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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8308/2023
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8308/2023
T R A
, nato a Gravina in [...] il [...] Parte_1
C.F. ,C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Michele VENTRICELLI ( C.F.
C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Patarnello
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 18.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, invocando il CP_1
rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Va premesso che parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito derivante dalla decadenza dal trattamento pensionistico erogato dall con i benefici della CP_2
cosiddetta “quota 100”, dichiarandosi l'illegittimità delle trattenute disposte dall'Ente e la restituzione delle somme, chiedendo in via gradata la rideterminazione dell'importo dovuto sulla base di quanto percepito nel minore importo incassato nella misura di euro 18.000,00. Deduce la parte ricorrente di avere
2 ottenuto pensione di vecchiaia a seguito di domanda amministrativa del 7.2.2019 e di avere lavorato nel periodo successivo al suddetto riconoscimento dal 3.4.2019 a tutto il
2022 presso la ditta Petrone Oleodinamica Srl con regolare contratto iscritto nella gestione separata CO.CO.CO, ma svolgendo in realtà lavoro autonomo occasionale percependo importi annui non superiori ad Euro 5.000,00. Allega altresì di avere avuto nota del 13.1.2023 con cui l comunicava CP_1
l'accertamento di somme percepite indebitamente per il trattamento pensionistico liquidato in suo favore e goduto dal
1.4.2019 al 30.11.2022 per uro 44.079,68, in applicazione dell'art. 14. Comma 3, d.l. 4/2019, disciplina c.d. quota 100.
Contesta la parte ricorrente la legittimità del provvedimento di indebito impugnato ritenendolo non conforme al canone della proporzionalità di cui alla legge 241/1990 ed ai principi di proporzionalità della sanzione affermati dalla Corte di Giustizia
Europea e dalla Corte di Cassazione in materia di sanzioni amministrative, assumendo che non sarebbe dovuto l'intero importo percepito indebitamente sulla scorta della giurisprudenza di merito richiamata in ricorso che consentirebbe la riduzione delle somme, nel senso che debba escludersi che alla pensione anticipata possa sommarsi il reddito da lavoro, con possibilità di detrazione del reddito percepito dall'importo dell'indebito.
Orbene, si osserva che è pacifico in causa che il ricorrente, dopo avere ottenuto, a seguito di domanda amministrativa del Febbraio
2019, la liquidazione del trattamento pensionistico c.d. quota
100, si sia iscritto alla gestione separata in qualità di CP_1
Co.Co.Co. in relazione alla attività svolta successivamente al pensionamento in favore Società Petrone Oleodinamica, ex datore di lavoro. Tale incontestata circostanza è incompatibile ex lege
3 con la percezione del trattamento pensionistico essendo tale trattamento per legge incompatibile sia con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e sia con lo svolgimento di lavoro dipendente e con la percezione dei relativi redditi, restando esclusi da tale incompatibilità solo i redditi da lavoro occasionale comunque ove nel limite reddituale di 5000 euro.
Ora, la stessa parte ricorrente ha allegato di avere lavorato per la ditta Petrone Oleodinamica srl “con regolare contratto iscritto alla nella gestione separata come Co.Co.Co.”, assumendo di avere in realtà svolto lavoro occasionale, ciò difformemente dal contratto quale Co.co.co., sulla base del quale la stessa parte ricorrente si era iscritto alla gestione separata.
In linea generale si rammenta che, affinché una prestazione di lavoro sia inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, è necessario che sia reiterata nel tempo, autonoma
(ovvero organizzata dal lavoratore) ma coordinata con le necessità dell'impresa. Come per le forme di lavoro subordinato, inoltre,
l'impresa è tenuta a versare i contributi previdenziali alla
Gestione Separata dell (31,72% di cui un terzo a carico del CP_1
lavoratore) e i contributi Inail (che variano a seconda dell'attività svolta).
Si parla di lavoro occasionale solo laddove, invece, la prestazione sia del tutto sporadica ed appunto occasionale;
dunque, il presupposto per qualificazione della attività come occasionale è opposto a quello del co.co.co., laddove la collaborazione è invece, come detto, necessariamente continuativa. Il lavoratore occasionale non ha una gestione previdenziale di riferimento a differenza dal co.co.co che, come detto, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione sperata.
4 Nel caso della parte ricorrente, lo si ribadisce, la stessa, dopo avere cessato l'attività come dipendente ed avere chiesto ed ottenuto la pensione c.d. quonta 100, con domanda del febbraio
2019 ha poi successivamente intrapreso, una collaborazione coordinata e continuativa iscrivendosi alla gestione separata, così perdendo il presupposto di legge sulla base del quale era stato riconosciuto il trattamento pensionistico. Tanto ha determinato la richiesta di restituzione delle somme impugnata nel presente giudizio.
Ebbene, la prospettazione della parte ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe stato in realtà occasionale è smentita dalla iscrizione alla gestione separata;
senza contare che è rimasta del tutto sfornita di prova l'affermazione secondo cui secondo cui “in realtà” il rapporto successivo al pensionamento sarebbe stato di natura occasionale. Sul punto, si osserva come sia del tutto irrilevante la prospettata sussistenza di redditi inferiori a 5000 euro non essendo il discrimen tra lavoro occasionale e non determinato, anche considerando che tale riferimento appare infondato poiché, nell'anno 2020, la parte ricorrente anche superato il suddetto limite reddituale, come si ricava dalla dichiarazione dei redditi prodotta in atti.
Il ricorrente, quindi, nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico e anteriormente il compimento dell'età pensionabile, si è iscritto alla gestione separata quale collaboratore coordinato e continuativo, attività lavorativa pacificamente incompatibile con il trattamento pensionistico in godimento (cfr. estratto contributivo e estratto domanda iscrizione alla gestione separata prodotti dall . CP_1
Con il provvedimento impugnato, correttamente, l' ha CP_2
proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate e non
5 dovute indicate nel provvedimento di indebito (euro 44.079,68) riferibili al periodo di percezione del trattamento in contestuale svolgimento del lavoro prestato quale collaboratore coordinato e continuativo e di iscrizione alla gestione separata riferibile a tale attività.
A nulla rileva inoltre la invocata sproporzione dell'indebito rispetto a quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito per l'attività prestata quale collaboratore coordinato e continuativo, in quanto la norma prevede il recupero di tutti i ratei di pensione erogati e non la formazione di un indebito che sia in relazione con i redditi percepiti.
Infine, la norma individua come “cumulabili” quei redditi, nel limite di € 5.000 lordi annui, solo se derivanti da lavoro autonomo occasionale, che differiscono dalla natura dei redditi percepiti dal ricorrente che derivano da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Solo al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia, 67 anni, decade l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la percezione di Quota 100, per cui se la pensione è stata sospesa, in automatico riprende il pagamento della stessa.
E' solo il caso di aggiungere che in ricorso si chiede che l'indebito venga ridotto ad un minore importo di Euro 18.000,00 che, però, non corrisponde alle somme realmente percepite dalla parte ricorrente a titolo di trattamento pensionistico non spettante (cfr. prospetti recanti importi erogati e riscossi dal ricorrente prodotti dall' . CP_1
Infine, si rammenta che sulla questione si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, anche Costituzionale, la quale ha avuto modo di illustrare la natura e funzione sia della pensione anticipata, sia la ragione della sanzione che è quella della
6 sospensione della prestazione. In particolare, si evidenzia la ratio della pensione anticipata a “quota 100”, che consiste nel garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono usufruire del trattamento pensionistico in data anteriore a quella prevista dalla disciplina ordinaria, e di favorire il ricambio generazionale, a fronte di un costo significativo per l'intero sistema previdenziale.
Nella disciplina della pensione anticipata a “quota 100”, infatti, la percezione di redditi da lavoro rileva non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive e, in ogni caso, poiché
l'accesso alla pensione anticipata a ''quota 100'' costituisce un'eccezione al regime generale, che prevede il pensionamento a
67 anni, età anagrafica sensibilmente più alta di quella richiesta dalla disciplina ordinaria, non è irragionevole il divieto di svolgere attività lavorativa. Si legge ancora nella ordinanza n. 234/22, “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che
7 sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.” E inoltre : La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per
l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che
8 ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato
(come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego –
NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale.”
Infine, in ordine al quantum, si rileva che la Corte d'appello di
Bari, con sentenza del 12.2.2024 in causa n.r.g. 1022/2023, scrutinando analoga fattispecie in cui si controverteva anche della natura della prestazione resa post pensionamento, ha osservato che “…la ripetizione operata trova conforto nel dettato legislativo dell'art. 14, comma 3, del d.lgs n. 4/2019, che appunto dispone il divieto di cumulo “...a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia”, osservando inoltre
“…Sarebbe peraltro oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” (ben definite nella pronuncia della corte costituzionale di cui si è dato conto) contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per
l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati (v. Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, sentenza del
25.09.2023 n. 356).”
9 Dunque il rilievo sollevato dalla parte ricorrente circa la sproporzione tra gli importi divenuti indebiti e l'entità delle somme percepite a titolo di retribuzione è privo di rilevanza posto che è la richiamata disciplina a stabilire l'entità e la decorrenza delle somme indebitamente percepite, chiarendo che il divieto di cumulo opera a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, senza che l'Ente abbia alcuna possibilità di valutazione discrezionale;
si tratta, in altri termini, di incumulabilità ex lege e non di sanzione da determinarsi dall'Ente.
Con il provvedimento impugnato correttamente l' ha CP_2
proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate e non dovute indicate nel provvedimento riferibili al periodo di percezione del trattamento pensionistico nonostante lo svolgimento del lavoro di co.co.co successivo al pensionamento, restando del tutto irrilevante la durata di tale attività di lavoro.
Infatti, non rileva alla luce della richiamata disciplina la invocata sproporzione dell'indebito rispetto a quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito per l'attività prestata, in quanto la norma prevede il recupero di tutti i ratei di pensione erogati e non la formazione di un indebito che sia in relazione con i redditi percepiti. Come detto, solo al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia, 67 anni, decade l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la percezione di Quota 100, per cui se la pensione è stata sospesa, in automatico riprende il pagamento della stessa.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
10 Le spese di giudizio si compensano attesa la novità della questione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Bari, 06.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
11
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8308/2023
T R A
, nato a Gravina in [...] il [...] Parte_1
C.F. ,C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Michele VENTRICELLI ( C.F.
C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Patarnello
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 18.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, invocando il CP_1
rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Va premesso che parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito derivante dalla decadenza dal trattamento pensionistico erogato dall con i benefici della CP_2
cosiddetta “quota 100”, dichiarandosi l'illegittimità delle trattenute disposte dall'Ente e la restituzione delle somme, chiedendo in via gradata la rideterminazione dell'importo dovuto sulla base di quanto percepito nel minore importo incassato nella misura di euro 18.000,00. Deduce la parte ricorrente di avere
2 ottenuto pensione di vecchiaia a seguito di domanda amministrativa del 7.2.2019 e di avere lavorato nel periodo successivo al suddetto riconoscimento dal 3.4.2019 a tutto il
2022 presso la ditta Petrone Oleodinamica Srl con regolare contratto iscritto nella gestione separata CO.CO.CO, ma svolgendo in realtà lavoro autonomo occasionale percependo importi annui non superiori ad Euro 5.000,00. Allega altresì di avere avuto nota del 13.1.2023 con cui l comunicava CP_1
l'accertamento di somme percepite indebitamente per il trattamento pensionistico liquidato in suo favore e goduto dal
1.4.2019 al 30.11.2022 per uro 44.079,68, in applicazione dell'art. 14. Comma 3, d.l. 4/2019, disciplina c.d. quota 100.
Contesta la parte ricorrente la legittimità del provvedimento di indebito impugnato ritenendolo non conforme al canone della proporzionalità di cui alla legge 241/1990 ed ai principi di proporzionalità della sanzione affermati dalla Corte di Giustizia
Europea e dalla Corte di Cassazione in materia di sanzioni amministrative, assumendo che non sarebbe dovuto l'intero importo percepito indebitamente sulla scorta della giurisprudenza di merito richiamata in ricorso che consentirebbe la riduzione delle somme, nel senso che debba escludersi che alla pensione anticipata possa sommarsi il reddito da lavoro, con possibilità di detrazione del reddito percepito dall'importo dell'indebito.
Orbene, si osserva che è pacifico in causa che il ricorrente, dopo avere ottenuto, a seguito di domanda amministrativa del Febbraio
2019, la liquidazione del trattamento pensionistico c.d. quota
100, si sia iscritto alla gestione separata in qualità di CP_1
Co.Co.Co. in relazione alla attività svolta successivamente al pensionamento in favore Società Petrone Oleodinamica, ex datore di lavoro. Tale incontestata circostanza è incompatibile ex lege
3 con la percezione del trattamento pensionistico essendo tale trattamento per legge incompatibile sia con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e sia con lo svolgimento di lavoro dipendente e con la percezione dei relativi redditi, restando esclusi da tale incompatibilità solo i redditi da lavoro occasionale comunque ove nel limite reddituale di 5000 euro.
Ora, la stessa parte ricorrente ha allegato di avere lavorato per la ditta Petrone Oleodinamica srl “con regolare contratto iscritto alla nella gestione separata come Co.Co.Co.”, assumendo di avere in realtà svolto lavoro occasionale, ciò difformemente dal contratto quale Co.co.co., sulla base del quale la stessa parte ricorrente si era iscritto alla gestione separata.
In linea generale si rammenta che, affinché una prestazione di lavoro sia inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, è necessario che sia reiterata nel tempo, autonoma
(ovvero organizzata dal lavoratore) ma coordinata con le necessità dell'impresa. Come per le forme di lavoro subordinato, inoltre,
l'impresa è tenuta a versare i contributi previdenziali alla
Gestione Separata dell (31,72% di cui un terzo a carico del CP_1
lavoratore) e i contributi Inail (che variano a seconda dell'attività svolta).
Si parla di lavoro occasionale solo laddove, invece, la prestazione sia del tutto sporadica ed appunto occasionale;
dunque, il presupposto per qualificazione della attività come occasionale è opposto a quello del co.co.co., laddove la collaborazione è invece, come detto, necessariamente continuativa. Il lavoratore occasionale non ha una gestione previdenziale di riferimento a differenza dal co.co.co che, come detto, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione sperata.
4 Nel caso della parte ricorrente, lo si ribadisce, la stessa, dopo avere cessato l'attività come dipendente ed avere chiesto ed ottenuto la pensione c.d. quonta 100, con domanda del febbraio
2019 ha poi successivamente intrapreso, una collaborazione coordinata e continuativa iscrivendosi alla gestione separata, così perdendo il presupposto di legge sulla base del quale era stato riconosciuto il trattamento pensionistico. Tanto ha determinato la richiesta di restituzione delle somme impugnata nel presente giudizio.
Ebbene, la prospettazione della parte ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe stato in realtà occasionale è smentita dalla iscrizione alla gestione separata;
senza contare che è rimasta del tutto sfornita di prova l'affermazione secondo cui secondo cui “in realtà” il rapporto successivo al pensionamento sarebbe stato di natura occasionale. Sul punto, si osserva come sia del tutto irrilevante la prospettata sussistenza di redditi inferiori a 5000 euro non essendo il discrimen tra lavoro occasionale e non determinato, anche considerando che tale riferimento appare infondato poiché, nell'anno 2020, la parte ricorrente anche superato il suddetto limite reddituale, come si ricava dalla dichiarazione dei redditi prodotta in atti.
Il ricorrente, quindi, nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico e anteriormente il compimento dell'età pensionabile, si è iscritto alla gestione separata quale collaboratore coordinato e continuativo, attività lavorativa pacificamente incompatibile con il trattamento pensionistico in godimento (cfr. estratto contributivo e estratto domanda iscrizione alla gestione separata prodotti dall . CP_1
Con il provvedimento impugnato, correttamente, l' ha CP_2
proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate e non
5 dovute indicate nel provvedimento di indebito (euro 44.079,68) riferibili al periodo di percezione del trattamento in contestuale svolgimento del lavoro prestato quale collaboratore coordinato e continuativo e di iscrizione alla gestione separata riferibile a tale attività.
A nulla rileva inoltre la invocata sproporzione dell'indebito rispetto a quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito per l'attività prestata quale collaboratore coordinato e continuativo, in quanto la norma prevede il recupero di tutti i ratei di pensione erogati e non la formazione di un indebito che sia in relazione con i redditi percepiti.
Infine, la norma individua come “cumulabili” quei redditi, nel limite di € 5.000 lordi annui, solo se derivanti da lavoro autonomo occasionale, che differiscono dalla natura dei redditi percepiti dal ricorrente che derivano da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Solo al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia, 67 anni, decade l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la percezione di Quota 100, per cui se la pensione è stata sospesa, in automatico riprende il pagamento della stessa.
E' solo il caso di aggiungere che in ricorso si chiede che l'indebito venga ridotto ad un minore importo di Euro 18.000,00 che, però, non corrisponde alle somme realmente percepite dalla parte ricorrente a titolo di trattamento pensionistico non spettante (cfr. prospetti recanti importi erogati e riscossi dal ricorrente prodotti dall' . CP_1
Infine, si rammenta che sulla questione si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, anche Costituzionale, la quale ha avuto modo di illustrare la natura e funzione sia della pensione anticipata, sia la ragione della sanzione che è quella della
6 sospensione della prestazione. In particolare, si evidenzia la ratio della pensione anticipata a “quota 100”, che consiste nel garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono usufruire del trattamento pensionistico in data anteriore a quella prevista dalla disciplina ordinaria, e di favorire il ricambio generazionale, a fronte di un costo significativo per l'intero sistema previdenziale.
Nella disciplina della pensione anticipata a “quota 100”, infatti, la percezione di redditi da lavoro rileva non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive e, in ogni caso, poiché
l'accesso alla pensione anticipata a ''quota 100'' costituisce un'eccezione al regime generale, che prevede il pensionamento a
67 anni, età anagrafica sensibilmente più alta di quella richiesta dalla disciplina ordinaria, non è irragionevole il divieto di svolgere attività lavorativa. Si legge ancora nella ordinanza n. 234/22, “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che
7 sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.” E inoltre : La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per
l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che
8 ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato
(come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego –
NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale.”
Infine, in ordine al quantum, si rileva che la Corte d'appello di
Bari, con sentenza del 12.2.2024 in causa n.r.g. 1022/2023, scrutinando analoga fattispecie in cui si controverteva anche della natura della prestazione resa post pensionamento, ha osservato che “…la ripetizione operata trova conforto nel dettato legislativo dell'art. 14, comma 3, del d.lgs n. 4/2019, che appunto dispone il divieto di cumulo “...a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia”, osservando inoltre
“…Sarebbe peraltro oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” (ben definite nella pronuncia della corte costituzionale di cui si è dato conto) contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per
l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati (v. Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, sentenza del
25.09.2023 n. 356).”
9 Dunque il rilievo sollevato dalla parte ricorrente circa la sproporzione tra gli importi divenuti indebiti e l'entità delle somme percepite a titolo di retribuzione è privo di rilevanza posto che è la richiamata disciplina a stabilire l'entità e la decorrenza delle somme indebitamente percepite, chiarendo che il divieto di cumulo opera a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, senza che l'Ente abbia alcuna possibilità di valutazione discrezionale;
si tratta, in altri termini, di incumulabilità ex lege e non di sanzione da determinarsi dall'Ente.
Con il provvedimento impugnato correttamente l' ha CP_2
proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate e non dovute indicate nel provvedimento riferibili al periodo di percezione del trattamento pensionistico nonostante lo svolgimento del lavoro di co.co.co successivo al pensionamento, restando del tutto irrilevante la durata di tale attività di lavoro.
Infatti, non rileva alla luce della richiamata disciplina la invocata sproporzione dell'indebito rispetto a quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito per l'attività prestata, in quanto la norma prevede il recupero di tutti i ratei di pensione erogati e non la formazione di un indebito che sia in relazione con i redditi percepiti. Come detto, solo al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia, 67 anni, decade l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la percezione di Quota 100, per cui se la pensione è stata sospesa, in automatico riprende il pagamento della stessa.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
10 Le spese di giudizio si compensano attesa la novità della questione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Bari, 06.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
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