie, deve rilevarsi che oggetto della presente opposizione è la diffida ad adempiere al pagamento del canone per l'anno 2017 per occupazione abusiva di spazi pubblicitari in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 507/1993. Parte opponente ha rilevato che nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 472/1997, da cui discenderebbe pertanto l'applicazione del termine ivi previsto per proporre impugnazione, di sessanta giorni in luogo dei trenta giorni previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011. In ragione di ciò l'opposizione proposta sarebbe in ogni caso tempestiva, anche a seguito del mutamento del rito da ordinario in speciale, stante il deposito dell'atto di citazione avvenuto in data 31 ottobre 2019.
Come risulta dagli atti, l'opposizione è stata proposta avverso una diffida di pagamento contenente, unitamente alla pretesa afferente al canone per l'occupazione di spazi pubblici (C.O.S.A.P.), anche la sanzione correlata all'omesso versamento. Si tratta, dunque, di una controversia con oggetto misto, canone e sanzione, nella quale occorre individuare il rito processuale prevalente. Ne consegue che l'oggetto del dovere di adempimento sia da individuarsi, da un lato, nel corrispettivo che l'ente provinciale avrebbe ottenuto per il godimento degli spazi pubblici o privati e, dall'altro, nella sanzione correlata all'occupazione sine titulo.
In tale prospettiva va rilevato che il canone per l'occupazione di suolo pubblico, a differenza della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), in quanto corrispettivo per l'uso esclusivo di beni demaniali, non assume natura tributaria, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 14864/2006; Cass, Civ. Sez. Un. n. 61/2016). Tale differenza, peraltro, risulta essere stata già avallata dalla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità, in riferimento all'art. 102, comma 2 Costituzione, dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248) nella parte in cui stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni”. In seguito alla sunnominata pronuncia di incostituzionalità, risulta consolidato il principio in virtù del quale spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Se accanto al canone vi è anche una sanzione amministrativa, allora la parte sanzionatoria andrà trattata secondo le regole della l. 689/1981, richiamata dal d.lgs. 150/2011, art. 6, che prevede il rito del lavoro con termine di 30 giorni per l'impugnazione.
Sotto il profilo processuale, la compresenza in giudizio di domande aventi natura differente impone di individuare il rito applicabile tenendo conto dell'art. 40 c.p.c.. Questa disposizione consente il cumulo di cause soggette a riti differenti e stabilisce che, salvo che una delle due cause rientri tra quelle in materia di lavoro o previdenza (artt. 409 e 442 c.p.c.), le cause connesse soggette a riti diversi devono essere trattate e decise con il rito ordinario. Nel caso in esame non ricorre l'ipotesi di una questione rientrante nel rito lavoro/previdenza; di conseguenza, per effetto dell'art. 40 c.p.c., il giudizio di opposizione è stato correttamente instaurato con il rito ordinario di cognizione, in luogo del rito speciale del lavoro che altrimenti sarebbe previsto per le sole opposizioni riguardanti esclusivamente sanzioni amministrative. In altri termini, la presenza della domanda relativa al canone ha attratto l'intera controversia nel rito ordinario, escludendo l'applicazione del rito previsto dalla l.
n. 689/1981 per l'opposizione a sanzioni amministrative in via autonoma.
Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della domanda, occorre verificare la sussistenza di una pretesa creditoria in favore dell'opposta. È opportuno rilevare come eventuali vizi meramente formali, come quelli dedotti da parte opponente, quali la violazione dei principi del procedimento amministrativo, la carenza di motivazione o l'asserito difetto di istruttoria, non assumono rilievo nel presente giudizio.
Ciò in quanto, trattandosi di giudizio devoluto al giudice ordinario, a questi è conferita piena cognizione dell'intero rapporto sostanziale, con conseguente superamento di profili meramente formali inidonei ad inficiare la legittimità dell'atto impugnato.
Passando all'oggetto della controversia, esso attiene alla contestata debenza di somme richieste dall'Amministrazione resistente per l'indennità di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, mediante la collocazione di 56 impianti pubblicitari considerati non autorizzabili e di natura permanente. Parte attrice eccepisce la mancata legittimazione in capo all' Controparte_1
alla riscossione di detti canoni, avendo ad oggetto in parte impianti installati su aree
[...] appartenenti a demanio comunale, e per le quali avrebbe ottenuto la SCIA dai comuni interessati, e in parte oggetto di proprietà privata in relazione ai quali avrebbe contratto un'apposita locazione con i relativi proprietari.
Giova brevemente ribadire che il Cosap di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997 è, secondo ormai univoca giurisprudenza di legittimità: il “corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici;
quindi, di una prestazione caratterizzata da sinallagmaticità”, ed è di conseguenza “dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, bensì in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. SSUU n. 61/2016; Cass. nn. 1435/2018,
24541/2019).
Nondimeno, il canone “è dovuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene” (Cass.
n. 17296/2019).
Siffatta configurazione, di corrispettivo di diritto privato per una occupazione effettiva, ha ricaduta non soltanto in termini di giurisdizione del G.O., ma anche in termini di disciplina della pretesa di riscossione del canone, che va adattata ai principi informatori del diritto e del processo civile, avuto specificamente riguardo al riparto dell'onere probatorio.
Ed infatti, l'ente impositore non è titolare di alcun privilegio tributario o fiscale al riguardo, rimanendo onerato, soprattutto a fronte di specifica contestazione, della prova sia dell'an che del quantum della sua pretesa, proprio perché si tratta di una pretesa o fondata su una concessione specifica, nel caso di specie pacificamente non sussistente, ovvero su un fatto, ossia l'occupazione del suolo stradale provinciale, che, in quanto tale, deve essere compiutamente dimostrato da colui che lo assume a fondamento della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento, atto prodromico all'iscrizione a ruolo della pretesa ed alla sua riscossione mediante cartella esattoriale o per il tramite di ingiunzione fiscale.
Come innanzi già accennato, l'oggetto della controversia concerne l'asserita non debenza delle somme pretese dall'amministrazione a titolo di indennità per occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche con opere di carattere permanente, individuate in 56 impianti pubblicitari non autorizzabili, come identificati nell'elenco accluso al provvedimento opposto e meglio identificati nell'atto del 16 aprile 2019, avente ad oggetto la “conclusione dell'iter di ricognizione e verifiche”, redatto dal
Responsabile del Servizio e della presso l'amministrazione provinciale di Vibo Parte_2
Valentia, recante numero di protocollo generale 10069.
In disparte le questioni relative ai vizi formali che, secondo la prospettiva difensiva della società, inficerebbero la legittimità del provvedimento opposto, appare dirimente, ai fini del decidere, soffermare l'attenzione sulle argomentazioni svolte dalla medesima società in relazione all'abusività delle occupazioni, sulla scorta delle quali la parte pubblica ha azionato la sua istanza creditoria.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'opponente ha prodotto in giudizio documentazione attestante, da un lato, l'adozione di atti amministrativi aventi natura di concessioni in sanatoria e di autorizzazioni all'impiego degli impianti e, dall'altro, la stipulazione di contratti di locazione con i proprietari delle aree in cui taluni degli impianti insistono. Al compendio documentale menzionato si aggiunge l'omessa confutazione dell'occupazione delle aree in questione, in merito alla quale la società si è limitata a eccepire l'assenza di qualsivoglia connotato di abusività, senza, Parte_1 tuttavia, contestare di aver impiegato detti beni per fini pubblicitari.
La circostanza che la società abbia goduto – e ciò appare incontestato – della disponibilità degli impianti relativi agli spazi indicati nell'elenco accluso al provvedimento opposto costituisce, di per sé, circostanza che legittima la parte pubblica a pretendere, legittimamente, il pagamento di un importo a titolo di canone corrispettivo, sulla cui determinazione l'opponente nulla ha dedotto.
Ed invero, sia gli atti amministrativi di autorizzazione e concessione in sanatoria, sia i contratti di locazione già richiamati documentano l'avvenuto godimento degli spazi da parte della società, sulla quale grava l'onere di corrispondere i relativi canoni di occupazione, con assorbimento delle ulteriori eccezioni dalla medesima sollevate. Neppure è possibile ritenere che tale onere sia stato soddisfatto dalla parte opponente, la quale, al contrario, non ha dimostrato in alcun modo di aver adempiuto al suddetto dovere di pagamento, omettendo di fornire prova dell'esistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria validamente intrapresa.
Quanto alla quantificazione dell'importo richiesto a titolo di sanzione, il motivo di opposizione sollevato da parte opponente è fondato.
Ed infatti la determinazione delle sanzioni conseguenti all'omessa denuncia e/o occupazione abusiva non è coerente con le previsioni normative dettate all'art. 38, comma 1, del Regolamento di applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), nella parte in cui dispone che per l'omesso pagamento del canone si applichi la sanzione pecuniaria di importo pari al
100% del canone.
Tale misura percentuale non è stata rispettata nel caso in esame, considerato che l'importo oggetto di irrogazione della sanzione, pari ad euro 49.434,00, rappresenta una maggiorazione del 200% e non del 100% dell'importo di euro 24.717,00 richiesto a titolo di canone.
Parte opponente, va dunque, condannata al pagamento del minore importo di euro 49.434,00, oltre gli interessi legali e le spese già quantificate nella diffida di pagamento oggetto di impugnazione.
L'esistenza di difformi decisioni sulla controversia, ed anche la peculiarità della stessa, nonché il parziale accoglimento dell'opposizione, giustificano l'integrale compensazione di spese e competenze di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto annulla la diffida di pagamento n. 618 del
18.7.2019 Prot. 20673 del 30.7.2019 e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della minor somma pari ad euro 49.434,00, oltre gli interessi legali e le spese già quantificate;
- compensa integralmente tra le parti spese.
Così deciso in Vibo Valentia, 23.6.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in allegato all'atto di citazione, dall'Avv.to Luigi
Combariati ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Affaccio IV Traversa n. 3, presso lo
Studio dell'Avv.to Giuseppe Esposito;
- parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, previa deliberazione di costituzione in giudizio n.18/2020, dall'Avv.to
Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Amministrazione
Provinciale;
- parte convenuta –
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (da ora, per brevità, anche solo Parte_1
“la società”) si è opposta alla determinazione ingiuntiva n.618 del 18 luglio 2019 prot. n. 20673 emessa dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro di € 74.783,00 (ridotto a €
41.825,00 in caso di adesione) a titolo di canone per l'occupazione di spazi e arre pubbliche (Cosap), in esso inclusi sanzioni ed interessi, riguardanti n. 56 impianti pubblicitari, che la Provincia di Vibo
Valentia considerava non autorizzabili, elencati nella nota prot. 10069 del 16.4.2019 denominata
Conclusione iter ricognizione e verifiche Provincia VV.
La società opponente ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1.riconoscere
e dichiarare, per tutti e per ciascuno dei motivi di cui in narrativa la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della diffida ad adempiere anno 2014 per omessa denuncia e/o occupazione abusiva di cui all'atto n.
618 del 18.7.2019 Prot. 20673 del 30.7.2019, ovvero annullarla perché illegittima;
2.- subordinatamente ridurre a giustizia l'importo preteso dall'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia nei confronti della tenuto conto del territorio sui cui insistono le Parte_1 installazioni, del loro effettivo numero, della loro proprietà, delle dimensioni e delle effettive modalità di determinazione del canone da commisurare alla superficie occupata e non alla dimensione del cartellone pubblicitario;
3.- dichiarare non dovuta la sanzione applicata del 200% sull'importo del canone eventualmente dovuto perché illegittima;
4.- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda, la società attrice ha allegato quanto segue:
- che, con “diffida a adempiere anno 2014 per omessa denuncia e/o occupazione abusiva di cui all'atto n. 618 del 18.7.2019 Prot. 20673 del 30.7.2019”, il Responsabile del Servizio Finanziario della
Provincia di Vibo Valentia aveva intimato, nei confronti della il pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di euro 74.783,00 a titolo di canone per l'occupazione di spazi e arre pubbliche (C.O.S.A.P.), ivi comprese le voci relative alle sanzioni e agli interessi maturati (cfr. doc.
n. 1 allegato all'atto di citazione); - che la richiesta di pagamento rinviene la propria giustificazione nell'occupazione abusiva di spazi e superfici da parte della rilevata a seguito dell'espletamento di attività ricognitiva Parte_1 dell'amministrazione, con conseguente applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.lgs.
n. 507/1993 e nel menzionato Regolamento Provinciale;
- che, in particolare, la diffida di pagamento concerne l'occupazione sine titulo di 56 impianti pubblicitari, che la Provincia di Vibo Valentia aveva escluso dal novero di quelli per i quali fosse possibile concedere la relativa autorizzazione all'utilizzo, quali risultanti dall'elenco riportato nella nota prot. 10069 del 16 aprile 2019 denominata “Conclusione iter ricognizione e verifiche Provincia
VV” (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- che, con tale diffida, il destinatario della richiesta di pagamento è esplicitamente avvisato, peraltro, della facoltà di contestare la pretesa patrimoniale dinnanzi al Giudice Ordinario competente per valore, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della notificazione dell'atto;
- che la validità ed efficacia della diffida sono inficiate dai seguenti vizi:
1. inosservanza dell'obbligo di motivazione della contestazione dell'illecito, prescritto dall'art. 44 del
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari della Provincia di Vibo Valentia, approvato con Delibera n. 55 del 4 settembre 2013 del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Provinciale, nella parte in cui dispone che qualunque inadempimento rilevato dal personale della Polizia Provinciale incaricato della vigilanza debba essere esplicitato al soggetto titolare dell'autorizzazione a mezzo di specifico verbale, che, nel caso di specie, non è mai stato trasmesso al legale rappresentante della al quale, pertanto, è stato precluso l'esercizio dei diritti di Parte_1 difesa ovvero di regolarizzazione dell'abuso;
2. indeterminatezza nell'individuazione dei 56 impianti dichiarati non autorizzabili dalla Provincia con la citata nota prot. 10069 del 16 aprile 2019, con conseguente impossibilità, per il destinatario della sanzione, di approntare con consapevolezza le proprie difese;
3. violazione della disposizione enucleata all'art. 63, d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevede che i Comuni e le Province possano assoggettare i destinatari di concessioni di utilizzo di beni demaniali e i titolari di diritti di godimento di aree private gravate da pubbliche servitù al pagamento di un canone, atteso che, nella vicenda in esame, gli impianti occupati fossero installati – tutti – su aree di proprietà privata non soggette a tale servitù ovvero su beni demaniali per i quali la società aveva presentato apposita S.C.I.A. e i Comuni di riferimento avevano emanato atti autorizzativi o concessori, finanche in sanatoria;
4. inesistenza degli impianti corrispondenti ai numeri 33 e 50 e mancata individuazione di quelli contraddistinti dai numeri 19 e 20, che, invero, non sono di proprietà della Parte_1
5. infondatezza della richiesta di pagamento in relazione all'impianto n. 53, le cui dimensioni – 9x3 mq – sono erroneamente indicate, in atto di diffida, in misura pari a 12x3 mq;
6. erronea quantificazione del canone C.O.S.A.P. sulla base delle dimensioni del cartello pubblicitario e del messaggio esposto, in luogo dell'effettiva occupazione del suolo pubblico, come prescritto dagli artt. 62 e 63, d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, nonché, sul piano delle fonti secondarie, dagli artt. 24, 25 e 31 del Regolamento C.O.S.A.P. della Provincia di Vivo Valentia;
7. violazione delle previsioni normative contenute agli artt. 31 e 38 del Regolamento C.O.S.A.P. della
Provincia, laddove è riconosciuto il potere dell'amministrazione di maggiorare sino al 100% la sanzione, ove ricorrano determinate condizioni, con conseguente illegittimità di quella irrogata alla in misura pari al 200%. Parte_1
Si è costituita in giudizio l' , che, con comparsa Controparte_1 depositata in data 25 febbraio 2020, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
Accertare e dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda di nullità, invalidità e inefficacia della diffida ad adempiere anno 2018 di cui all'atto n. 623 del 18.07.2019 prot. n. 20644 del
30.07.2019 e quindi rigettarla. nel merito: Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra espressi in fatto ed in diritto, infondata, pretestuosa e temeraria qualunque pretesa inerente ad ogni punto della domanda attorca e quindi rigettarla, accertare e dichiarare la legittimità dell'accertamento n.623/2019 relativamente all'anno 2018 per omessa denuncia e/o occupazione abusiva del 18.07.2019 prot. n.
20644 notificato in data 30.07.2019 quale intimazione al pagamento del canone COSAP nei confronti della e quindi confermarlo, condannare la al pagamento Parte_1 Parte_1 dell'intero importo di euro 149.186,00 a titolo di canone dovuto per l'anno 2018 relativamente a n.
180 impianti pubblicitari abusivi ma comunque autorizzabili, autorizzabili con modifica di ubicazione e non autorizzabili, il tutto con la consequenziale condanna alle spese del presente giudizio.”.
In particolare, nel contestare la fondatezza domanda attorea, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda in ragione della mancanza di alcun presupposto voluto dalla legge per la sua proposizione.
In particolare, l'amministrazione ha rilevato che la diffida ad adempire oggetto del presente giudizio non presenta il requisito della lesività poiché esso assume carattere meramente preparatorio e necessario nel procedimento avviato ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la Pubbliemme rileva che la costituzione avversaria è affetta da nullità assoluta riferendosi alla diffida ad adempiere “di cui all'atto 623 del 18.7.2019 prot. n. 20644 del 30.7.2019 relativamente all'anno 2018”. Con l'atto di citazione, invece, è stata opposta la diffida ad adempiere di cui all'atto n. 618 del 18.7.2019 Prot.
20673 del 30.7.2019 per l'anno 2014. Ne consegue che, sia nello svolgimento che nelle conclusioni, la difesa avversaria esamina e prende posizione circa un atto che non è oggetto del presente giudizio.
Con violando il disposto di cui all'art. 167 del c.p.c., secondo cui, nella memoria di costituzione in primo grado il convenuto "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto".
La convenuta, nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. contestava quanto assunto nelle note ex art. 183 c.p.c. dalla parte attrice, rilevando che al convenuto ente è stato notificato in via telematica alla data del 31.10.2019 prot. n. 80654/2019 ore 09:33 un solo atto di citazione per l'udienza del
24.02.2020 avverso la diffida ad adempiere n. 623/2019 per l'anno 2018 (all. n.1). Precisando, altresì, che non è stato notificato alcun atto che si riferisse alla diffida di pagamento n. 618/2019 per l'anno
2014 e che, tuttavia, nelle more in data 05.03.2020 prot. n. 5955/20 a mezzo posta al convenuto è stato notificato un atto di citazione in rinnovazione avverso la diffida di pagamento n. 619/19 per l'anno 2015, previo decreto del G. I. Dott. Francesco Maria Antonio Buggè avendo rilevato l'irregolarità del contraddittorio nel procedimento con R. G. n.1575/19 (all. n. 2).
Con ordinanza 15 giugno 2021, il Giudice subentrato nella titolarità del presente procedimento,
“atteso che la richiesta di C.T.U. formulata dall'attore, non sia conducente ai fini del presente giudizio, attesa la genericità della richiesta oggetto dell'accertamento e la difficoltà di esecuzione della stessa” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In seguito ai rinvii disposti dai Giudici subentrati nella titolarità del ruolo civile, il sottoscritto magistrato, divenuto assegnatario del presente procedimento, rinviava alla udienza del 19 giugno
2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre dichiarare la nullità della costituzione avversaria riferendosi alla diffida ad adempiere “ di cui all'atto 623 del 18.7.2019 prot. n. 20644 del 30.7.2019 relativamente all'anno
2018” e non alla diffida opposta con l'atto di citazione che è la n. 618 del 18.7.2019 Prot. 20673 del
30.7.2019 per l'anno 2014. Così violando l'art . 167 c.p.c. secondo cui “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”.
3. Nel caso di specie, deve rilevarsi che oggetto della presente opposizione è la diffida ad adempiere al pagamento del canone per l'anno 2017 per occupazione abusiva di spazi pubblicitari in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 507/1993. Parte opponente ha rilevato che nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 472/1997, da cui discenderebbe pertanto l'applicazione del termine ivi previsto per proporre impugnazione, di sessanta giorni in luogo dei trenta giorni previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011. In ragione di ciò l'opposizione proposta sarebbe in ogni caso tempestiva, anche a seguito del mutamento del rito da ordinario in speciale, stante il deposito dell'atto di citazione avvenuto in data 31 ottobre 2019.
Come risulta dagli atti, l'opposizione è stata proposta avverso una diffida di pagamento contenente, unitamente alla pretesa afferente al canone per l'occupazione di spazi pubblici (C.O.S.A.P.), anche la sanzione correlata all'omesso versamento. Si tratta, dunque, di una controversia con oggetto misto, canone e sanzione, nella quale occorre individuare il rito processuale prevalente. Ne consegue che l'oggetto del dovere di adempimento sia da individuarsi, da un lato, nel corrispettivo che l'ente provinciale avrebbe ottenuto per il godimento degli spazi pubblici o privati e, dall'altro, nella sanzione correlata all'occupazione sine titulo.
In tale prospettiva va rilevato che il canone per l'occupazione di suolo pubblico, a differenza della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), in quanto corrispettivo per l'uso esclusivo di beni demaniali, non assume natura tributaria, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 14864/2006; Cass, Civ. Sez. Un. n. 61/2016). Tale differenza, peraltro, risulta essere stata già avallata dalla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità, in riferimento all'art. 102, comma 2 Costituzione, dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248) nella parte in cui stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni”. In seguito alla sunnominata pronuncia di incostituzionalità, risulta consolidato il principio in virtù del quale spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Se accanto al canone vi è anche una sanzione amministrativa, allora la parte sanzionatoria andrà trattata secondo le regole della l. 689/1981, richiamata dal d.lgs. 150/2011, art. 6, che prevede il rito del lavoro con termine di 30 giorni per l'impugnazione.
Sotto il profilo processuale, la compresenza in giudizio di domande aventi natura differente impone di individuare il rito applicabile tenendo conto dell'art. 40 c.p.c.. Questa disposizione consente il cumulo di cause soggette a riti differenti e stabilisce che, salvo che una delle due cause rientri tra quelle in materia di lavoro o previdenza (artt. 409 e 442 c.p.c.), le cause connesse soggette a riti diversi devono essere trattate e decise con il rito ordinario. Nel caso in esame non ricorre l'ipotesi di una questione rientrante nel rito lavoro/previdenza; di conseguenza, per effetto dell'art. 40 c.p.c., il giudizio di opposizione è stato correttamente instaurato con il rito ordinario di cognizione, in luogo del rito speciale del lavoro che altrimenti sarebbe previsto per le sole opposizioni riguardanti esclusivamente sanzioni amministrative. In altri termini, la presenza della domanda relativa al canone ha attratto l'intera controversia nel rito ordinario, escludendo l'applicazione del rito previsto dalla l.
n. 689/1981 per l'opposizione a sanzioni amministrative in via autonoma.
Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della domanda, occorre verificare la sussistenza di una pretesa creditoria in favore dell'opposta. È opportuno rilevare come eventuali vizi meramente formali, come quelli dedotti da parte opponente, quali la violazione dei principi del procedimento amministrativo, la carenza di motivazione o l'asserito difetto di istruttoria, non assumono rilievo nel presente giudizio.
Ciò in quanto, trattandosi di giudizio devoluto al giudice ordinario, a questi è conferita piena cognizione dell'intero rapporto sostanziale, con conseguente superamento di profili meramente formali inidonei ad inficiare la legittimità dell'atto impugnato.
Passando all'oggetto della controversia, esso attiene alla contestata debenza di somme richieste dall'Amministrazione resistente per l'indennità di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, mediante la collocazione di 56 impianti pubblicitari considerati non autorizzabili e di natura permanente. Parte attrice eccepisce la mancata legittimazione in capo all' Controparte_1
alla riscossione di detti canoni, avendo ad oggetto in parte impianti installati su aree
[...] appartenenti a demanio comunale, e per le quali avrebbe ottenuto la SCIA dai comuni interessati, e in parte oggetto di proprietà privata in relazione ai quali avrebbe contratto un'apposita locazione con i relativi proprietari.
Giova brevemente ribadire che il Cosap di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997 è, secondo ormai univoca giurisprudenza di legittimità: il “corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici;
quindi, di una prestazione caratterizzata da sinallagmaticità”, ed è di conseguenza “dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, bensì in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. SSUU n. 61/2016; Cass. nn. 1435/2018,
24541/2019).
Nondimeno, il canone “è dovuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene” (Cass.
n. 17296/2019).
Siffatta configurazione, di corrispettivo di diritto privato per una occupazione effettiva, ha ricaduta non soltanto in termini di giurisdizione del G.O., ma anche in termini di disciplina della pretesa di riscossione del canone, che va adattata ai principi informatori del diritto e del processo civile, avuto specificamente riguardo al riparto dell'onere probatorio.
Ed infatti, l'ente impositore non è titolare di alcun privilegio tributario o fiscale al riguardo, rimanendo onerato, soprattutto a fronte di specifica contestazione, della prova sia dell'an che del quantum della sua pretesa, proprio perché si tratta di una pretesa o fondata su una concessione specifica, nel caso di specie pacificamente non sussistente, ovvero su un fatto, ossia l'occupazione del suolo stradale provinciale, che, in quanto tale, deve essere compiutamente dimostrato da colui che lo assume a fondamento della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento, atto prodromico all'iscrizione a ruolo della pretesa ed alla sua riscossione mediante cartella esattoriale o per il tramite di ingiunzione fiscale.
Come innanzi già accennato, l'oggetto della controversia concerne l'asserita non debenza delle somme pretese dall'amministrazione a titolo di indennità per occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche con opere di carattere permanente, individuate in 56 impianti pubblicitari non autorizzabili, come identificati nell'elenco accluso al provvedimento opposto e meglio identificati nell'atto del 16 aprile 2019, avente ad oggetto la “conclusione dell'iter di ricognizione e verifiche”, redatto dal
Responsabile del Servizio e della presso l'amministrazione provinciale di Vibo Parte_2
Valentia, recante numero di protocollo generale 10069.
In disparte le questioni relative ai vizi formali che, secondo la prospettiva difensiva della società, inficerebbero la legittimità del provvedimento opposto, appare dirimente, ai fini del decidere, soffermare l'attenzione sulle argomentazioni svolte dalla medesima società in relazione all'abusività delle occupazioni, sulla scorta delle quali la parte pubblica ha azionato la sua istanza creditoria.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'opponente ha prodotto in giudizio documentazione attestante, da un lato, l'adozione di atti amministrativi aventi natura di concessioni in sanatoria e di autorizzazioni all'impiego degli impianti e, dall'altro, la stipulazione di contratti di locazione con i proprietari delle aree in cui taluni degli impianti insistono. Al compendio documentale menzionato si aggiunge l'omessa confutazione dell'occupazione delle aree in questione, in merito alla quale la società si è limitata a eccepire l'assenza di qualsivoglia connotato di abusività, senza, Parte_1 tuttavia, contestare di aver impiegato detti beni per fini pubblicitari.
La circostanza che la società abbia goduto – e ciò appare incontestato – della disponibilità degli impianti relativi agli spazi indicati nell'elenco accluso al provvedimento opposto costituisce, di per sé, circostanza che legittima la parte pubblica a pretendere, legittimamente, il pagamento di un importo a titolo di canone corrispettivo, sulla cui determinazione l'opponente nulla ha dedotto.
Ed invero, sia gli atti amministrativi di autorizzazione e concessione in sanatoria, sia i contratti di locazione già richiamati documentano l'avvenuto godimento degli spazi da parte della società, sulla quale grava l'onere di corrispondere i relativi canoni di occupazione, con assorbimento delle ulteriori eccezioni dalla medesima sollevate. Neppure è possibile ritenere che tale onere sia stato soddisfatto dalla parte opponente, la quale, al contrario, non ha dimostrato in alcun modo di aver adempiuto al suddetto dovere di pagamento, omettendo di fornire prova dell'esistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria validamente intrapresa.
Quanto alla quantificazione dell'importo richiesto a titolo di sanzione, il motivo di opposizione sollevato da parte opponente è fondato.
Ed infatti la determinazione delle sanzioni conseguenti all'omessa denuncia e/o occupazione abusiva non è coerente con le previsioni normative dettate all'art. 38, comma 1, del Regolamento di applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), nella parte in cui dispone che per l'omesso pagamento del canone si applichi la sanzione pecuniaria di importo pari al
100% del canone.
Tale misura percentuale non è stata rispettata nel caso in esame, considerato che l'importo oggetto di irrogazione della sanzione, pari ad euro 49.434,00, rappresenta una maggiorazione del 200% e non del 100% dell'importo di euro 24.717,00 richiesto a titolo di canone.
Parte opponente, va dunque, condannata al pagamento del minore importo di euro 49.434,00, oltre gli interessi legali e le spese già quantificate nella diffida di pagamento oggetto di impugnazione.
L'esistenza di difformi decisioni sulla controversia, ed anche la peculiarità della stessa, nonché il parziale accoglimento dell'opposizione, giustificano l'integrale compensazione di spese e competenze di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto annulla la diffida di pagamento n. 618 del
18.7.2019 Prot. 20673 del 30.7.2019 e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della minor somma pari ad euro 49.434,00, oltre gli interessi legali e le spese già quantificate;
- compensa integralmente tra le parti spese.
Così deciso in Vibo Valentia, 23.6.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì