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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 3684 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato IANNELLI GIUSEPPINA
RICORRENTE
contro
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avvocato FERRETTI MARCO
RESISTENTE
pagina 1 di 7
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte così come indicate nelle note conclusive congiunte depositate in data 16/01/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio a Gujranwala (Pakistan) in data 19/02/2012
e dalla loro unione sono nate tre figlie in data Persona_1
14/12/2012, in data 06/04/2018 e Persona_2 Persona_3
in data 04/06/2019.
2. Con ricorso depositato in data 16/07/2024, ha chiesto di Parte_1
pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti che si riterranno opportuni e, a seguito del prosieguo della causa, di accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione dell'eventuale cambiamento della rispettiva residenza;
disporre l'affidamento (rafforzato) delle figlie minori alla madre;
disporre che le bambine abbiano collocazione prevalente presso la madre a Formigine, fraz.
Corlo, alla via Meucci in. 1, ove manterranno la residenza anagrafica;
disporre che il padre frequenti le figlie due giorni a settimana dalle 16:00 alle 20:00, senza pernottamento presso di lui;
disporre che l'assegno unico universale per la prole convivente minore di età, sia percepito in via esclusiva dalla madre;
disporre che,
pagina 2 di 7 entro il giorno 15 di ogni mese, con effetto retroattivo dalla data di separazione di fatto dei coniugi, avvenuta all'inizio di giugno 2023, il signor versi, a mezzo CP_1
bonifico bancario (IBAN IT 23 G0200866780000102571706 presso Unicredit
Banca), alla signora l'importo mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per Pt_1
ciascuna figlia), a titolo di contributo alimentare ordinario per il mantenimento della prole, tale importo sarà rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici
ISTAT, a decorrere dal primo anno dall'omologa della separazione, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo lo schema del protocollo in uso presso il Tribunale
di Modena;
disporre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie pari ad euro 150,00 mensili;
disporre l'obbligo per i genitori di sottoscrivere, quando necessario, la documentazione inerente il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi anche per l'espatrio e, in caso di irreperibilità o rifiuto del padre,
autorizzare sin d'ora la madre a sottoscrivere, in via esclusiva, la predetta documentazione.
3. Con note conclusive congiunte depositate in data 16/01/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno, impegnandosi reciprocamente a comunicarne le eventuali variazioni, per le necessità inerenti la prole;
2. le bambine avranno collocazione prevalente presso la madre, attualmente a
Formigine, fraz. Corlo, alla via Meucci in. 1, ove manterranno la residenza anagrafica;
pagina 3 di 7 3. le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione ed educazione delle minori, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
tuttavia, la madre - genitore di esclusivo riferimento delle bambine, nei lunghi periodi di assenza del padre - avrà il potere di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse relative alla salute delle figlie e di effettuare, sempre in autonomia, le scelte di natura sanitaria, rilasciando ogni eventuale autorizzazione e consenso informato,
con l'onere di comunicazione al padre, tempestivamente, anche per le vie brevi;
la signora avrà altresì il potere di rilasciare in via esclusiva ogni autorizzazione Pt_1
richiesta in ambito scolastico e sportivo;
4. In riferimento all'esercizio del diritto di visita tra padre e figlie, allo stato si conviene che, sino a che non avrà reperito una stabile dimora, fatti comunque salvi nuovi accordi, il signo potrà avere con sé le bambine, due giorni a settimana dalle CP_1
16:00 alle 21:00, senza pernottamento presso di lui;
i giorni prescelti saranno comunicati alla madre entro il venerdì della settimana precedente;
5. nel caso la signora intenda trascorre periodi di vacanza con le figlie per Pt_1
periodi prolungati oltre la settimana dovrà sempre comunicare, anche per le vie brevi
(ad esempio Whatsapp), al signo indirizzi e recapiti telefonici di dove CP_1
si recherà, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
in tal caso, le spese di soggiorno sarano esclusivamente a carico della signor Pt_1
6. il signor presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio/rinnovo dei CP_1
documenti d'identità e di quelli validi per l'espatrio delle minori, impegnandosi a sottoscrivere, se necessario, ogni documento utile e/o necessario;
in caso di sua pagina 4 di 7 irreperibilità, il signor autorizza sin d'ora la madre a sottoscrivere, in via CP_1
esclusiva, la predetta documentazione;
7. l'assegno unico universale per la prole convivente minore di età, sarà percepito in via esclusiva dalla signor in virtù della collocazione pressoché esclusiva delle Pt_1
bambine presso di lei, dei compiti domestici e di cura delle figlie in capo esclusivamente alla madre e della sua svantaggiata situazione economica;
8. quanto al contributo ordinario al mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese,
con effetto retroattivo dalla data di separazione di fatto dei coniugi, avvenuta all'inizio di giugno 2023, il signo verserà, a mezzo bonifico bancario (IBAN CP_1
IT 23 G0200866780000102571706 presso Unicredit Banca), alla signora Pt_1
l'importo mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo alimentare ordinario per il mantenimento della prole;
tale importo sarà
rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, a decorrere dal primo anno dall'omologa della separazione;
9. i signori ed contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al Pt_1 CP_1
pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, secondo lo schema del protocollo concordato tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Modena; qualora non sostenute contemporaneamente, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 7 giorni dall'esibizione esibizione della relativa documentazione fiscale;
10. la deducibilità fiscale delle spese straordinarie sarà ripartita nella stessa misura in cui sarà sostenuta la spesa;
pagina 5 di 7 11. quanto alle spese della presente procedura, la signora è ammessa al Pt_1
beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, mentre il signo sosterrà CP_1
le proprie spese di patrocinio ed assistenza legale”.
4. All'udienza del 22/01/2025, presenti entrambe le parti e i rispettivi difensori, questi ultimi hanno dato atto che sono state depositate conclusioni congiunte ed hanno chiesto che la causa sia trattenuta in decisione. Il Giudice ha trasmesso gli atti al
Collegio per la decisione.
§
Venendo al merito, la domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è
dimostrata dal tenore inequivoco degli atti delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
GUJRANWALA - PAKISTAN il 08/09/1992) e (nato a CP_1
PAKISTAN il 01/09/1989) che hanno contratto matrimonio in data 19/02/2012 a
GUJRANWALA – PAKISTAN, come risulta dall'atto n. 84, parte II, serie C, anno
2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte pagina 6 di 7 motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
28/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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